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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/10/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 848/2024 RGA, avverso la sentenza n. 605/2024 del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 2717/2023, pubblicata in data 13/06/2024, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 02/10/2025; promossa da:
(C.F. , con Parte_1 P.IVA_1 sede in in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso per Pt_1 legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna (C.F. , presso i cui P.IVA_2 uffici in Bologna, via A. Testoni n. 6 è ex lege domiciliato;
- Appellante;
contro
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
AO CU del Foro di ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Pt_1
Rimini (RN), Via Marecchiese 4, come da procura in atti;
- Appellato
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto,
[...]
proponeva opposizione avverso ordinanza-ingiunzione n. 9403/01 emessa dal Dirigente CP_1 dell'ITL di in data 21/08/2023, basata sui fatti contestati al predetto, quale datore di Pt_1 lavoro domestico, con verbale unico di accertamento e notificazione (n. RN00000/2018-854-01 prot. 27000) del 12/11/2018, con cui gli si contestava la violazione delle seguenti disposizioni in materia di lavoro:
- art. 9 bis, co. 2 D.L. n. 510/96, conv. con Legge n. 608/1996, e successive modifiche -
Comunicazione preventiva di lavoro all' – OM (entro il giorno antecedente a CP_2 quello di instaurazione del rapporto di lavoro) relativa alle lavoratrici:
– rapporto domestico nel periodo 01/11/2014 e fino al 09/04/2017; Persona_1
- rapporto domestico nel periodo 1/04/2013 fino al Controparte_3
9/04/2017;
- art. 9 co.1 D.Lgs n. 66/2003, come modificato dal D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 - Riposi settimanali - per non avere consentito alla lavoratrice di usufruire del riposo settimanale per il periodo lavorato Persona_1 dall' 1/11/2014 al 09/04/2017.
Il Giudice di prime cure, nella resistenza di ITL di sulla base delle documentazione Pt_1 in atti e delle prove orali assunte in sede giudiziale, decideva per annullamento dell'opposta ordinanza ingiunzione, con spese a carico di ITL, perché, in estrema sintesi: i. quanto ad aveva ritenuto insussistenti prove sufficienti a fondare la pretesa creditoria, Persona_1 ponendo in rilievo come le uniche dichiarazioni della stessa rese in sede ispettiva (non essendosi presentata in sede giudiziale per rendere testimonianza in quanto irreperibile) non potessero ritenersi sufficienti perché non riscontrate dalle dichiarazioni rese dall'unica teste comparsa in udienza per rendere testimonianza, (la quale, avendo Controparte_3 dichiarato di non aver lavorato contestualmente all'amica non poteva essere a Persona_1 conoscenza delle concrete modalità della sua prestazione lavorativa); ii. quanto alla posizione di pur confermata nel merito la pretesa alla luce delle dichiarazioni rese Controparte_3 dalla stessa in sede di giudizio di merito, accoglieva l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione ai sensi dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ponendo in rilievo che la violazione - qualificata in termini di illecito omissivo istantaneo - pur con effetti permanenti, si era consumata il giorno 1/04/2013, quando gli accertamenti dell'ITL si erano
2 conclusi con il verbale unico del 12/11/2018, notificato al quale asserito trasgressore in CP_1 data 16/11/2018, perciò ben oltre il termine di cinque anni previsto dalla disposizione citata.
L'I.T.L. di per il tramite dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, proponeva Pt_1 gravame solo con riguardo alla posizione di dovendosi con ciò ritenere formato Persona_1 giudicato interno con riferimento al capo (o parte) della sentenza relativa alla posizione dell'altra lavoratrice, . Controparte_3
Tanto precisato, parte appellante ha formulato un unico motivo, deducendo l'erroneità della sentenza per violazione delle norme relative alla valutazione delle prove.
In particolare, richiamati i consolidati principi in materia – ed in particolare, per quanto di interesse, che le dichiarazione rese ai verbalizzanti in sede di accertamenti ispettivo possono costituire prova idonea del dedotto rapporto di lavoro (per quanto di interesse in tale sede) se non vi sono elementi probatori contrari – l'ente appellante ha dedotto che, nel corso del giudizio, non sarebbero emersi tali elementi contrari rispetto alla dichiarazione rese in sede ispettiva dalla quanto al periodo ed alle modalità di lavoro ed, in particolare, quanto Per_1 alla contestazione di maggior rilievo economico, di avere lavorato senza alcun riposo settimanale. Ritiene pertanto parte appellante che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, sia stata fornita prova sufficiente del rapporto di lavoro subordinato, che avrebbe avuto ad oggetto mansioni ripetitive e semplici (quale l'accudimento di un'anziana, la madre del , svolte per 7 giorni, con turno mattutino dalle 9,30 alle 13,00 e verso un CP_1 compenso stabilito per orario fisso, rapporto etero-determinato e gestito dal figlio dell'anziana individuato quale datore di lavoro.
Alla luce di quanto argomentato, l'appellante instava - previa parziale riforma della impugnata sentenza - per il rigetto dell'opposizione originariamente proposta da avverso la CP_1 succitata ordinanza-ingiunzione relativamente alla contestata violazione dell'art. 9 bis, co. 2
D.L. n. 510/96, conv. con Legge n. 608/1996, e successive modifiche, e dell'art. 9 co. 1 D.Lgs
n. 66/2003, come modificato dal D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n.
133/2008, con riferimento al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il medesimo e la lavoratrice con conseguente conferma in parte qua della legittimità della Persona_1 medesima ordinanza-ingiunzione e la debenza, a titolo sanzionatorio, della somma di € 3.683,33
(ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia).
L'Appellato si costituiva ritualmente contestando puntualmente il ricorso ribadendo, in via preliminare, eccezioni formali - deducendo “lacune, vizi e nullità dell'ordinanza ingiunzione” – e l'eccessività delle sanzioni applicate;
quanto al merito della pretesa, deduceva 3 l'insussistenza di elementi per poter ritenere provato il rapporto di lavoro subordinato dedotto dall'ente, affermando quindi la piena coerenza della sentenza nella parte appellata con i criteri valutativi dei mezzi di prova. Chiedeva quindi il rigetto dell'appello con il favore delle spese, reiterando anche le istanze istruttorie già formulate in I grado al fine di fornire la prova che la avendo lavorato anche presso altri anziani e avendo svolto lavori di pulizia nello Per_1 stesso periodo in contestazione, non avrebbe potuto lavorare in via continuativa anche per accudire la madre del CP_1
La Corte, alla luce delle allegazioni e della documentazione già agli atti, ritenuto ultroneo ogni altro approfondimento istruttorio, perviene alla valutazione di infondatezza dell'appello per le ragioni di seguito esposte.
Occorre porre in evidenza come la parte appellante abbia assunto l'erroneità della valutazione svolta dal giudice di prime cure, in particolare laddove ha ritenuto non rilevante, al fine di corroborare la dichiarazione resa in sede ispettiva dalla quanto alla sussistenza del Per_1 rapporto di lavoro col e quanto alle sue concrete modalità attuative e in particolare quanto CP_1 ai mancati riposi settimanali, la dichiarazione testimoniale resa dalla Testimone_1
segnatamente afferma parte appellante che, in tal modo, il Giudice di prime cure avrebbe violato il criterio valutativo che si trae dalla giurisprudenza maggioritaria secondo cui le dichiarazioni rese ai verbalizzanti ben possono costituire prova sufficiente delle circostanze propalate, laddove non vi siano elementi probatori contrari rilevabili dal contesto probatorio dichiarativo (cfr. Cass., n. 24208/2020, Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95)2.
Ebbene, tale argomentazione è destituita di fondamento essendo emersi, dal compendio probatorio, significativi elementi di contrarietà rispetto alle dichiarazioni rese dalla in Per_1 sede ispettiva, tali da rendere le propalazioni della medesima inidonee a fondare la pretesa creditoria avanzata in parte qua dall'ente.
Al fine di porre in rilievo tali elementi di contrarietà, si ritiene opportuno richiamare quanto segue:
- in sede di richiesta di intervento (5.10.20173), la predetta riferiva in termini generici di avere lavorato quale badante della madre di , riferendo di essersene occupata per tutti i CP_1 giorni della settimana, per tre ore al giorno senza però – nonostante la vicinanza ai fatti propalati - altra precisazione quanto alla turnazione giornaliera : “Ho lavorato come badante non convivente da luglio 2011 fino al 09 aprile 2017; Ho accudito la sig.ra Parte_2 madre di;
la sig.ra è deceduta il 09 aprile 2017; lavoravo tutti i CP_1 Parte_2 giorni per tre ore e mezza al giorno;
ho ricevuto 7,00 euro di retribuzione oraria;
in quegli anni, mi sono assentata per un mese all'anno per tornare nel mio paese, però nel 2013 sono stata via dall'Italia da luglio 2013 a gennaio 2014; il rapporto di lavoro era gestito dal sig.
”; CP_1
- in sede di dichiarazioni rese ai verbalizzanti (4.10.2018)4, la rendeva propalazioni Per_1
decisamente più precise rispetto a quelle rese in sede di richiesta di intervento con riguardo alla sua posizione, del tutto inspiegabilmente, stante la notevole distanza dai fatti, essendo decorso circa un anno e mezzo dal termine dell'asserito rapporto di lavoro subordinato;
in particolare precisava la turnazione della sua attività e dava specificazioni anche con riguardo alla posizione dell'amica a cui invece non aveva fatto alcun cenno in sede di richiesta di CP_3 intervento: “Conosco la sig.ra da molto tempo. Sono a conoscenza che la stessa ha CP_3 lavorato per la famiglia in quanto assisteva la sig.ra . Lavorava a CP_1 Parte_2
Santarcangelo. Ha lavorato dal 1.4.2013 non ricordo precisamente, ma sicuramente fino alla morte della SI.ra . Lavorava il pomeriggio dalle 15,30 alle 19,30 per sei giorni, dal Pt_2 lunedì al sabato. Ha sempre fatto questo orario. Abbiamo lavorato insieme io facevo il turno di mattina e lei il pomeriggio. Non so quanto le davano all'ora ma la mi ha detto che CP_3 percepiva € 6,00 all'ora”;
- dal canto proprio – in sede di testimonianza, con CodiceFiscale_2 dichiarazione ritenuta pienamente attendibile dal giudice di prime cure e con riguardo alla cui valutazione non risulta essere stata svolta alcuna contestazione - quanto alle modalità di lavoro
5 svolte dalla presso la madre del (per la quale la stessa teste aveva svolto attività in Per_1 CP_1 qualità di badante per una parte della giornata, per sei giorni a settimana, come risulta dalla parte della sentenza coperta da giudicato interno in quanto non oggetto di specifica impugnazione) riferiva -: “…io lavoravo la mattina e lei il pomeriggio: ci davamo il cambio…”;
- in sede ispettiva premetteva che, nel periodo compreso tra settembre 2012 e Parte_3
novembre dello stesso anno, aveva lavorato per la madre del che l'amica le aveva CP_1 Per_1 presentato;
date queste premesse, riferiva poi che nel periodo di due mesi in cui aveva svolto l'attività di badante, si era data in cambio con la nel senso che quest'ultima svolgeva Per_1 il turno pomeridiano dalle 15:00 alle 19:30.
Ora, posto il valore solo indiziario delle dichiarazioni rese dalla in sede Persona_1 ispettiva - principio di cui il Giudice di I grado ha fatto piena applicazione - è evidente come proprio dall'esame degli stessi elementi di prova portati dall'appellante a fondamento delle proprie ragioni e sopra richiamati, si giunga a rilevare la sussistenza di elementi probatori contrari alle dichiarazioni rese dalla predetta agli ispettori. Tali elementi sono accomunati dal fatto che sia (in sede di testimonianza) che (in sede Controparte_3 Testimone_2 ispettiva), dichiarando di conoscere la di essere amiche e di aver lavorato nello Persona_1 stesso posto, riferivano di come la avesse lavorato al pomeriggio, mentre la stessa Per_1 aveva dichiarato (in particolare in sede ispettiva, il 4.10.2018 in cui tenta di essere più dettagliata) di avere lavorato la mattina.
Oltre a tale contraddittorietà - di decisiva rilevanza in quanto afferente ad un aspetto essenziale del rapporto di lavoro dedotto in causa - occorre porre in evidenza altri elementi significativi che conducono alla valutazione di inaffidabilità probatoria delle dichiarazioni rese dalla che si ritengono sintetizzabili come segue: Per_1
- nonostante il rapporto si fosse concluso il 9/04/2017, la richiesta di intervento è di qualche mese successivo (5/10/ 2017): è da rilevare come di tale divergenza temporale la on abbia fornito alcuna spiegazione;
Per_1
- nella richiesta di intervento appena citata la – riferita comunque a Persona_1 periodo più vicino ai fatti - rendeva una dichiarazione, come già rilevato in precedenza, più generica (affermando di avere lavorato per tre ore e mezza al giorno da luglio 2011 fino al 09 aprile 2017 senza indicare: periodi di lavoro, data di decorrenza dell'asserito 5 Cfr. doc. 11 fasc. I grado parte ITL. 6 apporto di lavoro e tanto meno l'orario lavoro), quando invece – del tutto irragionevolmente, vista la distanza temporale dalla fine del rapporto (circa un anno e mezzo) - in sede di dichiarazioni del 4/10/2018, rendeva propalazioni più dettagliate
(affermando che aveva lavorato la mattina mentre la al pomeriggio, addirittura CP_3 indicandone gli orari nonostante non si fossero mai incrociate sul luogo di lavoro ).
Ebbene, le significative ed insanabili contraddittorietà sopra rilevate, conducono pertanto a ritenere le dichiarazioni rese dalla in sede ispettiva – invece valorizzate da parte Persona_1 appellante al fine di ritenere provato il rapporto di lavoro con il ed il mancato rispetto dei CP_1 riposi settimanali – del tutto inattendibili e pertanto inutilizzabili a fini decisori.
Tanto chiarito ad integrazione della motivazione del giudice di prime cure, si ritiene che questi, del tutto coerentemente con i criteri di valutazione delle prove come sopra richiamati, sia giunto a ritenere l'unica fonte dichiarativa assunta in sede giudiziale - costituita dalla testimonianza della - priva di rilievo probatorio con riguardo alla prova Controparte_3 del rapporto di lavoro subordinato ed, in particolare, al mancato rispetto dei riposi settimanali.
Si perviene, pertanto, alla piena conferma della valutazione conclusiva a cui è pervenuto il giudice di prime cure e dal medesimo espresso nei condivisibili termini che seguono:
“…all'esito della espletata istruttoria risultano sicuramente non dovute le sanzioni relative alla posizione della lavoratrice risultata irreperibile e , quindi , non comparsa a Persona_1 rendere la testimonianza richiesta e che non ha confermato le sue dichiarazioni rese in sede ispettiva sulle quali è basato l'accertamento ispettivo . Dichiarazioni quelle rese da Per_1 in sede ispettiva che risultano quindi prive di reale valenza probatoria , di certo non
[...] positivamente riscontrate dalla deposizione testimoniale della collega CP_3
la quale in sede di deposizione testimoniale ha dichiarato di non avere mai lavorato
[...] insieme alla collega e quindi con tutta evidenza non a conoscenza delle concrete modalità della sua prestazione lavorativa…”.
Tirando le fila di quanto esposto, diversamente opinando rispetto alle argomentazioni di parte appellante, si perviene ad affermare che il Giudice di prime cure ha dato corretta applicazione ai principi afferenti alla valutazione delle prove, dovendosi così ritenere del tutto coerente ed inappuntabile la conclusione a cui è pervenuto circa la carenza di idonei elementi di prova con riguardo al rapporto di lavoro subordinato dedotto dall'ente impositore a fondamento della propria pretesa creditoria relativa alla posizione di Persona_1
Al rigetto dell'appello, segue l'applicazione del principio di soccombenza ex art. 91
c.p.c., di talché le spese processuali del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'ente 7 appellante così come liquidate in dispositivo avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al
D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenendo in considerazione il valore della causa e la bassa complessità della controversia, oltre al mancato svolgimento di incombenti istruttori.
Infine, si precisa che non occorre dare atto - alla luce di quanto precisato sul punto dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4315/2020 - della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello
Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, siano istituzionalmente esonerate dal materiale versamento del contributo (cfr. altresì Cass., Sez. Un., n. 9938/2014; Cass. n.
1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 605/2024 del Tribunale di Rimini resa e pubblicata il giorno 13/06/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 1.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie al
15%, iva e cpa come per legge.
Bologna, 02/10/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il capo della sentenza impugnata, come emerge dall'atto di appello (pag.5) è il seguente: “…all'esito della espletata istruttoria risultano sicuramente non dovute le sanzioni relative alla posizione della lavoratrice Persona_1 risultata irreperibile e , quindi , non comparsa a rendere la testimonianza richiesta e che non ha confermato le sue dichiarazioni rese in sede ispettiva sulle quali è basato l'accertamento ispettivo . Dichiarazioni quelle rese da Per_1
in sede ispettiva che risultano quindi prive di reale valenza probatoria , di certo non positivamente riscontrate
[...] dalla deposizione testimoniale della collega la quale in sede di deposizione testimoniale ha Controparte_3 dichiarato di non avere mai lavorato insieme alla collega e quindi con tutta evidenza non a conoscenza delle concrete modalità della sua prestazione lavorativa…”: 2 In particolare, quanto alla dedotta erroneità in punto di applicazione del criterio valutativo riportato in parte motiva come declinato dalla giurisprudenza maggioritaria, parte appellante afferma (pag.7 dell'appello): “… in relazione al principio di diritto così espresso da tale come detto maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità (nonché più recente di quello diverso menzionato dal primo Giudice), nonché considerato che nel corso del giudizio di primo grado non è emersa alcuna prova contraria a quanto dichiarato già in sede ispettiva dalla lavoratrice Per_1
, ne consegue quindi che tali dichiarazioni ben avrebbero potuto e dovuto essere valutate dal primo Giudice ed
[...] essere poste a fondamento dell'accertamento in punto esistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 01/11/2014 fino al 09/04/2017 tra la medesima sig.ra e l'odierno appellato”. Persona_1 4 3 Cfr. doc. 3 fasc. I grado ITL. 4 Cfr. doc. 9 fasc. I grado ITL.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 848/2024 RGA, avverso la sentenza n. 605/2024 del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 2717/2023, pubblicata in data 13/06/2024, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 02/10/2025; promossa da:
(C.F. , con Parte_1 P.IVA_1 sede in in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso per Pt_1 legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna (C.F. , presso i cui P.IVA_2 uffici in Bologna, via A. Testoni n. 6 è ex lege domiciliato;
- Appellante;
contro
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
AO CU del Foro di ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Pt_1
Rimini (RN), Via Marecchiese 4, come da procura in atti;
- Appellato
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto,
[...]
proponeva opposizione avverso ordinanza-ingiunzione n. 9403/01 emessa dal Dirigente CP_1 dell'ITL di in data 21/08/2023, basata sui fatti contestati al predetto, quale datore di Pt_1 lavoro domestico, con verbale unico di accertamento e notificazione (n. RN00000/2018-854-01 prot. 27000) del 12/11/2018, con cui gli si contestava la violazione delle seguenti disposizioni in materia di lavoro:
- art. 9 bis, co. 2 D.L. n. 510/96, conv. con Legge n. 608/1996, e successive modifiche -
Comunicazione preventiva di lavoro all' – OM (entro il giorno antecedente a CP_2 quello di instaurazione del rapporto di lavoro) relativa alle lavoratrici:
– rapporto domestico nel periodo 01/11/2014 e fino al 09/04/2017; Persona_1
- rapporto domestico nel periodo 1/04/2013 fino al Controparte_3
9/04/2017;
- art. 9 co.1 D.Lgs n. 66/2003, come modificato dal D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 - Riposi settimanali - per non avere consentito alla lavoratrice di usufruire del riposo settimanale per il periodo lavorato Persona_1 dall' 1/11/2014 al 09/04/2017.
Il Giudice di prime cure, nella resistenza di ITL di sulla base delle documentazione Pt_1 in atti e delle prove orali assunte in sede giudiziale, decideva per annullamento dell'opposta ordinanza ingiunzione, con spese a carico di ITL, perché, in estrema sintesi: i. quanto ad aveva ritenuto insussistenti prove sufficienti a fondare la pretesa creditoria, Persona_1 ponendo in rilievo come le uniche dichiarazioni della stessa rese in sede ispettiva (non essendosi presentata in sede giudiziale per rendere testimonianza in quanto irreperibile) non potessero ritenersi sufficienti perché non riscontrate dalle dichiarazioni rese dall'unica teste comparsa in udienza per rendere testimonianza, (la quale, avendo Controparte_3 dichiarato di non aver lavorato contestualmente all'amica non poteva essere a Persona_1 conoscenza delle concrete modalità della sua prestazione lavorativa); ii. quanto alla posizione di pur confermata nel merito la pretesa alla luce delle dichiarazioni rese Controparte_3 dalla stessa in sede di giudizio di merito, accoglieva l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione ai sensi dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ponendo in rilievo che la violazione - qualificata in termini di illecito omissivo istantaneo - pur con effetti permanenti, si era consumata il giorno 1/04/2013, quando gli accertamenti dell'ITL si erano
2 conclusi con il verbale unico del 12/11/2018, notificato al quale asserito trasgressore in CP_1 data 16/11/2018, perciò ben oltre il termine di cinque anni previsto dalla disposizione citata.
L'I.T.L. di per il tramite dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, proponeva Pt_1 gravame solo con riguardo alla posizione di dovendosi con ciò ritenere formato Persona_1 giudicato interno con riferimento al capo (o parte) della sentenza relativa alla posizione dell'altra lavoratrice, . Controparte_3
Tanto precisato, parte appellante ha formulato un unico motivo, deducendo l'erroneità della sentenza per violazione delle norme relative alla valutazione delle prove.
In particolare, richiamati i consolidati principi in materia – ed in particolare, per quanto di interesse, che le dichiarazione rese ai verbalizzanti in sede di accertamenti ispettivo possono costituire prova idonea del dedotto rapporto di lavoro (per quanto di interesse in tale sede) se non vi sono elementi probatori contrari – l'ente appellante ha dedotto che, nel corso del giudizio, non sarebbero emersi tali elementi contrari rispetto alla dichiarazione rese in sede ispettiva dalla quanto al periodo ed alle modalità di lavoro ed, in particolare, quanto Per_1 alla contestazione di maggior rilievo economico, di avere lavorato senza alcun riposo settimanale. Ritiene pertanto parte appellante che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, sia stata fornita prova sufficiente del rapporto di lavoro subordinato, che avrebbe avuto ad oggetto mansioni ripetitive e semplici (quale l'accudimento di un'anziana, la madre del , svolte per 7 giorni, con turno mattutino dalle 9,30 alle 13,00 e verso un CP_1 compenso stabilito per orario fisso, rapporto etero-determinato e gestito dal figlio dell'anziana individuato quale datore di lavoro.
Alla luce di quanto argomentato, l'appellante instava - previa parziale riforma della impugnata sentenza - per il rigetto dell'opposizione originariamente proposta da avverso la CP_1 succitata ordinanza-ingiunzione relativamente alla contestata violazione dell'art. 9 bis, co. 2
D.L. n. 510/96, conv. con Legge n. 608/1996, e successive modifiche, e dell'art. 9 co. 1 D.Lgs
n. 66/2003, come modificato dal D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n.
133/2008, con riferimento al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il medesimo e la lavoratrice con conseguente conferma in parte qua della legittimità della Persona_1 medesima ordinanza-ingiunzione e la debenza, a titolo sanzionatorio, della somma di € 3.683,33
(ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia).
L'Appellato si costituiva ritualmente contestando puntualmente il ricorso ribadendo, in via preliminare, eccezioni formali - deducendo “lacune, vizi e nullità dell'ordinanza ingiunzione” – e l'eccessività delle sanzioni applicate;
quanto al merito della pretesa, deduceva 3 l'insussistenza di elementi per poter ritenere provato il rapporto di lavoro subordinato dedotto dall'ente, affermando quindi la piena coerenza della sentenza nella parte appellata con i criteri valutativi dei mezzi di prova. Chiedeva quindi il rigetto dell'appello con il favore delle spese, reiterando anche le istanze istruttorie già formulate in I grado al fine di fornire la prova che la avendo lavorato anche presso altri anziani e avendo svolto lavori di pulizia nello Per_1 stesso periodo in contestazione, non avrebbe potuto lavorare in via continuativa anche per accudire la madre del CP_1
La Corte, alla luce delle allegazioni e della documentazione già agli atti, ritenuto ultroneo ogni altro approfondimento istruttorio, perviene alla valutazione di infondatezza dell'appello per le ragioni di seguito esposte.
Occorre porre in evidenza come la parte appellante abbia assunto l'erroneità della valutazione svolta dal giudice di prime cure, in particolare laddove ha ritenuto non rilevante, al fine di corroborare la dichiarazione resa in sede ispettiva dalla quanto alla sussistenza del Per_1 rapporto di lavoro col e quanto alle sue concrete modalità attuative e in particolare quanto CP_1 ai mancati riposi settimanali, la dichiarazione testimoniale resa dalla Testimone_1
segnatamente afferma parte appellante che, in tal modo, il Giudice di prime cure avrebbe violato il criterio valutativo che si trae dalla giurisprudenza maggioritaria secondo cui le dichiarazioni rese ai verbalizzanti ben possono costituire prova sufficiente delle circostanze propalate, laddove non vi siano elementi probatori contrari rilevabili dal contesto probatorio dichiarativo (cfr. Cass., n. 24208/2020, Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95)2.
Ebbene, tale argomentazione è destituita di fondamento essendo emersi, dal compendio probatorio, significativi elementi di contrarietà rispetto alle dichiarazioni rese dalla in Per_1 sede ispettiva, tali da rendere le propalazioni della medesima inidonee a fondare la pretesa creditoria avanzata in parte qua dall'ente.
Al fine di porre in rilievo tali elementi di contrarietà, si ritiene opportuno richiamare quanto segue:
- in sede di richiesta di intervento (5.10.20173), la predetta riferiva in termini generici di avere lavorato quale badante della madre di , riferendo di essersene occupata per tutti i CP_1 giorni della settimana, per tre ore al giorno senza però – nonostante la vicinanza ai fatti propalati - altra precisazione quanto alla turnazione giornaliera : “Ho lavorato come badante non convivente da luglio 2011 fino al 09 aprile 2017; Ho accudito la sig.ra Parte_2 madre di;
la sig.ra è deceduta il 09 aprile 2017; lavoravo tutti i CP_1 Parte_2 giorni per tre ore e mezza al giorno;
ho ricevuto 7,00 euro di retribuzione oraria;
in quegli anni, mi sono assentata per un mese all'anno per tornare nel mio paese, però nel 2013 sono stata via dall'Italia da luglio 2013 a gennaio 2014; il rapporto di lavoro era gestito dal sig.
”; CP_1
- in sede di dichiarazioni rese ai verbalizzanti (4.10.2018)4, la rendeva propalazioni Per_1
decisamente più precise rispetto a quelle rese in sede di richiesta di intervento con riguardo alla sua posizione, del tutto inspiegabilmente, stante la notevole distanza dai fatti, essendo decorso circa un anno e mezzo dal termine dell'asserito rapporto di lavoro subordinato;
in particolare precisava la turnazione della sua attività e dava specificazioni anche con riguardo alla posizione dell'amica a cui invece non aveva fatto alcun cenno in sede di richiesta di CP_3 intervento: “Conosco la sig.ra da molto tempo. Sono a conoscenza che la stessa ha CP_3 lavorato per la famiglia in quanto assisteva la sig.ra . Lavorava a CP_1 Parte_2
Santarcangelo. Ha lavorato dal 1.4.2013 non ricordo precisamente, ma sicuramente fino alla morte della SI.ra . Lavorava il pomeriggio dalle 15,30 alle 19,30 per sei giorni, dal Pt_2 lunedì al sabato. Ha sempre fatto questo orario. Abbiamo lavorato insieme io facevo il turno di mattina e lei il pomeriggio. Non so quanto le davano all'ora ma la mi ha detto che CP_3 percepiva € 6,00 all'ora”;
- dal canto proprio – in sede di testimonianza, con CodiceFiscale_2 dichiarazione ritenuta pienamente attendibile dal giudice di prime cure e con riguardo alla cui valutazione non risulta essere stata svolta alcuna contestazione - quanto alle modalità di lavoro
5 svolte dalla presso la madre del (per la quale la stessa teste aveva svolto attività in Per_1 CP_1 qualità di badante per una parte della giornata, per sei giorni a settimana, come risulta dalla parte della sentenza coperta da giudicato interno in quanto non oggetto di specifica impugnazione) riferiva -: “…io lavoravo la mattina e lei il pomeriggio: ci davamo il cambio…”;
- in sede ispettiva premetteva che, nel periodo compreso tra settembre 2012 e Parte_3
novembre dello stesso anno, aveva lavorato per la madre del che l'amica le aveva CP_1 Per_1 presentato;
date queste premesse, riferiva poi che nel periodo di due mesi in cui aveva svolto l'attività di badante, si era data in cambio con la nel senso che quest'ultima svolgeva Per_1 il turno pomeridiano dalle 15:00 alle 19:30.
Ora, posto il valore solo indiziario delle dichiarazioni rese dalla in sede Persona_1 ispettiva - principio di cui il Giudice di I grado ha fatto piena applicazione - è evidente come proprio dall'esame degli stessi elementi di prova portati dall'appellante a fondamento delle proprie ragioni e sopra richiamati, si giunga a rilevare la sussistenza di elementi probatori contrari alle dichiarazioni rese dalla predetta agli ispettori. Tali elementi sono accomunati dal fatto che sia (in sede di testimonianza) che (in sede Controparte_3 Testimone_2 ispettiva), dichiarando di conoscere la di essere amiche e di aver lavorato nello Persona_1 stesso posto, riferivano di come la avesse lavorato al pomeriggio, mentre la stessa Per_1 aveva dichiarato (in particolare in sede ispettiva, il 4.10.2018 in cui tenta di essere più dettagliata) di avere lavorato la mattina.
Oltre a tale contraddittorietà - di decisiva rilevanza in quanto afferente ad un aspetto essenziale del rapporto di lavoro dedotto in causa - occorre porre in evidenza altri elementi significativi che conducono alla valutazione di inaffidabilità probatoria delle dichiarazioni rese dalla che si ritengono sintetizzabili come segue: Per_1
- nonostante il rapporto si fosse concluso il 9/04/2017, la richiesta di intervento è di qualche mese successivo (5/10/ 2017): è da rilevare come di tale divergenza temporale la on abbia fornito alcuna spiegazione;
Per_1
- nella richiesta di intervento appena citata la – riferita comunque a Persona_1 periodo più vicino ai fatti - rendeva una dichiarazione, come già rilevato in precedenza, più generica (affermando di avere lavorato per tre ore e mezza al giorno da luglio 2011 fino al 09 aprile 2017 senza indicare: periodi di lavoro, data di decorrenza dell'asserito 5 Cfr. doc. 11 fasc. I grado parte ITL. 6 apporto di lavoro e tanto meno l'orario lavoro), quando invece – del tutto irragionevolmente, vista la distanza temporale dalla fine del rapporto (circa un anno e mezzo) - in sede di dichiarazioni del 4/10/2018, rendeva propalazioni più dettagliate
(affermando che aveva lavorato la mattina mentre la al pomeriggio, addirittura CP_3 indicandone gli orari nonostante non si fossero mai incrociate sul luogo di lavoro ).
Ebbene, le significative ed insanabili contraddittorietà sopra rilevate, conducono pertanto a ritenere le dichiarazioni rese dalla in sede ispettiva – invece valorizzate da parte Persona_1 appellante al fine di ritenere provato il rapporto di lavoro con il ed il mancato rispetto dei CP_1 riposi settimanali – del tutto inattendibili e pertanto inutilizzabili a fini decisori.
Tanto chiarito ad integrazione della motivazione del giudice di prime cure, si ritiene che questi, del tutto coerentemente con i criteri di valutazione delle prove come sopra richiamati, sia giunto a ritenere l'unica fonte dichiarativa assunta in sede giudiziale - costituita dalla testimonianza della - priva di rilievo probatorio con riguardo alla prova Controparte_3 del rapporto di lavoro subordinato ed, in particolare, al mancato rispetto dei riposi settimanali.
Si perviene, pertanto, alla piena conferma della valutazione conclusiva a cui è pervenuto il giudice di prime cure e dal medesimo espresso nei condivisibili termini che seguono:
“…all'esito della espletata istruttoria risultano sicuramente non dovute le sanzioni relative alla posizione della lavoratrice risultata irreperibile e , quindi , non comparsa a Persona_1 rendere la testimonianza richiesta e che non ha confermato le sue dichiarazioni rese in sede ispettiva sulle quali è basato l'accertamento ispettivo . Dichiarazioni quelle rese da Per_1 in sede ispettiva che risultano quindi prive di reale valenza probatoria , di certo non
[...] positivamente riscontrate dalla deposizione testimoniale della collega CP_3
la quale in sede di deposizione testimoniale ha dichiarato di non avere mai lavorato
[...] insieme alla collega e quindi con tutta evidenza non a conoscenza delle concrete modalità della sua prestazione lavorativa…”.
Tirando le fila di quanto esposto, diversamente opinando rispetto alle argomentazioni di parte appellante, si perviene ad affermare che il Giudice di prime cure ha dato corretta applicazione ai principi afferenti alla valutazione delle prove, dovendosi così ritenere del tutto coerente ed inappuntabile la conclusione a cui è pervenuto circa la carenza di idonei elementi di prova con riguardo al rapporto di lavoro subordinato dedotto dall'ente impositore a fondamento della propria pretesa creditoria relativa alla posizione di Persona_1
Al rigetto dell'appello, segue l'applicazione del principio di soccombenza ex art. 91
c.p.c., di talché le spese processuali del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'ente 7 appellante così come liquidate in dispositivo avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al
D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenendo in considerazione il valore della causa e la bassa complessità della controversia, oltre al mancato svolgimento di incombenti istruttori.
Infine, si precisa che non occorre dare atto - alla luce di quanto precisato sul punto dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4315/2020 - della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello
Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, siano istituzionalmente esonerate dal materiale versamento del contributo (cfr. altresì Cass., Sez. Un., n. 9938/2014; Cass. n.
1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 605/2024 del Tribunale di Rimini resa e pubblicata il giorno 13/06/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 1.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie al
15%, iva e cpa come per legge.
Bologna, 02/10/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il capo della sentenza impugnata, come emerge dall'atto di appello (pag.5) è il seguente: “…all'esito della espletata istruttoria risultano sicuramente non dovute le sanzioni relative alla posizione della lavoratrice Persona_1 risultata irreperibile e , quindi , non comparsa a rendere la testimonianza richiesta e che non ha confermato le sue dichiarazioni rese in sede ispettiva sulle quali è basato l'accertamento ispettivo . Dichiarazioni quelle rese da Per_1
in sede ispettiva che risultano quindi prive di reale valenza probatoria , di certo non positivamente riscontrate
[...] dalla deposizione testimoniale della collega la quale in sede di deposizione testimoniale ha Controparte_3 dichiarato di non avere mai lavorato insieme alla collega e quindi con tutta evidenza non a conoscenza delle concrete modalità della sua prestazione lavorativa…”: 2 In particolare, quanto alla dedotta erroneità in punto di applicazione del criterio valutativo riportato in parte motiva come declinato dalla giurisprudenza maggioritaria, parte appellante afferma (pag.7 dell'appello): “… in relazione al principio di diritto così espresso da tale come detto maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità (nonché più recente di quello diverso menzionato dal primo Giudice), nonché considerato che nel corso del giudizio di primo grado non è emersa alcuna prova contraria a quanto dichiarato già in sede ispettiva dalla lavoratrice Per_1
, ne consegue quindi che tali dichiarazioni ben avrebbero potuto e dovuto essere valutate dal primo Giudice ed
[...] essere poste a fondamento dell'accertamento in punto esistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 01/11/2014 fino al 09/04/2017 tra la medesima sig.ra e l'odierno appellato”. Persona_1 4 3 Cfr. doc. 3 fasc. I grado ITL. 4 Cfr. doc. 9 fasc. I grado ITL.