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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 989/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 989/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura Parte_1 in atti dall'Avv. Chiara Ambrosino, presso la quale ha eletto domicilio,
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di procura in Controparte_1 atti dall'Avv. Chiaffredo Peirone e dall'Avv. Giovanni Peirone, presso i quali ha eletto domicilio
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente e il convenuto:
pagina 1 di 7 “ - pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai GNi e Parte_1
in data 18.6.2011 in Venasca ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle CP_1 opportune annotazioni;
Per_
- disporre l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori con collocazione Per_2 principale e residenza degli stessi presso la madre;
- disporre che il padre possa incontrare i figli secondo il seguente calendario:
➢ durante la settimana (dal lunedì al venerdì);
➢ quando la madre svolge il turno del mattino, la sera precedente i bambini pernotteranno presso il padre che li prenderà con sé alle ore 21.00 e si occuperà di accompagnarli a scuola il mattino seguente;
➢ quando la madre svolge il turno di notte, il padre li prenderà con sé alle ore 21.00 per accompagnarli a scuola il mattino seguente;
➢ quando la madre svolge il turno del pomeriggio, il padre terrà con sè i figli sino alle ore 22,00 quando li riaccompagnerà, poi, a casa della madre.
Qualora il padre, nel corso del pomeriggio, fosse impegnato con il lavoro, i genitori si avvarranno della collaborazione dei nonni o di una persona di loro fiducia.
➢ a fine settimana alterni, dal sabato mattina sino alla domenica sera.
Resta inteso, che qualora la madre lavori nel week-end di sua spettanza, i minori resteranno comunque con il padre secondo le indicazioni di cui ai punti che precedono.
➢ nel periodo delle vacanze natalizie, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale e, l'anno successivo, il giorno di
Capodanno;
➢ il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per tre giorni a Pasqua, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta;
➢ inoltre, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nelle giornate delle festività minori e negli eventuali ponti, alternandosi di anno in anno con la madre;
➢ durante le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane, anche non consecutive, che dovranno essere comunicate all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
Resta inteso che, durante le vacanze estive, i diritti di visita resteranno reciprocamente sospesi.
- il GN corrisponderà alla OR , per il mantenimento dei figli minori, CP_1 Parte_1 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 da giugno a settembre e la pagina 2 di 7 somma di € 350,00 da ottobre a maggio, somme rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT con decorrenza dal mese di dicembre 2024;
- dare atto che il GN , entro e non oltre il giorno 5 di febbraio 2025, provvederà a CP_1 corrispondere alla moglie, unitamente all'assegno di mantenimento, anche l'ulteriore somma di €
700,00 a titolo di arretrati per i mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025;
- dare atto che il GN si impegna a corrispondere la somma di € 8.000,00 a CP_1 tacitazione di ogni pretesa relativa all'atto di precetto dell'8.10.2024 relativo agli arretrati dovuti a titolo di mantenimento per i figli minori mediante le seguenti modalità: € 7.000,00 verranno accreditati direttamente sui libretti bancari intestati ai figli (€ 3.500,00 ciascuno) ed ulteriori €
1.000,00 sul conto corrente intestato alla OR . Resta inteso che tali bonifici Parte_1 dovranno essere effettuati entro e non oltre il 5 febbraio 2025;
- dare atto che l'assegno U.U. verrà percepito al 50% tra i due coniugi;
- dare atto che il GN concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie CP_1 necessarie per i figli, ivi compreso l'acquisto dei capi di abbigliamento (scarpe e vestiario) in occasione dei cambi di stagione.
Le spese straordinarie dovranno essere tutte previamente concordate, eventualmente anche con disamina dei relativi preventivi di spesa, a meno che non si tratti di esborsi necessari ed indifferibili. Si intendono per esborsi necessari ed indifferibili (pertanto non soggetti a previo accordo, ma soltanto ad esibizione dei relativi giustificativi): il costo d'acquisto dei libri di testo, compresi quelli per le vacanze, l'iscrizione alla scuola pubblica, le tasse scolastiche, il materiale di corredo scolastico d'inizio anno, i mezzi di trasporto per la scuola, i ticket o comunque il costo della prestazione assistita dal SSN per visite e prestazioni mediche specialistiche urgenti, la mensa scolastica e il costo della baby-sitter.
Dovranno, invece, essere suddivise in parti uguali – previa disamina di eventuali preventivi e d'accordo – le spese per cure ortodontiche e oculistiche, nonché le spese per altre visite e prestazioni mediche specialistiche, l'acquisto dei capi di abbigliamento in occasione dei cambi di stagione. Dare atto, infine, che rientrano nel novero delle spese straordinarie, da concordare e documentare, le gite scolastiche e formative, i corsi di educazione sportiva ed il relativo equipaggiamento, eventuali corsi di recupero e corso patente di guida.
- spese di lite compensate tra le parti.”
Il Pubblico Ministero ha concluso apponendo un visto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 7 Con ricorso del 3.5.2024, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili Parte_1 del proprio matrimonio con , celebrato in Venasca il 18.6.2011 e trascritto nei Controparte_1 registri di stato civile di quel Comune al numero 1 parte II serie A dell'anno 2011. La ricorrente Per_ ha altresì domandato l'affidamento condiviso dei figli minori e , la modifica dei tempi Per_2 di permanenza con il padre stabiliti in sede di separazione e il mantenimento diretto con percezione integrale dell'assegno unico da parte della madre o, in subordine, un contributo al mantenimento di 600,00 euro mensili, con riparto al 50% dell'assegno unico.
Il convenuto non si è costituito in vista della prima udienza, celebrata il 17.9.2024. Il giudice istruttore delegato ha stabilito in via provvisoria la condivisione dell'affidamento, la modifica del regime di visita sulla base di quanto di fatto praticato dalle parti e la conferma delle statuizioni economiche di cui alla separazione e ha disposto indagini di polizia tributaria sui redditi e sul patrimonio del convenuto. Quest'ultimo si è successivamente costituito, dando atto del raggiungimento di un accordo. La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 22.1.2025. Il Pubblico Ministero è intervenuto apponendo un visto.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Risulta infatti integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 l. 898/1970, essendo stata omologata la separazione consensuale fra i coniugi con decreto dell'11.8.2022 ed essendo dunque trascorsi più di sei mesi dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione. Dagli atti difensivi delle parti emerge che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, vivendo ormai gli stessi separati da diverso tempo e non avendo più ripreso la convivenza.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite, essendo conformi alla legge e rispondenti agli interessi dei figli minori, il cui ascolto è stato omesso, in quanto manifestamente superfluo.
Le spese vengono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata a Parte_1
Siracusa il 31.10.1981, e , nato a [...] il [...], matrimonio celebrato Controparte_1
pagina 4 di 7 a Venasca il 18.6.2011 e trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 1, parte II serie A anno 2011, alle seguenti condizioni: Per_
- disporre l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori con collocazione Per_2 principale e residenza degli stessi presso la madre;
- disporre che il padre possa incontrare i figli secondo il seguente calendario:
➢ durante la settimana (dal lunedì al venerdì);
➢ quando la madre svolge il turno del mattino, la sera precedente i bambini pernotteranno presso il padre che li prenderà con sé alle ore 21.00 e si occuperà di accompagnarli a scuola il mattino seguente;
➢ quando la madre svolge il turno di notte, il padre li prenderà con sé alle ore 21.00 per accompagnarli a scuola il mattino seguente;
➢ quando la madre svolge il turno del pomeriggio, il padre terrà con sè i figli sino alle ore 22,00 quando li riaccompagnerà, poi, a casa della madre.
Qualora il padre, nel corso del pomeriggio, fosse impegnato con il lavoro, i genitori si avvarranno della collaborazione dei nonni o di una persona di loro fiducia.
➢ a fine settimana alterni, dal sabato mattina sino alla domenica sera.
Resta inteso, che qualora la madre lavori nel week-end di sua spettanza, i minori resteranno comunque con il padre secondo le indicazioni di cui ai punti che precedono.
➢ nel periodo delle vacanze natalizie, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale e, l'anno successivo, il giorno di
Capodanno;
➢ il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per tre giorni a Pasqua, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta;
➢ inoltre, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nelle giornate delle festività minori e negli eventuali ponti, alternandosi di anno in anno con la madre;
➢ durante le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane, anche non consecutive, che dovranno essere comunicate all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
Resta inteso che, durante le vacanze estive, i diritti di visita resteranno reciprocamente sospesi.
- il GN corrisponderà alla OR , per il mantenimento dei figli minori, CP_1 Parte_1 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 da giugno a settembre e la pagina 5 di 7 somma di € 350,00 da ottobre a maggio, somme rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT con decorrenza dal mese di dicembre 2024;
- dare atto che il GN , entro e non oltre il giorno 5 di febbraio 2025, provvederà a CP_1 corrispondere alla moglie, unitamente all'assegno di mantenimento, anche l'ulteriore somma di €
700,00 a titolo di arretrati per i mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025;
- dare atto che il GN si impegna a corrispondere la somma di € 8.000,00 a CP_1 tacitazione di ogni pretesa relativa all'atto di precetto dell'8.10.2024 relativo agli arretrati dovuti a titolo di mantenimento per i figli minori mediante le seguenti modalità: € 7.000,00 verranno accreditati direttamente sui libretti bancari intestati ai figli (€ 3.500,00 ciascuno) ed ulteriori €
1.000,00 sul conto corrente intestato alla OR . Resta inteso che tali bonifici Parte_1 dovranno essere effettuati entro e non oltre il 5 febbraio 2025;
- dare atto che l'assegno U.U. verrà percepito al 50% tra i due coniugi;
- dare atto che il GN concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie CP_1 necessarie per i figli, ivi compreso l'acquisto dei capi di abbigliamento (scarpe e vestiario) in occasione dei cambi di stagione.
Le spese straordinarie dovranno essere tutte previamente concordate, eventualmente anche con disamina dei relativi preventivi di spesa, a meno che non si tratti di esborsi necessari ed indifferibili. Si intendono per esborsi necessari ed indifferibili (pertanto non soggetti a previo accordo, ma soltanto ad esibizione dei relativi giustificativi): il costo d'acquisto dei libri di testo, compresi quelli per le vacanze, l'iscrizione alla scuola pubblica, le tasse scolastiche, il materiale di corredo scolastico d'inizio anno, i mezzi di trasporto per la scuola, i ticket o comunque il costo della prestazione assistita dal SSN per visite e prestazioni mediche specialistiche urgenti, la mensa scolastica e il costo della baby-sitter.
Dovranno, invece, essere suddivise in parti uguali – previa disamina di eventuali preventivi e d'accordo – le spese per cure ortodontiche e oculistiche, nonché le spese per altre visite e prestazioni mediche specialistiche, l'acquisto dei capi di abbigliamento in occasione dei cambi di stagione. Dare atto, infine, che rientrano nel novero delle spese straordinarie, da concordare e documentare, le gite scolastiche e formative, i corsi di educazione sportiva ed il relativo equipaggiamento, eventuali corsi di recupero e corso patente di guida.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Venasca di annotare la presente sentenza a margine del suddetto atto di matrimonio,
COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
pagina 6 di 7 Così deciso in Cuneo nella Camera di Consiglio del 30.1.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 989/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura Parte_1 in atti dall'Avv. Chiara Ambrosino, presso la quale ha eletto domicilio,
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di procura in Controparte_1 atti dall'Avv. Chiaffredo Peirone e dall'Avv. Giovanni Peirone, presso i quali ha eletto domicilio
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente e il convenuto:
pagina 1 di 7 “ - pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai GNi e Parte_1
in data 18.6.2011 in Venasca ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle CP_1 opportune annotazioni;
Per_
- disporre l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori con collocazione Per_2 principale e residenza degli stessi presso la madre;
- disporre che il padre possa incontrare i figli secondo il seguente calendario:
➢ durante la settimana (dal lunedì al venerdì);
➢ quando la madre svolge il turno del mattino, la sera precedente i bambini pernotteranno presso il padre che li prenderà con sé alle ore 21.00 e si occuperà di accompagnarli a scuola il mattino seguente;
➢ quando la madre svolge il turno di notte, il padre li prenderà con sé alle ore 21.00 per accompagnarli a scuola il mattino seguente;
➢ quando la madre svolge il turno del pomeriggio, il padre terrà con sè i figli sino alle ore 22,00 quando li riaccompagnerà, poi, a casa della madre.
Qualora il padre, nel corso del pomeriggio, fosse impegnato con il lavoro, i genitori si avvarranno della collaborazione dei nonni o di una persona di loro fiducia.
➢ a fine settimana alterni, dal sabato mattina sino alla domenica sera.
Resta inteso, che qualora la madre lavori nel week-end di sua spettanza, i minori resteranno comunque con il padre secondo le indicazioni di cui ai punti che precedono.
➢ nel periodo delle vacanze natalizie, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale e, l'anno successivo, il giorno di
Capodanno;
➢ il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per tre giorni a Pasqua, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta;
➢ inoltre, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nelle giornate delle festività minori e negli eventuali ponti, alternandosi di anno in anno con la madre;
➢ durante le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane, anche non consecutive, che dovranno essere comunicate all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
Resta inteso che, durante le vacanze estive, i diritti di visita resteranno reciprocamente sospesi.
- il GN corrisponderà alla OR , per il mantenimento dei figli minori, CP_1 Parte_1 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 da giugno a settembre e la pagina 2 di 7 somma di € 350,00 da ottobre a maggio, somme rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT con decorrenza dal mese di dicembre 2024;
- dare atto che il GN , entro e non oltre il giorno 5 di febbraio 2025, provvederà a CP_1 corrispondere alla moglie, unitamente all'assegno di mantenimento, anche l'ulteriore somma di €
700,00 a titolo di arretrati per i mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025;
- dare atto che il GN si impegna a corrispondere la somma di € 8.000,00 a CP_1 tacitazione di ogni pretesa relativa all'atto di precetto dell'8.10.2024 relativo agli arretrati dovuti a titolo di mantenimento per i figli minori mediante le seguenti modalità: € 7.000,00 verranno accreditati direttamente sui libretti bancari intestati ai figli (€ 3.500,00 ciascuno) ed ulteriori €
1.000,00 sul conto corrente intestato alla OR . Resta inteso che tali bonifici Parte_1 dovranno essere effettuati entro e non oltre il 5 febbraio 2025;
- dare atto che l'assegno U.U. verrà percepito al 50% tra i due coniugi;
- dare atto che il GN concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie CP_1 necessarie per i figli, ivi compreso l'acquisto dei capi di abbigliamento (scarpe e vestiario) in occasione dei cambi di stagione.
Le spese straordinarie dovranno essere tutte previamente concordate, eventualmente anche con disamina dei relativi preventivi di spesa, a meno che non si tratti di esborsi necessari ed indifferibili. Si intendono per esborsi necessari ed indifferibili (pertanto non soggetti a previo accordo, ma soltanto ad esibizione dei relativi giustificativi): il costo d'acquisto dei libri di testo, compresi quelli per le vacanze, l'iscrizione alla scuola pubblica, le tasse scolastiche, il materiale di corredo scolastico d'inizio anno, i mezzi di trasporto per la scuola, i ticket o comunque il costo della prestazione assistita dal SSN per visite e prestazioni mediche specialistiche urgenti, la mensa scolastica e il costo della baby-sitter.
Dovranno, invece, essere suddivise in parti uguali – previa disamina di eventuali preventivi e d'accordo – le spese per cure ortodontiche e oculistiche, nonché le spese per altre visite e prestazioni mediche specialistiche, l'acquisto dei capi di abbigliamento in occasione dei cambi di stagione. Dare atto, infine, che rientrano nel novero delle spese straordinarie, da concordare e documentare, le gite scolastiche e formative, i corsi di educazione sportiva ed il relativo equipaggiamento, eventuali corsi di recupero e corso patente di guida.
- spese di lite compensate tra le parti.”
Il Pubblico Ministero ha concluso apponendo un visto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 7 Con ricorso del 3.5.2024, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili Parte_1 del proprio matrimonio con , celebrato in Venasca il 18.6.2011 e trascritto nei Controparte_1 registri di stato civile di quel Comune al numero 1 parte II serie A dell'anno 2011. La ricorrente Per_ ha altresì domandato l'affidamento condiviso dei figli minori e , la modifica dei tempi Per_2 di permanenza con il padre stabiliti in sede di separazione e il mantenimento diretto con percezione integrale dell'assegno unico da parte della madre o, in subordine, un contributo al mantenimento di 600,00 euro mensili, con riparto al 50% dell'assegno unico.
Il convenuto non si è costituito in vista della prima udienza, celebrata il 17.9.2024. Il giudice istruttore delegato ha stabilito in via provvisoria la condivisione dell'affidamento, la modifica del regime di visita sulla base di quanto di fatto praticato dalle parti e la conferma delle statuizioni economiche di cui alla separazione e ha disposto indagini di polizia tributaria sui redditi e sul patrimonio del convenuto. Quest'ultimo si è successivamente costituito, dando atto del raggiungimento di un accordo. La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 22.1.2025. Il Pubblico Ministero è intervenuto apponendo un visto.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Risulta infatti integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 l. 898/1970, essendo stata omologata la separazione consensuale fra i coniugi con decreto dell'11.8.2022 ed essendo dunque trascorsi più di sei mesi dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione. Dagli atti difensivi delle parti emerge che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, vivendo ormai gli stessi separati da diverso tempo e non avendo più ripreso la convivenza.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite, essendo conformi alla legge e rispondenti agli interessi dei figli minori, il cui ascolto è stato omesso, in quanto manifestamente superfluo.
Le spese vengono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata a Parte_1
Siracusa il 31.10.1981, e , nato a [...] il [...], matrimonio celebrato Controparte_1
pagina 4 di 7 a Venasca il 18.6.2011 e trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 1, parte II serie A anno 2011, alle seguenti condizioni: Per_
- disporre l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori con collocazione Per_2 principale e residenza degli stessi presso la madre;
- disporre che il padre possa incontrare i figli secondo il seguente calendario:
➢ durante la settimana (dal lunedì al venerdì);
➢ quando la madre svolge il turno del mattino, la sera precedente i bambini pernotteranno presso il padre che li prenderà con sé alle ore 21.00 e si occuperà di accompagnarli a scuola il mattino seguente;
➢ quando la madre svolge il turno di notte, il padre li prenderà con sé alle ore 21.00 per accompagnarli a scuola il mattino seguente;
➢ quando la madre svolge il turno del pomeriggio, il padre terrà con sè i figli sino alle ore 22,00 quando li riaccompagnerà, poi, a casa della madre.
Qualora il padre, nel corso del pomeriggio, fosse impegnato con il lavoro, i genitori si avvarranno della collaborazione dei nonni o di una persona di loro fiducia.
➢ a fine settimana alterni, dal sabato mattina sino alla domenica sera.
Resta inteso, che qualora la madre lavori nel week-end di sua spettanza, i minori resteranno comunque con il padre secondo le indicazioni di cui ai punti che precedono.
➢ nel periodo delle vacanze natalizie, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale e, l'anno successivo, il giorno di
Capodanno;
➢ il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per tre giorni a Pasqua, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta;
➢ inoltre, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nelle giornate delle festività minori e negli eventuali ponti, alternandosi di anno in anno con la madre;
➢ durante le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane, anche non consecutive, che dovranno essere comunicate all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
Resta inteso che, durante le vacanze estive, i diritti di visita resteranno reciprocamente sospesi.
- il GN corrisponderà alla OR , per il mantenimento dei figli minori, CP_1 Parte_1 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 da giugno a settembre e la pagina 5 di 7 somma di € 350,00 da ottobre a maggio, somme rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT con decorrenza dal mese di dicembre 2024;
- dare atto che il GN , entro e non oltre il giorno 5 di febbraio 2025, provvederà a CP_1 corrispondere alla moglie, unitamente all'assegno di mantenimento, anche l'ulteriore somma di €
700,00 a titolo di arretrati per i mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025;
- dare atto che il GN si impegna a corrispondere la somma di € 8.000,00 a CP_1 tacitazione di ogni pretesa relativa all'atto di precetto dell'8.10.2024 relativo agli arretrati dovuti a titolo di mantenimento per i figli minori mediante le seguenti modalità: € 7.000,00 verranno accreditati direttamente sui libretti bancari intestati ai figli (€ 3.500,00 ciascuno) ed ulteriori €
1.000,00 sul conto corrente intestato alla OR . Resta inteso che tali bonifici Parte_1 dovranno essere effettuati entro e non oltre il 5 febbraio 2025;
- dare atto che l'assegno U.U. verrà percepito al 50% tra i due coniugi;
- dare atto che il GN concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie CP_1 necessarie per i figli, ivi compreso l'acquisto dei capi di abbigliamento (scarpe e vestiario) in occasione dei cambi di stagione.
Le spese straordinarie dovranno essere tutte previamente concordate, eventualmente anche con disamina dei relativi preventivi di spesa, a meno che non si tratti di esborsi necessari ed indifferibili. Si intendono per esborsi necessari ed indifferibili (pertanto non soggetti a previo accordo, ma soltanto ad esibizione dei relativi giustificativi): il costo d'acquisto dei libri di testo, compresi quelli per le vacanze, l'iscrizione alla scuola pubblica, le tasse scolastiche, il materiale di corredo scolastico d'inizio anno, i mezzi di trasporto per la scuola, i ticket o comunque il costo della prestazione assistita dal SSN per visite e prestazioni mediche specialistiche urgenti, la mensa scolastica e il costo della baby-sitter.
Dovranno, invece, essere suddivise in parti uguali – previa disamina di eventuali preventivi e d'accordo – le spese per cure ortodontiche e oculistiche, nonché le spese per altre visite e prestazioni mediche specialistiche, l'acquisto dei capi di abbigliamento in occasione dei cambi di stagione. Dare atto, infine, che rientrano nel novero delle spese straordinarie, da concordare e documentare, le gite scolastiche e formative, i corsi di educazione sportiva ed il relativo equipaggiamento, eventuali corsi di recupero e corso patente di guida.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Venasca di annotare la presente sentenza a margine del suddetto atto di matrimonio,
COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
pagina 6 di 7 Così deciso in Cuneo nella Camera di Consiglio del 30.1.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 7 di 7