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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/12/2025, n. 5134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5134 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4745/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4745/2024 R.G. LAVORO
TRA ato il 15/03/1984 a Napoli, C.F.: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, come da mandato allegato al ricorso dall'Avv. Domenico Carotenuto
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Maggiore valutazione postumi invalidanti M.P. n. 515997655 del 13/10/2023 –
Gestione 120
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/04/2024 l'epigrafato ricorrente, premesso di lavorare in favore ed alle dipendenze della “ dal 02/2007 con inquadramento dal 2015 come operaio e Controparte_2 mansioni di carrellista, occupandosi di tutte le fasi di gestione delle merci presenti nel magazzino aziendale, esponeva che per svolgere le operazioni di carico e scarico merci, all'interno dei vari reparti, aveva utilizzato un carrello elevatore;
che a causa del tipo di lavoro prestato per turni minimi di 7,30 h ore giornaliere per 5 giorni a settimana, ed a causa delle movimentazioni manuali di carichi,
e soprattutto alle vibrazioni trasmesse al corpo intero durante tutto l'iter lavorativo, dovute soprattutto dalla presenza di buche e sconnessioni del tratto percorso, aveva presentato una progressiva compromissione dell'apparato osteoarticolare;
che in particolare era affetto da “ernia discale lombare con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori”, come risultava dalla certificazione medica e dagli esami diagnostici allegati;
che, ritenendo tale patologia di origine professionale, aveva presentato domanda amministrativa all' sede di Aversa, al fine di vedersi riconoscere l'indennizzo del CP_1 danno biologico;
che l' , aveva identificato la M.P. con il n° 515997655 del 13/10/2023, e CP_1 sottoposto a visita medica, aveva accertato una menomazione dell'integrità psico-fisica in misura pari allo 06%; che avverso la predetta valutazione, aveva presentato formale opposizione ex art. 104 T.U.
1124/65, chiedendo una maggiore valutazione del grado di menomazione per la patologia denunciata, già riconosciuta tecnopatia dallo stesso Ente, che non sortiva esito.
Tanto premesso chiedeva “1. accertare e dichiarare che il signor relativamente alla Parte_1 domanda di M.P. inerente la patologia denunciata ha riportato postumi invalidanti in misura pari o superiori allo 06% a far data dal 13/10/2023 (data di presentazione della domanda amministrativa di denuncia M.P.) o dalla data ritenuta di Giustizia dall'On.le Giudicante;
2. per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t., al riconoscimento del maggiore indennizzo per il CP_1 danno biologico riportato, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3. condannare comunque l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e CP_1 competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo tenendo in considerazione che le predette dovranno essere quantificate tenendo in considerazione i tariffari forensi vigenti”.
Il resistente non si è costituito in giudizio e, stante la regolarità della notifica, se ne dichiara CP_1 la contumacia.
Ammessa ed espletata consulenza medico-legale, all'odierna udienza, disposta la trattazione della causa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Nel merito la domanda è fondata e come tale va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Ai fini della risoluzione della controversia occorre premettere che la figura tecnico-giuridica della malattia professionale è disciplinata dall'art. 3 del T.U. 1124/1965, a norma del quale sono malattie professionali quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni, in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste all'art. 1 ricomprendenti le cosiddette “attività protette”. Più in particolare, l'art. 1 del T.U., in concorso con il successivo art. 4 delimita l'ambito di applicazione soggettiva dell'assicurazione obbligatoria mediante un doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione (art. 1) e alla natura del rapporto giuridico o del titolo in base al quale l'attività viene svolta dal lavoratore (art. 4). Sull'assetto normativo in questione, come noto, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18/2/1988 che ha dichiarato illegittimo l'art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela alle sole malattie tassativamente indicate nelle tabelle ivi indicate. In conseguenza di tale pronuncia è stato introdotto un c.d. sistema misto per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall'assicurazione obbligatoria sia le malattie tabellate
(specificamente previste dall'art. 3 e per le quali opera la presunzione legale della origine lavorativa) sia quelle non tabellate delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in tale ipotesi la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è a carico del lavoratore).
Alla luce di tale normativa (come evolutasi a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale), pertanto, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare:
1. il tipo di attività lavorativa svolta dall'assicurato;
2. se l'attività lavorativa abbia comportato l'esposizione al rischio che ha determinato la malattia;
3. se l'assicurato abbia contratto la malattia nell'esercizio dell'attività svolta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità.
Orbene secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in ipotesi di malattia professionale non tabellata e di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità (cfr. Cass. sez. lav. 11/6/2004 n. 11128). Pertanto, grava sul lavoratore l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. di dimostrare la natura professionale della malattia e l'esposizione al rischio, nonché il nesso di derivazione causale tra quest'ultima e l'infermità denunciata.
Tanto premesso in via generale, nella fattispecie in esame parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare la natura professionale della malattia contratta “ernia discale lombare con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori” con riconoscimento di un grado di inabilità permanente pari e/o superiore al 6%, rispetto a quanto già riconosciuto dall' con provvedimento del 20.01.2024. CP_1
Dalla consulenza tecnica di ufficio espletata (cfr. Ctu dott. del 8.05.2025) è Persona_1 risultato che il ricorrente è affetto da “codice 193: patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare;
• codice 213: ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti”.
Il C.T.U., sulla base degli accertamenti svolti, in ordine al nesso di causalità tra le infermità riscontrate e l'attività lavorativa svolta, ha ritenuto che “Le infermità riscontrate risultano correlabili causalmente in maniera preponderante con l'attività lavorativa dichiarata e sono avvinte da certo nesso di causalità con la malattia professionale reclamata dalla parte ricorrente. Per quanto attiene alla decorrenza si farà riferimento alla data delle denuncia della malattia professionale identificata con questi lavori
(Ottobre 2023), alla quale andrà attribuita una retrodatazione di mesi sei quale presumibile data d'insorgenza delle menomazioni testé obiettivate in quanto sicuramente non insorse ex abrupto al momento della denuncia espletata all'epoca (Aprile 2023). Pertanto, il grado di inabilità permanente da cui è affetto il ricorrente a causa delle patologie riscontrate e riconducibili alla malattia professionale predetta (ai sensi dell'art. 13 d.lvo 23 febbraio 2000 n 38 e del dm 12.07.2000) è pari a
8 (otto) punti percentuali a decorrere dal mese di aprile 2023”.
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Pertanto, in conformità alle conclusioni rassegnate, deve accogliersi la domanda di indennizzo in capitale del solo danno biologico, con conseguente condanna dell' a corrispondere alla parte CP_1 ricorrente tale indennizzo nella misura del 8%, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese di Ctu sono a carico dell' nella misura liquidata con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo in CP_1 conto capitale nella misura del 8%, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto.
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.697,00 per CP_1 compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Condanna l' al pagamento delle spese di C.T.U. nella misura CP_1 liquidata con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 18/12/2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4745/2024 R.G. LAVORO
TRA ato il 15/03/1984 a Napoli, C.F.: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, come da mandato allegato al ricorso dall'Avv. Domenico Carotenuto
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Maggiore valutazione postumi invalidanti M.P. n. 515997655 del 13/10/2023 –
Gestione 120
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/04/2024 l'epigrafato ricorrente, premesso di lavorare in favore ed alle dipendenze della “ dal 02/2007 con inquadramento dal 2015 come operaio e Controparte_2 mansioni di carrellista, occupandosi di tutte le fasi di gestione delle merci presenti nel magazzino aziendale, esponeva che per svolgere le operazioni di carico e scarico merci, all'interno dei vari reparti, aveva utilizzato un carrello elevatore;
che a causa del tipo di lavoro prestato per turni minimi di 7,30 h ore giornaliere per 5 giorni a settimana, ed a causa delle movimentazioni manuali di carichi,
e soprattutto alle vibrazioni trasmesse al corpo intero durante tutto l'iter lavorativo, dovute soprattutto dalla presenza di buche e sconnessioni del tratto percorso, aveva presentato una progressiva compromissione dell'apparato osteoarticolare;
che in particolare era affetto da “ernia discale lombare con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori”, come risultava dalla certificazione medica e dagli esami diagnostici allegati;
che, ritenendo tale patologia di origine professionale, aveva presentato domanda amministrativa all' sede di Aversa, al fine di vedersi riconoscere l'indennizzo del CP_1 danno biologico;
che l' , aveva identificato la M.P. con il n° 515997655 del 13/10/2023, e CP_1 sottoposto a visita medica, aveva accertato una menomazione dell'integrità psico-fisica in misura pari allo 06%; che avverso la predetta valutazione, aveva presentato formale opposizione ex art. 104 T.U.
1124/65, chiedendo una maggiore valutazione del grado di menomazione per la patologia denunciata, già riconosciuta tecnopatia dallo stesso Ente, che non sortiva esito.
Tanto premesso chiedeva “1. accertare e dichiarare che il signor relativamente alla Parte_1 domanda di M.P. inerente la patologia denunciata ha riportato postumi invalidanti in misura pari o superiori allo 06% a far data dal 13/10/2023 (data di presentazione della domanda amministrativa di denuncia M.P.) o dalla data ritenuta di Giustizia dall'On.le Giudicante;
2. per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t., al riconoscimento del maggiore indennizzo per il CP_1 danno biologico riportato, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3. condannare comunque l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e CP_1 competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo tenendo in considerazione che le predette dovranno essere quantificate tenendo in considerazione i tariffari forensi vigenti”.
Il resistente non si è costituito in giudizio e, stante la regolarità della notifica, se ne dichiara CP_1 la contumacia.
Ammessa ed espletata consulenza medico-legale, all'odierna udienza, disposta la trattazione della causa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Nel merito la domanda è fondata e come tale va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Ai fini della risoluzione della controversia occorre premettere che la figura tecnico-giuridica della malattia professionale è disciplinata dall'art. 3 del T.U. 1124/1965, a norma del quale sono malattie professionali quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni, in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste all'art. 1 ricomprendenti le cosiddette “attività protette”. Più in particolare, l'art. 1 del T.U., in concorso con il successivo art. 4 delimita l'ambito di applicazione soggettiva dell'assicurazione obbligatoria mediante un doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione (art. 1) e alla natura del rapporto giuridico o del titolo in base al quale l'attività viene svolta dal lavoratore (art. 4). Sull'assetto normativo in questione, come noto, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18/2/1988 che ha dichiarato illegittimo l'art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela alle sole malattie tassativamente indicate nelle tabelle ivi indicate. In conseguenza di tale pronuncia è stato introdotto un c.d. sistema misto per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall'assicurazione obbligatoria sia le malattie tabellate
(specificamente previste dall'art. 3 e per le quali opera la presunzione legale della origine lavorativa) sia quelle non tabellate delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in tale ipotesi la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è a carico del lavoratore).
Alla luce di tale normativa (come evolutasi a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale), pertanto, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare:
1. il tipo di attività lavorativa svolta dall'assicurato;
2. se l'attività lavorativa abbia comportato l'esposizione al rischio che ha determinato la malattia;
3. se l'assicurato abbia contratto la malattia nell'esercizio dell'attività svolta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità.
Orbene secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in ipotesi di malattia professionale non tabellata e di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità (cfr. Cass. sez. lav. 11/6/2004 n. 11128). Pertanto, grava sul lavoratore l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. di dimostrare la natura professionale della malattia e l'esposizione al rischio, nonché il nesso di derivazione causale tra quest'ultima e l'infermità denunciata.
Tanto premesso in via generale, nella fattispecie in esame parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare la natura professionale della malattia contratta “ernia discale lombare con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori” con riconoscimento di un grado di inabilità permanente pari e/o superiore al 6%, rispetto a quanto già riconosciuto dall' con provvedimento del 20.01.2024. CP_1
Dalla consulenza tecnica di ufficio espletata (cfr. Ctu dott. del 8.05.2025) è Persona_1 risultato che il ricorrente è affetto da “codice 193: patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare;
• codice 213: ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti”.
Il C.T.U., sulla base degli accertamenti svolti, in ordine al nesso di causalità tra le infermità riscontrate e l'attività lavorativa svolta, ha ritenuto che “Le infermità riscontrate risultano correlabili causalmente in maniera preponderante con l'attività lavorativa dichiarata e sono avvinte da certo nesso di causalità con la malattia professionale reclamata dalla parte ricorrente. Per quanto attiene alla decorrenza si farà riferimento alla data delle denuncia della malattia professionale identificata con questi lavori
(Ottobre 2023), alla quale andrà attribuita una retrodatazione di mesi sei quale presumibile data d'insorgenza delle menomazioni testé obiettivate in quanto sicuramente non insorse ex abrupto al momento della denuncia espletata all'epoca (Aprile 2023). Pertanto, il grado di inabilità permanente da cui è affetto il ricorrente a causa delle patologie riscontrate e riconducibili alla malattia professionale predetta (ai sensi dell'art. 13 d.lvo 23 febbraio 2000 n 38 e del dm 12.07.2000) è pari a
8 (otto) punti percentuali a decorrere dal mese di aprile 2023”.
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Pertanto, in conformità alle conclusioni rassegnate, deve accogliersi la domanda di indennizzo in capitale del solo danno biologico, con conseguente condanna dell' a corrispondere alla parte CP_1 ricorrente tale indennizzo nella misura del 8%, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese di Ctu sono a carico dell' nella misura liquidata con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo in CP_1 conto capitale nella misura del 8%, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto.
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.697,00 per CP_1 compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Condanna l' al pagamento delle spese di C.T.U. nella misura CP_1 liquidata con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 18/12/2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Paesano