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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/08/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 119 R.G.A.2023 promossa in grado di appello
D A rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Bernocchi e dall'Avvocato Pt_1
Marco Di Gloria, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto in Palermo via Laurana n.59 appellante
CONTRO
rappresentata e difesa dagli Avv.ti , CP_1 CP_2 Controparte_3
e , presso il cui studio in Palermo, via Villareale n. 35, è
[...] CP_4 elettivamente domiciliata appellato/appellante incidentale all'udienza di discussione dell'8 maggio 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi
FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso, depositato il 15.01.2019 innanzi al Tribunale G.L. di
Palermo, la proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. CP_1
59620180005331705000, notificato il 04.12.2018 con il quale l' le aveva Pt_1 intimato il pagamento del complessivo importo di euro 74.131,40 a titolo di mancato pagamento di contributi per il periodo dal 04/2016 al 02/2018.
Pag.1 Premetteva che l'avviso di addebito aveva tratto origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n.2018002232/T01 del 14.05.2018, con il quale gli
- a seguito di tre distinti e simultanei accessi presso i tre punti Controparte_5 vendita della società siti nel comune di Palermo (via Torrearsa n. 12, via Alfieri
n.56 e via Mariano Stabile n. 170) - sulla scorta delle dichiarazioni dei lavoratori, della documentazione esibita e degli atti in archivio dell' , avevano accertato CP_6
e contestato una serie di inadempienze e, in particolare:
A. di aver avviato al lavoro senza la preventiva Parte_2 comunicazione telematica di assunzione al Centro per l'Impiego (Unilav), nel periodo dal 16/05/2016 al 06/11/2017 con mansioni di impiegata addetta alla vendita, riconducibili nel 5° livello del CCNL di categoria e con orario pari a 48 ore settimanali nonché la totale omissione dei contributi riferiti alla suddetta dipendente anche a titolo di lavoro straordinario e domenicale
(addebiti n. 1 e 5);
B. di aver avviato al lavoro senza la preventiva Parte_3 comunicazione telematica di assunzione al Centro per l'Impiego (Unilav), dal
23.4.2016 all'1.8.2016 con formale assunzione avvenuta in data 2.8.2016 (e fino al 9.2.2018, data delle dimissioni), con un contratto di lavoro part-time al
50% (20 ore) ed inquadramento come addetta alla vendita, 6° livello del
CCNL; di aver omesso il pagamento dei contributi previdenziali per il periodo di lavoro irregolare e parzialmente dall'agosto 2016 al febbraio 2018, per lo svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto (straordinario e domenicale) e per mansioni superiori inquadrabili nel 5° livello del CCNL applicato (addebiti n.2., 6 e 14);
C. di aver avviato al lavoro senza la preventiva Parte_4 comunicazione telematica di assunzione al Centro per l'Impiego (Unilav), dal
9.10.2017 al 28.10.2017 e poi dall'1.3.2018 (data di formale assunzione) con un contratto di apprendistato professionalizzante part-time al 50% (20 ore) e inquadramento al 6° livello del CCNL applicato;
di aver omesso il pagamento dei contributi previdenziali per il mese di ottobre 2017 per un orario di lavoro di 40 ore settimanali per 8 ore al giorno su 5 giorni alla settimana (addebiti n. 3 e 7);
Pag.2 D. di aver avviato al lavoro il 19.2.2018, prima della Controparte_7 formale assunzione comunicata al Centro per l'Impiego, avendola formalmente assunta e registrata dall'1.3.2018 con un contratto di apprendistato professionalizzante part-time al 50% (20 ore) e inquadramento al 6° livello del CCNL applicato;
di avere omesso il pagamento dei contributi previdenziali per il suddetto periodo non contrattualizzato in relazione ad un orario di lavoro di 24 ore settimanali (addebiti n. 4 e 8);
E. di avere assunto con contratto di Parte_5 apprendistato professionalizzante con orario part-time al 60% (24 ore) il
03/11/2016 ed inquadramento al 7° livello del CCNL applicato;
di aver parzialmente omesso il pagamento di contributi dovuti in relazione al superiore orario di lavoro osservato e, in particolare, nei mesi di luglio e agosto 2017, quando la stessa era stata assegnata al negozio di Favignana;
F. di avere assunto con contratto di lavoro di Parte_6 apprendistato professionalizzante part-time al 60% (24 ore settimanali) dal
08/11/2016 ed inquadramento nel 7° livello del CCNL applicato;
di aver omesso parzialmente il versamento dei contributi in relazione ad un orario di lavoro di 30 ore settimanali nonché in relazione al disimpegno di mansioni superiori inquadrabili nel 5° livello del CCNL (addebito n. 10);
G. di avere assunto con contratto di apprendistato Parte_7 professionalizzante part-time al 60% (24 ore) l'08.11.2016 e inquadramento nel 7° livello del CCNL applicato, con parziale pagamento dei contributi dovuti per avere disimpegnato mansioni superiori inquadrabili nel 4° del
CCNL applicato (addebito n. 11);
H. di aver assunto con contratto a tempo Parte_8 indeterminato part-time al 70% (28 ore) il 18.04.2017 (da agosto 2017 con part time al 95% pari a 37 ore) e inquadramento al 6° livello del CCNL applicato, omettendo il pagamento dei contributi dovuti per il superiore orario di lavoro osservato pari a 40 ore settimanali nonché per avere disimpegnato mansioni superiori (addebito n. 12);
I. di avere assunto con contratto di lavoro a tempo Parte_9 indeterminato il 23.04.2016 poi trasformato in part-time al 50% (20 ore) e inquadramento al 5° livello del CCNL applicato con mansioni di impiagata
Pag.3 amministrativa, omettendo il pagamento dei contributi dovuti per il superiore orario di lavoro osservato pari a 30 ore settimanali nonché per avere la stessa disimpegnato mansioni superiori inquadrabili nel 4° del
CCNL applicato (addebito n. 13);
J. di avere assunto con contratto di lavoro a tempo pieno P_
e indeterminato dal 23.04.2016 al 09.09.2016 ed inquadramento nel VI livello del CCNL, omettendo parzialmente il pagamento di contributi dovuti per avere disimpegnato la stessa mansioni superiori inquadrabili nel 5° del
CCNL applicato (addebito n. 15);
K. di avere assunto assunta con contratto di lavoro a A_ tempo indeterminato part-time al 60% (24 ore) dal 23.11.2016 al 19.07.2017 e inquadramento al 6° livello del CCNL, omettendo parzialmente il pagamento dei contributi dovuti per avere la stessa disimpegnato mansioni superiori inquadrabili nel 5° del CCNL applicato (addebito n. 16);
L. di avere illegittimamente beneficiato degli sgravi contributivi di cui all'art. 1, commi dal 178 al 181, della legge n. 208/2015 riferite alle dipendenti e Parte_9 Parte_3 P_ Per_1
(addebito n. 17);
[...]
M. di avere assunto e Parte_5 Parte_6
con contratto di apprendistato professionalizzante ai Parte_7 sensi dell'art. 47, comma 4, del d. lgs. n. 81/2015 non sussistendone i requisiti avendo i suddetti lavoratori già maturato una precedente esperienza lavorativa disimpegnando le medesime mansioni.
Eccepiva l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato per vizio di motivazione nonché per l'erronea ricostruzione dei fatti operata nel verbale di accertamento atteso che le dichiarazioni rese dai dipendenti erano state dettate dal
“timore involontariamente generato dalle modalità e dalle procedure seguite per l'accertamento”.
Contestava gli addebiti riferiti a sostenendo che non era Parte_2 intercorso tra le parti alcun rapporto di lavoro subordinato, come asseritamente dichiarato, bensì una saltuaria attività professionale “di merchandising, in virtù di un rapporto di collaborazione autonoma ed occasionale”.
Quanto a negava che la stessa avesse lavorato dal Parte_3
23.04.2016 al 01.08.2016 prima della formale assunzione del 02.08.2016,
Pag.4 circostanza, questa, avvalorata dalla richiesta di presunte differenze retributive inviata dalla stessa a mezzo di un avvocato.
Contestava, altresì, che e avessero Parte_4 Controparte_7 lavorato prima della formale assunzione del 01.03.2018.
Quanto all'asserita nullità dei contratti di apprendistato professionalizzante stipulati con i lavoratori , e Parte_7 Parte_6 [...]
riteneva legittime le assunzioni ai sensi dell'art. 47, comma 4, del d. Parte_5 lgs. n. 81/2015 trattandosi di soggetti provenienti “dalle liste di mobilità ( Parte_7
) ovvero percependo un trattamento di disoccupazione ( e
[...] Parte_6 [...]
)”. Parte_5
Quanto alla dipendente rilevava che a partire dal luglio Parte_6
2017 la stessa aveva chiesto e ottenuto di essere collocata in interdizione per lo stato di gravidanza a cui aveva fatto seguito il periodo di astensione obbligatoria per maternità e che, pertanto, a partire da agosto 2017 nessuna maggiorazione contributiva era dovuta.
Contestava tutti gli addebiti riferiti allo svolgimento di un orario superiore a quello contrattualmente previsto relativamente alle dipendenti Parte_3
e Parte_5 Parte_6 Parte_8
Parte_9
Sosteneva l'erroneità delle dichiarazioni rese agli Ispettori dell' Pt_1 motivate dal particolare timore ingenerato al momento dell'ispezione e, in particolare, rilevava, quanto alle dipendenti e Parte_8 Parte_9
che le stesse avevano sottoscritto un verbale di conciliazione in sede
[...] sindacale, rispettivamente in data 23.10.2018 e 30.10.2018, rinunciando a qualsivoglia pretesa nei confronti della Società.
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso Pt_1 riportandosi alle risultanze del verbale di accertamento e delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva.
Istruita la causa con l'audizione dei testimoni ammessi, il Giudice adito, con sentenza n.3967/2022, accoglieva parzialmente il ricorso.
In particolare, riteneva legittima l'assunzione dei lavoratori Parte_5
e con contratto di apprendistato
[...] Parte_6 Parte_7 professionalizzante ai sensi dell'art. 47, comma 4, del d. lgs. n. 81/2015,
Pag.5 osservando che “che l'assunzione ai fini della riqualificazione senza limiti d'età di lavoratori già formati è una reale possibilità disciplinata dalla legge vigente, non potendosi pertanto contestare, in mancanza di elementi atti a dimostrare l'inapplicabilità della norma al caso di specie, la sua applicazione da parte del datore di lavoro”.
Quanto alle contestazioni riferite alle dipendenti e Pt_3 Parte_4
riteneva non provato che le stesse avessero lavorato alle dipendenze CP_7 della nel periodo precedente alla loro formale assunzione. CP_1
Riteneva, invece, maggiormente veritiere le dichiarazioni delle dipendenti
, e rese in sede di ispezione relative all'orario di Parte_5 Pt_8 Pt_9 lavoro superiore rispetto a quanto consacrato nei rispettivi contratti.
Accoglieva, l'opposizione relativamente alle asserite irregolarità riferite alla dipendente stante l'assenza dal lavoro dal luglio 2017 per interdizione Parte_6 dal lavoro.
Ancora, in accoglimento dell'opposizione, dichiarava la correttezza dell'inquadramento contrattuale di al 7° livello del CCNL Parte_7 applicato, osservando che non potesse desumersi “la funzione di coordinamento a lui attribuita dall' incrocio delle testimonianze, o da altri elementi rilevati e trasfusi a verbale o, comunque, da altre argomentazioni dedotte in giudizio”.
Riteneva non dovuta la maggiore contribuzione ingiunta per il superiore inquadramento delle lavoratrici e rilevando che non vi fosse in atti P_ Per_1 la descrizione delle mansioni effettivamente espletate dalle stesse.
Analogamente, riteneva non provato che avesse svolto Parte_9 mansioni superiori riconducibili al 4° livello del CCNL applicato quale “contabile d'ordine”.
Rigettava l'opposizione con riferimento alla posizione di Parte_2 sostenendo che dalle dichiarazioni rese dagli altri dipendenti in sede di ispezione e durante l'escussione testimoniale, unitamente alle affermazioni della stessa
, risultava provata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso Pt_2 tra le parti.
Riteneva, ancora, legittimo il riconoscimento al 5° livello del CCNL applicato operato dall' per i lavoratori Pt_1 Parte_2 Parte_3
[...] Parte_5 Parte_8
Pag.6 Parimenti, rigettava l'opposizione in ordine alla maggiore contribuzione richiesta per l'espletamento di un numero di ore di lavoro superiore a quello contrattualizzato “per tutti i lavoratori per cui” era “stato accertato”.
Avverso tale decisione ha interposto appello l' con ricorso depositato Pt_1 il 14.02.2023, chiedendone la parziale riforma.
Con il primo motivo di gravame, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale “ha erroneamente applicato al caso in esame l'art. 47, comma 4, del D. lgs, n. 81/2015, così come novellato dall'art. 1, comma 248, della legge 30.12.2021, n. 234”.
In particolare, l' sostiene che i lavoratori CP_6 Parte_5
e non potessero essere assunti con tale Parte_6 Parte_7 modalità stante le precedenti esperienze lavorative nelle medesime mansioni.
Rileva, sotto altro concorrente profilo, che il Tribunale avrebbe erroneamente fatto riferimento all'art. 47, comma 4, d. lgs. n. 81/2015 nella versione in vigore a partire dal gennaio 2022; che, ancora, dalle stesse dichiarazioni rese dai predetti lavoratori in sede ispettiva, non vi era stata alcuna attività formativa.
Soggiunge, con riferimento alla lavoratrice che il Parte_5
Giudice di primo grado, pur riconoscendo come legittimo lo strumento del contratto di apprendistato, aveva ritenuto illegittimo l'inquadramento al 7° livello e, dunque, corretto il V livello individuato col verbale di accertamento.
Quanto alla dipendente l'Istituto lamenta il mancato Parte_6 riconoscimento del superiore inquadramento al 5° livello stante le precedenti esperienze lavorative maturate dalla stessa.
Sostiene che il Giudice di prime cure ha errato laddove ha disatteso il credito per maggiorazioni contributive per il superiore inquadramento a partire dalla data di assunzione del 3.11.2016 fino al dicembre 2017 atteso che le stesse prescindevano dall'astensione dal lavoro ai sensi del d. lgs. n. 151/2001. Rileva, altresì, che il “congedo per maternità non interrompe né il rapporto lavorativo, né quello contributivo, con la conseguenza che l'inquadramento mantenuto dall'azienda durante il suddetto periodo doveva, al pari del periodo precedente all'astensione per maternità, considerarsi del tutto illegittimo”.
Quanto al mancato riconoscimento, in sentenza, del superiore inquadramento al 4° livello di , deduce che, contrariamente a Parte_7
Pag.7 quanto ritenuto dal primo Giudice, dalle dichiarazioni e dalle testimonianze acquisite era emerso che “il lavoratore avesse un ruolo di coordinamento nei diversi punti vendita della . CP_1
Con il secondo motivo di gravame, l' appellante si duole del mancato CP_6 riconoscimento della maggiorazione contributiva “per i periodi di prova” espletati dalle lavoratrici e Parte_4 Controparte_7
Con il terzo motivo, l'Istituto deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto non provato che la lavoratrice
[...] avesse lavorato irregolarmente per la prima della formale Parte_3 CP_1 assunzione del 02.08.2016.
Osserva, al riguardo, che la aveva dichiarato di aver “già iniziato a Pt_3 lavorare per la società dall'inizio dell'attività della stessa e cioè dall'aprile 2016, provenendo da altra gestione dei negozi ... ”; che tale circostanza risultava avvalorata CP_1 dall'estratto contributivo dal quale risultava che la non aveva svolto alcuna Pt_3 attività lavorativa regolarizzata presso altra azienda prima dell'agosto 2016.
Col quarto, articolato, motivo, sostiene che e P_ A_ assunte come commesse, potevano essere inquadrate esclusivamente nel 5° livello essendo “impiegate addette alla vendita” ossia una mansione non prevista dal CCNL per il VI livello.
Quanto alla posizione di rileva che sia in sede ispettiva che Parte_9 in sede istruttoria costei aveva “dichiarato di svolgere all'interno della CP_1 mansioni di impiegata amministrativa” con conseguente inquadramento almeno nel IV livello atteso che nel CCNL Commercio “non sono previste le mansioni descritte” in relazione al V livello.
Si è costituita in giudizio la con memoria del 22.01.2025 CP_1 resistendo al gravame e spiegando, al contempo, appello incidentale.
Con il primo motivo, censura la sentenza di prime cure laddove il Tribunale ha riconosciuto una maggiorazione contribuzione per l'orario di lavoro effettivamente svolto dai dipendenti asseritamente superiore rispetto a quello contrattualmente previsto lamentando “un'errata valutazione del compendio probatorio”.
Lamenta, inoltre, la maggiore rilevanza attribuita dal decidente alle dichiarazioni rese dai dipendenti in sede ispettiva rispetto a quanto emerso durante l'escussione testimoniale.
Pag.8 Deduce, ancora, l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato full time dal maggio 2016 al novembre 2017 con Parte_2
Con il secondo motivo di appello, la si duole della sentenza nella CP_1 parte in cui il Giudice di primo grado ha riconosciuto un inquadramento superiore alle dipendenti Parte_3 Parte_5 Parte_8
e
[...] Parte_2
In particolare, afferma che l' non abbia assolto al proprio onere Pt_1 probatorio e che il preteso credito contributivo non possa fondarsi esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese in sede ispettiva.
All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) La pretesa oggetto dell'avviso di addebito impugnato riguarda una serie di inadempienze contributive relative al periodo dal 23.04.2016 al 28.02.2018 emerse a seguito dell'accertamento ispettivo condotto dall' nel marzo 2018 presso tre Pt_1 punti vendita della azienda che si occupa di commercio al dettaglio di CP_9 abbigliamento.
Le riscontrate irregolarità contributive sono emerse dalla documentazione acquisita dalla Società, dagli atti già in possesso dell' e, principalmente, dalle Pt_1 dichiarazioni rese dai dipendenti durante l'accesso.
Com'è noto, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, “i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti;
tale materiale probatorio
è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 17/02/2021, n. 4182).
Va, inoltre, sottolineato, sempre con la giurisprudenza di legittimità, che “la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti,
Pag.9 piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio” (Cass.
n.24208/2020).
Tanto premesso, l'appello principale proposto dall' è fondato e, come Pt_1 tale, deve essere accolto.
L'art. 47, comma 4, d. lgs. n. 81/2015 ha aggiunto una nuova forma di apprendistato senza limiti di età per i lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione.
L'art. 47, comma 4, d. lgs. 81/2015, nella formulazione vigente rationis temporis rispetto alla vicenda che occupa, prevede infatti che “Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all'articolo
25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge”.
La possibilità di assumere con contratti di apprendistato senza limiti di età è stata successivamente ampliata con la legge 30.12.2021, n. 234, che all'art. 1, comma 248, ha sostituito il suddetto comma con il seguente: “Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ((, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio
1975, n. 354)). A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e
l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge”.
Pag.10 Appare evidente che fin dall'introduzione di tale modalità di assunzione lo scopo del contratto di apprendistato professionalizzante sia quello di facilitare, senza limiti di età, l'ingresso nel mercato del lavoro di soggetti al momento senza occupazione ma con esperienze precedenti lavorative.
Ciononostante, i contratti oggetto di disconoscimento in sede ispettiva devono ritenersi illegittimi pur possedendo, i medesimi, i requisiti soggettivi richiesti, essendo iscritto, il nelle liste di mobilità e percependo, la Parte_7
e la , un trattamento di disoccupazione. Parte_6 Parte_5
Invero, nonostante tale strumento flessibile preveda che i soggetti possano essere assunti anche per disimpegnare mansioni in precedenza già espletate, resta ferma - al fine di qualificare tale contratto come di apprendistato professionalizzante – la necessità di predisporre un piano formativo finalizzato all'aggiornamento e all'acquisizioni di competenze ulteriori.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte datoriale e avallato dal Tribunale, seppure il contratto senza limiti di età non preveda la formazione di base e trasversale, si ritiene, tuttavia, necessaria la predisposizione di un piano formativo volto alla “riqualificazione” del personale.
In altri termini, non è possibile assumere tali lavoratori senza che il datore di lavoro predisponga un concreto ed effettivo piano formativo che abbia come obiettivo un (ulteriore) percorso di crescita professionale.
Quanto al contestato inquadramento della e della Parte_5 Parte_6
l'art. 113 del CCNL Commercio (doc. prodotto in questa sede dall' che Pt_1 deve essere ammesso trattandosi di mero completamento di una pista probatoria già coltivata in primo grado – cfr. Cass. Sez. L., Ordinanza n. 14923 del
28/05/2024; Cass. Sez. L., Ordinanza n. 48 del 02/01/2024; Cass. Sez. L.,
Ordinanza n. 23605 del 27/10/2020; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17683 del
25/08/2020, Cass n.16358/2024), rubricato “Classificazione”, prevede che appartengono al settimo livello “i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia o equivalenti”
e al 5° livello i “lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite”, in cui vi rientrano (tra gli altri profili), gli aiutanti commessi.
Appare, dunque, evidente, per come emerso dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva dalle dipendenti e (e confermate nel corso del Parte_5 Parte_6
Pag.11 giudizio di primo grado), come entrambe avessero disimpegnato le mansioni di commesse addette alla vendita.
Sul punto, la ha infatti affermato (cfr. verbale ispettivo del Parte_6
23.4.2018 il cui contenuto è stato confermato all'udienza del 20.6.2022) di avere svolto le mansioni di addetta alla vendita fin dal 3.11.2016, lavorando per tutto il rapporto di lavoro presso “il punto vendita di via Mariano Stabile” assieme alla collega
“alternandoci nei turni”. A_
La ha, poi, precisato che entrambe si occupavano “della gestione del Parte_6 negozio e, normalmente, stavo da sola a gestire tutto”, rilevando di essersi assentata dal lavoro da agosto 2017 per la maternità e di non essere “mai stata affiancata per formazione o per imparare qualcosa anche perché già avevo svolto per anni lo stesso lavoro”.
(cfr. verbale udienza 27.1.2020) ha sostanzialmente Testimone_1 confermato le dichiarazioni rese in sede ispettiva (cfr. verbale 9.3.2018) ossia di essere stata assunta il 03.11.2016 e adibita quale addetta alla vendita al punto vendita sito a Palermo in via Torrearsa n.12 ove normalmente lavorava dalle 16,00 alle 20,00 (da martedì a giovedì), dalle 14,00 alle 20,00 (il venerdì e il sabato) e mediamente una volta al mese nel giorno di domenica.
Ha, inoltre, precisato (sia in sede giudiziale che in sede ispettiva) di essere stata trasferita, da aprile 2017 fino al mese di ottobre 2017, presso il punto vendita di Favignana, dove, nonostante avesse un contratto part-time al 60% (24 ore), aveva osservato un orario di circa di 40 ore settimanali.
Del tutto fondati, in definitiva, dovevano e devono reputarsi le contestazioni di cui ai punti 9, 10 e 11 del verbale di accertamento.
Al riguardo deve solo precisarsi, con riferimento alla dipendente Parte_6 che gli addebiti riscontrati dall' non riguardavano soltanto il Pt_1 disconoscimento del contratto di apprendistato e il superiore inquadramento contrattuale ma anche l'orario di lavoro effettivamente osservato dalla predetta dal novembre 2016 al luglio 2017, epoca in cui la stessa si era assentata dal posto di lavoro per maternità; in altri termini il credito contributivo non riguardava
(soltanto) il predetto periodo di astensione come invece erroneamente ritenuto dal
Giudice di prime cure.
Inoltre, atteso che il congedo per maternità (osservato fino al dicembre
2017) non interrompe il rapporto di lavoro, va da sé, per come correttamente
Pag.12 osservato dall' che “l'inquadramento mantenuto dall'azienda durante il suddetto Pt_1 periodo doveva, al pari del periodo precedente all'astensione per maternità, considerarsi del tutto illegittimo”.
Quanto al mancato riconoscimento dell'inquadramento superiore di
, contrariamente a quanto sostenuto dalla e Parte_7 CP_1 avallato dal Giudice di primo grado, dalle dichiarazioni rese in sede di ispettiva emerge con chiarezza come il predetto lavoratore avesse disimpegnato mansioni sussumibili nel 4° livello del CCNL di categoria (cfr. doc. fascicolo di parte appellante).
Secondo la declaratoria contrattuale, infatti, “Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”.
Sul punto dirimenti si disvelano le dichiarazioni rese da diversi dipendenti in sede ispettiva: “I turni di lavoro vengono gestiti da che si occupa della Parte_7 supervisione del punto vendita, dell'allestimento e delle vetrine …. è , il quale cura i Parte_7 turni e ci dà le direttive sulla vendita” ( ; “il sig. aveva Parte_5 Parte_7 un ruolo di coordinatore, faceva i turni, faceva gli allestimenti” ( ; “La Parte_3 turnazione era stabilita settimanalmente prima dalla Sig.ra e poi dal Sig. Persona_2
” ( ; “Tra i colleghi della ricordo Parte_7 Parte_2 CP_1 che era il responsabile di Via Daita e veniva per gli allestimenti” Parte_7
( ; “Preciso che la turnazione settimanale è coordinata dal citato Parte_6 Parte_7 che è anche il nostro punto di riferimento in occasione di eventuali difficoltà” ( Parte_4
.
[...]
Quanto or ora esposto induce a ritenere del tutto illegittimo l'inquadramento del al 7° livello, dovendosi, in definitiva, condividere le conclusioni cui Parte_7 sono pervenuti gli ispettori verbalizzanti.
Anche il secondo motivo di gravame spiegato dall' è fondato. Pt_1
L'istituto appellante si duole del mancato riconoscimento da parte del
Giudice di prime cure dell'omissione contributiva relativa ai periodi di lavoro espletati da e prima della formale assunzione Parte_4 Controparte_7 di marzo 2018.
Pag.13 Al riguardo è appena il caso di osservare che entrambe le lavoratrici hanno dichiarato, in sede ispettiva (cfr. verbali in atti il cui contenuto, per quel che qui rileva, le stesse hanno confermato nel corso del giudizio di primo grado), di aver effettuato, prima di essere assunte definitivamente, un periodo di prova
(rispettivamente ad ottobre 2017 e febbraio 2018).
La doglianza qui in esame è, dunque, pienamente fondata in quanto, per come correttamente osservato dall' il periodo di prova rientra a tutti gli Pt_1 effetti nel contratto di lavoro di talchè la parte datoriale deve ritenersi tenuta ad adempiere gli obblighi retributivi e contributivi consequenziali.
Con il terzo motivo di gravame, l' lamenta l'erroneità della sentenza Pt_1 nella parte in cui il Giudice non ha ritenuto provata la circostanza secondo cui la dipendente avesse disimpegnato le proprie mansioni per la Parte_3
assunzione del 02.08.2016 ossia nei mesi da aprile CP_1 Parte_10
2016 a luglio 2016.
Il motivo è fondato in quanto la ha dichiarato (cfr. verbale di Pt_3 audizione in sede ispettiva del 30.3.2018, confermato all'udienza del 27.1.2020) di avere rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa in ragione del “ritardo nei pagamenti”, precisando di essere stata assunta “dal mese di agosto 2016 regolarmente”, ma di avere “già iniziato a lavorare per la società dall'inizio dell'inizio dell'attività della stessa e cioè ad aprile 2016”.
La stessa sempre in sede ispettiva, ha affermato di avere effettuato Pt_3 un orario di lavoro superiore a quello ordinario, ossia “di 8 ore giornaliere su turni
(9,00-17.00 oppure 12-20 oppure 9.00-13.00 e 16.00 – 20.00) per 6 gg la settimana” oltre, mediamente, “2 domeniche al mese con orario dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle
20.00”.
Contrari argomenti non possono trarsi dalla dichiarazione resa da Parte_9 all'udienza del 27.01.2020, in quanto la stessa, in qualità di impiegata
[...] amministrativa, ha semplicemente confermato che il rapporto di lavoro tra la
[...]
e la era stato formalizzato il 02.08.2016. CP_9 Pt_3
Infine, anche il quarto e ultimo motivo del gravame principale (col quale l' lamenta il mancato riconoscimento da parte del Giudice di prime cure Pt_1 della maggiore retribuzione derivante dal superiore inquadramento contrattuale
Pag.14 delle lavoratrici e , merita Parte_9 P_ Persona_3 accoglimento.
infatti, in sede ispettiva (cfr. verbale in atti), ha dichiarato Parte_9 di avere svolto mansioni di impiegata amministrativa dal 23.4.2016.
Ha poi precisato agli Ispettori di lavorare “normalmente da sola” e di occuparsi anche della gestione del magazzino e dell'amministrazione.
Tali affermazioni trovano ulteriore conforto in quelle rese dal Parte_4
e che hanno indicato come addetta
[...] Testimone_2 Parte_9 all'amministrazione o come “contabile” della . CP_1
L'inquadramento superiore, da ascriversi almeno al quarto livello del CCNL, deriva dalla particolare autonomia con cui la stessa ha svolto le proprie mansioni di addetta alla contabilità, all'amministrazione e alla gestione del magazzino.
Contrari argomenti non possono trarsi dalla eccepita sottoscrizione di un verbale di conciliazione sindacale il 30.10.2018, i cui effetti non possono opporsi all' rimasto estraneo alla sottoscrizione di tale atto. Pt_1
Allo stesso modo appare fondata la doglianza dell'Istituto in merito al mancato riconoscimento dell'inquadramento superiore di e A_ P_
.
[...]
Entrambe le dipendenti, inquadrate al sesto livello del CCNL, in realtà, avevano di fatto disimpegnato le mansioni di addette alla vendita.
La dipendente (come già detto, preposta alla vendita) ha, infatti, Parte_6 dichiarato di essersi alternata nei turni mattutino e pomeridiano presso il punto vendita di via Mariano Stabile con la collega A_
In ogni caso, si osserva, l'erroneo inquadramento della come della Per_1
, deriva dal fatto che le stesse, assunte come commesse addette alla vendita P_
(cfr. verbale ispettivo in atti fascicolo oltre gli UNILAV prodotti dalla Pt_1
), dovevano essere inquadrate (per come previsto dal CCNL – cfr. doc. in atti) CP_1 nel V livello e non già, come è avvenuto, nel VI livello (che non prevede affatto tale figura).
3) Passando, adesso, ad esaminare l'appello incidentale si osserva quanto segue.
Pag.15 Con il primo e il secondo motivo, la . impugna i capi della CP_1 sentenza in cui il Giudice ha accertato l'omesso pagamento dei contributi in relazione al superiore orario di lavoro svolto nonché alle mansioni di fatto disimpegnate dalle dipendenti e Parte_3 Parte_5
Parte_8
Secondo la prospettazione della Società, il Tribunale non avrebbe correttamente valutato le risultanze probatorie e, in generale, avrebbe ritenuto maggiormente veritiere le dichiarazioni rese dinanzi agli Ispettori.
Entrambi i motivi devono essere disattesi.
Occorre evidenziare che durante le udienze istruttorie del 27.01.2020, del
05.03.2020, del 14.06.2021, dell'11.04.2022 e 20.06.2022 sono state sentite le dipendenti Parte_2 Parte_3 Controparte_7 [...]
e Parte_5 Parte_8 Controparte_10 Parte_4
Parte_6
Tutte, tranne la che ha fatto solo qualche precisazione scarsamente Pt_8 convincente, hanno confermato le dichiarazioni rese agli Ispettori in merito all'effettivo orario di lavoro e alle mansioni effettivamente disimpegnati.
In particolare, la non ha fornito alcuna valida e plausibile Pt_8 spiegazione circa la (parzialmente) diversa versione dei fatti fornita in sede giudiziale, non potendosi reputare tale il fatto che la stessa “probabilmente” si era
“espressa male”, ovvero “in modo errato”, o che non gli fosse stata formulata alcuna
“domanda specifica” dagli ispettori in ordine al part-time.
La realtà è che nel verbale di audizione del 9.3.2018 (redatto il giorno stesso del primo accesso ispettivo operato nei locali aziendali – cfr. “verbale di primo accesso ispettivo” fasc. di parte) la dichiarò espressamente e chiaramente di Pt_8 lavorare per la dal mese di aprile 2017, con mansioni di “addetta alla vendita e CP_1 di responsabile del punto vendita di Via Alfieri”, osservando un orario di lavoro “dalle
9:30 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 20:00 dal lunedì al sabato con le due mezze giornate libere”.
Risulta, pertanto, patente che se il rapporto di lavoro avesse avuto altre caratteristiche, la predetta avrebbe riferito orari e mansioni ben diversi da quelli dianzi riportati.
Pag.16 Tanto più ove si consideri che la stessa, all'epoca (marzo 2018) in cui ha rilasciato le dichiarazioni compendiate nel verbale in atti, era dipendente della CP_1
e, dunque, non era neanche ipotizzabile un errore così grossolano.
Talchè, deve senz'altro attribuirsi patente di maggiore attendibilità alle dichiarazioni rese in sede ispettiva rispetto a quelle acquisite in primo grado e ciò in ossequio al già sopra richiamato orientamento della Suprema Corte secondo cui “la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio” (Cass.
n.24208/2020).
In conclusione, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l' Pt_1 ha pienamente assolto al proprio onere probatorio.
La Società di contro non ha fornito alcun elemento ulteriore e diverso rispetto alla ricostruzione dell' , che si fonda sulle dichiarazioni rese dai CP_6 dipendenti in sede ispettiva (e in larga parte confermate in sede giudiziale) che, per come si è già osservato, possono ritenersi prova sufficiente ove non emergano risultanze di segno contrario.
Altrettanto infondata si appalesa la doglianza della in merito alla CP_1 posizione di la quale ha dichiarato in sede ispettiva (e Parte_2 confermato in udienza) di avere lavorato per un anno e mezzo per la CP_1 senza contratto.
La ha affermato (in sede ispettiva – cfr. verbale 27.4.2018) di avere Pt_2 iniziato a lavorare per la a maggio 2016 presso il punto vendita sito in CP_9 via Torrearsa come commessa addetta alla vendita;
di avere sostituito la collega in congedo matrimoniale presso il punto vendita del centro Parte_6 commerciale Conca d'Oro a settembre 2016; di aver lavorato per tutto il periodo
(ossia fino al 6.11.2017) per 8 ore al giorno dalle 9.00 alle 17.00 o dalle 12.00 alle
20.00 per 6 gg. la settimana e, mediamente, per due domeniche al mese.
La dipendente per altro, ha confermato tali Parte_3 dichiarazioni indicando la tra i dipendenti “fissi” presso il punto vendita Pt_2 di via Torrearsa.
La , dal canto suo, ha dichiarato (cfr. verbale udienza del Pt_9
27.01.2020), di averla vista presso il punto vendita di via Torrearsa intenta a
Pag.17 “sistemare la merce” o a “dare qualche consiglio a qualche cliente”, circostanza confermata anche dalla teste . Parte_5
Di contro la Società, riproponendo le medesime argomentazioni svolte in primo grado, ha assertivamente sostenuto che la svolgesse “saltuariamente Pt_2
l'attività di merchandising” senza, tuttavia, fornire alcuna prova specifica sul punto.
4) Sulla scorta delle considerazioni fin qui svolte, pertanto, l'appello principale dell' deve essere accolto e conseguentemente, previo rigetto del Pt_1 gravame incidentale, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere integralmente disatteso.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese del doppio grado seguono la soccombenza della e si liquidano, come da dispositivo, in CP_1 favore dell' Pt_1
Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico dell'appellante incidentale dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, DPR n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributi unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art.13, comma 1 bis, DPR n.115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.3967/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo, rigetta integralmente il ricorso di primo grado proposto dalla CP_1
Condanna la al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in CP_1 favore dell' che liquida, per il primo, in complessivi €2.800,00 e, per il Pt_1 secondo grado, in complessivi €3.500,00 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e spese generali come per legge se dovute.
Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante incidentale dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
Palermo 8 maggio 2025
il Consigliere estensore
Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco Pag.18