Sentenza 3 marzo 2009
Massime • 1
Il reato di favoreggiamento della prostituzione, ravvisabile in ogni attività che favorisca in qualsiasi modo la altrui prostituzione, è solo eventualmente abituale, ben potendo dunque essere integrato da un solo fatto di agevolazione. (Fattispecie di favoreggiamento realizzato dalla occasionale messa in contatto tra loro, da parte dell'agente, di cliente e prostituta).
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Il reato di favoreggiamento della prostituzione si perfeziona con qualunque attività idonea a procurare più facili condizioni per l'attività di prostituzione e sia posta in essere con la consapevolezza di facilitare la stessa, senza che abbia rilievo il movente e/o il fine della condotta. Corte di Cassazione sez. III Penale sentenza 17 luglio – 7 agosto 2020, n. 23614 Presidente Sarno – Relatore Gai Ritenuto in fatto 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Trani con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, Ch. Do. era stato condannato, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2009, n. 17856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17856 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 03/03/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 489
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 012453/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA PA OM, nato il [...];
avverso la sentenza dell'11.2.2008 della Corte di Appello di Brescia;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla richiesta di sospensione della pena Rigetto nel resto del ricorso;
sentito il difensore, avv. PULCINI EN, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
OSSERVA
1) Con sentenza in data 10.11.2003 il Tribunale di Brescia condannava La AD OM, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 180,00 di multa per il reato di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3 perché indirizzava RR MA e NI EN a recarsi presso BR IE BI per avere con costei rapporti sessuali, così favorendo la prostituzione della medesima (capo b); condannava inoltre il La AD per i reati di cui all'art. 317 c.p. (capo c) e all'art. 660 c.p. (capo e). La Corte di Appello di Brescia, con sentenza dell'11 febbraio 2008, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti del La AD in ordine al reato di cui al capo e) perché estinto per prescrizione e lo assolveva dal reato di cui al capo c) perché il fatto non sussiste, confermando nel resto.
Ricordava la Corte territoriale che il La AD, sottufficiale della Guardia di Finanza, era stato tratto a giudizio davanti al Tribunale di Brescia per rispondere di una serie di reati e che le indagini erano state avviate, essendo il superiore del predetto La AD venuto a conoscenza della frequentazione da parte di costui di prostitute straniere e di altri comportamenti scorretti. Una delle prostitute veniva individuata in BR IE, la quale, sentito anche dal P.M., dichiarava di aver conosciuto il La AD a seguito di un annuncio sul giornale;
il predetto aveva incominciato a frequentarla, avendo rapporti sessuali prima a pagamento e, poi, gratis perché intimorita dalla qualifica del predetto e dalle larvate minacce di poterla fare espellere dal territorio italiano. Aggiungeva, peraltro, la donna che l'imputato aveva incominciato a mostrarle grande attaccamento, promettendo di trovarle un lavoro, regalandole abiti ed altro.
Il Tribunale aveva escluso il delitto di concussione e quello di violenza sessuale per difetto di prova in ordine alla presunta costrizione posta in essere dall'imputato. Era stato ritenuto, invece, il reato di favoreggiamento della prostituzione sulla base delle dichiarazioni di RR MA e NI EN, i quali avevano riferito che era stato il La AD ad indirizzarli verso la BR per avere un rapporto sessuale.
La Corte territoriale, nel confermare la sentenza di condanna in ordine al reato di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, riteneva che risultasse con certezza che sia il RR che l'NI si recarono dalla donna su indicazione del La AD e che tale condotta integrava il reato contestato di favoreggiamento della prostituzione (essendo la BR una prostituta ed essendo le sue prestazioni avvenute dietro pagamento).
2) Propone ricorso per cassazione il La AD, a mezzo dei difensori, denunciando con il primo motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione.
Con scarno percorso argomentativo la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado in ordine al solo reato di favoreggiamento della prostituzione.
Dopo aver delineato l'ambito normativo della condotta di favoreggiamento, secondo l'elaborazione giurisprudenziale, assume il ricorrente che nel caso di specie non è ravvisabile il reato contestato, sia perché l'agente non rivestiva alcuna posizione di terzietà (essendo egli stesso cliente), sia perché non agevolava lo svolgimento del meretricio, sia infine perché si trattava di condotta occasionale.
Peraltro l'NI aveva precisato di essere già a conoscenza del luogo in cui la BR esercitava, per cui l'apporto causale fornito dal La AD non può qualificarsi idoneo, e perché non determinante e perché non voluto dallo stesso prevenuto (l'NI riferisce le circostanze di tempo e di luogo in cui avvenne il colloquio con il La AD). A parte il fatto che non è stato neppure vagliato il vantaggio che l'imputato avrebbe avuto nel l'agevolare la prostituzione della BR.
In relazione all'incontro sessuale tra il RR e la BR la Corte territoriale omette di valutare che tale incontro nelle intenzioni del La AD avrebbe dovuto essere del tutto gratuito (il che escludeva l'antigiuridicità del fatto). Peraltro l'incontro non vi fu neppure.
Nè la Corte ha considerato l'assenza di abitualità della condotta, non essendo sufficiente per la configurabilità del reato singoli e sporadici episodi. Infine non ha motivato in ordine all'elemento psicologico, vale a dire sulla consapevolezza di facilitare l'altrui attività di prostituzione.
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione (richiesto espressamente con l'atto di impugnazione). Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. 3) Il primo motivo di ricorso è infondato.
Per giurisprudenza pacifica di questa Corte il reato di favoreggiamento della prostituzione si perfeziona con ogni forma di interposizione agevolativa e con qualunque attività che, anche in assenza di un contato diretto dell'agente con il cliente, sia idonea a procurare più facili condizioni per l'esercizio del meretricio e che venga posta in essere con la consapevolezza di facilitare l'attività di prostituzione, senza che abbia rilevanza il movente o il fine della condotta (cfr. Cass. sez. 3 n. 47266 del 4.1.2005;
Cass. sez. 1, n. 39928 del 4.10.2007). Inoltre, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, non è certo necessario ai fini della configurabilità del reato l'abitualità della condotta. Anche sul punto la giurisprudenza è costante. "Il reato di favoreggiamento della prostituzione si perfeziona favorendo in qualsiasi modo la prostituzione altrui, così che non si rende necessaria una condotta attiva, essendo sufficiente ogni forma di interposizione agevolativa quale quella di mettere in contatto il cliente con la prostituta. Non sono invero richiesti dalla norma in esame comportamenti corrispondenti ad una condotta tipica, essendo invece sufficiente al perfezionarsi degli elementi costitutivi del reato una generica condotta avente un effetto di facilitazione che non deve necessariamente avere il carattere dell'abitualità connessa ad una reiterazione di atti - ancora richiamandosi la disposizione normativa il favorire "in qualsiasi modo" postula che gli estremi del reato siano integrati da un solo fatto di agevolazione;
per cui va considerato favoreggiamento della prostituzione qualsiasi interposizione, anche occasionale, purché sia tale da agevolare la prostituzione di una persona (ex plurimis Cass. sez. 3 n. 10938 del 31.10.2001; conf. Cass. sez. 3, 25.6.2002 Marchioni;
Cass. sez. 4 n. 4842 del 2.12.2003). I giudici di merito, sulla base di ineccepibili premesse in diritto (conformi alla sopra citata giurisprudenza di questa Corte), hanno ritenuto, con valutazioni di fatto immuni da vizi logici, come tali non sindacabili in questa sede, che il La AD abbia svolto, in piena consapevolezza, una funzione di interposizione agevolativa, segnalando ed indirizzando verso la BR RR MA e NI EN, affinché avessero con la predetta rapporti sessuali.
Il Tribunale, dopo aver riportato le dichiarazioni rese dal RR e dall'NI in ordine alle indicazioni ricevute dal La AD per avere rapporti sessuali con la "prostituta polacca", ricordava che esse erano perfettamente in linea con quanto affermato dallo stesso imputato in dibattimento ("non negando l'imputato di aver fornito tutte le indicazioni necessarie perché i suoi due amici avessero un incontro sessuale con la giovane.." e che il prevenuto "era ben consapevole che le informazioni precise date avrebbero agevolato la prostituzione della BR ed anzi chiese poi a loro anche il resoconto degli avvenuti incontri).
Tale motivazione si salda e forma un unico apparato argomentativo con quella della Corte di Appello, che ha sottolineato ulteriormente come, una volta accertato che il RR e l'NI si recarono all'incontro dietro indicazione del La AD, irrilevante è che uno o tutti e due non abbiano consumato. Riteneva infine la Corte significativo il fatto che, secondo quanto riferito dall'NI, costui si recò dalla BR presentandosi come l'amico di OM o addirittura dicendo "Mi manda OM della Finanza".
Le censure solevate con ricorso prospettano una diversa interpretazione delle risultanze processuali e non tengono quindi conto che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo.
È necessario cioè accertare se nell'interpretazione delle prove siano state applicate le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve quindi essere evidente e tale da inficiare lo stesso percorso seguito dal giudice di merito per giungere alla decisione adottata. Anche a seguito della modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), con la L. n. 46 del 2006, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all'annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (cfr. Cass. pen. sez. 6 n. 752 del 18.12.2006). 4) Va accolto invece il secondo motivo di ricorso.
Con l'atto di appello veniva espressamente richiesto che "...nell'ipotesi di riconoscimento della non sussistenza della sola violazione degli artt. 317 e 81 cpv. c.p. di cui al capo c), concedere i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione per la sanzione residua".
La Corte territoriale, pur assolvendo, in accoglimento del gravame, dal reato di cui al capo c) con conseguente riduzione della pena per il reato residuo ad anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 180,00 di multa e quindi nei limiti previsti per la concessione dei benefici, ometteva completamente di pronunciare sulla richiesta subordinata contenuta nell'atto di impugnazione.
La sentenza impugnata va pertanto annullata sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata decisione sulla richiesta di sospensione e non menzione e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia. Rigetta nel resto. Così deciso in Roma, il 3 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2009