CA
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 01/12/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di CA – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'ERRICO Presidente
Dr. Ennio RICCI Consigliere rel.
Dr.ssa Rita CAROSELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 183/23 R.G. avverso la sentenza del Tribunale civile di CA n. 274/2023, pubblicata il 18.4.2023, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Marisa Mascia, come Parte_1 C.F._1 da procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in
Cercemaggiore, alla via Fonte Varrella n. 2.
APPELLANTE
E
), , ( , e Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
( , tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Pier Paolo Caruso, CP_3 C.F._4 come da procura in atti, elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo difensore sito in
Isernia alla Via G. Laurelli n. 12.
APPELLATI
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 19.11.25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 20.11.25.
1 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti oggetto di causa.
ha evocato in giudizio innanzi al Tribunale di CA Parte_1 Controparte_1
e deducendo: CP_2 CP_3
1) di essere possessore da più di vent'anni di metà del terreno sito nel Comune di Cercemaggiore e censito al Catasto al foglio 17, p.lla 585, per averlo ricevuto dal nonno e diviso Parte_1 bonariamente con la sig.ra ; CP_4
2) che agli inizi del mese di luglio 2018 apprendeva che il terreno in questione risultava catastalmente intestato ai sigg.ri e per effetto Controparte_1 CP_2 CP_3 dell'atto di compravendita del 6.11.2008, con il quale , dichiaratasi unica ed Persona_1 esclusiva titolare del bene per averlo posseduto da oltre venti anni, alienava la porzione di terreno agli odierni convenuti;
3) che, invitati a correggere l'intestazione catastale, i convenuti contestavano le richieste del rivendicante, assumendo di essere esclusivi proprietari in virtù del citato atto pubblico.
L'attore ha concluso chiedendo dichiararsi, previo frazionamento del terreno: “unico e solo proprietario per un mezzo del terreno individuato al catasto terreni del Comune di Cercemaggiore al foglio 17 p.lla 585, precisamente il pezzo che confina con strada comunale, PI AN,
[...]
ed altro terreno di proprietà di , per averne acquistato la proprietà Parte_2 Parte_1 esclusiva per usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c. in virtù di possesso pubblico, pacifico
e continuato;
per l'effetto dichiarare inefficace e/o invalido l'atto di compravendita del 6.11.2008 repertorio n. 128663 a rogito del Notaio ”: Persona_2
Si sono costituiti in giudizio e invocando la Controparte_1 CP_2 CP_3 validità del contratto di compravendita prima menzionato, e deducendo che il possesso del fondo oggetto di causa era stato esercitato unicamente ed esclusivamente dai legittimi proprietari e, prima di loro, dal venditore, sig.ra , la quale, dal lontano 1960, lo aveva coltivato, migliorato, Persona_1 piantumato alberi e goduto dei frutti fino al 2008, quando lo alienava agli odierni convenuti.
Hanno affermato altresì che:
1) , figlio di , non poteva usucapire il terreno di proprietà del genitore, Parte_1 Persona_1 in difetto di un possesso utile per l'acquisto ad usucapionem;
2) dal 2008 ad oggi essi convenuti esercitavano sul bene in questione il possesso esclusivo, in maniera continuativa, pacifica ed indisturbata per oltre un decennio, provvedendo alle colture, al taglio della legna e alle lavorazioni migliorative del fondo;
2 3) l'atto pubblico del 2008 era pienamente valido ed efficace, e, comunque, la relativa azione di invalidità era prescritta per decorso del termine quinquennale;
4) in ogni caso, dalla data di stipula e della relativa trascrizione dell'atto pubblico, era decorso il termine decennale utile ad usucapire, avendo essi convenuti esercitato il possesso continuativo fino a tutt'oggi.
I convenuti hanno dunque concluso chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, ed hanno proposto domanda riconvenzionale volta a far dichiarare l'acquisto in loro favore della proprietà del fondo per intervenuta usucapione decennale ex art. 1159 CC, e, in via subordinata, per intervenuto acquisto per usucapione ultra ventennale, unito il possesso del dante causa a quello dei convenuti.
2. La sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 274/2023, pubblicata il 18.4.23, il Tribunale di CA, all'esito dell'istruttoria ammessa, ha così statuito:
- rigetta la domanda dell'attore;
- accerta e dichiara ai sensi dell'art. 1146, comma 2° c.c., l'accessione del possesso, ossia la continuazione del possesso della dante causa in capo a , Persona_1 Controparte_1 [...]
e , senza alcuna interruzione, del terreno sito nel Comune di Cercemaggiore CP_2 CP_3 contraddistinto al Catasto al foglio 17 particelle n. 1223 e 1222 (ex p.lla 585), nonché ai sensi dell'art. 1158 c.c., accerta e dichiara che , prima, e i sigg.ri , Persona_1 Controparte_1 [...]
e , dopo, hanno posseduto uti dominus, in modo pieno, pacifico, pubblico, CP_2 CP_3 continuato ed indisturbato, per oltre vent'anni, il terreno sito nel Comune di Cercemaggiore contraddistinto al Catasto al foglio 17 particelle n. 1223 e 1222 (ex p.lla 585) e, conseguentemente, che i signori , e sono divenuti proprietari della Controparte_1 CP_2 CP_3 porzione di terreno, sopra meglio descritto, per intervenuta usucapione;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti che, tenuto conto Parte_1 del valore della controversia, vengono liquidati nella misura di euro 662,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa nonché euro 43,00 per esborsi;
- ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di CA di provvedere, al passaggio in giudicato, alla trascrizione della sentenza nei relativi registri immobiliari con le relative volture, con esonero da ogni responsabilità.
Il Tribunale, vagliate le risultanze istruttorie testimoniali e documentali, ha ritenuto che il non Pt_1 abbia compiutamente provato un possesso "ad usucapionem" sul fondo oggetto di causa, diversamente dai convenuti.
3
3. L'appello.
Avverso la sentenza ha proposto appello con atto notificato a mezzo pec il 18.5.23. Parte_1
L'appellante, con unico motivo di gravame articolato su più punti, ha lamentato l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ad opera del primo giudice;
ha chiesto dunque che, in riforma della sentenza gravata, previa sospensione dell'esecutività della medesima, fossero accolte le conclusioni rassegnate in primo grado, con vittoria delle spese.
Con comparsa depositata il 18.9.23 si sono costituiti e Controparte_1 CP_2 CP_3
invocando il rigetto dell'appello; in via gradata, hanno insistito sulla domanda di accertamento
[...] dell'acquisto del terreno in contestazione in favore dei fratelli per intervenuta usucapione CP_1 decennale in virtù del titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà.
Con ordinanza del 22.2.24 è stata dichiarata l'inammissibilità della richiesta di inibitoria avanzata dall'appellante, con condanna del medesimo al pagamento in favore della cassa delle ammende della pena pecuniaria di Euro 250,00, ai sensi dell'art. 283 comma 3 CPC
Con ordinanza del 20.11.25 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
4. Nel merito.
4.1 Con unico motivo di gravame sviluppato su più punti, l'appellante ha lamentato l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ad opera del primo giudice.
4.2 Per meglio comprendere le doglianze è utile ricordare che è controverso a vantaggio di quale parte si sia perfezionato l'acquisto a titolo originario della proprietà del fondo per cui è causa in forza di intervenuta usucapione.
Come ricordato dal Tribunale, parte attrice sostiene di possedere il terreno per cui è causa, per la porzione indicata in citazione, unitamente alla sig.ra , già dal 1978 per averlo ricevuto CP_4 dal nonno , coltivandolo e raccogliendone i frutti, senza aver mai ricevuto alcuna Parte_1 contestazione del suo possesso;
parte convenuta, da parte sua, sulla premessa di aver acquistato il suddetto terreno con atto pubblico del 6.11.2008 a rogito Notar dalla genitrice Persona_2 dell'attore, sig.ra , la quale nell'atto dichiarava di averlo posseduto ininterrottamente Persona_1 ed indisturbatamente per oltre venti anni, ne invoca la titolarità per intervenuta usucapione decennale o ventennale.
4.3 Nella sentenza gravata è dato conto che:
a) Le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice ( , PI AN e Tes_1 Tes_2
oltre al riferito generico possesso del fondo da parte del che lo avrebbe
[...] Parte_1 lavorato e provveduto a tagliare alcuni alberi ivi esistenti, per il resto nulla hanno detto in ordine alle circostanze che hanno determinato l'immissione in possesso del fondo del , le Parte_1
4 ragioni di tale immissione in possesso, le date precise o verosimili dell'inizio dell'asserito impossessamento e sfruttamento esclusivo del fondo (…).
b). Più convincente, invece, appare la prova testimoniale offerta dai convenuti dalla quale è emerso che, prima della stipula dell'atto di compravendita del 2008, con il quale la sig.ra , Persona_1 madre dell'attore e nonna degli odierni convenuti, vendeva a quest'ultimi una serie di beni immobili tra cui figura anche l'odierna particella, la dante causa ( ) su quel fondo: “provvedeva Persona_1
a pascolare le pecore e coltivare il terreno, metteva pomodori, metteva gli ortaggi e io stessa quando ero piccola aiutavo mia madre perché quest'ultima lo pretendeva e andavo a lavorare questo terreno prima di andare a scuola…. ricordo che con le foglie degli alberi facevamo delle fasce e le conservavamo d'inverno per le pecore e la legna veniva utilizzata per noi, ricordo che mia madre ha piantato degli alberi, mi ricordo di un pero ancora esistente sul terreno….. mia mamma puliva un canale di acqua proveniente da una sorgente…..ricordo che mamma ha avuto questo terreno, un agnello e un quintale di grano come dote per il matrimonio (cfr. teste )” (…). Testimone_3
c) A fronte delle contestazioni sollevate dai convenuti sulla domanda attorea, dell'affermazione di un possesso esclusivo su quel fondo della dante causa sig.ra , madre dell'attore e, infine, Per_1 dell'ingiustificabile salto generazionale dell'attore laddove, per sostenere il possesso esclusivo del fondo, non menziona affatto i propri genitori ( e né ha dedotto e Persona_1 CP_5 provato la ragione per cui avrebbe ceduto bonariamente detto fondo al nipote Controparte_6
(esso attore) anziché ai figli, appare verosimile ritenere che nel periodo antecedente la stipula dell'atto pubblico del 2008 la sig.ra , nel possesso del suddetto fondo, abbia tollerato Persona_1
l'uso da parte del figlio ed era pertanto preciso onere di quest'ultimo dimostrare l'avvenuta interversione del possesso e non limitarsi a dedurre di averlo sempre utilizzato: " l'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione interiore” (cfr. Cass. n. 2392/2009); né l'attore ha documentalmente provato di aver esercitato in via esclusiva una serie di concrete attività di signoria sul fondo oggetto di causa
(dagli atti non risulta realizzata una delimitazione che dividesse la parte di fondo di pertinenza dell'attore rispetto a quello asseritamente attribuito a , né risulta che abbia CP_4 provveduto al pagamento dei relativi tributi o ad ottenere le autorizzazioni necessarie per il taglio degli alberi o a richiedere agevolazioni fondiarie per le coltivazioni) (….).
d) Ciò detto in ordine al periodo precedente la stipula dell'atto pubblico del 2008, quanto al periodo successivo, oltre la prova testimoniale della sig.ra e del sig. Testimone_3 Persona_3
(quest'ultimo ha confermato tutte le circostanze di cui alla seconda memoria ex art. 183 di parte convenuta sul possesso dei convenuti successivo all'acquisto), dalla documentazione versata in atti emerge che: 1) il convenuto si è interessato alla gestione del fondo attraverso vari CP_2
5 lavori agricoli di sistemazione del terreno commissionando gli stessi ad una apposita Azienda
IC (doc.5 della comparsa di costituzione); 2) con contratto di comodato gratuito del 21.8.2012 il sig. , in qualità di comodatario, ha condotto la quota dei terreni di proprietà dei CP_2 germani e tra i quali anche il fondo oggetto di causa (cfr. doc. 2 della CP_1 CP_3 memoria n. 2 ex art. 183 cpc dei convenuti); 3) i convenuti in data 21.2.2019 hanno fatto richiesta di autorizzazione al taglio bosco sul fondo oggetto di causa al gruppo LE di CA (cfr. doc. 4 della comparsa di costituzione); 4) con contratto dell'11.11.2015 gli odierni convenuti hanno concesso in affitto al sig. i fondi rustici in agro di Campodipietra e di Parte_3
Cercemaggiore, tra i quali il fondo oggetto di causa (contratto regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate), circostanza questa confermata in udienza dall'affittuario sig. . Parte_3
4.4 L' appellante segnala l'inattendibilità della teste di parte convenuta desumibile: a) Testimone_3 dal fatto che ella è la madre dei convenuti, nonché sorella dell'attore e figlia della sig.ra Per_1
, venditrice del terreno oggetto di causa;
b) dall'essere parte di vertenza ancora pendente presso
[...] la Corte di Appello di CA per una diversa questione, sempre in materia di usucapione, proprio
contro
; c) dalla circostanza che nell'atto di compravendita del 6.11.2008 Parte_1 compare quale procuratrice generale della parte venditrice , ed in tale veste ha reso la Persona_1 dichiarazione relativa al possesso ultraventennale ininterrotto del fondo.
Per le dichiarazioni rese dalla teste sono comunque insufficienti ai fini Parte_1 dell'assolvimento dell'onere probatorio del possesso utile al fine dell'usucapione, deponendo al più per un detenzione del bene.
Orbene, va innanzitutto rimarcato che non è messa in discussione la capacità a deporre della teste di cui si discute ex art. 246 CPC, ma esclusivamente la sua attendibilità, o comunque l'insufficienza di quanto asserito ai fini della prova dell'usucapione in favore di per il periodo anteriore Persona_1 all'atto di vendita del fondo.
In effetti, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che la sola coltivazione di un fondo agricolo non è sufficiente ad integrare possesso utile ai fini dell'usucapione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario, e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare l' esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (cfr. tra le altre Cass.
1121/24).
Le attività che sul fondo erano svolte dalla , quali riferite dalla teste (provvedeva Per_1 Testimone_3
a pascolare le pecore e coltivare il terreno, metteva pomodori, metteva gli ortaggi e io stessa quando ero piccola aiutavo mia madre perché quest'ultima lo pretendeva e andavo a lavorare questo terreno prima di andare a scuola…. ricordo che con le foglie degli alberi facevamo delle fasce e le
6 conservavamo d'inverno per le pecore e la legna veniva utilizzata per noi, ricordo che mia madre ha piantato degli alberi, mi ricordo di un pero ancora esistente sul terreno….. mia mamma puliva un canale di acqua proveniente da una sorgente…..ricordo che mamma ha avuto questo terreno, un agnello e un quintale di grano come dote per il matrimonio) sono tali da essere insufficienti ad integrare un possesso ad usucapionem nel senso precisato, secondo il criterio di valutazione che lo stesso Tribunale ha del resto adottato nel vaglio delle dichiarazioni dei testi di parte attrice.
E' il caso di osservare che la circostanza relativa al controllo dei confini del fondo ed all'impedimento dell'accesso agli estranei (capitolo 3) della prova di parte convenuta in prime cure) è articolata in termini del tutto generici, senza riferimento a specifiche condotte o fatti che manifestino inequivocamente l'esercizio dello ius exludendi alios.
Ciò prescindendo da ogni considerazione in ordine all'attendibilità della teste.
4.5 Quanto sin qui esposto, se non consente di ritenere provato l'acquisto in forza di usucapione della proprietà del fondo in capo alla per il periodo anteriore all'atto di vendita del 6.11.2008, non Per_1 implica di per sé la nullità di detto atto.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che la vendita di un bene da parte di chi non ne è proprietario non è né nulla né annullabile: il contratto è valido ed efficace tra le parti che lo hanno concluso, ma è inefficace e inopponibile al vero proprietario del bene (cfr. tra le altre Cass. 23345/25).
Nel caso di specie, l'attore ha rivendicato a sua volta la proprietà del fondo oggetto di lite in forza di usucapione.
Senonché le considerazioni svolte da primo giudice in ordine al difetto di prova dei presupposti per l'acquisto di cui si discute sono del tutto condivisibili, sia in punto di principi di diritto applicati, sia in punto di valutazione della prova (cfr. pagg. 4 – 6 della sentenza).
Le doglianze dell'appellante al riguardo, riproponendo una lettura del materiale istruttorio già motivatamente disattesa, non sono idonee a confutare la sostanziale correttezza della decisione assunta.
Ne consegue che non può dirsi legittimato a far valere l'inefficacia del contratto di Parte_1 vendita citato.
4.6 Gli appellati hanno riproposto in questa sede la domanda, assorbita in prime cure, di usucapione breve ex art. 1159 CC.
E' il caso di osservare che non è necessario sul punto l'appello incidentale (cfr. Cass. S.U. 7942/19).
Orbene, la configurabilità di un possesso utile ai fini dell'usucapione ai sensi della norma citata è desumibile dagli elementi valorizzati dal Tribunale, prima riassunti.
In particolare, il teste ha riferito, tra l'altro, di una specifica condotta degli originari convenuti Per_3 denotante l'animus res sibi habendi (“(….) andammo a pulire i confini”) in quanto inequivocamente
7 funzionale alla volontà di segnare la demarcazione con proprietà aliene ed evitare lo sconfinamento di terzi.
D'altra parte, non è sufficiente a minare l'attendibilità del teste in questione la circostanza che egli risiede a CA e non a Cercemaggiore, come sostenuto dall'appellante.
Ulteriore elemento significativo di riscontro è costituito dalla stipula del contratto di affitto del terreno per cui è causa con contratto dell'11.11.2015.
Pur volendo accedere alla tesi della tardività della produzione in primo grado del documento contrattuale, come eccepito dall'appellante, è assorbente il rilievo che la circostanza è stata confermata dal teste , escusso all'udienza del 29.4.22. Parte_3
4.7. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della sentenza gravata, va rigettata la domanda degli originari convenuti di accertamento dell'acquisto del terreno per cui è causa per usucapione ventennale, mentre va accolta la domanda di accertamento dell'acquisto del medesimo terreno per intervenuta usucapione decennale in virtù del titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà ex art. 1159 CC.
5. Il governo delle spese di lite.
Le spese del grado seguono la prevalente soccombenza dell'appellante, e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 127/22 appello, in ragione del valore (indeterminabile modesto) della controversia e dell'attività prestata, con compensazione nella misura del 30% giustificata dall'accoglimento parziale del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di CA – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 183/23 R.G. avverso la sentenza del Tribunale civile di
CA n. 274/2023, pubblicata il 18.4.2023, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accogliendo per quanto di ragione l'appello, in parziale riforma della sentenza gravata, dichiara che e sono divenuti Controparte_1 CP_2 CP_3 proprietari del terreno sito nel Comune di Cercemaggiore contraddistinto al Catasto al foglio
17 particelle n. 1223 e 1222 (ex p.lla 585) per intervenuta usucapione decennale ex art. 1159
CC;
8 2) ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di CA di provvedere, al passaggio in giudicato, alla trascrizione della sentenza nei relativi registri immobiliari con le relative volture, con esonero da ogni responsabilità;
3) condanna al pagamento delle spese processuali del secondo grado di Parte_1 giudizio, liquidate, previa compensazione nella misura del 30%, per il restante 70% in complessivi Euro 2.431,10 (Euro 720,30 per la fase di studio, Euro 496,30 per la fase introduttiva, Euro 1.214,50 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di CA del 27.11.25
L'Estensore Il Presidente
(Dr. Ennio Ricci) (Dr.ssa Maria Grazia d'Errico)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di CA – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'ERRICO Presidente
Dr. Ennio RICCI Consigliere rel.
Dr.ssa Rita CAROSELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 183/23 R.G. avverso la sentenza del Tribunale civile di CA n. 274/2023, pubblicata il 18.4.2023, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Marisa Mascia, come Parte_1 C.F._1 da procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in
Cercemaggiore, alla via Fonte Varrella n. 2.
APPELLANTE
E
), , ( , e Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
( , tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Pier Paolo Caruso, CP_3 C.F._4 come da procura in atti, elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo difensore sito in
Isernia alla Via G. Laurelli n. 12.
APPELLATI
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 19.11.25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 20.11.25.
1 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti oggetto di causa.
ha evocato in giudizio innanzi al Tribunale di CA Parte_1 Controparte_1
e deducendo: CP_2 CP_3
1) di essere possessore da più di vent'anni di metà del terreno sito nel Comune di Cercemaggiore e censito al Catasto al foglio 17, p.lla 585, per averlo ricevuto dal nonno e diviso Parte_1 bonariamente con la sig.ra ; CP_4
2) che agli inizi del mese di luglio 2018 apprendeva che il terreno in questione risultava catastalmente intestato ai sigg.ri e per effetto Controparte_1 CP_2 CP_3 dell'atto di compravendita del 6.11.2008, con il quale , dichiaratasi unica ed Persona_1 esclusiva titolare del bene per averlo posseduto da oltre venti anni, alienava la porzione di terreno agli odierni convenuti;
3) che, invitati a correggere l'intestazione catastale, i convenuti contestavano le richieste del rivendicante, assumendo di essere esclusivi proprietari in virtù del citato atto pubblico.
L'attore ha concluso chiedendo dichiararsi, previo frazionamento del terreno: “unico e solo proprietario per un mezzo del terreno individuato al catasto terreni del Comune di Cercemaggiore al foglio 17 p.lla 585, precisamente il pezzo che confina con strada comunale, PI AN,
[...]
ed altro terreno di proprietà di , per averne acquistato la proprietà Parte_2 Parte_1 esclusiva per usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c. in virtù di possesso pubblico, pacifico
e continuato;
per l'effetto dichiarare inefficace e/o invalido l'atto di compravendita del 6.11.2008 repertorio n. 128663 a rogito del Notaio ”: Persona_2
Si sono costituiti in giudizio e invocando la Controparte_1 CP_2 CP_3 validità del contratto di compravendita prima menzionato, e deducendo che il possesso del fondo oggetto di causa era stato esercitato unicamente ed esclusivamente dai legittimi proprietari e, prima di loro, dal venditore, sig.ra , la quale, dal lontano 1960, lo aveva coltivato, migliorato, Persona_1 piantumato alberi e goduto dei frutti fino al 2008, quando lo alienava agli odierni convenuti.
Hanno affermato altresì che:
1) , figlio di , non poteva usucapire il terreno di proprietà del genitore, Parte_1 Persona_1 in difetto di un possesso utile per l'acquisto ad usucapionem;
2) dal 2008 ad oggi essi convenuti esercitavano sul bene in questione il possesso esclusivo, in maniera continuativa, pacifica ed indisturbata per oltre un decennio, provvedendo alle colture, al taglio della legna e alle lavorazioni migliorative del fondo;
2 3) l'atto pubblico del 2008 era pienamente valido ed efficace, e, comunque, la relativa azione di invalidità era prescritta per decorso del termine quinquennale;
4) in ogni caso, dalla data di stipula e della relativa trascrizione dell'atto pubblico, era decorso il termine decennale utile ad usucapire, avendo essi convenuti esercitato il possesso continuativo fino a tutt'oggi.
I convenuti hanno dunque concluso chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, ed hanno proposto domanda riconvenzionale volta a far dichiarare l'acquisto in loro favore della proprietà del fondo per intervenuta usucapione decennale ex art. 1159 CC, e, in via subordinata, per intervenuto acquisto per usucapione ultra ventennale, unito il possesso del dante causa a quello dei convenuti.
2. La sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 274/2023, pubblicata il 18.4.23, il Tribunale di CA, all'esito dell'istruttoria ammessa, ha così statuito:
- rigetta la domanda dell'attore;
- accerta e dichiara ai sensi dell'art. 1146, comma 2° c.c., l'accessione del possesso, ossia la continuazione del possesso della dante causa in capo a , Persona_1 Controparte_1 [...]
e , senza alcuna interruzione, del terreno sito nel Comune di Cercemaggiore CP_2 CP_3 contraddistinto al Catasto al foglio 17 particelle n. 1223 e 1222 (ex p.lla 585), nonché ai sensi dell'art. 1158 c.c., accerta e dichiara che , prima, e i sigg.ri , Persona_1 Controparte_1 [...]
e , dopo, hanno posseduto uti dominus, in modo pieno, pacifico, pubblico, CP_2 CP_3 continuato ed indisturbato, per oltre vent'anni, il terreno sito nel Comune di Cercemaggiore contraddistinto al Catasto al foglio 17 particelle n. 1223 e 1222 (ex p.lla 585) e, conseguentemente, che i signori , e sono divenuti proprietari della Controparte_1 CP_2 CP_3 porzione di terreno, sopra meglio descritto, per intervenuta usucapione;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti che, tenuto conto Parte_1 del valore della controversia, vengono liquidati nella misura di euro 662,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa nonché euro 43,00 per esborsi;
- ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di CA di provvedere, al passaggio in giudicato, alla trascrizione della sentenza nei relativi registri immobiliari con le relative volture, con esonero da ogni responsabilità.
Il Tribunale, vagliate le risultanze istruttorie testimoniali e documentali, ha ritenuto che il non Pt_1 abbia compiutamente provato un possesso "ad usucapionem" sul fondo oggetto di causa, diversamente dai convenuti.
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3. L'appello.
Avverso la sentenza ha proposto appello con atto notificato a mezzo pec il 18.5.23. Parte_1
L'appellante, con unico motivo di gravame articolato su più punti, ha lamentato l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ad opera del primo giudice;
ha chiesto dunque che, in riforma della sentenza gravata, previa sospensione dell'esecutività della medesima, fossero accolte le conclusioni rassegnate in primo grado, con vittoria delle spese.
Con comparsa depositata il 18.9.23 si sono costituiti e Controparte_1 CP_2 CP_3
invocando il rigetto dell'appello; in via gradata, hanno insistito sulla domanda di accertamento
[...] dell'acquisto del terreno in contestazione in favore dei fratelli per intervenuta usucapione CP_1 decennale in virtù del titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà.
Con ordinanza del 22.2.24 è stata dichiarata l'inammissibilità della richiesta di inibitoria avanzata dall'appellante, con condanna del medesimo al pagamento in favore della cassa delle ammende della pena pecuniaria di Euro 250,00, ai sensi dell'art. 283 comma 3 CPC
Con ordinanza del 20.11.25 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
4. Nel merito.
4.1 Con unico motivo di gravame sviluppato su più punti, l'appellante ha lamentato l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ad opera del primo giudice.
4.2 Per meglio comprendere le doglianze è utile ricordare che è controverso a vantaggio di quale parte si sia perfezionato l'acquisto a titolo originario della proprietà del fondo per cui è causa in forza di intervenuta usucapione.
Come ricordato dal Tribunale, parte attrice sostiene di possedere il terreno per cui è causa, per la porzione indicata in citazione, unitamente alla sig.ra , già dal 1978 per averlo ricevuto CP_4 dal nonno , coltivandolo e raccogliendone i frutti, senza aver mai ricevuto alcuna Parte_1 contestazione del suo possesso;
parte convenuta, da parte sua, sulla premessa di aver acquistato il suddetto terreno con atto pubblico del 6.11.2008 a rogito Notar dalla genitrice Persona_2 dell'attore, sig.ra , la quale nell'atto dichiarava di averlo posseduto ininterrottamente Persona_1 ed indisturbatamente per oltre venti anni, ne invoca la titolarità per intervenuta usucapione decennale o ventennale.
4.3 Nella sentenza gravata è dato conto che:
a) Le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice ( , PI AN e Tes_1 Tes_2
oltre al riferito generico possesso del fondo da parte del che lo avrebbe
[...] Parte_1 lavorato e provveduto a tagliare alcuni alberi ivi esistenti, per il resto nulla hanno detto in ordine alle circostanze che hanno determinato l'immissione in possesso del fondo del , le Parte_1
4 ragioni di tale immissione in possesso, le date precise o verosimili dell'inizio dell'asserito impossessamento e sfruttamento esclusivo del fondo (…).
b). Più convincente, invece, appare la prova testimoniale offerta dai convenuti dalla quale è emerso che, prima della stipula dell'atto di compravendita del 2008, con il quale la sig.ra , Persona_1 madre dell'attore e nonna degli odierni convenuti, vendeva a quest'ultimi una serie di beni immobili tra cui figura anche l'odierna particella, la dante causa ( ) su quel fondo: “provvedeva Persona_1
a pascolare le pecore e coltivare il terreno, metteva pomodori, metteva gli ortaggi e io stessa quando ero piccola aiutavo mia madre perché quest'ultima lo pretendeva e andavo a lavorare questo terreno prima di andare a scuola…. ricordo che con le foglie degli alberi facevamo delle fasce e le conservavamo d'inverno per le pecore e la legna veniva utilizzata per noi, ricordo che mia madre ha piantato degli alberi, mi ricordo di un pero ancora esistente sul terreno….. mia mamma puliva un canale di acqua proveniente da una sorgente…..ricordo che mamma ha avuto questo terreno, un agnello e un quintale di grano come dote per il matrimonio (cfr. teste )” (…). Testimone_3
c) A fronte delle contestazioni sollevate dai convenuti sulla domanda attorea, dell'affermazione di un possesso esclusivo su quel fondo della dante causa sig.ra , madre dell'attore e, infine, Per_1 dell'ingiustificabile salto generazionale dell'attore laddove, per sostenere il possesso esclusivo del fondo, non menziona affatto i propri genitori ( e né ha dedotto e Persona_1 CP_5 provato la ragione per cui avrebbe ceduto bonariamente detto fondo al nipote Controparte_6
(esso attore) anziché ai figli, appare verosimile ritenere che nel periodo antecedente la stipula dell'atto pubblico del 2008 la sig.ra , nel possesso del suddetto fondo, abbia tollerato Persona_1
l'uso da parte del figlio ed era pertanto preciso onere di quest'ultimo dimostrare l'avvenuta interversione del possesso e non limitarsi a dedurre di averlo sempre utilizzato: " l'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione interiore” (cfr. Cass. n. 2392/2009); né l'attore ha documentalmente provato di aver esercitato in via esclusiva una serie di concrete attività di signoria sul fondo oggetto di causa
(dagli atti non risulta realizzata una delimitazione che dividesse la parte di fondo di pertinenza dell'attore rispetto a quello asseritamente attribuito a , né risulta che abbia CP_4 provveduto al pagamento dei relativi tributi o ad ottenere le autorizzazioni necessarie per il taglio degli alberi o a richiedere agevolazioni fondiarie per le coltivazioni) (….).
d) Ciò detto in ordine al periodo precedente la stipula dell'atto pubblico del 2008, quanto al periodo successivo, oltre la prova testimoniale della sig.ra e del sig. Testimone_3 Persona_3
(quest'ultimo ha confermato tutte le circostanze di cui alla seconda memoria ex art. 183 di parte convenuta sul possesso dei convenuti successivo all'acquisto), dalla documentazione versata in atti emerge che: 1) il convenuto si è interessato alla gestione del fondo attraverso vari CP_2
5 lavori agricoli di sistemazione del terreno commissionando gli stessi ad una apposita Azienda
IC (doc.5 della comparsa di costituzione); 2) con contratto di comodato gratuito del 21.8.2012 il sig. , in qualità di comodatario, ha condotto la quota dei terreni di proprietà dei CP_2 germani e tra i quali anche il fondo oggetto di causa (cfr. doc. 2 della CP_1 CP_3 memoria n. 2 ex art. 183 cpc dei convenuti); 3) i convenuti in data 21.2.2019 hanno fatto richiesta di autorizzazione al taglio bosco sul fondo oggetto di causa al gruppo LE di CA (cfr. doc. 4 della comparsa di costituzione); 4) con contratto dell'11.11.2015 gli odierni convenuti hanno concesso in affitto al sig. i fondi rustici in agro di Campodipietra e di Parte_3
Cercemaggiore, tra i quali il fondo oggetto di causa (contratto regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate), circostanza questa confermata in udienza dall'affittuario sig. . Parte_3
4.4 L' appellante segnala l'inattendibilità della teste di parte convenuta desumibile: a) Testimone_3 dal fatto che ella è la madre dei convenuti, nonché sorella dell'attore e figlia della sig.ra Per_1
, venditrice del terreno oggetto di causa;
b) dall'essere parte di vertenza ancora pendente presso
[...] la Corte di Appello di CA per una diversa questione, sempre in materia di usucapione, proprio
contro
; c) dalla circostanza che nell'atto di compravendita del 6.11.2008 Parte_1 compare quale procuratrice generale della parte venditrice , ed in tale veste ha reso la Persona_1 dichiarazione relativa al possesso ultraventennale ininterrotto del fondo.
Per le dichiarazioni rese dalla teste sono comunque insufficienti ai fini Parte_1 dell'assolvimento dell'onere probatorio del possesso utile al fine dell'usucapione, deponendo al più per un detenzione del bene.
Orbene, va innanzitutto rimarcato che non è messa in discussione la capacità a deporre della teste di cui si discute ex art. 246 CPC, ma esclusivamente la sua attendibilità, o comunque l'insufficienza di quanto asserito ai fini della prova dell'usucapione in favore di per il periodo anteriore Persona_1 all'atto di vendita del fondo.
In effetti, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che la sola coltivazione di un fondo agricolo non è sufficiente ad integrare possesso utile ai fini dell'usucapione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario, e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare l' esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (cfr. tra le altre Cass.
1121/24).
Le attività che sul fondo erano svolte dalla , quali riferite dalla teste (provvedeva Per_1 Testimone_3
a pascolare le pecore e coltivare il terreno, metteva pomodori, metteva gli ortaggi e io stessa quando ero piccola aiutavo mia madre perché quest'ultima lo pretendeva e andavo a lavorare questo terreno prima di andare a scuola…. ricordo che con le foglie degli alberi facevamo delle fasce e le
6 conservavamo d'inverno per le pecore e la legna veniva utilizzata per noi, ricordo che mia madre ha piantato degli alberi, mi ricordo di un pero ancora esistente sul terreno….. mia mamma puliva un canale di acqua proveniente da una sorgente…..ricordo che mamma ha avuto questo terreno, un agnello e un quintale di grano come dote per il matrimonio) sono tali da essere insufficienti ad integrare un possesso ad usucapionem nel senso precisato, secondo il criterio di valutazione che lo stesso Tribunale ha del resto adottato nel vaglio delle dichiarazioni dei testi di parte attrice.
E' il caso di osservare che la circostanza relativa al controllo dei confini del fondo ed all'impedimento dell'accesso agli estranei (capitolo 3) della prova di parte convenuta in prime cure) è articolata in termini del tutto generici, senza riferimento a specifiche condotte o fatti che manifestino inequivocamente l'esercizio dello ius exludendi alios.
Ciò prescindendo da ogni considerazione in ordine all'attendibilità della teste.
4.5 Quanto sin qui esposto, se non consente di ritenere provato l'acquisto in forza di usucapione della proprietà del fondo in capo alla per il periodo anteriore all'atto di vendita del 6.11.2008, non Per_1 implica di per sé la nullità di detto atto.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che la vendita di un bene da parte di chi non ne è proprietario non è né nulla né annullabile: il contratto è valido ed efficace tra le parti che lo hanno concluso, ma è inefficace e inopponibile al vero proprietario del bene (cfr. tra le altre Cass. 23345/25).
Nel caso di specie, l'attore ha rivendicato a sua volta la proprietà del fondo oggetto di lite in forza di usucapione.
Senonché le considerazioni svolte da primo giudice in ordine al difetto di prova dei presupposti per l'acquisto di cui si discute sono del tutto condivisibili, sia in punto di principi di diritto applicati, sia in punto di valutazione della prova (cfr. pagg. 4 – 6 della sentenza).
Le doglianze dell'appellante al riguardo, riproponendo una lettura del materiale istruttorio già motivatamente disattesa, non sono idonee a confutare la sostanziale correttezza della decisione assunta.
Ne consegue che non può dirsi legittimato a far valere l'inefficacia del contratto di Parte_1 vendita citato.
4.6 Gli appellati hanno riproposto in questa sede la domanda, assorbita in prime cure, di usucapione breve ex art. 1159 CC.
E' il caso di osservare che non è necessario sul punto l'appello incidentale (cfr. Cass. S.U. 7942/19).
Orbene, la configurabilità di un possesso utile ai fini dell'usucapione ai sensi della norma citata è desumibile dagli elementi valorizzati dal Tribunale, prima riassunti.
In particolare, il teste ha riferito, tra l'altro, di una specifica condotta degli originari convenuti Per_3 denotante l'animus res sibi habendi (“(….) andammo a pulire i confini”) in quanto inequivocamente
7 funzionale alla volontà di segnare la demarcazione con proprietà aliene ed evitare lo sconfinamento di terzi.
D'altra parte, non è sufficiente a minare l'attendibilità del teste in questione la circostanza che egli risiede a CA e non a Cercemaggiore, come sostenuto dall'appellante.
Ulteriore elemento significativo di riscontro è costituito dalla stipula del contratto di affitto del terreno per cui è causa con contratto dell'11.11.2015.
Pur volendo accedere alla tesi della tardività della produzione in primo grado del documento contrattuale, come eccepito dall'appellante, è assorbente il rilievo che la circostanza è stata confermata dal teste , escusso all'udienza del 29.4.22. Parte_3
4.7. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della sentenza gravata, va rigettata la domanda degli originari convenuti di accertamento dell'acquisto del terreno per cui è causa per usucapione ventennale, mentre va accolta la domanda di accertamento dell'acquisto del medesimo terreno per intervenuta usucapione decennale in virtù del titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà ex art. 1159 CC.
5. Il governo delle spese di lite.
Le spese del grado seguono la prevalente soccombenza dell'appellante, e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 127/22 appello, in ragione del valore (indeterminabile modesto) della controversia e dell'attività prestata, con compensazione nella misura del 30% giustificata dall'accoglimento parziale del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di CA – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 183/23 R.G. avverso la sentenza del Tribunale civile di
CA n. 274/2023, pubblicata il 18.4.2023, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accogliendo per quanto di ragione l'appello, in parziale riforma della sentenza gravata, dichiara che e sono divenuti Controparte_1 CP_2 CP_3 proprietari del terreno sito nel Comune di Cercemaggiore contraddistinto al Catasto al foglio
17 particelle n. 1223 e 1222 (ex p.lla 585) per intervenuta usucapione decennale ex art. 1159
CC;
8 2) ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di CA di provvedere, al passaggio in giudicato, alla trascrizione della sentenza nei relativi registri immobiliari con le relative volture, con esonero da ogni responsabilità;
3) condanna al pagamento delle spese processuali del secondo grado di Parte_1 giudizio, liquidate, previa compensazione nella misura del 30%, per il restante 70% in complessivi Euro 2.431,10 (Euro 720,30 per la fase di studio, Euro 496,30 per la fase introduttiva, Euro 1.214,50 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di CA del 27.11.25
L'Estensore Il Presidente
(Dr. Ennio Ricci) (Dr.ssa Maria Grazia d'Errico)
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