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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/10/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Giulia Maisano Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1611/2020, posta in decisione in data 29.9.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. GUALNIERA EMANUELE e con elezione di domicilio in via PIAZZA
GIOVANNI AMENDOLA, 31 90141 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
1 (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'Avv. ZANCLA ERMANNO e con elezione di domicilio in via VIA
PIGNATELLI ARAGONA, 86 90139 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La ditta individuale , con atto di citazione, Controparte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5469/15 emesso dal Tribunale di Palermo, con cui era stato ingiunto il pagamento, in favore della Parte_1
, dell'importo di € 6.178,00, oltre interessi moratori e spese del procedimento
[...]
monitorio, esponendo: di aver commissionato alla società convenuta la realizzazione di lavori di rivestimento del pavimento nei locali della propria ditta, ricevendo la garanzia di durezza e resistenza del prodotto per 5 anni;
di aver altresì concordato l'applicazione del medesimo materiale su eliche da diporto per attestarne l'efficacia e la resistenza di questo “prodotto bicomponente” anche nel settore nautico;
che le parti concordavano la gratuità dei lavori da eseguirsi sulle eliche tenuto conto dell'impegno assunto dal Sig. di pubblicizzare il prodotto utilizzato per i CP_1
lavori; che tale circostanza era provata considerando che non esisteva alcun preventivo per la realizzazione di tali lavori;
che, tuttavia, venivano egualmente emesse fatture, oggetto della richiesta monitoria;
che, peraltro, i lavori eseguiti erano risultati incompleti e non rispondenti a quelli richiesti, considerando anche la presenza di difformità e vizi, tempestivamente denunciati;
che tale circostanza costituiva un grave inadempimento dell'appaltatore, tenuto conto, peraltro, del danno provocato al Sig. , il quale non aveva potuto utilizzare i locali;
che, altresì, CP_1
le eliche da diporto avevano subito un distacco di materiale di rivestimento, applicato
2 dall'appaltatore; che, in ogni caso, le fatture emesse riportavano un costo dei lavori nettamente superiore rispetto a quello concordato tra le parti. Per conseguenza, oltre ad opporsi alle domande, proponeva domanda riconvenzionale per il risarcimento.
Costituendosi, la , preliminarmente disconosceva la Parte_1
documentazione prodotta da controparte. Nel merito, contestava la fondatezza delle eccezioni e richieste, considerando peraltro che le stesse erano da ritenere tardive e non precedute da formale diffida. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle pretese attoree la condanna nonché la condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Istruita la causa mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della
, prova per testi e CTU sui costi delle opere eseguite e sulla Parte_1
regolare esecuzione delle opere commissionate, con sentenza n. 3787 del 20.11.2020, il Tribunale rigettava l'opposizione proposta, confermando in toto il decreto ingiuntivo e dichiarandolo, per l'effetto, esecutivo. Rigettava, altresì, la domanda dell'opposto di condanna ex art. 96 c.p.c. e compensava integralmente le spese del giudizio e della CTU.
In motivazione, il Giudice di prime cure dava atto che l'esistenza del rapporto contrattuale non era in contestazione, avendo ad oggetto la lite esclusivamente l'ammontare dell'importo per i lavori concordati, considerato tra l'altro che ne era stata eccepita la difformità rispetto a quelli pattuiti. Precisava che l'esecuzione dei lavori era stata, altresì, confermata dai testi escussi e faceva proprie le conclusioni del
CTU per la quantificazione degli stessi. Quanto ai vizi allegati dal committente
[...]
, il Giudice rilevava che, a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata da parte Pt_2
opposta, la ditta Il non aveva provato di avere inoltrato denuncia nel termine CP_1
di sessanta giorni prescritto dall'art. 1667 c.c., confermando così l'accettazione delle opere. Chiariva, sul punto, che la lettera con cui era stata effettuata la denuncia, di cui, peraltro, non era stata provata la spedizione, sembrava essere stata inoltrata soltanto in data 26.3.2015, dunque oltre il termine. Riteneva, dunque, assorbita la domanda riconvenzionale di risarcimento stante il rigetto della domanda di
3 inadempimento. Infine, respingeva la domanda ex art. 96 c.p.c., formulata da parte opposta, ritenendo che non vi fossero elementi sufficienti per desumere la mala fede o la colpa grave di parte opponente, anche considerando che il CTU aveva accertato la mancata realizzazione di parte delle opere a regola d'arte (seppure la domanda non fosse esaminabile nel merito. Per tali ragioni, pertanto, compensava le spese di lite e di CTU.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello , con Parte_1
atto di citazione del 22.11.2020. Si costituiva ritualmente Il Sestante di CP_1
, contestando il gravame e chiedendone il rigetto.
[...]
In data 26.9.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Con un unico motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha compensato le spese di lite nonché le spese di CTU. Argomenta che, stante la soccombenza della ditta Il , avrebbe dovuto porre le spese in capo CP_1
alla controparte, non potendosi considerare, ai fini della soccombenza reciproca, il rigetto della domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
L'appello è fondato. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ormai unanime nel ritenere che “il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92
c.p.c.” (Cass. n. 9532 del 12.4.2017). Ancora, dello stesso tenore, la Suprema Corte ribadisce “stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c., rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza
(domanda che presuppone, quale condizione necessaria - anche se non sufficiente - per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso - come quello all'esame - di
4 rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., proposta dagli appellati e di rigetto dell'appello (con conseguente conferma del rigetto della domanda proposta in primo grado dagli appellanti) non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca sulla quale il Tribunale ha fondato la compensazione delle spese di lite di secondo grado”
(Cass. n. 11792 del 15.5. 2018). Tale indirizzo è stato poi confermato dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 22951/2019 che richiama i precedenti sopra detti, nonché con la sentenza n. 10661 del 5.6.2020, la quale ribadisce la natura accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c., laddove statuisce che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la domanda di risarcimento danni da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., non ha natura autonoma, ma meramente accessoria alla domanda di opposizione”. Da ultimo, il principio di diritto è stato ulteriormente confermato dalla
Corte di legittimità con la sentenza n. 17897 del 1°.
6.2022 secondo la quale “il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 cod. proc. civ., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ.
(Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata non avendo il giudice d'appello posto esclusivamente a carico dei convenuti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio di merito)
Ebbene, nel caso di specie, l'odierna appellante deve ritenersi totalmente vittoriosa in primo grado considerando che l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla ditta è stata rigettata, così come la domanda CP_1
riconvenzionale formulata dalla stessa. Per tale ragione, ha errato il Tribunale a statuire la compensazione sia delle spese di lite sia della CTU. Né coglie nel segno la censura dell'odierna appellata, secondo cui la reciproca soccombenza in punto di spese di lite sarebbe giustificato dal fatto che il Giudice, seppur incidentalmente, ha accertato che una parte delle opere contestate dal committente non fossero state
5 compiute a regola d'arte. Difatti, considerato che il Giudice ha dichiarato la decadenza ai sensi dell'art. 1667 c.c. per non aver il committente denunciato tempestivamente i vizi, non avrebbe dovuto far menzione della conformità delle opere, entrando così nel merito della domanda, per utilizzare tale argomento ai fini della soccombenza reciproca in punto di spese di lite.
Dunque, in parziale riforma della sentenza, le spese di lite nonché quelle di CTU del primo grado di giudizio vanno poste a carico della ditta Controparte_1
, stante il rigetto dell'opposizione e della spiegata domanda riconvenzionale.
[...]
Le spese di lite sono liquidate in complessivi € 5.100,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA;
Le spese per la C.T.U., liquidate come da decreto in atti, vanno poste a carico di entrambe le parti in solido a favore del consulente tecnico d'ufficio e, nei rapporti interni tra le parti, a carico della sola parte appellata.
Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano sul valore delle spese del primo grado, oggetto della domanda di appello. Esse si liquidano in complessivi € 4.147,00 di cui € 4.000,00 per compensi ed € 147,00 per spese, oltre oneri forfetari, CPA e IVA;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 3787/2020 Controparte_1
pronunziata dal Tribunale di Palermo in data 22.11.2020, e, in riforma della stessa, condanna il alla refusione delle spese di lite del primo Controparte_1
grado di giudizio pari ad € 5.100,00 per compensi oltre accessori, oltre alle spese
6 2) pone le spese per la C.T.U. giusta decreto di liquidazione in atti, a carico di entrambe le parti in solido a favore del consulente tecnico d'ufficio e, nei rapporti interni tra le parti, a carico della parte appellata.
3) condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 4.147,00, oltre accessori.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno 3.10.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Giulia Maisano Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1611/2020, posta in decisione in data 29.9.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. GUALNIERA EMANUELE e con elezione di domicilio in via PIAZZA
GIOVANNI AMENDOLA, 31 90141 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
1 (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'Avv. ZANCLA ERMANNO e con elezione di domicilio in via VIA
PIGNATELLI ARAGONA, 86 90139 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La ditta individuale , con atto di citazione, Controparte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5469/15 emesso dal Tribunale di Palermo, con cui era stato ingiunto il pagamento, in favore della Parte_1
, dell'importo di € 6.178,00, oltre interessi moratori e spese del procedimento
[...]
monitorio, esponendo: di aver commissionato alla società convenuta la realizzazione di lavori di rivestimento del pavimento nei locali della propria ditta, ricevendo la garanzia di durezza e resistenza del prodotto per 5 anni;
di aver altresì concordato l'applicazione del medesimo materiale su eliche da diporto per attestarne l'efficacia e la resistenza di questo “prodotto bicomponente” anche nel settore nautico;
che le parti concordavano la gratuità dei lavori da eseguirsi sulle eliche tenuto conto dell'impegno assunto dal Sig. di pubblicizzare il prodotto utilizzato per i CP_1
lavori; che tale circostanza era provata considerando che non esisteva alcun preventivo per la realizzazione di tali lavori;
che, tuttavia, venivano egualmente emesse fatture, oggetto della richiesta monitoria;
che, peraltro, i lavori eseguiti erano risultati incompleti e non rispondenti a quelli richiesti, considerando anche la presenza di difformità e vizi, tempestivamente denunciati;
che tale circostanza costituiva un grave inadempimento dell'appaltatore, tenuto conto, peraltro, del danno provocato al Sig. , il quale non aveva potuto utilizzare i locali;
che, altresì, CP_1
le eliche da diporto avevano subito un distacco di materiale di rivestimento, applicato
2 dall'appaltatore; che, in ogni caso, le fatture emesse riportavano un costo dei lavori nettamente superiore rispetto a quello concordato tra le parti. Per conseguenza, oltre ad opporsi alle domande, proponeva domanda riconvenzionale per il risarcimento.
Costituendosi, la , preliminarmente disconosceva la Parte_1
documentazione prodotta da controparte. Nel merito, contestava la fondatezza delle eccezioni e richieste, considerando peraltro che le stesse erano da ritenere tardive e non precedute da formale diffida. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle pretese attoree la condanna nonché la condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Istruita la causa mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della
, prova per testi e CTU sui costi delle opere eseguite e sulla Parte_1
regolare esecuzione delle opere commissionate, con sentenza n. 3787 del 20.11.2020, il Tribunale rigettava l'opposizione proposta, confermando in toto il decreto ingiuntivo e dichiarandolo, per l'effetto, esecutivo. Rigettava, altresì, la domanda dell'opposto di condanna ex art. 96 c.p.c. e compensava integralmente le spese del giudizio e della CTU.
In motivazione, il Giudice di prime cure dava atto che l'esistenza del rapporto contrattuale non era in contestazione, avendo ad oggetto la lite esclusivamente l'ammontare dell'importo per i lavori concordati, considerato tra l'altro che ne era stata eccepita la difformità rispetto a quelli pattuiti. Precisava che l'esecuzione dei lavori era stata, altresì, confermata dai testi escussi e faceva proprie le conclusioni del
CTU per la quantificazione degli stessi. Quanto ai vizi allegati dal committente
[...]
, il Giudice rilevava che, a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata da parte Pt_2
opposta, la ditta Il non aveva provato di avere inoltrato denuncia nel termine CP_1
di sessanta giorni prescritto dall'art. 1667 c.c., confermando così l'accettazione delle opere. Chiariva, sul punto, che la lettera con cui era stata effettuata la denuncia, di cui, peraltro, non era stata provata la spedizione, sembrava essere stata inoltrata soltanto in data 26.3.2015, dunque oltre il termine. Riteneva, dunque, assorbita la domanda riconvenzionale di risarcimento stante il rigetto della domanda di
3 inadempimento. Infine, respingeva la domanda ex art. 96 c.p.c., formulata da parte opposta, ritenendo che non vi fossero elementi sufficienti per desumere la mala fede o la colpa grave di parte opponente, anche considerando che il CTU aveva accertato la mancata realizzazione di parte delle opere a regola d'arte (seppure la domanda non fosse esaminabile nel merito. Per tali ragioni, pertanto, compensava le spese di lite e di CTU.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello , con Parte_1
atto di citazione del 22.11.2020. Si costituiva ritualmente Il Sestante di CP_1
, contestando il gravame e chiedendone il rigetto.
[...]
In data 26.9.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Con un unico motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha compensato le spese di lite nonché le spese di CTU. Argomenta che, stante la soccombenza della ditta Il , avrebbe dovuto porre le spese in capo CP_1
alla controparte, non potendosi considerare, ai fini della soccombenza reciproca, il rigetto della domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
L'appello è fondato. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ormai unanime nel ritenere che “il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92
c.p.c.” (Cass. n. 9532 del 12.4.2017). Ancora, dello stesso tenore, la Suprema Corte ribadisce “stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c., rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza
(domanda che presuppone, quale condizione necessaria - anche se non sufficiente - per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso - come quello all'esame - di
4 rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., proposta dagli appellati e di rigetto dell'appello (con conseguente conferma del rigetto della domanda proposta in primo grado dagli appellanti) non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca sulla quale il Tribunale ha fondato la compensazione delle spese di lite di secondo grado”
(Cass. n. 11792 del 15.5. 2018). Tale indirizzo è stato poi confermato dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 22951/2019 che richiama i precedenti sopra detti, nonché con la sentenza n. 10661 del 5.6.2020, la quale ribadisce la natura accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c., laddove statuisce che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la domanda di risarcimento danni da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., non ha natura autonoma, ma meramente accessoria alla domanda di opposizione”. Da ultimo, il principio di diritto è stato ulteriormente confermato dalla
Corte di legittimità con la sentenza n. 17897 del 1°.
6.2022 secondo la quale “il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 cod. proc. civ., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ.
(Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata non avendo il giudice d'appello posto esclusivamente a carico dei convenuti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio di merito)
Ebbene, nel caso di specie, l'odierna appellante deve ritenersi totalmente vittoriosa in primo grado considerando che l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla ditta è stata rigettata, così come la domanda CP_1
riconvenzionale formulata dalla stessa. Per tale ragione, ha errato il Tribunale a statuire la compensazione sia delle spese di lite sia della CTU. Né coglie nel segno la censura dell'odierna appellata, secondo cui la reciproca soccombenza in punto di spese di lite sarebbe giustificato dal fatto che il Giudice, seppur incidentalmente, ha accertato che una parte delle opere contestate dal committente non fossero state
5 compiute a regola d'arte. Difatti, considerato che il Giudice ha dichiarato la decadenza ai sensi dell'art. 1667 c.c. per non aver il committente denunciato tempestivamente i vizi, non avrebbe dovuto far menzione della conformità delle opere, entrando così nel merito della domanda, per utilizzare tale argomento ai fini della soccombenza reciproca in punto di spese di lite.
Dunque, in parziale riforma della sentenza, le spese di lite nonché quelle di CTU del primo grado di giudizio vanno poste a carico della ditta Controparte_1
, stante il rigetto dell'opposizione e della spiegata domanda riconvenzionale.
[...]
Le spese di lite sono liquidate in complessivi € 5.100,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA;
Le spese per la C.T.U., liquidate come da decreto in atti, vanno poste a carico di entrambe le parti in solido a favore del consulente tecnico d'ufficio e, nei rapporti interni tra le parti, a carico della sola parte appellata.
Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano sul valore delle spese del primo grado, oggetto della domanda di appello. Esse si liquidano in complessivi € 4.147,00 di cui € 4.000,00 per compensi ed € 147,00 per spese, oltre oneri forfetari, CPA e IVA;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 3787/2020 Controparte_1
pronunziata dal Tribunale di Palermo in data 22.11.2020, e, in riforma della stessa, condanna il alla refusione delle spese di lite del primo Controparte_1
grado di giudizio pari ad € 5.100,00 per compensi oltre accessori, oltre alle spese
6 2) pone le spese per la C.T.U. giusta decreto di liquidazione in atti, a carico di entrambe le parti in solido a favore del consulente tecnico d'ufficio e, nei rapporti interni tra le parti, a carico della parte appellata.
3) condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 4.147,00, oltre accessori.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno 3.10.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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