Art. 110
(Rinunzia agli atti del processo)
1. La rinunzia agli atti del processo puo' essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa.
2. Il pubblico ministero puo', anche mediante dichiarazione in udienza, rinunziare motivatamente agli atti del processo.
3. La rinunzia produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme.
4. L'accettazione non e' efficace se contiene riserve o condizioni.
5. Le dichiarazioni di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.
6. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.
7. La declaratoria di estinzione del processo non da' luogo a pronuncia sulle spese.