Articolo 110 del Codice di giustizia contabile
Articolo 108Articolo 111
Versione
7 ottobre 2016

Art. 110

(Rinunzia agli atti del processo)


1. La rinunzia agli atti del processo puo' essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa.


2. Il pubblico ministero puo', anche mediante dichiarazione in udienza, rinunziare motivatamente agli atti del processo.


3. La rinunzia produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme.


4. L'accettazione non e' efficace se contiene riserve o condizioni.


5. Le dichiarazioni di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.


6. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.


7. La declaratoria di estinzione del processo non da' luogo a pronuncia sulle spese.

Entrata in vigore il 7 ottobre 2016
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente