Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2025, n. 39183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39183 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
39183-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE
- Presidente-
-Relatore -
in caso di diffusione del presente provvedimento omettere is generatà e gli altri del identificativ a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03 in quanto: disposto d'uticio Da nchiesta di perte Cimposto dalle legge
Sent. n. sez. 15c CC 10/09/2025 R.G.N. 18145/2025
Composta da:
LUIGI AGOSTINACCHIO MARIAPAOLA BORIO MICHELE CALVISI SANDRA RECCHIONE TO RA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA
nel procedimento a carico di: UR EA nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 16/05/2025 del TRIBUNALE di GENOVA, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa in data 16 maggio 2025 il Tribunale di Genova, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, in accoglimento dell'appello proposto nell'interesse di UR RE avverso l'ordinanza emessa il 19 aprile 2025 dal Tribunale di Massa con la quale, in relazione al reato di cui agli art. 628, comma 1, e 61, n. 11-quater), cod. pen., era stata rigettata l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con dispositivo di controllo a distanza, applicava al UR, in luogo della misura cautelare della custodia in carcere, quella degli arresti domiciliari con l'applicazione di dispositivo di controllo.
All'imputato, in particolare, era stato contestato di essersi introdotto nei locali di un esercizio commerciale, di avere intimato a una dipendente di aprire la cassa, rappresentandole che non intendeva farle del male, e di essersi impossessato della somma di euro 270,00. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del doppio requisito, previsto in via cumulativa, per il superamento della presunzione relativa dell'inadeguatezza degli arresti domiciliari per coloro che fossero stati condannati per il reato di evasione nei cinque anni antecedenti al fatto per cui si procedeva, di cui all'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., doppio requisito costituito dalla lieve entità del fatto e dall'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari. Rassegnava che la detta presunzione era applicabile al caso di specie, considerato che il UR era stato condannato per il reato di evasione con sentenza passata in giudicato il 31 marzo 2023 e che il reato di rapina era stato commesso in data 21 luglio 2024. Deduceva che il ricorrente era stato condannato per il detto reato dal giudice di primo grado, che aveva escluso la lieve entità del fatto, ciò che precludeva al giudice della cautela di valutare diversamente il fatto medesimo. Assumeva inoltre che nella specie dovevano considerarsi sussistenti esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, avuto riguardo alle gravissime modalità dei fatti e alla circostanza che l'imputato era gravato da "innumerevoli, gravi e ravvicinati precedenti penali" (v. pag. 4 del ricorso).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Ed invero, il Tribunale ha reso una motivazione che appare immune da vizi in ordine alla ritenuta sussistenza dei due requisiti entrambi ricorrenti - necessari per il superamento della presunzione dell'inadeguatezza degli arresti domiciliari per coloro che siano stati condannati per il reato di evasione nei cinque anni antecedenti al fatto per cui si procede, prevista dall'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen.
2
In relazione al primo requisito, costituito dalla lieve entità del fatto, il giudice della cautela ha congruamente osservato che, come accertato dal perito nominato dal giudice, il UR aveva commesso il reato "in uno stato confusionale acuto, capace di scemarne grandemente la capacità di intendere e di volere... tale stato è in seguito evoluto verso la completa remissione clinica... il UR è apparso al perito astinente e capace di seguire in modo autonomo e collaborativo le prescrizioni" (v. pag. 4 dell'ordinanza impugnata). In relazione al secondo requisito, costituito dall'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari (nella specie applicati con assoluto divieto di uscire di casa se non per documentate esigenze di salute e con l'ausilio del braccialetto elettronico), il Tribunale ha reso argomentazioni adeguate e immuni da vizi, osservando che tale adeguatezza poteva essere ritenuta in ragione della "peculiare scaturigine della vicenda" e della "presenza di un nucleo familiare di riferimento" provvisto di "un'abitazione e di mezzi economici sufficienti al mantenimento" (v. pag. 4 del provvedimento impugnato). Le argomentazioni rese dal Tribunale e sopra richiamate consentono di ritenere escluso il vizio di mancanza di motivazione denunciato.
2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 10/09/2025 Il Consigliere estensore Michele Calvisi build
P.Q.M.
Il Presidente Luigi Agostinacchio glucien
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
YAZU
CONE
DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE 4 DIC 2025 A PUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIAR Claudia Pianelli
Il Presidente