Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13422/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. EL Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n.
13422/2024 R.G. instaurato da
) con l'avv. POGGI LAURA Parte_1 C.F._1
e con l'avv. SALA LAURA SANTA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno rassegnato le conclusioni congiunte di seguito trascritte:
«- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la sig.ra e il sig. celebrato in data 08/12/2018 a Parte_1 Parte_2
IA (BS), trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di IA, Parte II,
Serie A, n. 5 alle seguenti condizioni:
1) Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Sull'assegnazione della casa coniugale
2.a) La signora rinuncia al diritto di abitazione sulla casa coniugale Parte_1 riconosciutole con sentenza del Tribunale di Brescia n. 1744/2021 e di conseguenza, l'abitazione di
1
2.b) La signora trasferirà la propria residenza, unitamente ai figli minori, in DA (BG) Pt_1
Via Verdi n.2.
2.c) I coniugi concordemente chiedono che venga ordinata la cancellazione dai Pubblici Registri immobiliari della Trascrizione n° 6846 Registro generale – n° 4280 Registro particolare -
Presentazione n° 95 del 20.2.2020 del diritto di abitazione riconosciuto in sentenza di separazione dei coniugi alla signora sull'immobile sito in IA così identificato: Catasto Pt_1
Fabbricati NCT foglio 4 particella 771 sub 2 e sub 8.
2.d) I coniugi concordano che la signora sosterrà tutti i costi amministrativi relativi alla Pt_1
cancellazione della predetta trascrizione.
3) Sull'esercizio della responsabilità genitoriale
3.a) I figli minori restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la nuova abitazione della sig.ra in DA (BG) Via Verdi n. 2., luogo in Pt_1
cui verrà trasferita anche la residenza dei figli come già evidenziato sub p.to 2.b.
3.b) I genitori continueranno ad assumere in comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli e EL e si impegnano a Per_1
collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura dei figli, nel prioritario interesse degli stessi, mantenendo vivo un dialogo fruttuoso volto all'elaborazione ed al continuo arricchimento di un progetto educativo comune nel rispetto dell'equilibrio psico-fisico dei figli medesimi.
3.c) Le Parti concordano che a partire dall'anno scolastico 2024/2025, la figlia venga Per_1
iscritta presso la scuola secondaria di primo grado “Ignazio Silone” ed il figlio EL alla classe quarta della scuola primaria “Margherita Hack”, entrambe site a Erbusco.
4) CIRCA LE MODALITA' DI VISITA
4.a) Il padre avrà con sé i figli tutti i fine settimana, dal venerdì, prelevandoli direttamente all'uscita da scuola, sino alla domenica sera dopo cena alle 21; sarà la madre, o persona da questa incaricata, a recarsi presso l'abitazione di IA via Comezzano 8 la domenica dopo cena alle
21:00 per prelevare i figli;
il padre si farà carico di accompagnare i figli il sabato mattina a scuola e di ritirarli al termine delle lezioni;
resta inteso che eventuali cambi di orario delle lezioni dei figli non influiranno sulla gestione dei trasporti dei medesimi rispetto a quanto qui pattuito.
4.b) il padre trascorrerà con i figli due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, secondo tempi e con modalità da concordare con la madre oltre a metà durata delle vacanze scolastiche natalizie con alternanza nel tempo di un Natale e un Capodanno;
2 4.c) il padre starà con i figli tre giorni durante le vacanze pasquali, ricomprendendo il giorno di
Pasqua ad anni alterni: quando trascorreranno la Pasqua con la madre, trascorreranno la
Pasquetta col padre;
4.d) il calendario delle visite verrà mantenuto anche per il periodo di chiusura estiva delle scuole, fatte salve le due settimane, anche non consecutive, nelle quali i figli resteranno col padre e di cui al p.to 5.
5) SUI RAPPORTI ECONOMICI
5.a) A titolo di concorso nel mantenimento dei figli, il signor verserà alla signora Parte_2 entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese l'importo complessivo di € 700,00 (€ 350,00 per Pt_1 ciascun figlio); l'assegno sarà rivalutato secondo indici nazionali di svalutazione ISTAT annualmente, a decorrere da un anno successivo al mese di deposito del ricorso congiunto.
5.b) Il padre concorrerà inoltre a pagare il 50% delle spese straordinarie secondo il “Protocollo
d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli” del Tribunale di Brescia sottoscritto in data 16/07/2016.
5.c) L'assegno universale resta di esclusiva spettanza della sig.ra Pt_1
5.d) I coniugi pattuiscono che la signora contribuisca ai costi della sostituzione del vetro Pt_1 della doccia dell'abitazione in IA Via Comezzano 8 nella misura di €. 700,00; tale importo sarà oggetto di compensazione con l'importo di €. 700,00 dovuto dal signor alla signora Parte_2
per il mantenimento dei figli per il mese di marzo 2025; dal mese di aprile il signor Pt_1 [...]
riprenderà a versare il mantenimento nei modi e termini più sopra pattuiti. Pt_2
5.e) I coniugi riconoscono la propria reciproca autosufficienza economica dichiarando di non aver più nulla a pretendere, anche per quanto riguarda gli asseriti danni alla casa coniugale lamentati dal signor avendo già provveduto a regolare i propri rapporti di natura economica e Parte_2
patrimoniale, salvo le obbligazioni quivi assunte.
• - Ordinare al Comune di IA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
• - Dichiarare compensate le spese legali».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 08/12/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di POMPIANO (atto n. 5 parte II serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i
3 presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate, a spese compensate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19/02/2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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