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Sentenza 16 novembre 2023
Sentenza 16 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/2023, n. 46341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46341 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. MM US, nato a [...] il [...] 2. OS AL, nato a [...] il [...] 3. OS NC, nata a [...] il [...] 4. UR RA, nato a [...] il [...] 5. LI ON, nato a [...] 1'11/12/1971 6. OS OR, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/03/2022 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso di RA UR, rigettarsi i ricorsi rimanenti e correggersi, rispetto ad OS AL, l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata;
uditi gli avvocati Franco Carlo Coppi e Guido Aldo Carlo Camera per MM US ed OS AL, l'avvocato Mario Nigro per OS NC, gli avvocati Francesca Coppi ed Elisabetta Manoni per Esposíto OR, che hanno tutti chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46341 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 22/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 14 luglio 2016 la Corte di appello di Catanzaro giudicava, tra l'altro, su plurime imputazioni di bancarotta fraudolenta, rubricate come segue: - capo B), e sottocapi, relativi al fallimento della società Frigo Service, dichiarato il 21 giugno 2005; - capo C), e sottocapi, relativi al fallimento della società Microcase, dichiarato il 5 luglio 2005; - capo E), e sottocapi, relativi al fallimento della società Scissors Design, dichiarato il 28 settembre 2005; - capo F), e sottocapi, relativi al fallimento della società E-Gold, dichiarato il 4 maggio 2005; - capo G), e sottocapi, relativi al fallimento della società urum, dichiarato il 28 settembre 2005; - capo H), e sottocapi, relativi al fallimento della società S.G.G., dichiarato il 16 marzo 2004, e ai fatti di bancarotta riferibili alla incorporata società Divisione 1 Immobiliare;
- capo L), e sottocapi, relativi al fallimento della società S.G.G., dichiarato il 16 marzo 2004, e ai fatti di bancarotta riferibili alla incorporata società Immobilfina;
- capo M), e sottocapi, in relazione all fallimento della società S.G.G., dichiarato il 16 marzo 2004, e ai fatti di bancarotta riferibili alla incorporata società Agroitalía; - capo N), e sottocapi, in relazione ai fallimento della società S.G.G., dichiarato il 16 marzo 2004; - capi O) e P), in relazione al fallimento della società S.G.G., dichiarato il 16 marzo 2004, e ai fatti di bancarotta riferibili alla incorporata società OS. 2. La Corte di appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, adottava le seguenti statuizioni a carico degli imputati di cui in epigrafe, a vario titolo coinvolti nelle gestioni societarie o appartenenti alle relative compagini: - US MM era riconosciuto colpevole delle bancarotte di cui ai capi, e sottocapi, B), B1), B2), C), C1), C2), E2), F), F1), F2), G), H), H3), M) e N) della rubrica, con l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, ex art. 219, primo comma, legge fall., ed era condannato - previa continuazione interna per la pluralità dei fatti di bancarotta in seno al medesimo fallimento (art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall.), e previa continuazione esterna tra le condotte ascrivibili ai fallimenti di diverse società - alla pena principale complessiva di nove anni e sei mesi di reclusione;
2 - AL OS era riconosciuto colpevole delle bancarotte di cui ai capi, e sottocapi, B), B2), B4), B5), C), C2), C3), C5), H), H2), H3), L), L4), L5), L6), N), O) e P) della rubrica, con l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, ed era condannato, previa continuazione interna ed esterna, alla pena principale complessiva di nove anni e dieci mesi di reclusione;
- NC OS era riconosciuta colpevole delle bancarotte di cui ai capi, e sottocapi, B), B1), E), E1), E2), E6), L) e O) della rubrica, con l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, ed era condannata, previa continuazione interna ed esterna, alla pena principale complessiva di sette anni di reclusione;
- OR OS era riconosciuta colpevole delle bancarotte di cui ai capi, e sottocapi, E2), L) e O) della rubrica, con l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, ed era condannata, previa continuazione esterna, alla pena principale complessiva di cinque anni di reclusione;
- ON LI era riconosciuto colpevole delle bancarotte di cui ai capi, e sottocapi, E4), E6), F), F2), G) e G2) della rubrica, con l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, ed era condannato, previa continuazione interna ed esterna, alla pena principale complessiva di sette anni e due mesi di reclusione;
- RA RG era riconosciuto colpevole delle bancarotte di cui ai capi F) e G) della rubrica, con l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, ed era condannato, previa continuazione esterna, alla pena complessiva di sei anni e due mesi di reclusione. 3. Sui ricorsi degli imputati questa Corte di cassazione, quinta sezione penale, con sentenza 19 giugno 2018, n. 42568, adottava le seguenti statuizioni: - quanto a MM, la sentenza di secondo grado era annullata senza rinvio, in ordine ai sottocapi B2) e C2) per non avere l'imputato commesso il fatto, e in ordine al sottocapo H3) per insussistenza del fatto, mentre era annullata con rinvio, per nuovo giudizio sulla penale responsabilità, in ordine ai capi, e sottocapi, B), fatta eccezione per una singola condotta di distrazione, B1), C1), F1), F2) e G), limitatamente, quanto a quest'ultimo, a parte delle condotte distrattive;
il ricorso era rigettato nel resto, previo assorbimento dei motivi riguardanti l'aggravante di cui all'art. 219, primo comma, legge fall., le attenuanti generiche, la continuazione interna e il trattamento sanzionatorio in genere;
- quanto a AL OS, la sentenza di secondo grado era annullata senza rinvio in ordine ai capi e sottocapi H3) e L) per insussistenza del fatto, mentre era annullata con rinvio, per nuovo giudizio sulla penale responsabilità, in ordine ai capi, e sottocapi, B) e C3); il ricorso era rigettato nel resto, previo assorbimento dei motivi sopra indicati;
3 - quanto a NC OS, la sentenza di secondo grado era annullata senza rinvio in ordine al capo L) per insussistenza del fatto, mentre era annullata con rinvio, per nuovo giudizio sulla penale responsabilità, in ordine ai capi, e sottocapi, B), B1), E), limitatamente ad una condotta distrattiva, E1) e O); il ricorso era rigettato nel resto, previo assorbimento dei motivi ,sopra indicati;
- quanto a OR OS, la sentenza di secondo grado era annullata senza rinvio in ordine al capo L) per insussistenza dlel fatto, mentre era annullata con rinvio, per nuovo giudizio sulla penale responsabilità, in ordine all capo O); il ricorso era rigettato nel resto, previo assorbimento dei motivi sopra indicati;
- quanto a LI, la sentenza di secondo grado era annullata senza rinvio in ordine al sottocapo E6) per non aver l'imputato commesso il fatto, mentre era annullata con rinvio, per nuovo giudizio sulla penale responsabilità, in ordine ai sottocapi E4) e F2); il ricorso era rigettato nel resto, previo assorbimento dei motivi sopra indicati;
- quanto a RG, la sentenza di secondo grado era annullata con rinvio, per nuovo giudizio sulla penale responsabilità, in ordine al capo F); il ricorso era dichiarato inammissibile nel resto, previo assorbimento dei motivi sopra indicati. 4. La Corte di appello di Catanzaro, giudice del rinvio, con la sentenza in epigrafe: - ha assolto gli imputati, con varie formule, da tutti i reati in ordine ai quali questa Corte aveva ordinato la rinnovazione del giudizio;
- ha riconfermato, per i reati superstiti, l'aggravante speciale di cui all'art. 219, primo comma, legge fall.; - ha rideterminato le relative pene, come da prospetto che segue: IMPUTATO PENA MM sette anni e dieci mesi di reclusione (p.b. cinque anni per il capo G, parte residua;
aumentata per l'aggravante, ex art. 219, primo comma, legge fall., a sei anni e otto mesi;
aumentata per la continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. di quattro mesi per il capo B parte residua, di quattro mesi per il capo C, di tre mesi per il sottocapo E2 e di tre mesi per il capo F) OS AL otto anni di reclusione (p.b. cinque anni per il capo N;
aumentata per l'aggravante a sei anni e otto mesi;
aumentata per la continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. di quattro mesi complessivi per i sottocapi B2-B4-B5, di quattro mesi complessivi per il capo C e i sottocapi C2 e 4 C5, di due mesi complessivi per il capo H e il sottocapo H2, di tre mesi complessivi per i sottocapi L4-L5-L6, di due mesi per il capo O, di un mese per il capo P) OS NC previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti, tre anni e sei mesi di reclusione complessivi per il capo E parte residua e per i sottocapi E2 ed E6 OS OR previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti, tre anni di reclusione per il superstite sottocapo E2 LI previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti, quattro anni e due mesi di reclusione (p.b. quattro anni complessivi per il capo G e il sottocapo G2; aumentata per la continuazione ex art. 131 cpv. cod. pen. di due mesi per il capo F) RG previa concessione delle! attenuanti generiche prevalenti, due anni di reclusione per il superstite capo G (p.b. tre anni;
ridotta di un terzo ex art. 62-bis cod. pen.) 5. Ricorrono nuovamente per cassazione tutti gli imputati, con rituale ministero difensivo. 6. Il ricorso di MM è articolato in quattro motivi. 6.1. Primo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione. Il giudice di rinvio - si assume - ha omesso di esporre i criteri decisionali che lo hanno portato ad individuare nel capo G) il reato più grave, a fronte di imputazioni di pari astratta gravità perché relative al medesimo titolo di reato, e ha omesso di esporre i criteri di quantificazione della relativa pena base, rispetto ad imputazione su cui, peraltro, era intervenuta in sede di rinvio pronuncia assolutoria parziale ed erano state poste in essere condotte risa rcitorie. Il giudice di rinvio ha omesso di giustificare gli aumenti di pena, ex art. 81 cpv. cod. pen., relativi ai reati in continuazione, e ha operato per essi quantificazioni indebitamente parificate, senza tenere conto, caso per caso, della posizione soggettiva dell'imputato e delle serbate condotte riparatorie. Poiché gli aumenti in questione erano pari, nelle sentenze di merito originarie, a due mesi per ciascun reato satellite, è stato infranto il divieto di reformatio in peius. E' assente, nella decisione di rinvio, la quantificazione degli aumenti dì pena per i reati-satellite di cui ai capi H), M) e N), pur ormai definitivamente accertati. 5 L'applicazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità non è stata motivata con riferimento alla totalità dei reati in discussione. Le società Divisione 1 Immobiliare e Agroitalia, coinvolte nelle bancarotte sub capi H) e M), risultavano incorporate nella società S.G.G. (cui è distintamente riferita l'imputazione sub N), anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Tale dato di fatto, oltre ad incidere sul rilievo dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, da valutare in rapporto alla società incorporante, impediva di irrogare - rispetto ai citati capi H) e M) - gli aumenti ex art. 81 cpv. cod. pen. (dovendosi semmai considerare l'aggravante, bilanciabile, della pluralità dei fatti di bancarotta). 6.2. Secondo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione. L'applicazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità è avvenuta, per tutti i reati, in modo generalizzato e aspecifico. Essa andava misurata non già sul valore complessivo dei beni sottratti alle società fallite, ma sul pregiudizio eventualmente sofferto dai creditori, legato all'impossibilità di loro soddisfazione, totale o parziale, sul patrimonio delle società stesse. Tale corretta misurazione è mancata. 6.3. Terzo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione. Nel valutare ex novo l'aggravante ex art. 219, primo cornma, cod. pen. si doveva tenere conto delle assoluzioni pronunciate nel giudizio ,di rinvio, stante la stretta interdipendenza logica e giuridica tra i capi d'imputazione e i relativi sottocapi, e anche tra i capi facenti riferimento a società poi coinvolte nel processo di incorporazione. 6.4. Quarto motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione. Le attenuanti generiche sono state negate con giudizio superficiale, sulla base di asserzioni generiche e congetturali, senza tener conto delle condotte riparatorie realizzate dall'imputato. 7. Il ricorso di AL OS è articolato in quattro motivi. 7.1. Primo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione. Esso sviluppa larga parte delle censure oggetto del primo motivo del ricorso MM. Il reato più grave, la cui scelta non sarebbe giustificata, è in questo caso quello di cui al capo N). Le società incorporate nella società S.G.G., rilevanti per la posizione del ricorrente, sono la Divisione 1 Immobiliare e la OS s.r.I., coinvolte nelle bancarotte sub capi H), con relativo sottocapo H2, O) e P). Si obietta, altresì, che sarebbe stato considerato, ai fini della continuazione esterna, anche il capo L), oggetto di pronuncia di annullamento senza rinvio da parte della Corte di cassazione. 6 7.2. Secondo, terzo e quarto motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione. Sovrapponibili ai corrispondenti motivi del ricorso CommoOari. 8. Il ricorso di NC OS è articolato in due motivi. 8.1. Primo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione. E' privo di qualsiasi giustificazione - si assume - il riconoscimento dell'aggravante del danno di rilevante gravità, in particolare sotto il profilo dell'incidenza delle condotte sul patrimonio dei creditori;
riconoscimento cui è conseguita l'elisione delle attenuanti generiche per effetto dell'operato bilanciamento in termini di equivalenza. 8.2. Secondo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione. La quantificazione della pena non è stata argomentata. 9. Il ricorso di OR OS è articolato in tre motivi. 9.1. Primo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione. E' privo di qualsiasi giustificazione - si assume - il riconoscimento dell'aggravante del danno di rilevante gravità, in particolare sotto il profilo dell'incidenza delle condotte sul patrimonio dei creditori;
incidenza che, nella specie, sarebbe stata nulla. A tale riconoscimento sarebbe, in particolare, legata la mancata declaratoria di prescrizione dell'unico reato accertato a carico della ricorrente. 9.2. Secondo motivo. Violazione di legge processuale. Nel riscontrare l'aggravante suddetta il giudice di rinvio non si è attenuto al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente. 9.3. Terzo motivo. Vizio di motivazione. La censura concerne il giudizio di mera equivalenza delle attenuanti generiche, anziché di loro prevalenza. 10. Il ricorso di ER si compone di un unico motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Sarebbe privo di adeguata giustificazione, rispetto alle tre imputazioni per cui è intervenuta condanna, il riconoscimento dell'aggravante del danno di rilevante gravità, in particolare sotto il profilo dell'incidenza delle condotte sul patrimonio dei creditori. Né si giustificherebbe la mancata prevalenze delle concesse attenuanti generiche (con ingiusta disparità di trattamento rispetto al coimputato RG). 7 11. Il ricorso di RG si compone di un unico motivo, con cui si deduce vizio di motivazione circa le ragioni a sostegno della decisione assunta, in relazione alle doglianze formulate nell'atto di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le censure inerenti il rilievo dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 219, primo comma, legge fall.), comuni a tutti i ricorsi, ad eccezione di quello proposto da RG, sono logicamente pregiudiziali e vanno esaminate in via prioritaria. Le censure appaiono fondate, alla stregua delle seguenti considerazioni. 2. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, la circostanza aggravante in questione si configura, nella bancarotta fraudolenta patrimoniale, solo se ad un fatto di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave (Sez. 5, n. 15485 del 31/03/2021, Galletta;
Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio, Rv. 271274- 01). La bancarotta in discorso è reato di pericolo e non richiede, nell'azione del fallito, la dimostrazione di un danno reale ai creditori, essendo integrata anche soltanto con la messa in pericolo degli interessi di cui costoro sono portatori;
e, tuttavia, solo il riscontro effettivo del pregiudizio, e la sua connotazione in termini di rilevante gravità, è idonea ad integrare la fattispecie più severamente incriminata (Sez. 5, n. 11633 del 08/02/2012, Lombardi Stronati, Rv. 252307- 01). In questa prospettiva, la valutazione del danno va effettuata non tanto e non già con riferimento all'entità delle operazioni speculative o distrattive poste in essere dall'imprenditore decotto, e alla conseguente diminuzione del patrimonio d'impresa, in sé considerata, bensì con riferimento ai riflessi che una tale diminuzione patrimoniale abbia prodotto sull'attivo, in termini di elevata incidenza sulla massa che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000, Dii Muni, Rv. 217403-01; Sez. 5, n. 8690 del 27/04/1992, Bertolotti, Rv. 191565-01), indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo (Sez. 5, n. 49642 del 02/10/2009, Olivieri, Rv. 245822-01; Sez. 5, n. 8037 del 0:3/06/1998, Urso, Rv. 211637-01; Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Pastorello, Rv. 255063-01). E' poi evidente che una valutazione del genere, in caso di imputazioni plurime, riferite a distinti fallimenti, debba essere articolata, e specificamente giustificata, con doverosa attenzione alle diverse situazioni d'impresa, potendo il danno di 8 particolare gravità in astratto sussistere in rapporto al ceto creditorio di una determinata società, e magari non a quello di un'altra, e quindi l'aggravante essere ritenuta rispetto anche solo ad alcuni dei reati in contestazione, 3. La sentenza impugnata mostra di conoscere il principio di diritto (ripreso a pag. 36), ma non ne opera la corretta trasposizione ai casi concreti. Rispetto agli imputati MM ed OS AL, il giudice a quo si limita a rilevare il carattere «spudorato» delle operazioni distrattive e/o il valore ingente delle somme sottratte, anche derivanti da pubblici finanziamenti, facendo solo generico riferimento al danno subito dai creditori, qualificato come ingente in termini di pura asserzione. Non risultano, in ogni caso, partitamente esaminate le diverse realtà societarie, ma si fa esemplificativo, quanto inadeguato, ric:hiamo ad alcune soltanto di esse. Non è chiara l'incidenza, rispetto ai singoli fallimenti e al danno correlato ricadente sui creditori, delle assoluzioni parzialmente decretate. Né sono espressamente confutate le obiezioni contenute nelle memorie e nelle consulenze tecniche difensive, le quali argomentavano, società per società, sulla consistenza comparativa dell'attivo e del passivo d'impresa e sulle condotte riparatorie in tesi poste in essere anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Rispetto a NC OS, OR OS e LI, e invero anche rispetto a RG, il riscontro dell'aggravante, bilanciata dalle attenuanti generiche, è consegnato a proposizioni puramente enunciative, finendo di fatto assorbito nel giudizio di comparazione e rimanendo privo di valida e autonoma giustificazione. 4. La carenza motivazionale evidenziata è particolarmente significativa, perché incidente sul regime stesso di prescrizione dei reati tuttora in valutazione. Come correttamente rilevato in particolare dalla difesa di OR OS, vale in questo processo il principio di diritto secondo cui, in caso di annullamento parziale della sentenza di appello da parte della Corte di cassazione, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa e/o ad effetto speciale, che condiziona ex art. 157, comma secondo, cod. pen. (novellato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251) il tempo necessario a prescrivere il reato, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato non impedisce la declaratoria di estinzione del reato stesso per prescrizione, ove quest'ultima, con accertamento retrospettivo, risulti maturata, all'esito dell'eventuale esclusione della circostanza in sede di rinvio, prima della pronuncia di annullamento (Sez. 5, n. 22781 del 9 30/03/2021, Riviello, Rv. 281316-01; Sez. 4, n. 5478 del 14/12/2017, dep. 2018, V., Rv. 271934- 01). La sentenza rescindente n. 42568/18, datata 19 giugno 2018, della quinta sezione penale di questa Corte aveva rimesso al giudice del rinvio, tra l'altro, le questioni relative al riconoscimento dell'aggravante ex art. 219, primo comma, legge fall., ad effetto speciale, e come tale incidente sui termini di prescrizione. Se dunque fosse stata esclusa, dal giudice di rinvio, per una o più delle imputazioni non attinte dall'annullamento pronunciato in cassazione il 19 giugno 2018, l'aggravante del danno patrimoniale di particolare gravità, il corrispondente reato avrebbe ancora potuto (e dovuto) essere dichiarato prescritto dal medesimo giudice, allorché il termine massimo di prescrizione - come prima facie appare, salvo migliore verifica di eventuali cause di sospensione - fosse maturato già prima della data anzidetta del 19 giugno 2018. L'esito di prescrizione - per i reati sub iudice, per i quali, dopo la sentenza odierna, occorrerà dunque ulteriormente rinnovare il giudizio di sussistenza dell'aggravante - rappresenta ancora uno scenario possibile. Tale esito sarebbe ovviamente limitato ai reatj,‘ rispetto ai quali l'aggravante dovesse essere esclusa a seguito del nuovo pronunciamento di merito. 5. La sentenza impugnata deve essere, in definitiva, annullata relativamente all'aggravante di cui all'art. 219, primo comma, legge fall., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Il giudice di rinvio dovrà fornire congrua motivazione, reato per reato, in ordine alla sussistenza o all'esclusione della circostanza, e dovrà valutare anche, in ipotesi di esclusione e per il reato corrispondente, il tema della prescrizione. L'annullamento va pronunciato anche a beneficio dell'imputato RG, non ricorrente sul punto, in virtù dell'effetto estensivo previsto dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., cadendo la pronuncia su circostanza avente carattere oggettivo (cfr. Sez. 2, n. 12598 del 24/05/1991, Barbetta, Rv. 188778-01). 6. Restano conseguentemente assorbite le censure in tema di attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio. Il giudice di rinvio, nel momento e nella misura in cui sarà chiamato a rivalutare tali ulteriori punti, si atterrà ai seguenti criteri: - le attenuanti generiche hanno la precipua funzione di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio, dopo che questo sia stato compiutamente apprezzato nella globalità dei suoi elementi oggettivi e soggettivi (Sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639-01.); esse andranno lo qui applicate, ove la specificità delle vicende, come liberamente rivalutate, suggerisca, per una o più di esse, un temperamento correttivo;
- la continuazione interna, ex art. 219, comma secondo, n. 1), legge fall., è applicabile in ragione della pluralità di fatti di bancarotta all'interno della medesima procedura concorsuale, mentre deve eventualmente applicarsi la continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. al concorso di reati di bancarotta relativi a procedure concorsuali differenti (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665-01; Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008, dep. 2009, Viane114:), Rv. 242547-01; principio che lo stesso giudice a quo aveva dichiarato di voler osservare); pertanto, ai reati di cui ai capi H), L), M), N), O) e P) va applicato il primo regime, trattandosi di unico fallimento che ha interessato l'incorporante società S.G.G.; la distinzione è importante, perché la fattispecie, strutturata come continuazione interna, mantiene veste formale di aggravante (da ultimo, Sez. 5, n. 48361 del 17/09/2018, C., Rv. 274182-01), teoricamente assoggettabile a giudizio di bilanciamento;
- ai fini della continuazione esterna, ex art. 81 cpv. cod. pen., deve aversi riguardo, in cognizione, come è noto, alla violazione più grave considerata in astratto (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Cia botti, Rv. 255347-01); e tuttavia, qualora i reati, legati dall'identità del disegno criminoso, non presentino alcuna differenza nel trattamento edittale, il giudice è comunque tenuto ad individuare, mediante una valutazione in concreto, quale sia il reato più grave (arg. ex Sez. 4, n. 19561 del 28/01/2021, Dedej, Rv. 281172-01); di tale scelta dovrà essere fornita congrua giustificazione;
- dopo l'individuazione del reato più grave e la quantificazione ragionata della pena base, dovrà essere anche calcolato e motivato l'aumento di pena distintamente riferibile a ciascun reato satellite, con impegno argomentativo correlato all'entità degli aumenti stessi, al fine di consentire la verifica del rispetto del rapporto di proporzione tra le pene in relazione agli illeciti accertati (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01); - sotto diverso e conclusivo aspetto, non viola il divieto di reformatio in peius, sancito dall'art. 597 cod. proc. pen., il giudice dell'impugnazione che, mutando la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal giudice di primo grado, a patto che non irroghi una pena complessivamente maggiore (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653-01). Il giudice di rinvio starà infine attento a perimetrare esattamente i reati oggetto di rinnovata cognizione (comprendendovi i capi H, M e N quanto a MM, escludendo il capo L quanto a AL OS). 11
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente all'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fallimentare e al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso il 22/09/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso di RA UR, rigettarsi i ricorsi rimanenti e correggersi, rispetto ad OS AL, l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata;
uditi gli avvocati Franco Carlo Coppi e Guido Aldo Carlo Camera per MM US ed OS AL, l'avvocato Mario Nigro per OS NC, gli avvocati Francesca Coppi ed Elisabetta Manoni per Esposíto OR, che hanno tutti chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46341 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 22/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 14 luglio 2016 la Corte di appello di Catanzaro giudicava, tra l'altro, su plurime imputazioni di bancarotta fraudolenta, rubricate come segue: - capo B), e sottocapi, relativi al fallimento della società Frigo Service, dichiarato il 21 giugno 2005; - capo C), e sottocapi, relativi al fallimento della società Microcase, dichiarato il 5 luglio 2005; - capo E), e sottocapi, relativi al fallimento della società Scissors Design, dichiarato il 28 settembre 2005; - capo F), e sottocapi, relativi al fallimento della società E-Gold, dichiarato il 4 maggio 2005; - capo G), e sottocapi, relativi al fallimento della società urum, dichiarato il 28 settembre 2005; - capo H), e sottocapi, relativi al fallimento della società S.G.G., dichiarato il 16 marzo 2004, e ai fatti di bancarotta riferibili alla incorporata società Divisione 1 Immobiliare;
- capo L), e sottocapi, relativi al fallimento della società S.G.G., dichiarato il 16 marzo 2004, e ai fatti di bancarotta riferibili alla incorporata società Immobilfina;
- capo M), e sottocapi, in relazione all fallimento della società S.G.G., dichiarato il 16 marzo 2004, e ai fatti di bancarotta riferibili alla incorporata società Agroitalía; - capo N), e sottocapi, in relazione ai fallimento della società S.G.G., dichiarato il 16 marzo 2004; - capi O) e P), in relazione al fallimento della società S.G.G., dichiarato il 16 marzo 2004, e ai fatti di bancarotta riferibili alla incorporata società OS. 2. La Corte di appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, adottava le seguenti statuizioni a carico degli imputati di cui in epigrafe, a vario titolo coinvolti nelle gestioni societarie o appartenenti alle relative compagini: - US MM era riconosciuto colpevole delle bancarotte di cui ai capi, e sottocapi, B), B1), B2), C), C1), C2), E2), F), F1), F2), G), H), H3), M) e N) della rubrica, con l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, ex art. 219, primo comma, legge fall., ed era condannato - previa continuazione interna per la pluralità dei fatti di bancarotta in seno al medesimo fallimento (art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall.), e previa continuazione esterna tra le condotte ascrivibili ai fallimenti di diverse società - alla pena principale complessiva di nove anni e sei mesi di reclusione;
2 - AL OS era riconosciuto colpevole delle bancarotte di cui ai capi, e sottocapi, B), B2), B4), B5), C), C2), C3), C5), H), H2), H3), L), L4), L5), L6), N), O) e P) della rubrica, con l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, ed era condannato, previa continuazione interna ed esterna, alla pena principale complessiva di nove anni e dieci mesi di reclusione;
- NC OS era riconosciuta colpevole delle bancarotte di cui ai capi, e sottocapi, B), B1), E), E1), E2), E6), L) e O) della rubrica, con l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, ed era condannata, previa continuazione interna ed esterna, alla pena principale complessiva di sette anni di reclusione;
- OR OS era riconosciuta colpevole delle bancarotte di cui ai capi, e sottocapi, E2), L) e O) della rubrica, con l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, ed era condannata, previa continuazione esterna, alla pena principale complessiva di cinque anni di reclusione;
- ON LI era riconosciuto colpevole delle bancarotte di cui ai capi, e sottocapi, E4), E6), F), F2), G) e G2) della rubrica, con l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, ed era condannato, previa continuazione interna ed esterna, alla pena principale complessiva di sette anni e due mesi di reclusione;
- RA RG era riconosciuto colpevole delle bancarotte di cui ai capi F) e G) della rubrica, con l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, ed era condannato, previa continuazione esterna, alla pena complessiva di sei anni e due mesi di reclusione. 3. Sui ricorsi degli imputati questa Corte di cassazione, quinta sezione penale, con sentenza 19 giugno 2018, n. 42568, adottava le seguenti statuizioni: - quanto a MM, la sentenza di secondo grado era annullata senza rinvio, in ordine ai sottocapi B2) e C2) per non avere l'imputato commesso il fatto, e in ordine al sottocapo H3) per insussistenza del fatto, mentre era annullata con rinvio, per nuovo giudizio sulla penale responsabilità, in ordine ai capi, e sottocapi, B), fatta eccezione per una singola condotta di distrazione, B1), C1), F1), F2) e G), limitatamente, quanto a quest'ultimo, a parte delle condotte distrattive;
il ricorso era rigettato nel resto, previo assorbimento dei motivi riguardanti l'aggravante di cui all'art. 219, primo comma, legge fall., le attenuanti generiche, la continuazione interna e il trattamento sanzionatorio in genere;
- quanto a AL OS, la sentenza di secondo grado era annullata senza rinvio in ordine ai capi e sottocapi H3) e L) per insussistenza del fatto, mentre era annullata con rinvio, per nuovo giudizio sulla penale responsabilità, in ordine ai capi, e sottocapi, B) e C3); il ricorso era rigettato nel resto, previo assorbimento dei motivi sopra indicati;
3 - quanto a NC OS, la sentenza di secondo grado era annullata senza rinvio in ordine al capo L) per insussistenza del fatto, mentre era annullata con rinvio, per nuovo giudizio sulla penale responsabilità, in ordine ai capi, e sottocapi, B), B1), E), limitatamente ad una condotta distrattiva, E1) e O); il ricorso era rigettato nel resto, previo assorbimento dei motivi ,sopra indicati;
- quanto a OR OS, la sentenza di secondo grado era annullata senza rinvio in ordine al capo L) per insussistenza dlel fatto, mentre era annullata con rinvio, per nuovo giudizio sulla penale responsabilità, in ordine all capo O); il ricorso era rigettato nel resto, previo assorbimento dei motivi sopra indicati;
- quanto a LI, la sentenza di secondo grado era annullata senza rinvio in ordine al sottocapo E6) per non aver l'imputato commesso il fatto, mentre era annullata con rinvio, per nuovo giudizio sulla penale responsabilità, in ordine ai sottocapi E4) e F2); il ricorso era rigettato nel resto, previo assorbimento dei motivi sopra indicati;
- quanto a RG, la sentenza di secondo grado era annullata con rinvio, per nuovo giudizio sulla penale responsabilità, in ordine al capo F); il ricorso era dichiarato inammissibile nel resto, previo assorbimento dei motivi sopra indicati. 4. La Corte di appello di Catanzaro, giudice del rinvio, con la sentenza in epigrafe: - ha assolto gli imputati, con varie formule, da tutti i reati in ordine ai quali questa Corte aveva ordinato la rinnovazione del giudizio;
- ha riconfermato, per i reati superstiti, l'aggravante speciale di cui all'art. 219, primo comma, legge fall.; - ha rideterminato le relative pene, come da prospetto che segue: IMPUTATO PENA MM sette anni e dieci mesi di reclusione (p.b. cinque anni per il capo G, parte residua;
aumentata per l'aggravante, ex art. 219, primo comma, legge fall., a sei anni e otto mesi;
aumentata per la continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. di quattro mesi per il capo B parte residua, di quattro mesi per il capo C, di tre mesi per il sottocapo E2 e di tre mesi per il capo F) OS AL otto anni di reclusione (p.b. cinque anni per il capo N;
aumentata per l'aggravante a sei anni e otto mesi;
aumentata per la continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. di quattro mesi complessivi per i sottocapi B2-B4-B5, di quattro mesi complessivi per il capo C e i sottocapi C2 e 4 C5, di due mesi complessivi per il capo H e il sottocapo H2, di tre mesi complessivi per i sottocapi L4-L5-L6, di due mesi per il capo O, di un mese per il capo P) OS NC previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti, tre anni e sei mesi di reclusione complessivi per il capo E parte residua e per i sottocapi E2 ed E6 OS OR previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti, tre anni di reclusione per il superstite sottocapo E2 LI previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti, quattro anni e due mesi di reclusione (p.b. quattro anni complessivi per il capo G e il sottocapo G2; aumentata per la continuazione ex art. 131 cpv. cod. pen. di due mesi per il capo F) RG previa concessione delle! attenuanti generiche prevalenti, due anni di reclusione per il superstite capo G (p.b. tre anni;
ridotta di un terzo ex art. 62-bis cod. pen.) 5. Ricorrono nuovamente per cassazione tutti gli imputati, con rituale ministero difensivo. 6. Il ricorso di MM è articolato in quattro motivi. 6.1. Primo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione. Il giudice di rinvio - si assume - ha omesso di esporre i criteri decisionali che lo hanno portato ad individuare nel capo G) il reato più grave, a fronte di imputazioni di pari astratta gravità perché relative al medesimo titolo di reato, e ha omesso di esporre i criteri di quantificazione della relativa pena base, rispetto ad imputazione su cui, peraltro, era intervenuta in sede di rinvio pronuncia assolutoria parziale ed erano state poste in essere condotte risa rcitorie. Il giudice di rinvio ha omesso di giustificare gli aumenti di pena, ex art. 81 cpv. cod. pen., relativi ai reati in continuazione, e ha operato per essi quantificazioni indebitamente parificate, senza tenere conto, caso per caso, della posizione soggettiva dell'imputato e delle serbate condotte riparatorie. Poiché gli aumenti in questione erano pari, nelle sentenze di merito originarie, a due mesi per ciascun reato satellite, è stato infranto il divieto di reformatio in peius. E' assente, nella decisione di rinvio, la quantificazione degli aumenti dì pena per i reati-satellite di cui ai capi H), M) e N), pur ormai definitivamente accertati. 5 L'applicazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità non è stata motivata con riferimento alla totalità dei reati in discussione. Le società Divisione 1 Immobiliare e Agroitalia, coinvolte nelle bancarotte sub capi H) e M), risultavano incorporate nella società S.G.G. (cui è distintamente riferita l'imputazione sub N), anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Tale dato di fatto, oltre ad incidere sul rilievo dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, da valutare in rapporto alla società incorporante, impediva di irrogare - rispetto ai citati capi H) e M) - gli aumenti ex art. 81 cpv. cod. pen. (dovendosi semmai considerare l'aggravante, bilanciabile, della pluralità dei fatti di bancarotta). 6.2. Secondo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione. L'applicazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità è avvenuta, per tutti i reati, in modo generalizzato e aspecifico. Essa andava misurata non già sul valore complessivo dei beni sottratti alle società fallite, ma sul pregiudizio eventualmente sofferto dai creditori, legato all'impossibilità di loro soddisfazione, totale o parziale, sul patrimonio delle società stesse. Tale corretta misurazione è mancata. 6.3. Terzo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione. Nel valutare ex novo l'aggravante ex art. 219, primo cornma, cod. pen. si doveva tenere conto delle assoluzioni pronunciate nel giudizio ,di rinvio, stante la stretta interdipendenza logica e giuridica tra i capi d'imputazione e i relativi sottocapi, e anche tra i capi facenti riferimento a società poi coinvolte nel processo di incorporazione. 6.4. Quarto motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione. Le attenuanti generiche sono state negate con giudizio superficiale, sulla base di asserzioni generiche e congetturali, senza tener conto delle condotte riparatorie realizzate dall'imputato. 7. Il ricorso di AL OS è articolato in quattro motivi. 7.1. Primo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione. Esso sviluppa larga parte delle censure oggetto del primo motivo del ricorso MM. Il reato più grave, la cui scelta non sarebbe giustificata, è in questo caso quello di cui al capo N). Le società incorporate nella società S.G.G., rilevanti per la posizione del ricorrente, sono la Divisione 1 Immobiliare e la OS s.r.I., coinvolte nelle bancarotte sub capi H), con relativo sottocapo H2, O) e P). Si obietta, altresì, che sarebbe stato considerato, ai fini della continuazione esterna, anche il capo L), oggetto di pronuncia di annullamento senza rinvio da parte della Corte di cassazione. 6 7.2. Secondo, terzo e quarto motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione. Sovrapponibili ai corrispondenti motivi del ricorso CommoOari. 8. Il ricorso di NC OS è articolato in due motivi. 8.1. Primo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione. E' privo di qualsiasi giustificazione - si assume - il riconoscimento dell'aggravante del danno di rilevante gravità, in particolare sotto il profilo dell'incidenza delle condotte sul patrimonio dei creditori;
riconoscimento cui è conseguita l'elisione delle attenuanti generiche per effetto dell'operato bilanciamento in termini di equivalenza. 8.2. Secondo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione. La quantificazione della pena non è stata argomentata. 9. Il ricorso di OR OS è articolato in tre motivi. 9.1. Primo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione. E' privo di qualsiasi giustificazione - si assume - il riconoscimento dell'aggravante del danno di rilevante gravità, in particolare sotto il profilo dell'incidenza delle condotte sul patrimonio dei creditori;
incidenza che, nella specie, sarebbe stata nulla. A tale riconoscimento sarebbe, in particolare, legata la mancata declaratoria di prescrizione dell'unico reato accertato a carico della ricorrente. 9.2. Secondo motivo. Violazione di legge processuale. Nel riscontrare l'aggravante suddetta il giudice di rinvio non si è attenuto al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente. 9.3. Terzo motivo. Vizio di motivazione. La censura concerne il giudizio di mera equivalenza delle attenuanti generiche, anziché di loro prevalenza. 10. Il ricorso di ER si compone di un unico motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Sarebbe privo di adeguata giustificazione, rispetto alle tre imputazioni per cui è intervenuta condanna, il riconoscimento dell'aggravante del danno di rilevante gravità, in particolare sotto il profilo dell'incidenza delle condotte sul patrimonio dei creditori. Né si giustificherebbe la mancata prevalenze delle concesse attenuanti generiche (con ingiusta disparità di trattamento rispetto al coimputato RG). 7 11. Il ricorso di RG si compone di un unico motivo, con cui si deduce vizio di motivazione circa le ragioni a sostegno della decisione assunta, in relazione alle doglianze formulate nell'atto di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le censure inerenti il rilievo dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 219, primo comma, legge fall.), comuni a tutti i ricorsi, ad eccezione di quello proposto da RG, sono logicamente pregiudiziali e vanno esaminate in via prioritaria. Le censure appaiono fondate, alla stregua delle seguenti considerazioni. 2. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, la circostanza aggravante in questione si configura, nella bancarotta fraudolenta patrimoniale, solo se ad un fatto di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave (Sez. 5, n. 15485 del 31/03/2021, Galletta;
Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio, Rv. 271274- 01). La bancarotta in discorso è reato di pericolo e non richiede, nell'azione del fallito, la dimostrazione di un danno reale ai creditori, essendo integrata anche soltanto con la messa in pericolo degli interessi di cui costoro sono portatori;
e, tuttavia, solo il riscontro effettivo del pregiudizio, e la sua connotazione in termini di rilevante gravità, è idonea ad integrare la fattispecie più severamente incriminata (Sez. 5, n. 11633 del 08/02/2012, Lombardi Stronati, Rv. 252307- 01). In questa prospettiva, la valutazione del danno va effettuata non tanto e non già con riferimento all'entità delle operazioni speculative o distrattive poste in essere dall'imprenditore decotto, e alla conseguente diminuzione del patrimonio d'impresa, in sé considerata, bensì con riferimento ai riflessi che una tale diminuzione patrimoniale abbia prodotto sull'attivo, in termini di elevata incidenza sulla massa che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000, Dii Muni, Rv. 217403-01; Sez. 5, n. 8690 del 27/04/1992, Bertolotti, Rv. 191565-01), indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo (Sez. 5, n. 49642 del 02/10/2009, Olivieri, Rv. 245822-01; Sez. 5, n. 8037 del 0:3/06/1998, Urso, Rv. 211637-01; Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Pastorello, Rv. 255063-01). E' poi evidente che una valutazione del genere, in caso di imputazioni plurime, riferite a distinti fallimenti, debba essere articolata, e specificamente giustificata, con doverosa attenzione alle diverse situazioni d'impresa, potendo il danno di 8 particolare gravità in astratto sussistere in rapporto al ceto creditorio di una determinata società, e magari non a quello di un'altra, e quindi l'aggravante essere ritenuta rispetto anche solo ad alcuni dei reati in contestazione, 3. La sentenza impugnata mostra di conoscere il principio di diritto (ripreso a pag. 36), ma non ne opera la corretta trasposizione ai casi concreti. Rispetto agli imputati MM ed OS AL, il giudice a quo si limita a rilevare il carattere «spudorato» delle operazioni distrattive e/o il valore ingente delle somme sottratte, anche derivanti da pubblici finanziamenti, facendo solo generico riferimento al danno subito dai creditori, qualificato come ingente in termini di pura asserzione. Non risultano, in ogni caso, partitamente esaminate le diverse realtà societarie, ma si fa esemplificativo, quanto inadeguato, ric:hiamo ad alcune soltanto di esse. Non è chiara l'incidenza, rispetto ai singoli fallimenti e al danno correlato ricadente sui creditori, delle assoluzioni parzialmente decretate. Né sono espressamente confutate le obiezioni contenute nelle memorie e nelle consulenze tecniche difensive, le quali argomentavano, società per società, sulla consistenza comparativa dell'attivo e del passivo d'impresa e sulle condotte riparatorie in tesi poste in essere anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Rispetto a NC OS, OR OS e LI, e invero anche rispetto a RG, il riscontro dell'aggravante, bilanciata dalle attenuanti generiche, è consegnato a proposizioni puramente enunciative, finendo di fatto assorbito nel giudizio di comparazione e rimanendo privo di valida e autonoma giustificazione. 4. La carenza motivazionale evidenziata è particolarmente significativa, perché incidente sul regime stesso di prescrizione dei reati tuttora in valutazione. Come correttamente rilevato in particolare dalla difesa di OR OS, vale in questo processo il principio di diritto secondo cui, in caso di annullamento parziale della sentenza di appello da parte della Corte di cassazione, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa e/o ad effetto speciale, che condiziona ex art. 157, comma secondo, cod. pen. (novellato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251) il tempo necessario a prescrivere il reato, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato non impedisce la declaratoria di estinzione del reato stesso per prescrizione, ove quest'ultima, con accertamento retrospettivo, risulti maturata, all'esito dell'eventuale esclusione della circostanza in sede di rinvio, prima della pronuncia di annullamento (Sez. 5, n. 22781 del 9 30/03/2021, Riviello, Rv. 281316-01; Sez. 4, n. 5478 del 14/12/2017, dep. 2018, V., Rv. 271934- 01). La sentenza rescindente n. 42568/18, datata 19 giugno 2018, della quinta sezione penale di questa Corte aveva rimesso al giudice del rinvio, tra l'altro, le questioni relative al riconoscimento dell'aggravante ex art. 219, primo comma, legge fall., ad effetto speciale, e come tale incidente sui termini di prescrizione. Se dunque fosse stata esclusa, dal giudice di rinvio, per una o più delle imputazioni non attinte dall'annullamento pronunciato in cassazione il 19 giugno 2018, l'aggravante del danno patrimoniale di particolare gravità, il corrispondente reato avrebbe ancora potuto (e dovuto) essere dichiarato prescritto dal medesimo giudice, allorché il termine massimo di prescrizione - come prima facie appare, salvo migliore verifica di eventuali cause di sospensione - fosse maturato già prima della data anzidetta del 19 giugno 2018. L'esito di prescrizione - per i reati sub iudice, per i quali, dopo la sentenza odierna, occorrerà dunque ulteriormente rinnovare il giudizio di sussistenza dell'aggravante - rappresenta ancora uno scenario possibile. Tale esito sarebbe ovviamente limitato ai reatj,‘ rispetto ai quali l'aggravante dovesse essere esclusa a seguito del nuovo pronunciamento di merito. 5. La sentenza impugnata deve essere, in definitiva, annullata relativamente all'aggravante di cui all'art. 219, primo comma, legge fall., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Il giudice di rinvio dovrà fornire congrua motivazione, reato per reato, in ordine alla sussistenza o all'esclusione della circostanza, e dovrà valutare anche, in ipotesi di esclusione e per il reato corrispondente, il tema della prescrizione. L'annullamento va pronunciato anche a beneficio dell'imputato RG, non ricorrente sul punto, in virtù dell'effetto estensivo previsto dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., cadendo la pronuncia su circostanza avente carattere oggettivo (cfr. Sez. 2, n. 12598 del 24/05/1991, Barbetta, Rv. 188778-01). 6. Restano conseguentemente assorbite le censure in tema di attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio. Il giudice di rinvio, nel momento e nella misura in cui sarà chiamato a rivalutare tali ulteriori punti, si atterrà ai seguenti criteri: - le attenuanti generiche hanno la precipua funzione di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio, dopo che questo sia stato compiutamente apprezzato nella globalità dei suoi elementi oggettivi e soggettivi (Sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639-01.); esse andranno lo qui applicate, ove la specificità delle vicende, come liberamente rivalutate, suggerisca, per una o più di esse, un temperamento correttivo;
- la continuazione interna, ex art. 219, comma secondo, n. 1), legge fall., è applicabile in ragione della pluralità di fatti di bancarotta all'interno della medesima procedura concorsuale, mentre deve eventualmente applicarsi la continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. al concorso di reati di bancarotta relativi a procedure concorsuali differenti (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665-01; Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008, dep. 2009, Viane114:), Rv. 242547-01; principio che lo stesso giudice a quo aveva dichiarato di voler osservare); pertanto, ai reati di cui ai capi H), L), M), N), O) e P) va applicato il primo regime, trattandosi di unico fallimento che ha interessato l'incorporante società S.G.G.; la distinzione è importante, perché la fattispecie, strutturata come continuazione interna, mantiene veste formale di aggravante (da ultimo, Sez. 5, n. 48361 del 17/09/2018, C., Rv. 274182-01), teoricamente assoggettabile a giudizio di bilanciamento;
- ai fini della continuazione esterna, ex art. 81 cpv. cod. pen., deve aversi riguardo, in cognizione, come è noto, alla violazione più grave considerata in astratto (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Cia botti, Rv. 255347-01); e tuttavia, qualora i reati, legati dall'identità del disegno criminoso, non presentino alcuna differenza nel trattamento edittale, il giudice è comunque tenuto ad individuare, mediante una valutazione in concreto, quale sia il reato più grave (arg. ex Sez. 4, n. 19561 del 28/01/2021, Dedej, Rv. 281172-01); di tale scelta dovrà essere fornita congrua giustificazione;
- dopo l'individuazione del reato più grave e la quantificazione ragionata della pena base, dovrà essere anche calcolato e motivato l'aumento di pena distintamente riferibile a ciascun reato satellite, con impegno argomentativo correlato all'entità degli aumenti stessi, al fine di consentire la verifica del rispetto del rapporto di proporzione tra le pene in relazione agli illeciti accertati (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01); - sotto diverso e conclusivo aspetto, non viola il divieto di reformatio in peius, sancito dall'art. 597 cod. proc. pen., il giudice dell'impugnazione che, mutando la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal giudice di primo grado, a patto che non irroghi una pena complessivamente maggiore (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653-01). Il giudice di rinvio starà infine attento a perimetrare esattamente i reati oggetto di rinnovata cognizione (comprendendovi i capi H, M e N quanto a MM, escludendo il capo L quanto a AL OS). 11
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente all'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fallimentare e al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso il 22/09/2023