Sentenza 13 marzo 2000
Massime • 1
In tema di concorso di reati, allorché la condotta punita viene espressa dalla norma incriminatrice quale rapporto tra il soggetto attivo e l'oggetto materiale, come nel caso di detenzione di armi e banconote false, è configurabile il concorso formale di reati ex articolo 81, primo comma, cod. pen., purché l'azione abbia per oggetto una pluralità di cose aventi una propria specificità ed autonomia. Ne consegue che la simultanea detenzione di più armi o di più banconote false o di diverse quantità di droga eterogenea, se non è frazionabile in modo da determinare una pluralità di azioni unificabili sotto il vincolo della continuazione a norma dell'articolo 81 cpv. cod. pen., genera comunque una pluralità di violazioni della stessa disposizione unificabili ai sensi del primo comma della citata norma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2000, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Guido Ietti Presidente del 13/3/2000
1. Dott. Pasquale Perrone Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giuseppe Sica Consigliere N. 1353
3. Dott. Aniello Nappi Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Maurizio Fumo Consigliere N. 32860/99
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da SO IR, nato il [...] a [...] avverso la sentenza 15.6.1999 del G.i.p. del Tribunale di Arezzo Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pasquale Perrone, Lette le conclusioni della Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'imputato ricorre avverso sentenza emessa a norma dell'art.444 c.p.p. e denunzia, ex artt. 606, lett.b) e c) cod. proc.pen, l'errore di quantificazione della pena per la non configurabilità della continuazione in ordine all'art.455 c.p., che prevede una "fattispecie a condotta fungibile", e all'ipotesi contestata della "mera detenzione, costituente azione unica, essendo irrilevante il numero delle banconote detenute, che, al più, incide sull'entità della violazione e della sanzione irroganda".
Il ricorso è inammissibile.
Allorché la condotta punita viene espressa dalla norma incriminatrice quale rapporto tra soggetto attivo e l'oggetto materiale, come nell'ipotesi di detenzione di armi e banconote false, è configurabile il concorso formale di reati, ex art.81, comma 1, c.p., purché l'azione abbia per oggetto una pluralità di cose aventi una propria specificità e autonomia. Poiché il reato è realizzato dalla detenzione di una sola res, la pluralità delle cose, se non è idonea a rappresentare una molteplice condotta, frazionata in tante azioni quanti sono i singoli atti di disponibilità -concorso materiale- non è, comunque, un elemento accidentale, incidente soltanto sulla pena, ma è certamente un quid pluris essenziale e costitutivo che, investendo il precetto, è penalmente apprezzabile come azione unica che viola più volte la stessa disposizione di legge -concorso formale- La distinzione tra atti e azione, con conseguente assorbimento in un reato unico della detenzione di plurimi beni, opera con riferimento ad un oggetto materiale amorfo, ad una quantità generica, non penalmente distinguibile in frazioni singole - detenzione di sostanza stupefacente, pur se divisa in dosi - e non in relazione a beni materiali che hanno una propria autonomia e individualità. Consegue che la simultanea detenzione di più armi o di più banconote false o di diverse quantità di droga eterogenea -cocaina e hashish- se non è frazionabile sotto il profilo cronologico, ontologico, psicologico e funzionale, in modo da determinare una pluralità di azioni, unificabili con il vincolo della continuazione, a norma dell'art.81 cpv cod. pen., genera, comunque, una pluralità di violazioni della stessa disposizione di legge, unificabili ai sensi del primo comma della citata norma.
Il principio è solo in apparenza in contrasto con il diverso orientamento giurisprudenziale -mass. 9-09-539, 174245, 173749- che ha affrontato il problema con riferimento al concorso materiale di reati e al reato continuato, senza apprezzare la condotta tipica, avente ad oggetto cose plurime, specifiche e distinte, sub specie del concorso formale di reati.
Ciò posto, e premesso che è ius receptum nella giurisprudenza della Suprema Corte che il concorso formale di reati può aversi, nella ipotesi di una sola azione, sia con un singolo atto, sia con un complesso di atti, purché svolti in un unico contesto e per una unica finalità (Sez.Unite, 17.1.1977, Aramu, Giust.Pen. 1978, II, 85), si osserva che, in terna di patteggiamento, non è proponibile ed è manifestamente infondato il ricorso che è diretto all'applicazione di una pena diversa da quella concordata qualora, come nella specie, non sia ravvisabile alcuna violazione dell'art.119 cpp. All'imputato, infatti, sono stati contestati plurimi reati,
ex artt. 81 cpv, 455 cod.pen., per aver detenuto sei banconote false, con la conseguenza che non rileva, giuridicamente, che l'aumento di sanzione consegua a norma del secondo o del primo comma dell'art.81 cod.pen. per l'equivalenza, e non soltanto quoad poenam, delle fattispecie ivi previste. È decisivo, in tale ambito e in siffatti limiti, che detta equivalenza esclude, automaticamente, l'applicabilità, nell'una e nell'altra ipotesi, dell'art.1229 c.p.p. per la evidente configurabilità di plurimi reati, poco importa se in forza di un concorso materiale, come contestato, o di un concorso meramente formale, come sarebbe stato giuridicamente corretto ritenere.
Consegue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, ex art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di lire due milioni a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all'udienza in camera di consiglio, il 13 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2000