Ordinanza cautelare 7 settembre 2024
Ordinanza presidenziale 17 novembre 2025
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 18/03/2026, n. 5141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5141 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05141/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08096/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8096 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IU Micciche', rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Esposito, Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Istruzione e Merito, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
PO BE, IO AR NI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento - del decreto dipartimentale del Ministero dell''Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il Personale scolastico (Numero di Registro: 1248, Data di Emissione: 28/05/2024, Direttore Generale: PO Serra), atto di esclusione di IU IC dalla partecipazione al concorso riservato, per titoli ed esami, per l''accesso ai ruoli di Dirigente Scolastico di cui al DM 8 giugno 2023, n. 107, in ragione della ritenuta mancanza dei requisiti di partecipazione.
- dell’elenco degli ammessi al corso intensivo di formazione – impugnato unitamente all’atto di pubblicazione recante Prot. n. 008284 del 10.06.2024, emesso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. Direzione generale per il Personale scolastico) – propedeutico all''inserimento nella graduatoria del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto n. 1259 del 23 novembre 2017;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati, laddove ritenuto lesivo per la posizione di parte ricorrente.
Per l'accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente alla partecipazione al corso intensivo di formazione con prova finale, attraverso apposita sessione suppletiva, funzionale all’inserimento in coda alla graduatoria di merito del Concorso per Dirigenti Scolastici di cui al Decreto del Direttore Generale (DDG) n. 1259/2017.
Nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente all'adozione dei provvedimenti consequenziali e al risarcimento in forma specifica.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4\10\2024 per l’annullamento:
- della graduatoria generale nazionale per la procedura di reclutamento riservata dei dirigenti scolastici e relativo atto di approvazione m pi.AOCODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0002187.09-08-2024, emesso dal Capo Dipartimento M.I.M. in conformità al Decreto Ministeriale n. 107 del 2023.
- della successiva graduatoria generale nazionale rettificata - e relativo atto di rettifica emesso dal Capo Dipartimento M.I.M. m pi.AOCODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0002206.19-08-2024, rispetto a quella precedentemente approvata con il decreto del 9 agosto 2024 per la procedura di reclutamento riservata dei dirigenti scolastici. PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto di parte ricorrente alla partecipazione al corso intensivo di formazione con prova finale, attraverso apposita sessione suppletiva, funzionale all’inserimento in coda alla graduatoria di merito del Concorso per Dirigenti Scolastici di cui al Decreto del Direttore Generale (DDG) n. 1259/2017.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. IA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevata l’istanza depositata da parte ricorrente in data 3/2/2026 con cui ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso;
Rilevata la mancanza opposizione dell’amministrazione intimata;
Ritenuto, pertanto, di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e di compensare le spese di giudizio, stante la natura preliminare della decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
IA AN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AN | EL Caminiti |
IL SEGRETARIO