Sentenza 8 settembre 2021
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, l'esistenza di una precedente sentenza di patteggiamento per reato della stessa specie, dichiarato estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., può assumere rilevanza, ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari, quale fatto indicativo del concreto ed attuale pericolo di reiterazione della condotta criminosa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/09/2021, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2021 |
Testo completo
00 131-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez. 1157/2021 MARIA VESSICHELLI CC 08/09/2021 ROSSELLA CATENA R.G.N. 20095/2021 ENRICO TT NI RL LU OR NI FRANCOLINI -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN TA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/04/2021 del TRIBUNALE DI POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NI FRANCOLINI uditi il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LUIGI BIRRITTERI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e per il ricorrente l'avvocato NICOLA ROCCO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
1 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 8 aprile 2021 (dep. il 22 aprile 2021) il Tribunale di Potenza, provvedendo sul riesame interposto ex art. 309 cod. proc. pen. nell'interesse di ET IN, ha confermato l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Matera ha applicato alla stessa persona sottoposta a indagini la misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato di più fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (quale amministratore della SINUS s.r.l., della MARTINO s.r.l. già OFFICE DESIGN s.r.l. e della AL & PARTNERS ITALIA s.r.l.) nonché di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore del IN ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), a cagione dell'omessa pronuncia da parte del Collegio del riesame, se non tramite una motivazione apparente, sul primo motivo di gravame con il quale era stato dedotto il difetto di autonoma valutazione da parte del G.i.p. dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
2.2. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), rassegnando il difetto assoluto di motivazione o, comunque, la motivazione apparente dell'ordinanza impugnata con riferimento alle esigenze cautelari e con particolare riguardo al tempo trascorso dalla commissione del reato.
2.3. Con il terzo motivo sono state prospettate la violazione della legge penale, la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (in particolare perché la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe apparente) nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.) in relazione alla gravità indiziaria. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.
1. Con il primo motivo il ricorrente ha rappresentato: - di aver denunciato, con il primo motivo di riesame, il difetto di autonoma valutazione, da parte del Giudice di prima istanza, dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari;
che su tale censura il Tribunale avrebbe reso una motivazione apparente poiché non - avrebbe analizzato compiutamente la doglianza difensiva e ne avrebbe negato la fondatezza con proposizioni stereotipe e senza indicare i passi dell'ordinanza gravata dai quali trarre l'autonoma valutazione prescritta al G.i.p. ed avrebbe soggiunto - profilo questo del tutto inconferente che le argomentazioni difensive non sarebbero in grado di intaccare la piattaforma indiziaria.
1.1. Il motivo in esame è inammissibile. N Al di là della genericità del ricorso in ordine al difetto dell'autonoma valutazione da parte del primo Giudice (cfr. Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716 - 01; conf., Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), profilo rispetto al quale l'impugnazione non ha svolto deduzioni puntuali (in sostanza, limitandosi a negare che il provvedimento del G.i.p. - al netto dell'indicazione di taluni arresti giurisprudenziali in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione non presente nella richiesta del Pubblico ministero - 'abbia omesso "autonomo vaglio prescritto dalla legge), è dirimente considerare quanto segue. La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che: - l'autonoma valutazione (prescritta a pena di nullità dall'art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen.) deve consistere in una autonoma decisione che ricorre allorché «dal contenuto complessivo del provvedimento emerga una conoscenza degli atti del procedimento e, ove necessario, una rielaborazione critica o un vaglio degli elementi sottoposti all'esame giurisdizionale» (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403-01) e che deve ravvisarsi anche qualora «l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza» sotto il profilo della sussistenza «nel caso concreto» sia del prescritto compendio indiziario sia delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Vizzì, Rv. 273659 01; cfr. pure Sez. 6, n. 31370 del 19/06/2018, Berardi, Rv. 273450 -01); - difatti, la riferita necessità di una autonoma valutazione «impone al giudice di esplicitare le valutazioni sottese all'adozione della misura», sia pure «attraverso un discorso giustificativo sintetico ma che d[ia] conto del fatto che le ragioni poste a fondamento del vincolo cautelare sono state effettivamente studiate e meditate da parte del giudice» (Sez. 6, n. 46792/2017, cit.); in definitiva ciò che è richiesto al giudice è di manifestare attraverso la motivazione del provvedimento cautelare - rendendole così controllabili in sede di impugnazione - le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire al compendio indiziario un significato coerente all'integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura e non già di provvedere altresì ad una originale parafrasi del contenuto degli atti a contenuto probatorio sottoposti alla sua valutazione» (Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, dep. 2016, Belsito, Rv. 266428 – 01). L'ordinanza applicativa della misura cautelare personale, dopo aver a chiare lettere riportato il testo della richiesta del Pubblico ministero, nel corpo della quale sono state esposte le vicende e le operazioni relative alle società fallite SINUS s.r.l., MARTINO s.r.l. (già OFFICE DESIGN s.r.l.) e AL & PARTNERS s.r.I., in relazione alle quali sono state formulate le incolpazioni sopra richiamate, ha ritenuto la sussistenza a carico di ET IN dei gravi indizi di colpevolezza dei delitti in incolpazione non esponendo soltanto principi giurisprudenziali (indicati come premessa in diritto della statuizione cautelare), bensì espressamente affermando che il compendio investigativo ha consentito di attribuire a ET IN - una serie di 3 condotte «in contrasto con le finalità aziendali [...] mediante le quali ha intenzionalmente depauperato i patrimoni» delle già riferite imprese poi fallite (e quale amministratore di diritto e/o di fatto di esse), in pregiudizio dei creditori;
condotte poste in essere anche avvalendosi di persone compiacenti (il fratello, la moglie e l'amico Giovanni MARTINO) e, in particolare, consistite nel trasferimento di autovetture e altri beni aziendali dalle società de quibus ad altre società da lui controllate, tramite vendite simulate (i cui corrispettivi non sono stati versati) ovvero spostando fisicamente i beni aziendali dai locali di una società a un'altra o mediante prelevamenti di ingenti somme di denaro, ovvero ancora effettuando versamenti quale corrispettivo di operazioni inesistenti;
ed ha pure attribuito a ET IN l'occultamento e la distruzione delle scritture contabili e la simulazione della sottrazione di esse da parte di ignoti. Ancora, il primo Giudice ha argomentato in ordine alle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., richiamando il precedente per bancarotta fraudolenta riportato dal IN, facendo riferimento alla «notevole abilità» che la persona sottoposta a indagini ha dimostrato operando con diverse «società a lui riconducili quale amministratore legale o amministratore di fatto» e alla complicità» delle persone di cui si è avvalso. Dunque, alla luce di quanto appena compendiato, dal provvedimento del G.i.p., indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento» (Cass., n. 30774/2018, cit.), può trarsi l'esame critico degli elementi allegati a sostegno della domanda cautelare e le ragioni per cui egli li ha ritenuti idonei a supportare l'applicazione della misura (Sez. 2, n. 5497 del 29/01/2016, Pellegrino, Rv. 266336 01); ragion per cui non possono ravvisarsi nel caso in esame i presupposti perché il Tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309, - comma 9, c.p.p. (nel testo vigente a seguito della legge 16 aprile 2015, n. 47) - annullasse il provvedimento di prima istanza senza poter esercitare alcun «intervento ad adiuvandum≫ rispetto ad esso in deroga al principio generale secondo cui il tribunale del riesame ha la - possibilità di confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella sua motivazione» (Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Hasani, Rv. 271507 -01). Ne deriva che, nonostante la motivazione dell'ordinanza collegiale impugnata sul denunciato difetto di autonoma valutazione da parte del G.i.p. sia in effetti apparente e, dunque, inesistente, nella parte in cui ha respimbil motivo di riesame in discorso mediante asserzioni apodittiche e prive di efficacia dimostrativa (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 01); ed erronea nella parte in cui ha richiamato, sotto tale profilo, il difetto di - allegazioni, da parte del ricorrente, idonee a «intaccare concretamente il quadro indiziario delineato» dal primo Giudice - profilo del tutto inconducente rispetto all'eccezione processuale sollevata con il gravame nell'interesse del IN -, la medesima eccezione di nullità era manifestamente infondata. Ragion per cui, sotto tale profilo, non può annullarsi il provvedimento del Tribunale: -in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (cfr. Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745 -01); 4 کہا - e atteso che, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente» (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Di Giovanni, Rv. 281391 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi;
Rv. 275636 - 01; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322-01).
2. Con il secondo motivo si è assunto il difetto assoluto di motivazione o, comunque, che la motivazione dell'ordinanza impugnata sulle esigenze cautelari sarebbe apparente, in particolare in ordine al tempo trascorso dalla commissione del reato. Ad avviso del ricorrente, nonostante la censura sul punto formulata con il secondo motivo di riesame, il Tribunale non ha in alcun modo argomentato, non potendo tale difetto espositivo essere ritenuto assorbito dal rinvio alle proposizioni espresse nell'ordinanza genetica, proprio alla luce delle doglianze formulate con il gravame. Peraltro, in relazione alle esigenze cautelari è stato valorizzato un precedente specifico riportato dal IN, estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. e comunque risalente;
così come l'apporto a lui fornito dai congiunti, che non è dato comprendere in che modo abbia potuto attribuire al ritenuto pericolo i necessari caratteri della concretezza e attualità (in difetto di qualsivoglia elemento relativo alla loro vita anteatta che possa confermare tale assunto).
2.1. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la motivazione dell'ordinanza impugnata a proposito delle esigenze cautelari non è né mancante né apparente (non essendo stata espressa con asserti privi di efficacia dimostrativa) né si è sostanziata nel mero rinvio a quanto statuito dal G.i.p. Il Tribunale ha ravvisato il pericolo di reiterazione ex art. 274, lett. c), cod. proc. pen., richiamando, in primo luogo, il precedente specifico riportato dall'imputato (cfr. Sez. 3, n. 24123 del 21/07/2016 - dep. 2017, Giliberti, Rv. 270509-01), che non è escluso dal novero degli elementi passibili di apprezzamento al riguardo sol perché il reato in discorso (per il quale al IN, come dedotto dalla difesa, è stata applicata la pena su richiesta) si sarebbe estinto per l'utile decorso del termine di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc., con la conseguente estinzione di ogni effetto penale. Questa Corte ha già condivisibilmente affermato (in particolare, a proposito dell'estinzione di ogni effetto penale prevista dall'art. 47, comma 12, ord. pen., in conseguenza dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ma con argomentazioni che valgono anche in relazione al disposto dell'art. 445, comma 2, cit.) che, nel caso di estinzione degli effetti penali, il reato precedentemente commesso pur non dovendosi apprezzare sotto il profilo della configurabilità di una recidiva ai sensi del codice penale (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251688) comunque viene in rilievo quale fatto indicativo del concreto ed attuale pericolo di commissione di reati della stessa specie di quello per cui si procede»; e il richiamato effetto estintivo non deve leggersi «come determinativo dell'automatica irrilevanza sotto qualunque profilo, anche processuale, e non solo کہا 5 sostanziale, dell'accertamento di un precedente fatto di reato», anche perché non si spiegherebbe «perché la legge non preveda la cancellazione della decisione dal casellario giudiziale» in tali ipotesi (Sez. 6, n. 9985 del 13/01/2017, Zaccagna, Rv. 269774 - 01; sul principio secondo cui «l'estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e delle condizioni di cui all'art. 445 cod. proc. pen. non comporta anche la cancellazione dell'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale» cfr. Sez. 1, n. 18233 del 26/03/2019, Colavita, Rv. 275469 - 01). Inoltre, il Collegio del riesame ha fatto riferimento alle modalità di esecuzione delle condotte criminose di cui ha ravvisato i gravi indizi di colpevolezza, in particolare rimarcando la reiterazione nel tempo di esse e l'attuale inserimento dell'imputato in compagini imprenditoriali, così ravvisando un pericolo concreto e attuale di reiterazione di condotte del medesimo tenore da parte del IN, qualificato come soggetto dedito alla commissione di delitti di bancarotta fraudolenta. Il motivo in esame è, dunque, manifestamente infondato nella parte in cui ha censurato l'ordinanza impugnata per aver apprezzato il precedente specifico riportato dal IN;
e generico, poiché non si confronta in effetti con l'iter argomentativo del provvedimento impugnato. A quest'ultimo riguardo, basti ribadire che (come già rilevato), anche quando abbia ad oggetto un'ordinanza de libertate, è inammissibile per difetto di specificità l'atto di impugnazione per cassazione che difetti di una critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce poiché contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è [...] innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (Sez. 6, n. 8700/2013, cit.).
3. Con il terzo motivo sono state prospettatela violazione della legge penale, la violazione di norme processuali poste a pena di nullità e il vizio di motivazione, in relazione alla gravità indiziaria. Al riguardo si è dedotto che, sotto tale profilo, la parte motiva del provvedimento impugnato sarebbe evanescente, poiché avrebbe ravvisato i gravi indizi di colpevolezza dei fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale sulla scorta del mero mancato rinvenimento di taluni cespiti già facenti parte del patrimonio della varie società e sebbene gli organi fallimentari abbiano avuto la possibilità di ricostruire le operazioni di ingresso e uscita di essi sulla scorta della mera consultazione delle scritture contabili;
ad avviso del ricorrente, difatti, sarebbe stata ritenuta la fondatezza delle incolpazioni sulla scorta della sola vendita di taluni cespiti e in difetto di qualsivoglia artificio.
3.1. Il motivo in esame è inammissibile. L'ordinanza impugnata ha analiticamente riportato gli elementi di fatto sui quali ha fondato la sussistenza dei gravi indizi. E rispetto a tale ampio compendio la difesa ha mosso censure del tutto generiche, nelle quali non può ravvisarsi una puntuale e compiuta contestazione di quanto esposto nel provvedimento impugnato.
4. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 3.000,00, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/09/2021. Il Presidente Il Consigliere estensore Maria Vessichelli Giovanni Francolini し D AZIONE DEPOS A - 5 GEN 2072 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO LANGU use 7