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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/09/2025, n. 3994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3994 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 25/09/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 12800/2021, promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio degli Avv.ti RACHELLI FABRIZIO e MINA ANDREA RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio degli Avv.ti BRACCHI EMANUELE e NUGNES SERGIO RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i D I V O R Z I O
1. e contraevano matrimonio il 24.3.79. Parte_1 Controparte_1
Dalla loro unione nascevano:
− , nel 1979; Per_1
− , nel 1983; Per_2
− , nel 1991; Per_3
− , nel 1998. Per_4
La separazione veniva ottenuta nel febbraio 2021 dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, senza alcuna previsione economica, né per i figli ormai indipendenti né tra i coniugi.
2. Con ricorso del 16.11.21, il ricorrente ha chiesto il divorzio dal coniuge.
La resistente ha depositato la memoria difensiva l'11.4.22.
Le parti sono comparse all'udienza presidenziale del 28.4.22. Con ordinanza del 2.5.22 è stato riconosciuto alla moglie un assegno di mantenimento di € 300 mensili.
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Il ricorrente ha depositato la memoria integrativa il 16.9.22.
La resistente si è costituita in giudizio il 3.11.22.
Il fascicolo è stato assegnato a questo giudice relatore il 12.12.22.
A seguito dell'udienza dell'8.6.23, la causa è stata rimessa in decisione sul vincolo. Con sentenza parziale del 29.6.23 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Le parti sono comparse all'udienza del 21.11.23; il giudice ha ordinato di produrre documenti economici aggiornati, anche a fini conciliativi.
Le parti hanno provveduto il 7-8.2.24 e sono comparse all'udienza del 12.2.24; il giudice «considerato che i coniugi hanno già diviso equamente e per intero il loro patrimonio, suggerisce di valutare l'elargizione di un assegno da parte del marito condizionato all'importo della pensione della moglie, così che possa riequilibrare le entrate ma avere una fine qualora l'ammontare delle due pensioni diventasse simile». Le parti tuttavia non hanno accettato la proposta nelle successive note scritte e hanno chiesto la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
È seguito lo scambio delle memorie istruttorie. Le parti sono comparse all'udienza del 22.10.24; il giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione.
L'udienza di precisazione delle conclusioni si è tenuta il 18.3.24. È seguito lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini assegnati del 14.5.25 e del 3.6.25.
3. Le conclusioni della parte ricorrente (come da foglio di p.c.) sono state:
«Voglia l'ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, non disporre alcun provvedimento di ordine economico, non ricorrendone i presupposti di legge e stante l'assoluta autosufficienza nella quale versa ciascun coniuge. Spese, diritti e onorari rifusi».
Le conclusioni della parte resistente (come da foglio di p.c.) sono state:
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito - stabilire il versamento, da parte del sig. di un assegno divorzile di €. Parte_1
300,00, o altro importo che dovesse essere ritenuto di giustizia, in favore della sig.ra ; - Con vittoria di Controparte_1 spese di lite».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 30.11.21, non ha formulato osservazioni.
4. L'unica questione controversa riguarda la spettanza dell'assegno divorzile per la moglie.
4.1. L'art. 5 co. 6 della Legge n. 898/70 prevede che: «Il Tribunale, tenuto conto [1] delle condizioni dei coniugi,
[2] delle ragioni della decisione, [3] del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, [4] del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto [5] alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive».
Cass. S.U. n. 11490/90 – rimasta incontrastata per quasi trent'anni – aveva ravvisato la «natura eminentemente assistenziale» dell'assegno divorzile, da concedersi qualora i mezzi del coniuge istante fossero risultati inadeguati a conservargli un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio;
così individuato il criterio attributivo del beneficio, gli altri parametri indicati nella norma avrebbero dovuto servire solo per la determinazione del quantum.
Cass. n. 11504/17, pur mantenendo questa bipartizione, aveva posto invece l'accento sul principio di responsabilità e indicato come parametro di riferimento l'autosufficienza economica dell'ex coniuge.
I contrasti sono stati infine composti da Cass. S.U. n. 18287/18, la quale: – ha rigettato la struttura bifasica del giudizio (attribuzione/determinazione dell'assegno), suggerendo una valutazione
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complessiva dei parametri indicati dalla norma;
– ha valorizzato le quattro diverse funzioni dell'assegno divorzile (assistenziale, in caso di assenza di reddito e di mezzi in capo al coniuge richiedente;
compensativa, correlata al contributo dato dal richiedente alla formazione del “capitale invisibile” della famiglia, costituito dalle capacità professionali e di reddito che uno dei coniugi abbia conseguito in costanza di matrimonio anche grazie all'apporto fornito e ai sacrifici sopportati dall'altro, tenuto conto della durata del matrimonio;
perequativa, quale ristoro dei sacrifici e delle rinunce condivise cui il coniuge richiedente è andato irreversibilmente incontro, anche tenuto conto dell'età; risarcitoria, qualora sia da individuare nel coniuge “forte”, ovvero quello in posizione economica migliore, la parte cui è da ascrivere la responsabilità della definitiva crisi coniugale); – ha definitivamente abbandonato il riferimento dell'adeguatezza dei mezzi tanto al tenore di vita endoconiugale («la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi […] non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi») quanto all'autosufficienza economica («consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate»).
Questo, in sintesi, il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite: «Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
In questo senso si sono poi espresse Cass. n. 1882/19, n. 21234/19, n. 32398/19, n. 4215/21, n. 11796/21, n. 14160/22.
Cass. n. 22738/21, in particolare, ha tentato di “procedimentalizzare” il giudizio sull'assegno: «Al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari».
Da una parte, quindi, il richiamo al principio di responsabilità individuale impone di evitare che il divorzio si trasformi in uno strumento per lucrare rendite di posizione perpetue a carico dell'ex coniuge;
dall'altra, non si può trascurare il dovere di solidarietà (art. 2 Cost.) che deve continuare a unire chi è stato parte di una famiglia, «società naturale fondata sul matrimonio» (art. 29 Cost.).
4.2. Nel caso di specie, dall'istruttoria è emerso che: – le nozze venivano celebrate quando il marito aveva 24 anni e la moglie 16 anni;
– dalla loro unione nascevano quattro figli, tra il 1979 e il 1998; – il matrimonio durava fino alla separazione ottenuta a inizio 2021; – le parti condividevano alla pari
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l'attività imprenditoriale, nella e nell'Officina Meccanica Berretta S.r.l.; Parte_2
– la moglie veniva licenziata a luglio 2020 (per un'assenza prolungata dal lavoro o in conseguenza della separazione, a seconda delle prospettazioni); – le parti scioglievano in via stragiudiziale la comunione del patrimonio comune;
– l'ex casa coniugale veniva ceduta dalla resistente al figlio per Per_4
€ 80.000; il ricorrente stipulava un analogo contratto preliminare, ma ancora non è intervenuto il definitivo. All'attualità risulta dunque che:
(a) il ricorrente percepisce una pensione di € 1800 circa;
vive nell'ex casa coniugale senza sostenere oneri;
all'udienza del 28.4.22 ha dichiarato di possedere € 200.000 di risparmi derivanti dalla liquidazione del patrimonio;
tuttavia l'ultimo estratto conto prodotto (dicembre 2023) riporta un saldo di € 2427; all'udienza del 22.10.24 egli ha quindi sostenuto di avere investito la differenza;
le sue dichiarazioni dei redditi riportano netti (reddito imponibile meno imposta netta) € 21.131 nel 2018, € 24.773 nel 2019, € 51.292 nel 2020, € 19.427 nel 2022, € 21.658 nel 2023;
è proprietario di metà dell'ex casa coniugale e pro quota di fabbricati con “codice utilizzo 9” da cui non sono stati documentati redditi;
(b) la resistente (dopo un periodo in Naspi e di lavoretti saltuari, seguito al licenziamento, e grazie alla corresponsione di contributi volontari) percepisce una pensione di € 1300 circa;
vive in locazione con un canone di € 420 (è stato prodotto il contratto firmato e non rileva la mancata registrazione); ha risparmi sul conto corrente per € 140.000 (al 30.6.24); le sue dichiarazioni dei redditi riportano netti € 26.140 nel 2018, € 22.177 nel 2019, € 43.826 nel 2020, € 4705 nel 2021, € 2928 nel 2022 (dichiarazione del datore di lavoro), € 13.124 nel 2023; non risultano proprietà immobiliari.
4.2.1. Il Collegio esclude che possa essere riconosciuto alla moglie un assegno divorzile con finalità assistenziale (dato ch'ella dispone di risorse sufficienti al proprio sostentamento) o risarcitoria (perché le condotte del marito che l'avrebbero posta in difficoltà o non sono state pienamente provate o sono state assorbite dalla divisione stragiudiziale o sono state oggetto di altre cause).
Di contro – a prescindere dalla mancata previsione di un assegno in sede di separazione, stante la diversa funzione dei due contributi – occorre valorizzare le seguenti circostanze in funzione perequativa-compensativa: – la moglie non ha allegato di aver rinunciato a prospettive professionali, ma solo perché si è sposata a 16 anni e ha passato tutta la vita nell'azienda al pari del marito;
– non è contestato, tuttavia, ch'ella si sia maggiormente dedicata all'accudimento dei quattro figli e alla cura della casa;
– difatti, la comparazione degli estratti conto previdenziali dimostra, anno per anno, redditi notevolmente inferiori in capo alla moglie;
– ad oggi sussiste una certa disparità economica, perché la pensione della resistente è inferiore (se dovesse salire nel tempo, come sostiene il ricorrente, occorrerà chiedere una modifica); – soprattutto, nonostante la divisione del patrimonio asseritamente alla pari, in concreto i risparmi accantonati divergono notevolmente, per come è stato possibile accertarli (€ 140.000 inclusi gli € 80.000 derivanti dalla vendita della casa per la moglie, € 200.000 per il marito); – inoltre, la moglie vive in locazione mentre il marito continua di fatto a godere dell'ex casa familiare (l'effettiva cessione potrà parimenti rappresentare una sopravvenienza).
La divergenza nelle disponibilità delle parti e i motivi che vi hanno condotto consentono di riconoscere un contributo a favore della moglie, confermando la misura di € 300 stabilita in sede presidenziale
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(all'epoca la resistente non percepiva la pensione, ma nemmeno doveva pagare il canone di locazione), con rivalutazione Istat da allora.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, che è del ricorrente.
A norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato con D.M. Giustizia n. 147/22), occorre applicare la tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile basso (scaglione da
€ 26.001 a € 52.000). Si possono liquidare: € 1701 per la fase di studio (medio); € 1204 per la fase introduttiva (medio); € 803 per la fase istruttoria (minimo, perché sono state redatte le memorie ma non assunte prove); € 1452 per la fase decisionale (minimo, tenuto conto dell'unica questione controversa). Al totale (€ 5160) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
5.1. Non si ravvisano i presupposti per disporre la cancellazione di frasi ritenute sconvenienti (chiesta dal ricorrente a p. 2 della comp. concl.), non travalicando i limiti della difesa.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale – richiamata la sentenza parziale del 29.6.23, che ha pronunciato il divorzio tra le parti – provvedendo in via definitiva, assorbita o disattesa ogni ulteriore istanza nei sensi della motivazione:
− conferma a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente un assegno divorzile di € 300,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT), da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese;
− a titolo di spese di lite, condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente di
€ 5160,00 per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
BR, 25/09/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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