Sentenza 24 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2002, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2002 |
Testo completo
O L 2 L 7 - O 0 B -1 8 I 2 D T E A D j T 2 S 4 6 R O . BBLICA ITALIANA P R . M P . I U D A IN NOME DEL POPOLO ITALIA –0 0790 02 B L D q E T b SAZI b ORTE N E Oggetto 2 S 2 . E t r a SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19030/99 Dott. Mario CORDA Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO Rel. Consigliere Cron.2164 Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rep. 240 Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere Ud. 17/05/01 Dott. Massimo BONOMO - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE studioCHE SOLE 24 ORE Richlesta SENTENZA dal Sig. 455 sul ricorso proposto da: per diritti del" 24 2 COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA, in persona IL CANCELLIERE Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRINCIPE AMEDEO 126, presso l'avvocato D'ELIA 13000 CANCELLERIA PAOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO TURIANO MANTICA, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente - DH676717
contro
OR IS, COOPERATIVA EDILIZIA CASTELLO;
intimati avversO la sentenza n. 72/99 della Corte d'Appello di 2001 MESSINA, depositata il 24/02/99; 1318 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/2001 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Accogliendo la opposizione alla stima delle indennità di espropriazione e occupazione di un terreno acquisito dal Comune di Francavilla Sicilia (per la realizzazione di un programma pubblico di edili- zia residenziale), proposta dalla espropriata LU Pe- coraro, la Corte di appello di Messina determinava le due indennità dovute dal Comune in L. 36.157.780 e 9.928.810, avendo accertato la natura edi- ficatoria dei terreni in questione compresi nella zona residenziale di espansione secondo il vigente piano re- golatore generale e destinati all'edilizia economica e popolare. La Corte dichiarava invece il difetto di legitti- mazione passiva della società Cooperativa edilizia (pure essa citata in giudizio) che dal Comune espro- realizzazione delpriante era stata incaricata della programma ex art. 60 legge 865/1971 e aveva perciò agi- to nel nome dell'ente locale. Unsaved Contro questa sentenza ha proposto ricorso per 2 cassazione il Comune di Francavilla Sicilia, prospet- tando quattro motivi di impugnazione. Le intimate LU EC e Società Cooperativa Castello non hanno svol- to difese in questa fase. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente Comune di Francavilla Sicilia deduce "violazione e fal- sa applicazione" dell'art. 60 legge 865/1971 e critica la decisione per avere la Corte di merito negato la le- gittimazione passiva della convenuta Società Coopera- tiva Edilizia Castello, omettendo di considerare la circostanza, prospettata come decisiva, secondo cui la stessa Cooperativa aveva ottenuto dalla Regione Sici- liana un finanziamento, a sostegno del programma edili- zio, per importo comprensivo pure dell'onere economico del pagamento delle indennità dovute per l'espropriazione dei terreni necessari all'esecuzione dell'opera. Il motivo, così formulato, è infondato. Non contesta il Comune ricorrente l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui la Società Coope- rativa Edilizia Castello aveva agito nel procedimento di espropriazione, sul fondamento dell'art. 60 legge 865/1971, a nome e per conto del Comune beneficiario della espropriazione dei terreni, a favore del quale собако 3 sarebbe cioè avvenuto il trasferimento della proprietà. E del tutto irrilevante è la circostanza (prospettata del ricorrente invece come decisiva) che la Cooperativa abbia conseguito un finanziamento regionale, finaliz- zato alla esecuzione del progetto edilizio, la cui en- tità teneva conto della incidenza nel bilancio dell'opera dell'importo delle indennità di espropria- zione. E' ovvio infatti che nei rapporti con il Comune, regolati per convenzione, l'onere economico della ac- quisizione delle aree occorrenti sarebbe stato infine sopportato dalla Cooperativa obbligata verso il Comune stesso, unico soggetto tuttavia, tenuto, come espro- priante secondo il modello disegnato negli artt. 35 e 60 legge 865/1971 -, verso i proprietari espropriati al pagamento delle indennità (e pur quando le aree così acquisite siano poi da esso cedute in proprietà alla Cooperativa edilizia a norma dello stesso art. 35, com- mi 11 e 12). In tal senso ben può dirsi consolidata la giurisprudenza di legittimità (per tutte, Cass. n. 2835 del 1996).
2. Con il secondo motivo il Comune ricorrente dedu- ce vizio di motivazione, là dove la Corte di merito, adeguandosi all'apprezzamento del consulente tecnico, ha attribuito all'area espropriata la natura edificabi- le, quando la stessa Corte riconosce che il terreno, losard 4 ricadente nella zona "C3", è "incluso già da quattro an- ni tra quelli destinati all'edilizia economica е роро- lare". E se pur potesse considerarsi fabbricabile, l'area sarebbe stata sopravvalutata dal consulente, in- sufficiente essendo, nella applicazione del criterio sintetico-comparativo, il riferimento a paragone ad un unico atto di compravendita relativo a terreno com- preso in zona diversa da quella dell'area in questione. Il motivo è infondato. La Corte di merito, infatti, al fine di determinare la natura dell'area espropriata ha fatto riferimento alla disciplina urbanistica secondo il vigente piano regolatore generale, che include lo stesso terreno nel- la zona "C3" come zona omogenea "residenziale di espan- sione" con destinazione perciò conformativa del conte- nuto del diritto di proprietà dei suoli. Sicchè corret- tamente non ha tenuto conto del successivo vincolo pre- ordinato all'espropriazione che comprendeva quell'area in un programma pubblico di edilizia residenziale e ha considerato la edificabilità di diritto secondo la di- sciplina urbanistica di zona omogenea. La censura è per altro generica là dove critica per sopravvalutazione il valore di mercato dell'area come determinato in rappor- to a un solo termine comparativo, ma non considera che i lav il terreno di riferimento (al cui prezzo di acquisto Co 5 era stato commisurato il valore anche nella specie) era dotato di minore "appetibilità" ricadendo esso in zona "più decentrata": e un tale argomento il ricorrente non limitandosi a un rilievo di mette in discussione, ) certamente eccessiva". "valutazione 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vio- lazione dell'art. 5 bis della legge 359/1992 e critica la decisione là dove la Corte di merito ha negato la riduzione del 40 per cento sulla semisomma dell'importo del valore venale e di quello del reddito dominicale rivalutato, per non avere il Comune espropriante rinno- vato l'offerta della indennità secondo il nuovo crite- rio normativo sopravvenuto nel corso del giudizio di opposizione, quando invece sarebbe spettato alla espro- priata EC manifestare accettazione alla indennità come determinata in sede di accertamento giudiziale (attraverso la indagine del consulente tecnico): e la mancata accettazione avrebbe dovuto comportare il pre- visto abbattimento. Il motivo è infondato. Basti cui richiamare la giurisprudenza di legitti- mità che ben può dirsi sul punto consolidata (e alla quale il ricorrente non oppone alcuna convincente ra- gione) secondo cui "nella situazione di diritto transi- y eav torio, quando all'entrata in vigore dell'art. 5 bis h 6 legge 8 agosto 1992, n. 359 già sia intervenuto il de- creto di esproprio ma penda ancora il contenzioso sulla misura dell'indennità, la disposizione deve trovare un necessario adeguamento nella prospettiva aperta dalla Corte Costituzionale (sentenza 283/1993) nel senso che la cessione volontaria non può perfezionarsi sulla de- terminazione della pubblica amministrazione attuata nel corso del procedimento amministrativo ormai concluso, ma postula una nuova offerta adeguata al sopravvenuto criterio normativo;
e, se tale offerta sia mancata, il comportamento omissivo dell'espropriante, cui è addebi- tabile l'impossibilità della definizione consensuale, non può frustrare il diritto dell'espropriato all'indennità non decurtata, che deve perciò essere ri- conosciuto attraverso la determinazione giudiziale dell'indennità stessa secondo il criterio dell'art. 5 bis comma 1, esclusa l'applicazione della riduzione" (così Cass. n. 12353/1999). Sicchè la riduzione del 40 per cento potrà aver luogo solo se l'espropriato non abbia accettato l'offerta della indennità, determinata secondo i sopravvenuti criteri normativi, a lui rivolta dall'espropriante; e in particolare deve escludersi che oggetto della possibile accettazione dell'espropriato (con la conseguente riduzione in caso di man- si ponga holoved cata accettazione) l'indennità determinata in sede giu- 7 diziale nel contraddittorio delle parti (Cass. n. 1303 del 1999).
4. Il quarto motivo che critica il regolamento del- 1027 129,11 le spese, coerente con la decisione di merito e con- 496T forme dunque al principio della soccombenza è inam- 129,11 TOT доот яго missibile poichè non formula una censura autonoma 12,00 - in ipotesi in subordine sul punto della decisione, ma HI lamenta la condanna al rimborso delle spese del giudi- zio a favore dell'attrice, come conseguenza del censu- rato accoglimento della domanda.
5. Il ricorso, affidato a tre motivi infondati e al quarto inammissibile, deve essere rigettato. Poichè le parti intimate non hanno svolto difese in questa fase, non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio. CONTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 11.1.2012
P.Q.M
delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 1871 versate € 141, II 2 La Corte rigetta il ricorso. apposta in calce alla copia autentica 7 - 0 1 O - (art. 278 T.U. n°115 dell30/5/2002) 6 L 2 L L O E B D I 2 4 Roma, 17 maggio 2001. D 6 . A R . T P S . D O P B Il Consigliere estensore Il Presidente L i M I . b шойт Она A D 2 2 E Giovanni Losavio Mario Corda T ha uiliser N E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE » 24 GETL 2002 Luica Fassinetti IL CANCELLIERE More 8