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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/02/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 250/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 250\2024 R.G.AA.CC., discussa oralmente e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12.02.2025 promossa da:
rappresentata e difeso dall'Avv. Salvatore Taurino, elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo Studio, per mandato conferito con separato atto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
CONTRO rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, con Controparte_1
domicilio eletto presso il loro studio, come da procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/09.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n.1601/19 emesso dal Tribunale di Lecce e conveniva in giudizio l'odierna convenuta davanti all'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “revocare e/o sospendere, in limine litis, l'esecuzione dell'opposto decreto ricorrendo i gravi motivi e le plurime violazioni di legge analiticamente
indicate nei precedenti paragrafi di censura;
accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto d'ingiunzione n.1601/2019; accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva da parte di per non essere il nominativo di Controparte_1
ricompreso nell'elenco dei creditori ceduti da parte di;
accertare e dichiarare Parte_1 CP_2
l'inidoneità probatoria della certificazione ex art. 50 TUB sicché nessuna valida obbligazione può vantare l'opposta e,
conseguentemente, alcun diritto di pagamento di somme può esigere così come determinato nel ricorso introduttivo della lite per mancanza dei relativi contratti;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito;
in subordine, la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi per violazione degli artt. 1815 comma 2 c.c. e 36 del
Codice del Consumo in relazione all'art. 1418 comma 1 c.c.; revocare per l'effetto il decreto ingiuntivo n.1601/19 in ogni suo capo;
condannare, infine, al pagamento delle spese giudiziali ed agli onorari di lite, da distrarsi in CP_1 favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Esponeva che il decreto ingiuntivo era stato notificato oltre il termine ex art. 644 cp.c. E che illegittimamente era stato munito della formula esecutiva, benché divenuto inefficace.
Lamentava la mancata produzione dei contratti di conto corrente ed evidenziava l'inidoneità probatoria delle certificazioni ex art. 50 TUB, nonché la carenza di prova in ordine alla titolarità del credito, stante la circostanza che la società opposta si era dichiarata cessionaria di CP_2
Eccepiva la prescrizione del credito e, comunque, la nullità della clausola relativa agli interessi usurari in relazione agli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo, l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi.
Si costituiva che, a sua volta, rassegnava le seguenti conclusioni “in via pregiudiziale, di Controparte_1
rito, dichiarare l'inammissibilità della presente opposizione per tardività della notifica per le ragioni tutte esposte in narrativa;
in via pregiudiziale, ma gradata, concedere alla il termine per attivare il procedimento di CP_1 mediazione;
on via preliminare, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, confermare la esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n.1601/2019,R.G. n. 6234/2019, del
24.06.2019 emesso dal Tribunale di Lecce, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.; in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto,
per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1601/2019,R.G. n. 6234/2019, del 24.06.2019 emesso Tribunale di Lecce.; in via principale subordinata, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per
l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento in favore di della somma di Euro Parte_1 CP_1
43.499,76 oltre interessi legali sulla sorte capitale;
in via subordinata, nel merito, condannare in ogni caso, la sig.ra
al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma Parte_1 Controparte_1 che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA, nonché successive occorrende”.
Eccepiva la tardività dell'opposizione e, in subordine, chiedeva un termine per attivare il procedimento di mediazione.
Sosteneva la ritualità della cessione del credito ed evidenziava che nel caso di specie nel procedimento monitorio era stata prodotta la Gazzetta Ufficiale che conteneva tutti i criteri identificativi del credito in esame.
Contestava genericamente la prescrizione del credito e la legittimità delle clausole contrattuali.
Con provvedimento del 19.06.2024 veniva sospesa l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e concesso alle parti il termine di giorni 15 dalla comunicazione dello stesso per inoltrare la domanda di mediazione. All'udienza del 20.12.2024, rilevato che la creditrice non aveva attivato la procedura di mediazione, la causa veniva rinviata all'udienza odierna per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
* * *
Va affrontata, preliminarmente, l'eccezione di tardività dell'opposizione formulata dalla società opposta e, all'uopo si osserva che nella fattispecie in esame se é vero che l'opposizione é stata proposta oltre il termine di giorni 40, é pur vero che la opponente riveste la qualità di consumatore, per cui aveva facoltà, alla luce della nota sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n.9479/2023 di proporre opposizione tardiva, al fine di far rilevare, finanche in sede di procedura esecutiva,
l'abusività delle clausole contrattuali presenti nel contratto che costituisce la fonte del credito fatto valere, in adeguamento alla direttiva 93/13/CEE.
Ciò posto, ai fini della decisione della controversia è assorbente l'eccezione di improcedibilità della domanda svolta dalla opponente, che ha dedotto l'improcedibilità della stessa, avanzando domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
A questo punto occorre partire proprio dal provvedimento di questo giudicante del 19.06.24 nel quale si legge “assegna alle parti giorni 15 per inoltrare la domanda di mediazione” e da cui emerge che risultano onerate le parti all'avvio del procedimento di mediazione.
Nessun onere, pertanto, si é inteso porre a carico di una singola parte, in sintonia con quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 28/10 che non individua e nulla dispone in merito al soggetto onerato di tale incombente.
Ai sensi del richiamato art. 5 del D.Lgs. 28/10, inoltre, la mediazione deve essere avviata dall'attore, ovvero da colui che “intende esercitare in giudizio un'azione” e tale adempimento, avuto riguardo alla natura del procedimento monitorio, sostanzialmente incompatibile con le particolari caratteristiche dello stesso, caratterizzato dalla rapidità e dall'assenza di contraddittorio, viene procrastinato nell'eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Orbene, considerato che la mediazione nell'ipotesi di obbligatorietà della stessa deve essere avviata proprio da chi ha interesse a promuovere un giudizio, appare in linea con l'intento del legislatore porre in capo all'opposto l'onere di promuovere il procedimento di mediazione poiché, benché convenuto nel giudizio di opposizione, è attore in senso sostanziale, dovendosi pronunciare proprio sulla sua domanda.
L'opponente, tra l'altro, salvo che proponga domande riconvenzionali o formuli chiamate di terzo, non può affatto considerarsi quale soggetto che “intende esercitare un'azione”, mirando principalmente l'opposizione a paralizzare l'altrui pretesa. E se il soggetto onerato di tale incombente è proprio l'opposto, attore in senso sostanziale, appare coerente sostenere che anche le conseguenze negative dell'improcedibilità del giudizio debbano ricadere sullo stesso, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, dovendosi considerare il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come un procedimento unitariamente inteso che comprende anche la fase monitoria.
Da ultimo, lo si ripete, vi é da considerare che nel caso di specie l'obbligo di inoltrare la mediazione
é stato posto a carico delle parti, per cui ciascuno doveva intendersi onerato nei limiti del proprio interesse che include, riguardo alla parte opposta, la conferma del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, dovrà essere dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione e disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) Accoglie la domanda di improcedibilità e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.1601/19 concesso dal Tribunale di Lecce;
2) Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. Salvatore Taurino, antistatario, che si liquidano in Euro 2.286,00, di cui Euro 286,00 per spese, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
3) Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 12.02.2025 è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ex art.281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Lecce, 12.02.2025
Il G.O.
Avv. Carmela Convertini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 250\2024 R.G.AA.CC., discussa oralmente e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12.02.2025 promossa da:
rappresentata e difeso dall'Avv. Salvatore Taurino, elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo Studio, per mandato conferito con separato atto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
CONTRO rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, con Controparte_1
domicilio eletto presso il loro studio, come da procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/09.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n.1601/19 emesso dal Tribunale di Lecce e conveniva in giudizio l'odierna convenuta davanti all'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “revocare e/o sospendere, in limine litis, l'esecuzione dell'opposto decreto ricorrendo i gravi motivi e le plurime violazioni di legge analiticamente
indicate nei precedenti paragrafi di censura;
accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto d'ingiunzione n.1601/2019; accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva da parte di per non essere il nominativo di Controparte_1
ricompreso nell'elenco dei creditori ceduti da parte di;
accertare e dichiarare Parte_1 CP_2
l'inidoneità probatoria della certificazione ex art. 50 TUB sicché nessuna valida obbligazione può vantare l'opposta e,
conseguentemente, alcun diritto di pagamento di somme può esigere così come determinato nel ricorso introduttivo della lite per mancanza dei relativi contratti;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito;
in subordine, la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi per violazione degli artt. 1815 comma 2 c.c. e 36 del
Codice del Consumo in relazione all'art. 1418 comma 1 c.c.; revocare per l'effetto il decreto ingiuntivo n.1601/19 in ogni suo capo;
condannare, infine, al pagamento delle spese giudiziali ed agli onorari di lite, da distrarsi in CP_1 favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Esponeva che il decreto ingiuntivo era stato notificato oltre il termine ex art. 644 cp.c. E che illegittimamente era stato munito della formula esecutiva, benché divenuto inefficace.
Lamentava la mancata produzione dei contratti di conto corrente ed evidenziava l'inidoneità probatoria delle certificazioni ex art. 50 TUB, nonché la carenza di prova in ordine alla titolarità del credito, stante la circostanza che la società opposta si era dichiarata cessionaria di CP_2
Eccepiva la prescrizione del credito e, comunque, la nullità della clausola relativa agli interessi usurari in relazione agli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo, l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi.
Si costituiva che, a sua volta, rassegnava le seguenti conclusioni “in via pregiudiziale, di Controparte_1
rito, dichiarare l'inammissibilità della presente opposizione per tardività della notifica per le ragioni tutte esposte in narrativa;
in via pregiudiziale, ma gradata, concedere alla il termine per attivare il procedimento di CP_1 mediazione;
on via preliminare, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, confermare la esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n.1601/2019,R.G. n. 6234/2019, del
24.06.2019 emesso dal Tribunale di Lecce, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.; in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto,
per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1601/2019,R.G. n. 6234/2019, del 24.06.2019 emesso Tribunale di Lecce.; in via principale subordinata, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per
l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento in favore di della somma di Euro Parte_1 CP_1
43.499,76 oltre interessi legali sulla sorte capitale;
in via subordinata, nel merito, condannare in ogni caso, la sig.ra
al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma Parte_1 Controparte_1 che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA, nonché successive occorrende”.
Eccepiva la tardività dell'opposizione e, in subordine, chiedeva un termine per attivare il procedimento di mediazione.
Sosteneva la ritualità della cessione del credito ed evidenziava che nel caso di specie nel procedimento monitorio era stata prodotta la Gazzetta Ufficiale che conteneva tutti i criteri identificativi del credito in esame.
Contestava genericamente la prescrizione del credito e la legittimità delle clausole contrattuali.
Con provvedimento del 19.06.2024 veniva sospesa l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e concesso alle parti il termine di giorni 15 dalla comunicazione dello stesso per inoltrare la domanda di mediazione. All'udienza del 20.12.2024, rilevato che la creditrice non aveva attivato la procedura di mediazione, la causa veniva rinviata all'udienza odierna per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
* * *
Va affrontata, preliminarmente, l'eccezione di tardività dell'opposizione formulata dalla società opposta e, all'uopo si osserva che nella fattispecie in esame se é vero che l'opposizione é stata proposta oltre il termine di giorni 40, é pur vero che la opponente riveste la qualità di consumatore, per cui aveva facoltà, alla luce della nota sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n.9479/2023 di proporre opposizione tardiva, al fine di far rilevare, finanche in sede di procedura esecutiva,
l'abusività delle clausole contrattuali presenti nel contratto che costituisce la fonte del credito fatto valere, in adeguamento alla direttiva 93/13/CEE.
Ciò posto, ai fini della decisione della controversia è assorbente l'eccezione di improcedibilità della domanda svolta dalla opponente, che ha dedotto l'improcedibilità della stessa, avanzando domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
A questo punto occorre partire proprio dal provvedimento di questo giudicante del 19.06.24 nel quale si legge “assegna alle parti giorni 15 per inoltrare la domanda di mediazione” e da cui emerge che risultano onerate le parti all'avvio del procedimento di mediazione.
Nessun onere, pertanto, si é inteso porre a carico di una singola parte, in sintonia con quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 28/10 che non individua e nulla dispone in merito al soggetto onerato di tale incombente.
Ai sensi del richiamato art. 5 del D.Lgs. 28/10, inoltre, la mediazione deve essere avviata dall'attore, ovvero da colui che “intende esercitare in giudizio un'azione” e tale adempimento, avuto riguardo alla natura del procedimento monitorio, sostanzialmente incompatibile con le particolari caratteristiche dello stesso, caratterizzato dalla rapidità e dall'assenza di contraddittorio, viene procrastinato nell'eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Orbene, considerato che la mediazione nell'ipotesi di obbligatorietà della stessa deve essere avviata proprio da chi ha interesse a promuovere un giudizio, appare in linea con l'intento del legislatore porre in capo all'opposto l'onere di promuovere il procedimento di mediazione poiché, benché convenuto nel giudizio di opposizione, è attore in senso sostanziale, dovendosi pronunciare proprio sulla sua domanda.
L'opponente, tra l'altro, salvo che proponga domande riconvenzionali o formuli chiamate di terzo, non può affatto considerarsi quale soggetto che “intende esercitare un'azione”, mirando principalmente l'opposizione a paralizzare l'altrui pretesa. E se il soggetto onerato di tale incombente è proprio l'opposto, attore in senso sostanziale, appare coerente sostenere che anche le conseguenze negative dell'improcedibilità del giudizio debbano ricadere sullo stesso, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, dovendosi considerare il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come un procedimento unitariamente inteso che comprende anche la fase monitoria.
Da ultimo, lo si ripete, vi é da considerare che nel caso di specie l'obbligo di inoltrare la mediazione
é stato posto a carico delle parti, per cui ciascuno doveva intendersi onerato nei limiti del proprio interesse che include, riguardo alla parte opposta, la conferma del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, dovrà essere dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione e disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) Accoglie la domanda di improcedibilità e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.1601/19 concesso dal Tribunale di Lecce;
2) Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. Salvatore Taurino, antistatario, che si liquidano in Euro 2.286,00, di cui Euro 286,00 per spese, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
3) Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 12.02.2025 è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ex art.281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Lecce, 12.02.2025
Il G.O.
Avv. Carmela Convertini