TRIB
Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/09/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2703/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione unica civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2703/2024 R.G., riservata per la decisione con ordinanza ex art.127 ter c.p.c. del 23.06.2025, avente ad oggetto: azione di rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1, legge n.
164/1982, e art. 31, d.lgs. n. 150/2011, nonché autorizzazione agli interventi medico-chirurgici
TRA
, rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti dall'avv. Alexander Schuster, ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Trento, alla Via Cesare Abba, n. 8;
Ricorrente
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
Conclusioni: come da note sostitutive di udienza depositate in data 28.05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.08.2024, ha chiesto al Tribunale, ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, di rettificare gli atti dello stato civile, ordinando all'ufficiale dello
1 stato civile del Comune di Trani di effettuare la rettifica del suo atto di nascita, nel senso di riportare il sesso “maschile” in luogo di quello “femminile” e quale prenome “ in luogo di “ , nonché Per_1 Pt_1 di autorizzare contestualmente l' intervento chirurgico di riattribuzione di sesso.
A sostegno delle domande proposte, parte ricorrente ha premesso: di essere di stato civile libero e di essere nata con caratteri biologici, anatomici e genitali femminili, con conseguente attribuzione nell'atto di nascita del genere femminile;
di esternare la propria identità psico-sessuale come appartenente al genere maschile, per la percezione di una dissonanza tra la componente psicologica e quella biologica della propria identità di genere;
di identificarsi nel genere opposto a quello riconosciutole, rispetto al quale la connotazione sessuale attribuita alla nascita si pone come impedimento ad una completa e piena realizzazione personale;
di aver, pertanto, sempre vissuto con profondo disagio e con sofferenza l'appartenenza al genere femminile, manifestato anche all' interno del contesto familiare e scolastico, in cui tuttavia è stata attivata una conforme carriera alias con il nome di;
di essere riuscita ad Per_1 oggi a manifestare la sua identità di genere non solo all' interno dei suddetti contesti ma anche nel nucleo allargato delle sue conoscenze, in cui viene riconosciuta secondo il genere maschile dalla stessa espresso, seppur occasionalmente le capiti di incorrere in episodi discriminatori e commenti insensibili;
di essersi rivolta, nel gennaio 2020, al Centro di Coordinamento regionale per le problematiche sanitarie relative all'identità di genere (CRIG) dell'ospedale Carreggi di Firenze;
di essere, pertanto stata presa in carico dalla psicoterapeuta dott.ssa e dalla endocrinologa dott.ssa che, queste Persona_2 Persona_3 ultime, con relazione medica del 27.11.2023, hanno concluso dichiarando che (all'anagrafe Per_1 Pt_1
presenta un quadro di Incongruenza/Disforia di Genere secondo ICD-11 (codice HA60) e DSM Pt_1
5 (codice 302.85), di cui è perfettamente consapevole e che provoca un elevato livello di sofferenza psichica;
che, con refertazione endocrina del 30.11.2023, la dott.ssa ha confermato l' avvio della Per_3 terapia ormonale con Triptorelina, prescrittagli nel 2020, al fine di sospendere lo sviluppo puberale in incongruenza di genere.
Effettuata la comunicazione del ricorso e del decreto al P.M. in sede, come da attestazione di cancelleria del 13.01.2025, all' udienza dell'11.12.2024 è stata ascoltata la ricorrente. Nel prosieguo, depositate le note sostitutive di udienza con le quali sono state precisate le conclusioni, con ordinanza del 23.06.2025, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Orbene, la domanda di rettifica degli atti di stato civile è fondata e merita pertanto integrale accoglimento, alla luce della documentazione allegata all'atto introduttivo, nonché di tutti gli elementi acquisiti nel corso del giudizio.
Difatti nel corso dell'esame dinanzi al giudice relatore, parte ricorrente ha dimostrato adeguata consapevolezza della propria condizione psico-fisica e ha fermamente sostenuto la volontà di allineare 2 la sua identità biologica a quella di genere, condividendo i sentimenti di disagio e sofferenza che l'attuale disallineamento le procura nel suo rapporto con gli altri, limitandola in diverse attività.
In particolare, alla prima udienza di comparizione, parte ricorrente ha dichiarato: “frequento l'ultimo anno di scuola superiore, con indirizzo economico-sociale. Nel contesto scolastico ho iniziato a chiedere di farmi chiamare Per_1 già durante le scuole medie, avendo manifestato il mio sentire di appartenere al genere maschile già ad undici anni.
Successivamente, alle scuole superiori ho cercato di intraprendere il prima possibile la carriera alias, anche se ci è voluto un po' di tempo ma i miei compagni di classe ed i miei insegnanti già mi chiamavano e si rivolgevano a me al maschile. Per_1
Ho iniziato un percorso prima del Covid a Bari, però dopo il Covid i tempi si sono allungati tanto e quindi mi sono rivolto all'Ospedale di Roma perché ho avuto bisogno di un accertamento specifico che è stato possibile eseguire al Careggi.
Assumo regolarmente terapia ormonale dal 2020, inizialmente un farmaco bloccante e, dopo un anno il testosterone dall'età di quindici anni;
prima del riconoscimento dell'alias, durante le lezioni Covid, all'applicativo figuravo con il nome di , è stato, quindi, per me molto importante il riconoscimento dell'alias e dell'allineamento rispetto al registro Parte_1 elettronico del nome con cui mi identifico nella quotidianità. Utilizzo la fascia binder dall'età di dodici anni perché mi ha consentito di ottenere un primo risultato estetico senza chirurgia. In ambito familiare e sociale, mi sono trovato da subito molto bene, appena ho compreso quale fosse la mia identità, ho avvertito la necessità che fosse riconosciuta anche nell'ambito sociale e quindi ho esternato il mio sentire sia nel contesto sociale e scolastico che in famiglia;
molteplici sono state le circostanze in cui mi sono trovato a dover specificare o comunque rispondere a domande relative alla non corrispondenza in apparenza dei dati anagrafici al mio genere;
è accaduto, ad esempio, in occasione di viaggi, nell'interfacciarmi con il sistema sanitario e anche in episodi ricorrenti della via quotidiana come l'utilizzo dei mezzi pubblici figurando io sulla tessera dell'autobus come ” (cfr. verbale dell' 11.12.2024). Parte_1
La dott.ssa psicoterapeuta del Centro di Coordinamento regionale per le problematiche Persona_2 sanitarie relative all'identità di genere (CRIG) dell'ospedale Carreggi di Firenze con cui la ha Pt_1 sostenuto un percorso psicoterapeutico e psichiatrico, all'esito di un approfondito esame della ricorrente, con accertamento logicamente e congruamente motivato e perciò pienamente condivisibile, ha accertato che quest'ultima presenta una condizione clinica che si può inquadrare come
Incongruenza/Disforia di Genere (IG/DG) secondo ICD-11 (codice HA60) e DSM 5 (codice 302.85)
- (cfr. certificazione allegata al ricorso introduttivo).
Dalla relazione del 27.11.2023 emerge che (all'anagrafe presenta quadro di Per_1 Pt_1 Pt_1
Incongruenza/Disforia di Genere secondo ICD-11 (codice HA60) e DSM 5 (codice 302.85), di cui è perfettamente consapevole e che provoca un elevato livello di sofferenza psichica (… ) Infatti, la possibilità di un riconoscimento anagrafico in linea con la propria identità di genere maschile e gli interventi chirurgici di affermazione di genere avrebbero un impatto positivo sulla vita quotidiana e permetterebbero l'acquisizione di un miglior equilibrio psicologico (anche alla luce della stabile identificazione maschile di .” Per_1 3 V'è altresì agli atti il piano terapeutico relativo alla cura ormonale seguito dalla ricorrente.
In virtù degli elementi acquisiti e alla luce di quanto accertato, ritiene questo Tribunale che possa senza dubbio dirsi dimostrato che la sia affetta da disturbo dell'identità di genere, percepito e vissuto Pt_1 sin dall'infanzia come maschile e perciò opposto a quello di nascita.
Dalle risultanze istruttorie, risulta quindi radicata la convinzione della ricorrente di appartenere al sesso maschile, adeguata la struttura corporea esteriore a quella psicosessuale maschile ed irreversibile la trasformazione del soggetto, essendosi la , come da certificazione in atti, sottoposta a trattamenti Pt_1 endocrinologici continuativi, così dimostrando una radicata e costante identificazione nel genere maschile.
Ed infatti, dalle relazioni mediche depositate, si evince che il percorso terapeutico, svolto dalla ricorrente, negli anni 2020 e 2021 sino ad oggi consente di ritenere che il mutamento di sesso sia una scelta personale e tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali (Cass. civ. 15138/2015).
Sussistono quindi tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda, atteso che l'acquisizione della nuova identità di genere da parte della è il frutto di un percorso meditato, serio ed irrevocabile Pt_1 ormai compiutosi.
Per tutti questi motivi, va accolta la richiesta di rettificazione degli atti anagrafici, al fine di conseguire da subito il riconoscimento della nuova identità di genere sessuale.
Del resto, alla luce dei più recenti orientamenti interpretativi, l'intervento chirurgico non è più un presupposto indispensabile per ottenere il provvedimento di rettifica, in quanto l'appartenenza di genere
è frutto di una condizione psicologica ed esistenziale e non morfologica.
La Corte Costituzionale ha anche di recente affermato che “alla luce dei principi affermati nella sentenza n.
221 del 2015, va ribadito che l'interpretazione costituzionalmente adeguata della L. n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza
l'intento così manifestato” (Corte cost.180/2017).
La Consulta già nel 2015, riprendendo il ragionamento sotteso alla nota pronuncia della Suprema Corte
n. 15138/2015, ha osservato che “la disposizione in esame (artt. 1 e 3 L. 164/1982) costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”. 4 Nel sistema della L. n. 164 del 1982, ciò si realizza attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici.
Con la sentenza n. 221/15, la Consulta ha chiarito che stante il tenore dell'art. 1 L. 164/1982 laddove stabilisce “i presupposti per la rettificazione anagrafica del sesso, individuandoli nelle intervenute modificazioni dei […] caratteri sessuali» e interpretata alla luce dei diritti della persona ‒ ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia - la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, deve escludersi la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”.
Da ultimo, la Corte Cost. con sentenza n. 143/2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso evidenziando che “potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
In definitiva, alla luce dei principi di diritto richiamati, va accolta la domanda principale e va, dunque, disposta, nei confronti di , nata a [...], Stati Uniti D'America, il 03.03.2006, la Parte_1 rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
Nulla deve disporsi in ordine alla richiesta di autorizzare l'intervento chirurgico, in ragione della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità della norma.
All'attribuzione alla ricorrente del sesso maschile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla L. n. 164 del 1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 I. cit ("Le attestazioni... sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome"), sia dalla normativa in materia di stato civile
(art. 35 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
5 Come da ultimo chiarito dalla Suprema Corte, non sussiste alcun obbligo di trasposizione meccanica del nome originario nell'altro genere, né emergono obiezioni al fatto che sia la stessa parte interessata, soggetto chiaramente adulto, se lo voglia, ad indicare il nuovo nome prescelto, quando non ostino disposizioni normative o diritti di terzi, attesa l'intima relazione esistente tra identità sessuale e segni distintivi della persona, quale il nome (cfr. Cass. Civ. 3877/2020).
Il prenome della parte deve, pertanto, essere rettificato, conformemente a quanto richiesto dall'interessata, da " " in " ", risultando quest'ultimo il nome con il quale la Parte_1 Parte_2 parte è conosciuta nell'ambiente in cui vive.
Le spese devono essere dichiarate irripetibili, in considerazione della natura in concreto non contenziosa della procedura, in cui l'unico contraddittore è il Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso del 02.08.2024 da così provvede: Parte_1
- accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile;
- attribuisce a il nuovo nome di “ ”; Parte_1 Parte_2
- dispone la rettificazione dell'atto di nascita di nata a [...], Stati Uniti D' America, il Parte_1
03.03.2006 (atto n. 209, parte II, serie B, anno 2006), ordinando all'ufficiale dello stato civile del Comune competente che l'atto di nascita venga così corretto: dove è scritto “ " si legga " " Parte_1 Parte_2
e dove è scritto “sesso femminile" si legga "sesso maschile";
- dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta autorizzazione ad effettuare l'intervento chirurgico;
- spese irripetibili;
- dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del DLvo n. 30.06.2003 n. 196.
Così deciso in Trani, il 16.9.2025, nella Camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione unica civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2703/2024 R.G., riservata per la decisione con ordinanza ex art.127 ter c.p.c. del 23.06.2025, avente ad oggetto: azione di rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1, legge n.
164/1982, e art. 31, d.lgs. n. 150/2011, nonché autorizzazione agli interventi medico-chirurgici
TRA
, rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti dall'avv. Alexander Schuster, ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Trento, alla Via Cesare Abba, n. 8;
Ricorrente
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
Conclusioni: come da note sostitutive di udienza depositate in data 28.05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.08.2024, ha chiesto al Tribunale, ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, di rettificare gli atti dello stato civile, ordinando all'ufficiale dello
1 stato civile del Comune di Trani di effettuare la rettifica del suo atto di nascita, nel senso di riportare il sesso “maschile” in luogo di quello “femminile” e quale prenome “ in luogo di “ , nonché Per_1 Pt_1 di autorizzare contestualmente l' intervento chirurgico di riattribuzione di sesso.
A sostegno delle domande proposte, parte ricorrente ha premesso: di essere di stato civile libero e di essere nata con caratteri biologici, anatomici e genitali femminili, con conseguente attribuzione nell'atto di nascita del genere femminile;
di esternare la propria identità psico-sessuale come appartenente al genere maschile, per la percezione di una dissonanza tra la componente psicologica e quella biologica della propria identità di genere;
di identificarsi nel genere opposto a quello riconosciutole, rispetto al quale la connotazione sessuale attribuita alla nascita si pone come impedimento ad una completa e piena realizzazione personale;
di aver, pertanto, sempre vissuto con profondo disagio e con sofferenza l'appartenenza al genere femminile, manifestato anche all' interno del contesto familiare e scolastico, in cui tuttavia è stata attivata una conforme carriera alias con il nome di;
di essere riuscita ad Per_1 oggi a manifestare la sua identità di genere non solo all' interno dei suddetti contesti ma anche nel nucleo allargato delle sue conoscenze, in cui viene riconosciuta secondo il genere maschile dalla stessa espresso, seppur occasionalmente le capiti di incorrere in episodi discriminatori e commenti insensibili;
di essersi rivolta, nel gennaio 2020, al Centro di Coordinamento regionale per le problematiche sanitarie relative all'identità di genere (CRIG) dell'ospedale Carreggi di Firenze;
di essere, pertanto stata presa in carico dalla psicoterapeuta dott.ssa e dalla endocrinologa dott.ssa che, queste Persona_2 Persona_3 ultime, con relazione medica del 27.11.2023, hanno concluso dichiarando che (all'anagrafe Per_1 Pt_1
presenta un quadro di Incongruenza/Disforia di Genere secondo ICD-11 (codice HA60) e DSM Pt_1
5 (codice 302.85), di cui è perfettamente consapevole e che provoca un elevato livello di sofferenza psichica;
che, con refertazione endocrina del 30.11.2023, la dott.ssa ha confermato l' avvio della Per_3 terapia ormonale con Triptorelina, prescrittagli nel 2020, al fine di sospendere lo sviluppo puberale in incongruenza di genere.
Effettuata la comunicazione del ricorso e del decreto al P.M. in sede, come da attestazione di cancelleria del 13.01.2025, all' udienza dell'11.12.2024 è stata ascoltata la ricorrente. Nel prosieguo, depositate le note sostitutive di udienza con le quali sono state precisate le conclusioni, con ordinanza del 23.06.2025, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Orbene, la domanda di rettifica degli atti di stato civile è fondata e merita pertanto integrale accoglimento, alla luce della documentazione allegata all'atto introduttivo, nonché di tutti gli elementi acquisiti nel corso del giudizio.
Difatti nel corso dell'esame dinanzi al giudice relatore, parte ricorrente ha dimostrato adeguata consapevolezza della propria condizione psico-fisica e ha fermamente sostenuto la volontà di allineare 2 la sua identità biologica a quella di genere, condividendo i sentimenti di disagio e sofferenza che l'attuale disallineamento le procura nel suo rapporto con gli altri, limitandola in diverse attività.
In particolare, alla prima udienza di comparizione, parte ricorrente ha dichiarato: “frequento l'ultimo anno di scuola superiore, con indirizzo economico-sociale. Nel contesto scolastico ho iniziato a chiedere di farmi chiamare Per_1 già durante le scuole medie, avendo manifestato il mio sentire di appartenere al genere maschile già ad undici anni.
Successivamente, alle scuole superiori ho cercato di intraprendere il prima possibile la carriera alias, anche se ci è voluto un po' di tempo ma i miei compagni di classe ed i miei insegnanti già mi chiamavano e si rivolgevano a me al maschile. Per_1
Ho iniziato un percorso prima del Covid a Bari, però dopo il Covid i tempi si sono allungati tanto e quindi mi sono rivolto all'Ospedale di Roma perché ho avuto bisogno di un accertamento specifico che è stato possibile eseguire al Careggi.
Assumo regolarmente terapia ormonale dal 2020, inizialmente un farmaco bloccante e, dopo un anno il testosterone dall'età di quindici anni;
prima del riconoscimento dell'alias, durante le lezioni Covid, all'applicativo figuravo con il nome di , è stato, quindi, per me molto importante il riconoscimento dell'alias e dell'allineamento rispetto al registro Parte_1 elettronico del nome con cui mi identifico nella quotidianità. Utilizzo la fascia binder dall'età di dodici anni perché mi ha consentito di ottenere un primo risultato estetico senza chirurgia. In ambito familiare e sociale, mi sono trovato da subito molto bene, appena ho compreso quale fosse la mia identità, ho avvertito la necessità che fosse riconosciuta anche nell'ambito sociale e quindi ho esternato il mio sentire sia nel contesto sociale e scolastico che in famiglia;
molteplici sono state le circostanze in cui mi sono trovato a dover specificare o comunque rispondere a domande relative alla non corrispondenza in apparenza dei dati anagrafici al mio genere;
è accaduto, ad esempio, in occasione di viaggi, nell'interfacciarmi con il sistema sanitario e anche in episodi ricorrenti della via quotidiana come l'utilizzo dei mezzi pubblici figurando io sulla tessera dell'autobus come ” (cfr. verbale dell' 11.12.2024). Parte_1
La dott.ssa psicoterapeuta del Centro di Coordinamento regionale per le problematiche Persona_2 sanitarie relative all'identità di genere (CRIG) dell'ospedale Carreggi di Firenze con cui la ha Pt_1 sostenuto un percorso psicoterapeutico e psichiatrico, all'esito di un approfondito esame della ricorrente, con accertamento logicamente e congruamente motivato e perciò pienamente condivisibile, ha accertato che quest'ultima presenta una condizione clinica che si può inquadrare come
Incongruenza/Disforia di Genere (IG/DG) secondo ICD-11 (codice HA60) e DSM 5 (codice 302.85)
- (cfr. certificazione allegata al ricorso introduttivo).
Dalla relazione del 27.11.2023 emerge che (all'anagrafe presenta quadro di Per_1 Pt_1 Pt_1
Incongruenza/Disforia di Genere secondo ICD-11 (codice HA60) e DSM 5 (codice 302.85), di cui è perfettamente consapevole e che provoca un elevato livello di sofferenza psichica (… ) Infatti, la possibilità di un riconoscimento anagrafico in linea con la propria identità di genere maschile e gli interventi chirurgici di affermazione di genere avrebbero un impatto positivo sulla vita quotidiana e permetterebbero l'acquisizione di un miglior equilibrio psicologico (anche alla luce della stabile identificazione maschile di .” Per_1 3 V'è altresì agli atti il piano terapeutico relativo alla cura ormonale seguito dalla ricorrente.
In virtù degli elementi acquisiti e alla luce di quanto accertato, ritiene questo Tribunale che possa senza dubbio dirsi dimostrato che la sia affetta da disturbo dell'identità di genere, percepito e vissuto Pt_1 sin dall'infanzia come maschile e perciò opposto a quello di nascita.
Dalle risultanze istruttorie, risulta quindi radicata la convinzione della ricorrente di appartenere al sesso maschile, adeguata la struttura corporea esteriore a quella psicosessuale maschile ed irreversibile la trasformazione del soggetto, essendosi la , come da certificazione in atti, sottoposta a trattamenti Pt_1 endocrinologici continuativi, così dimostrando una radicata e costante identificazione nel genere maschile.
Ed infatti, dalle relazioni mediche depositate, si evince che il percorso terapeutico, svolto dalla ricorrente, negli anni 2020 e 2021 sino ad oggi consente di ritenere che il mutamento di sesso sia una scelta personale e tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali (Cass. civ. 15138/2015).
Sussistono quindi tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda, atteso che l'acquisizione della nuova identità di genere da parte della è il frutto di un percorso meditato, serio ed irrevocabile Pt_1 ormai compiutosi.
Per tutti questi motivi, va accolta la richiesta di rettificazione degli atti anagrafici, al fine di conseguire da subito il riconoscimento della nuova identità di genere sessuale.
Del resto, alla luce dei più recenti orientamenti interpretativi, l'intervento chirurgico non è più un presupposto indispensabile per ottenere il provvedimento di rettifica, in quanto l'appartenenza di genere
è frutto di una condizione psicologica ed esistenziale e non morfologica.
La Corte Costituzionale ha anche di recente affermato che “alla luce dei principi affermati nella sentenza n.
221 del 2015, va ribadito che l'interpretazione costituzionalmente adeguata della L. n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza
l'intento così manifestato” (Corte cost.180/2017).
La Consulta già nel 2015, riprendendo il ragionamento sotteso alla nota pronuncia della Suprema Corte
n. 15138/2015, ha osservato che “la disposizione in esame (artt. 1 e 3 L. 164/1982) costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”. 4 Nel sistema della L. n. 164 del 1982, ciò si realizza attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici.
Con la sentenza n. 221/15, la Consulta ha chiarito che stante il tenore dell'art. 1 L. 164/1982 laddove stabilisce “i presupposti per la rettificazione anagrafica del sesso, individuandoli nelle intervenute modificazioni dei […] caratteri sessuali» e interpretata alla luce dei diritti della persona ‒ ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia - la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, deve escludersi la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”.
Da ultimo, la Corte Cost. con sentenza n. 143/2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso evidenziando che “potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
In definitiva, alla luce dei principi di diritto richiamati, va accolta la domanda principale e va, dunque, disposta, nei confronti di , nata a [...], Stati Uniti D'America, il 03.03.2006, la Parte_1 rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
Nulla deve disporsi in ordine alla richiesta di autorizzare l'intervento chirurgico, in ragione della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità della norma.
All'attribuzione alla ricorrente del sesso maschile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla L. n. 164 del 1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 I. cit ("Le attestazioni... sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome"), sia dalla normativa in materia di stato civile
(art. 35 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
5 Come da ultimo chiarito dalla Suprema Corte, non sussiste alcun obbligo di trasposizione meccanica del nome originario nell'altro genere, né emergono obiezioni al fatto che sia la stessa parte interessata, soggetto chiaramente adulto, se lo voglia, ad indicare il nuovo nome prescelto, quando non ostino disposizioni normative o diritti di terzi, attesa l'intima relazione esistente tra identità sessuale e segni distintivi della persona, quale il nome (cfr. Cass. Civ. 3877/2020).
Il prenome della parte deve, pertanto, essere rettificato, conformemente a quanto richiesto dall'interessata, da " " in " ", risultando quest'ultimo il nome con il quale la Parte_1 Parte_2 parte è conosciuta nell'ambiente in cui vive.
Le spese devono essere dichiarate irripetibili, in considerazione della natura in concreto non contenziosa della procedura, in cui l'unico contraddittore è il Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso del 02.08.2024 da così provvede: Parte_1
- accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile;
- attribuisce a il nuovo nome di “ ”; Parte_1 Parte_2
- dispone la rettificazione dell'atto di nascita di nata a [...], Stati Uniti D' America, il Parte_1
03.03.2006 (atto n. 209, parte II, serie B, anno 2006), ordinando all'ufficiale dello stato civile del Comune competente che l'atto di nascita venga così corretto: dove è scritto “ " si legga " " Parte_1 Parte_2
e dove è scritto “sesso femminile" si legga "sesso maschile";
- dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta autorizzazione ad effettuare l'intervento chirurgico;
- spese irripetibili;
- dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del DLvo n. 30.06.2003 n. 196.
Così deciso in Trani, il 16.9.2025, nella Camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia
6