Art. 27. Imprese subacquee e iperbariche 1. Le imprese subacquee o iperbariche che svolgono attivita' subacquee e iperbariche in violazione delle regole tecniche di cui all'articolo 25 sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro.
2. I funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza provvedono all'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 . L'autorita' marittima e' competente per l'irrogazione delle relative sanzioni ai sensi di quanto previsto dalla citata legge n. 689 del 1981 .
3. Le sanzioni previste dal presente articolo non trovano applicazione qualora il fatto costituisca reato o dia luogo a piu' grave sanzione amministrativa.
Note all'art. 27:
- Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n. 689 si vedano le note all'articolo 16.
2. I funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza provvedono all'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 . L'autorita' marittima e' competente per l'irrogazione delle relative sanzioni ai sensi di quanto previsto dalla citata legge n. 689 del 1981 .
3. Le sanzioni previste dal presente articolo non trovano applicazione qualora il fatto costituisca reato o dia luogo a piu' grave sanzione amministrativa.
Note all'art. 27:
- Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n. 689 si vedano le note all'articolo 16.