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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 06/05/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 7/4/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 5867 dell'anno 2022
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Parte_1
Stasi, giusta procura allegata al ricorso in opposizione ad avviso di addebito;
- Opponente –
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
-Opposti contumaci –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 7/4/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3/10/2022 si opponeva all'avviso di addebito n° Parte_1
314-2022-00032228-40-000, notificato in data 4 settembre 2022 a cura dell' , con cui l'istituto CP_1 richiedeva il pagamento di € 1.050,01 a titolo di contributi previdenziali – gestione commercianti, in relazione al periodo 10/2020 al 12/2020.
Deduceva l'opponente che l'iscrizione era avvenuta d'ufficio in quanto in data 27.10.2020 era stata costituita una nuova società in nome collettivo, l' Parte_2
che aveva come oggetto sociale la costruzione, vendita e
[...]
commercializzazione di immobili civili ed industriali, la loro gestione, amministrazione, manutenzione e ogni altra attività connessa;
che unica amministratrice era la sig.ra Parte_3
[..
[...] [
[...]
mentre lui insieme ad altri era un mero socio di capitali;
che dunque non vi era alcun
[...] presupposto per l'iscrizione del suo nominativo nella gestione commercianti.
L' e la non si costituivano in giudizio. CP_1 CP_2
*******
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' e della che non si sono CP_1 CP_2
costituiti in giudizio, nonostante la regolarità della notifica del ricorso.
Ciò premesso, l'opposizione è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Ai sensi dell'art. 1 comma 203 della l. n. 662 del 1996 “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a ) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b ) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c ) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d ) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Secondo l'autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso dalla scrivente
(Cass. Sez. 6 – Lav., Ordinanza n. 20268 del 19/11/2012), “La novità più rilevante rispetto alla precedente disciplina è che la iscrizione alla gestione commercianti "diviene obbligatoria anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale".
Questa modifica è finalizzata ad evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorché non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta commerciale. Sono quindi da assoggettare alla assicurazione commercianti non solo il socio unico quotista, ma anche tutti i soci che contribuiscono, con la propria partecipazione abituale e prevalente, al lavoro aziendale. I soci tenuti alla iscrizione nella gestione commercianti devono versare il contributo previdenziale sulla base del reddito di impresa (da distinguere dai profitti che sono redditi da capitale distribuiti sotto forma di dividendi), così dispone la L. 3 agosto 1990, n.
233, art. 1, che detta la disciplina per gli iscritti alla Gestione dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti e coltivatori diretti. L'imponibile contributivo, per ciascun socio lavoratore, si
2
determinerà sulla parte di reddito di impresa dichiarato dalla s.r.l. ai fini fiscali, al medesimo attribuita in ragione della quota di partecipazione societaria”.
Nel caso in esame l' , in base al principio di ripartizione dell'onere della prova, avrebbe dovuto CP_1 provare la sussistenza del presupposto per l'iscrizione del socio, nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciale, ovvero la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di continuità ed abitualità. Tuttavia, rimanendo peraltro contumace, non ha assolto l'onere della prova su di sé gravante.
Al riguardo, occorre segnalare che la S.C. ha ripetutamente affermato il principio secondo cui, «in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di una s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa; tale accezione del requisito della "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua “ratio”, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui
l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa» (Cass. n.
4440/2017).
Negli stessi termini vedasi, con specifico riferimento a una società di persone, Cass. n. 5210/2017, laddove si afferma che «nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n.
45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza - nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficiente a far sorgere
l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti la sola dichiarazione dell'interessato, priva di valore confessorio, di svolgere attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza all'interno della s.a.s. di cui era socio accomandatario» e Cass. n. 3835/2016 («Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato
l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore»).
Tornando al caso in esame, non vi è alcun elemento da cui desumere che il ricorrente svolga la sua prevalente ed abituale attività lavorativa all'interno delle società
[...]
di cui non è neppure amministratore. Peraltro Parte_2
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l'opponente ha provato di essere nel periodo oggetto di causa amministratore della
[...]
da cui percepisce un compenso per tale attività. Parte_4
In definitiva, non avendo l' fornito la prova della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione CP_1 dell'opponente nella Gestione Commercianti, l'opposizione deve essere accolta e, ritenuta l'illegittimità della detta iscrizione, l'avviso di addebito opposto deve essere annullato.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico dell' , nella misura CP_1
liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i..
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sull'opposizione ad avviso di addebito proposta con ricorso depositato il 3/10/2022 da nei confronti dell' e della Parte_1 CP_1 CP_2
rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
1) dichiara la contumacia dell' e della CP_1 CP_2
2) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito impugnato;
3) condanna l' al pagamento delle spese processuali dell'opponente, che liquida in favore CP_1 del procuratore dichiaratosi antistatario in € 43,00 per esborsi ed € 950,00 per compensi, oltre RGS, CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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