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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 28/01/2026, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1364/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DINACCI FILIPPO, Presidente
LIGUORI LAURA, Relatore
DEL GIUDICE BRUNO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3644/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160092380990507 IVA-ALTRO 2014
- sul ricorso n. 3830/2025 depositato il 27/02/2025 proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230038539628505 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230038539628505 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230038539628505 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: si riporta a quanto depositato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.2.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 07120160092380990507 notificata in data 4 dicembre 2024 limitatamente al ruolo
2016/001695 per IVA anno 2014 oltre sanzioni ed interessi. Rappresentava di essere stato socio della società “Società_2” (già “Società_2 SNC”) e di avere in data 11.10.2021 esercitato il diritto di recesso ex art. 2285 c.c. cessando di essere parte della compagine sociale della s.n.c..
A sostegno della proposta opposizione eccepiva la nullità della cartella impugnata in quanto mera copia di un atto destinato (vari anni fa) alla società in nome collettivo partecipata all'epoca, che contiene l'indicazione del ruolo reso esecutivo per la stessa società e non per il socio;
eccepiva l'intervenuta decadenza trattandosi di imposte risalenti al 2014 e la carenza di legittimazione passiva in ordine alla pretesa azionata;
violazione del principio del beneficium excussionis. Ha concluso chiedendo l'annullamento della cartella opposta vinte le spese di lite con attribuzione.
Si è costituita Agenzia delle Entrate direzione provinciale I di Napoli eccependo la definitività della pretesa non contestata dall'odierno ricorrente nel merito in quanto la cartella di pagamento impugnata, risulta essere stata regolarmente notificata alla società Società_1 Snc C.F. P.IVA_1 in data 16/11/2016, divenuta definitiva per mancata impugnazione da parte della società e non risulta pagata;
che nessuna decadenza si era perfezionata in quanto la cartella di pagamento era stata notificata alla società in data 16/11/2016 e quindi nei termini previsti dall'art 25, comma 1, lett. a), DPR 602/1973 ovvero entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e considerato che l'anno d'imposta è il 2014 e la cartella era stata notificata entro il 31.12.2016; che la cartella oggi opposta rappresenta la prosecuzione dell'azione di riscossione iniziata con la notifica della cartella di pagamento alla società Società_1 Snc ed è stata notificata al soggetto coobbligato che appunto all'epoca era socio della società. Quanto poi al dedotto mancato esperimento del Beneficium excussionis, ha documentato che il procedimento esecutivo nei confronti del debitore principale (Società_1 Snc) sui beni immobiliari e mobiliari era stato attuato depositando in tal senso: a) Verbale di pignoramento mobiliare del
14/10/2024; b) Verbale di pignoramento mobiliare del 21/10/2024; c) Nota di iscrizione ipotecaria del
15/11/2024 . Inoltre ha rappresentato a sostegno dell'intento fraudolento della società Società_1 Snc, che in data 11/10/2021, al fine di sottrarsi all'esecuzione forzata, la società aveva venduto degli immobili siti in Indirizzo_1 località Montenuovo. Infine in relazione alla dedotta mancata possibilità di verificare sostanzialmente né tecnicamente l'operato dell'ufficio impositore in ordine alle contestazioni contenuta nel provvedimento N. TEZ T151116135204195490000001/CA, relativo a controllo ex art. 54 bis DPR 633/1972 della Dichiarazione mod. UNICO/2015 presentata dalla Società_2 S.N.C., iscritta per complessivi € 131.525,28 a titolo di IVA, sanzioni ed interessi per l'A.I. 2014 ha sostenuto che nessuna attività di contraddittorio né alcuna notifica di atto prodromico era necessaria in quanto il ruolo di cui alla cartella era stato consegnato in seguito a liquidazione ex art. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR
633/1972 dalla quale era emerso un omesso versamento integrale di tutte le imposte. Trattandosi di imposte integralmente non versate, le sanzioni sono irrogate nella misura intera del 30% e non più in misura ridotta, gli interessi nella misura del 4% ex art. 20 DPR 602/73 e non più nella misura agevolata del 3,5%, non avendo il contribuente definito il pagamento delle somme in misura agevolata. Ha quindi concluso per il rigetto con vittoria di spese di lite.
Analogo ricorso, depositato in data 27.2.2025, è stato proposto da Nominativo_1 che ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120230038539628505 notificata in data 12 dicembre 2024 per IVA anni 2017
e 2018, nonché ritenute IRPEF anno 2018, oltre sanzioni ed interessi. Rappresentava di essere stato socio della società “Società_2” (già “Società_2 SNC”) e di avere in data 11.10.2021 esercitato il diritto di recesso ex art. 2285 c.c. cessando di essere parte della compagine sociale della s.n.c..
A sostegno della proposta opposizione eccepiva la nullità della cartella impugnata in quanto mera copia di un atto destinato (vari anni fa) alla società in nome collettivo partecipata all'epoca, che contiene l'indicazione del ruolo reso esecutivo per la stessa società e non per il socio;
eccepiva l'intervenuta decadenza trattandosi di imposte risalenti al 2014 e la carenza di legittimazione passiva in ordine alla pretesa azionata;
violazione del principio del beneficium excussionis. Ha concluso chiedendo l'annullamento della cartella opposta vinte le spese di lite con attribuzione.
Si è costituita anche in questo giudizio Agenzia delle Entrate direzione provinciale I di Napoli eccependo la definitività della pretesa non contestata dall'odierno ricorrente nel merito in quanto la cartella di pagamento impugnata, risulta essere stata regolarmente notificata alla società Società_1 Snc C.F. P.IVA_1 in data 16/11/2016, divenuta definitiva per mancata impugnazione da parte della società e non risulta pagata;
che nessuna decadenza si era perfezionata in quanto la cartella di pagamento era stata notificata alla società in data 16/11/2016 e quindi nei termini previsti dall'art 25, comma 1, lett. a), DPR 602/1973 ovvero entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e considerato che l'anno d'imposta è il 2014 e la cartella era stata notificata entro il 31.12.2016; che la cartella oggi opposta rappresenta la prosecuzione dell'azione di riscossione iniziata con la notifica della cartella di pagamento alla società Società_1 Snc ed è stata notificata al soggetto coobbligato che appunto all'epoca era socio della società. Quanto poi al dedotto mancato esperimento del Beneficium excussionis, ha documentato che il procedimento esecutivo nei confronti del debitore principale (Società_1 Snc) sui beni immobiliari e mobiliari era stato attuato depositando in tal senso: a) Verbale di pignoramento mobiliare del 14/10/2024; b) Verbale di pignoramento mobiliare del 21/10/2024; c) Nota di iscrizione ipotecaria del 15/11/2024 . Inoltre ha rappresentato a sostegno dell'intento fraudolento della società Società_1 Snc, che in data 11/10/2021, al fine di sottrarsi all'esecuzione forzata, la società aveva venduto degli immobili siti in Indirizzo_1
località Montenuovo. Infine in relazione alla dedotta mancata possibilità di verificare sostanzialmente né tecnicamente l'operato dell'ufficio impositore in ordine alle contestazioni contenuta nel provvedimento
N. TEZ T151116135204195490000001/CA, relativo a controllo ex art. 54 bis DPR 633/1972 della Dichiarazione mod. UNICO/2015 presentata dalla Società_2 S.N.C., iscritta per complessivi € 131.525,28 a titolo di IVA, sanzioni ed interessi per l'A.I. 2014 ha sostenuto che nessuna attività di contraddittorio né alcuna notifica di atto prodromico era necessaria in quanto il ruolo di cui alla cartella era stato consegnato in seguito a liquidazione ex art. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972 dalla quale era emerso un omesso versamento integrale di tutte le imposte. Trattandosi di imposte integralmente non versate, le sanzioni sono irrogate nella misura intera del 30% e non più in misura ridotta, gli interessi nella misura del 4% ex art. 20 DPR 602/73 e non più nella misura agevolata del 3,5%, non avendo il contribuente definito il pagamento delle somme in misura agevolata. Ha quindi concluso per il rigetto con vittoria di spese di lite.
Le parti ricorrenti nei rispettivi giudizi in data 25.9.2025 depositavano memorie illustrative nelle quali ha contestato che l'attività esecutiva posta in essere dall'Ufficio potesse esaurire e soddisfare il beneficium excussionis indicando l'esistenza di poste attive che non erano state aggredite (fitto di ramo d'azienda , valore dei beni strumentali, iscrizione di ipoteca da parte di Agenzia delle Entrate per oltre quattro milioni di euro)
All'udienza del 21.1.2026 la causa - previa riunione dei due giudizi- è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono fondati.
In particolare, è meritevole di accoglimento l'eccezione relativa alla violazione del beneficium excussionis.
Invero, l'orientamento giurisprudenziale (ex plurimis, Cass. n. 49 del 2014) secondo il quale esso ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore non può procedere coattivamente a carico del soggetto a vantaggio del quale è stabilito se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni da escutere preventivamente, ma può premunirsi di un titolo esecutivo anche nei confronti di quel soggetto - è stato ormai superato dalla giurisprudenza più recente che assimila la cartella di pagamento all'atto di precetto, in quanto atto prodromico all'esecuzione forzata. Da ciò consegue la possibilità di opporre il beneficium excussionis sin dalla notifica della cartella stessa: pertanto, l'iscrizione a ruolo avvenuta in violazione del
"beneficium excussionis", conformando l'attività di riscossione, è illegittima e tale illegittimità, riguardando il presupposto indefettibile della predisposizione e della notificazione della cartella, si riverbera su quest'ultima quale vizio proprio della stessa (Cass. n. 23260 del 2018).
L'assimilazione della cartella di pagamento all'atto di precetto ha trovato conferma in Corte cost. 31 maggio
2018, n. 114 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del DPR 1973, n.
602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, è ammessa l'opposizione ex art. 615 c.p.c. Sul punto si sono espresse, infine, le Sezioni Unite che hanno recepito quest'ultimo orientamento, osservando che «in tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale;
se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale, salvo che non risulti aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito. ..." (cfr.,
Cass. sez. un. n. 28709 del 16/12/2020, da ultimo richiamata da Cass. Civ. sentenza n. 25750/2022).
Orbene, l'Agenzia delle Entrate non ha ottemperato all'onere di dimostrare l'incapienza patrimoniale della società, presupposto dell'azione nei confronti del socio, essendo insufficienti i verbali negativi di pignoramento mobiliare versati in atti: sul punto, basta osservare che la società ha affittato un ramo d'azienda per la somma di euro 780.000,00 all'anno ed ha subìto l'iscrizione di un'ipoteca per oltre quattro milioni di euro e, dunque, dispone di un patrimonio abbondantemente sufficiente a soddisfare la pretesa tributaria.
Pertanto, assorbita ogni altra questione, si impone l'annullamento dell'atto impugnato.
La complessità della questione costituisce ragionevole motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella impugnata;
compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DINACCI FILIPPO, Presidente
LIGUORI LAURA, Relatore
DEL GIUDICE BRUNO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3644/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160092380990507 IVA-ALTRO 2014
- sul ricorso n. 3830/2025 depositato il 27/02/2025 proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230038539628505 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230038539628505 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230038539628505 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: si riporta a quanto depositato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.2.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 07120160092380990507 notificata in data 4 dicembre 2024 limitatamente al ruolo
2016/001695 per IVA anno 2014 oltre sanzioni ed interessi. Rappresentava di essere stato socio della società “Società_2” (già “Società_2 SNC”) e di avere in data 11.10.2021 esercitato il diritto di recesso ex art. 2285 c.c. cessando di essere parte della compagine sociale della s.n.c..
A sostegno della proposta opposizione eccepiva la nullità della cartella impugnata in quanto mera copia di un atto destinato (vari anni fa) alla società in nome collettivo partecipata all'epoca, che contiene l'indicazione del ruolo reso esecutivo per la stessa società e non per il socio;
eccepiva l'intervenuta decadenza trattandosi di imposte risalenti al 2014 e la carenza di legittimazione passiva in ordine alla pretesa azionata;
violazione del principio del beneficium excussionis. Ha concluso chiedendo l'annullamento della cartella opposta vinte le spese di lite con attribuzione.
Si è costituita Agenzia delle Entrate direzione provinciale I di Napoli eccependo la definitività della pretesa non contestata dall'odierno ricorrente nel merito in quanto la cartella di pagamento impugnata, risulta essere stata regolarmente notificata alla società Società_1 Snc C.F. P.IVA_1 in data 16/11/2016, divenuta definitiva per mancata impugnazione da parte della società e non risulta pagata;
che nessuna decadenza si era perfezionata in quanto la cartella di pagamento era stata notificata alla società in data 16/11/2016 e quindi nei termini previsti dall'art 25, comma 1, lett. a), DPR 602/1973 ovvero entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e considerato che l'anno d'imposta è il 2014 e la cartella era stata notificata entro il 31.12.2016; che la cartella oggi opposta rappresenta la prosecuzione dell'azione di riscossione iniziata con la notifica della cartella di pagamento alla società Società_1 Snc ed è stata notificata al soggetto coobbligato che appunto all'epoca era socio della società. Quanto poi al dedotto mancato esperimento del Beneficium excussionis, ha documentato che il procedimento esecutivo nei confronti del debitore principale (Società_1 Snc) sui beni immobiliari e mobiliari era stato attuato depositando in tal senso: a) Verbale di pignoramento mobiliare del
14/10/2024; b) Verbale di pignoramento mobiliare del 21/10/2024; c) Nota di iscrizione ipotecaria del
15/11/2024 . Inoltre ha rappresentato a sostegno dell'intento fraudolento della società Società_1 Snc, che in data 11/10/2021, al fine di sottrarsi all'esecuzione forzata, la società aveva venduto degli immobili siti in Indirizzo_1 località Montenuovo. Infine in relazione alla dedotta mancata possibilità di verificare sostanzialmente né tecnicamente l'operato dell'ufficio impositore in ordine alle contestazioni contenuta nel provvedimento N. TEZ T151116135204195490000001/CA, relativo a controllo ex art. 54 bis DPR 633/1972 della Dichiarazione mod. UNICO/2015 presentata dalla Società_2 S.N.C., iscritta per complessivi € 131.525,28 a titolo di IVA, sanzioni ed interessi per l'A.I. 2014 ha sostenuto che nessuna attività di contraddittorio né alcuna notifica di atto prodromico era necessaria in quanto il ruolo di cui alla cartella era stato consegnato in seguito a liquidazione ex art. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR
633/1972 dalla quale era emerso un omesso versamento integrale di tutte le imposte. Trattandosi di imposte integralmente non versate, le sanzioni sono irrogate nella misura intera del 30% e non più in misura ridotta, gli interessi nella misura del 4% ex art. 20 DPR 602/73 e non più nella misura agevolata del 3,5%, non avendo il contribuente definito il pagamento delle somme in misura agevolata. Ha quindi concluso per il rigetto con vittoria di spese di lite.
Analogo ricorso, depositato in data 27.2.2025, è stato proposto da Nominativo_1 che ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120230038539628505 notificata in data 12 dicembre 2024 per IVA anni 2017
e 2018, nonché ritenute IRPEF anno 2018, oltre sanzioni ed interessi. Rappresentava di essere stato socio della società “Società_2” (già “Società_2 SNC”) e di avere in data 11.10.2021 esercitato il diritto di recesso ex art. 2285 c.c. cessando di essere parte della compagine sociale della s.n.c..
A sostegno della proposta opposizione eccepiva la nullità della cartella impugnata in quanto mera copia di un atto destinato (vari anni fa) alla società in nome collettivo partecipata all'epoca, che contiene l'indicazione del ruolo reso esecutivo per la stessa società e non per il socio;
eccepiva l'intervenuta decadenza trattandosi di imposte risalenti al 2014 e la carenza di legittimazione passiva in ordine alla pretesa azionata;
violazione del principio del beneficium excussionis. Ha concluso chiedendo l'annullamento della cartella opposta vinte le spese di lite con attribuzione.
Si è costituita anche in questo giudizio Agenzia delle Entrate direzione provinciale I di Napoli eccependo la definitività della pretesa non contestata dall'odierno ricorrente nel merito in quanto la cartella di pagamento impugnata, risulta essere stata regolarmente notificata alla società Società_1 Snc C.F. P.IVA_1 in data 16/11/2016, divenuta definitiva per mancata impugnazione da parte della società e non risulta pagata;
che nessuna decadenza si era perfezionata in quanto la cartella di pagamento era stata notificata alla società in data 16/11/2016 e quindi nei termini previsti dall'art 25, comma 1, lett. a), DPR 602/1973 ovvero entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e considerato che l'anno d'imposta è il 2014 e la cartella era stata notificata entro il 31.12.2016; che la cartella oggi opposta rappresenta la prosecuzione dell'azione di riscossione iniziata con la notifica della cartella di pagamento alla società Società_1 Snc ed è stata notificata al soggetto coobbligato che appunto all'epoca era socio della società. Quanto poi al dedotto mancato esperimento del Beneficium excussionis, ha documentato che il procedimento esecutivo nei confronti del debitore principale (Società_1 Snc) sui beni immobiliari e mobiliari era stato attuato depositando in tal senso: a) Verbale di pignoramento mobiliare del 14/10/2024; b) Verbale di pignoramento mobiliare del 21/10/2024; c) Nota di iscrizione ipotecaria del 15/11/2024 . Inoltre ha rappresentato a sostegno dell'intento fraudolento della società Società_1 Snc, che in data 11/10/2021, al fine di sottrarsi all'esecuzione forzata, la società aveva venduto degli immobili siti in Indirizzo_1
località Montenuovo. Infine in relazione alla dedotta mancata possibilità di verificare sostanzialmente né tecnicamente l'operato dell'ufficio impositore in ordine alle contestazioni contenuta nel provvedimento
N. TEZ T151116135204195490000001/CA, relativo a controllo ex art. 54 bis DPR 633/1972 della Dichiarazione mod. UNICO/2015 presentata dalla Società_2 S.N.C., iscritta per complessivi € 131.525,28 a titolo di IVA, sanzioni ed interessi per l'A.I. 2014 ha sostenuto che nessuna attività di contraddittorio né alcuna notifica di atto prodromico era necessaria in quanto il ruolo di cui alla cartella era stato consegnato in seguito a liquidazione ex art. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972 dalla quale era emerso un omesso versamento integrale di tutte le imposte. Trattandosi di imposte integralmente non versate, le sanzioni sono irrogate nella misura intera del 30% e non più in misura ridotta, gli interessi nella misura del 4% ex art. 20 DPR 602/73 e non più nella misura agevolata del 3,5%, non avendo il contribuente definito il pagamento delle somme in misura agevolata. Ha quindi concluso per il rigetto con vittoria di spese di lite.
Le parti ricorrenti nei rispettivi giudizi in data 25.9.2025 depositavano memorie illustrative nelle quali ha contestato che l'attività esecutiva posta in essere dall'Ufficio potesse esaurire e soddisfare il beneficium excussionis indicando l'esistenza di poste attive che non erano state aggredite (fitto di ramo d'azienda , valore dei beni strumentali, iscrizione di ipoteca da parte di Agenzia delle Entrate per oltre quattro milioni di euro)
All'udienza del 21.1.2026 la causa - previa riunione dei due giudizi- è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono fondati.
In particolare, è meritevole di accoglimento l'eccezione relativa alla violazione del beneficium excussionis.
Invero, l'orientamento giurisprudenziale (ex plurimis, Cass. n. 49 del 2014) secondo il quale esso ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore non può procedere coattivamente a carico del soggetto a vantaggio del quale è stabilito se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni da escutere preventivamente, ma può premunirsi di un titolo esecutivo anche nei confronti di quel soggetto - è stato ormai superato dalla giurisprudenza più recente che assimila la cartella di pagamento all'atto di precetto, in quanto atto prodromico all'esecuzione forzata. Da ciò consegue la possibilità di opporre il beneficium excussionis sin dalla notifica della cartella stessa: pertanto, l'iscrizione a ruolo avvenuta in violazione del
"beneficium excussionis", conformando l'attività di riscossione, è illegittima e tale illegittimità, riguardando il presupposto indefettibile della predisposizione e della notificazione della cartella, si riverbera su quest'ultima quale vizio proprio della stessa (Cass. n. 23260 del 2018).
L'assimilazione della cartella di pagamento all'atto di precetto ha trovato conferma in Corte cost. 31 maggio
2018, n. 114 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del DPR 1973, n.
602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, è ammessa l'opposizione ex art. 615 c.p.c. Sul punto si sono espresse, infine, le Sezioni Unite che hanno recepito quest'ultimo orientamento, osservando che «in tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale;
se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale, salvo che non risulti aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito. ..." (cfr.,
Cass. sez. un. n. 28709 del 16/12/2020, da ultimo richiamata da Cass. Civ. sentenza n. 25750/2022).
Orbene, l'Agenzia delle Entrate non ha ottemperato all'onere di dimostrare l'incapienza patrimoniale della società, presupposto dell'azione nei confronti del socio, essendo insufficienti i verbali negativi di pignoramento mobiliare versati in atti: sul punto, basta osservare che la società ha affittato un ramo d'azienda per la somma di euro 780.000,00 all'anno ed ha subìto l'iscrizione di un'ipoteca per oltre quattro milioni di euro e, dunque, dispone di un patrimonio abbondantemente sufficiente a soddisfare la pretesa tributaria.
Pertanto, assorbita ogni altra questione, si impone l'annullamento dell'atto impugnato.
La complessità della questione costituisce ragionevole motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella impugnata;
compensa le spese di lite tra le parti.