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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/10/2025, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Concetta Consoli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1963/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018
TRA
nato a [...] il [...] residente a [...]
ER I , 5 (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in CA Via Carlo C.F._1
V,50 presso lo studio dell'avv. Angelo Carveni che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE
nato a [...] il [...] residente in [...] e Parte_2
nata a [...] il [...] C.F residente in Controparte_1 C.F._2
CA (SR) Via Cosenza n. 8 ( C.F.) nella qualità di genitori esercenti C.F._3 la potestà genitoriale sul figlio minore nato a [...] il [...] e Parte_3 residente a [...] ( C.F. ) elettivamente C.F._4 domiciliati in Catania Via Etenea 734 pal. A presso lo studio dell'avv. Luisa Dorotea Nicotra che li rappresenta e difende giusta procura in atti-
CONVENUTI
E CONTRO
, nato a [...] il [...] residente a [...], c.da San Mauro snc ( CP_2
C.F. ) e , nata a [...] il [...] e C.F._5 Controparte_3 residente a [...] c.da San Marco, snc (C.F.: ) nella qualità di C.F._6 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato a [...] Persona_1
(SR) il 20.12.2000 e residente a CA (SR) c.da San Mauro, snc ( ) C.F._7 elettivamente domiciliati in NI Via Capri n° 5 presso lo studio dell'avv. Salvatore Bonfiglio che li rappresenta e difende giusta procura in atti.-
CONVENUTI-
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti costituite all'udienza del 05.06.2025 disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c hanno rassegnato le proprie conclusioni come da note scritte qui da intendersi integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti, ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Siracusa, e , nella qualità di Parte_2 CP_1 esercenti congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Parte_3 CP_2
e , nella qualità di esercenti congiuntamente la responsabilità genitoriale
[...] Controparte_3 sul figlio minore chiedendone la condanna in solido tra loro al risarcimento di Persona_1 tutti i danni subiti dall'attore quantificati in complessiva somma di € 25.224,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia da valutarsi equitativamente
A sostegno della domanda l'attore esponeva che il 3 maggio 2017, alle ore 22:30 circa, a
CA, in piazza S. Padre Pio, con azione premeditata e congiunta, aggredivano alle spalle e picchiavano in modo violentissimo il giovane , colpendolo con calci e pugni, Parte_1 anche quando questi, piegato sulle ginocchia, non era più in grado di opporre alcuna difesa;
Per effetto della violenza del pestaggio, l'attore riportava un trauma facciale con escoriazione al volto, la rottura di due denti, frattura del setto nasale, ferite alla schiena, con prognosi di giorni 25 s.c., come da documentazione prodotta. In seguito ai fatti sopra descritti, l'attore ha sporto querela nei confronti di e di presso la Procura della Repubblica per i Parte_3 Persona_1
Minorenni di Catania che ha aperto un procedimento a carico dei citati minori Parte_3
e per i reati previsti e punti dagli artt.110 e 81 c.p.v art. 612 c.p. e 585
[...] Persona_1
c.p. in concorso tra loro. Affermava l'attore che sebbene invitati alla stipula della negoziazione assistita, nessuno dei convenuti ha inteso aderire all'invito di parte attrice, senza fornire alcuna motivazione. Con le rispettive comparse di costituzione e risposta, si sono costituiti i convenuti i quali hanno contestato la domanda attorea chiedendone il rigetto. I coniugi hanno eccepito, in Parte_4 primo luogo, che il fatto accaduto fosse ascrivibile alla corresponsabilità dell'attore, il quale si sarebbe reso responsabile di provocazioni verbali che ne giustificherebbero il comportamento o attenuerebbero la responsabilità dei due minori per l'aggressione ed il pestaggio posto in essere.
Hanno pertanto eccepito, inoltre, una responsabilità meramente residuale del minore Parte_3
sostenendo che la causa delle lesioni personali riportate dall'attore deriverebbero
[...] principalmente dalla condotta dell'altro minore corresponsabile del fatto, I Persona_1 convenuti hanno inoltre contestato, la quantificazione del danno chiedendone la Controparte_4 rideterminazione in misura minore .
I hanno ribadito quanto eccepito dall'altra parte convenuta in ordine alla Per_2 Persona_3 corresponsabilità dell'attore che deriverebbe da sue presunte condotte che avrebbero effetto scriminante della aggressione e del pestaggio posto in essere dai due minori, ascrivibile ad una pretesa condotta provocatoria ed istigatrice dell'attore sino a definirla “causa preponderante e fonte prioritaria o meglio dire scatenante” di quanto accaduto. Ha inoltre eccepito, la nullità della citazione e l'improcedibilità della domanda, in quanto non sarebbe supportato da perizia medico- legale l'esatto ammontare del danno da lesioni personali e per la pretesa e immotivata violazione dell'art. 164 c.p.c.
La causa è stata istruita mediante la documentazione offerta dalle parti (Sentenza n. 89/2021 Sent.
G.U.P. del Tribunale per i Minorenni di Catania e sommarie informazioni rese da ,) Tes_1 prova testimoniale e CTU medico-legale .
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.01.2025 e con successiva con ordinanza comunicata il 27 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito la domanda attorea è fondata e pertanto merita accoglimento.
L'art. 2043 cod. civ. sancisce che ”qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Dispone inoltre l'art. 2059 c.c. che il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.
E' pacifico che tra i casi determinati dalla legge vi rientra certamente il danno non patrimoniale derivate dal fatto reato. Ed infatti l'art. 185 cod.pen così testualmente dispone ”ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui”. La responsabilità ex art 2043 c.c dei minori e è risultata provata dalle Parte_3 Persona_1 produzioni documentali agli atti, ed in particolare dagli accertamenti compiuti dai Carabinieri di
CA e dal verbale di sommarie informazioni dagli stessi raccolti che in quanto prove atipiche sono pienamente utilizzabili nel presente giudizio .Sul punto costante Giurisprudenza ha chiarito che la loro efficacia probatoria deve essere assimilata a quella delle presunzioni semplici ex art 2729 c.c o argomenti di prova . In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto utilizzabili nel procedimento civile gli atti dell'istruttoria penale ed amministrativa, quali appunto gli accertamenti ed i verbali di sommarie informazioni assunte dagli organi di Polizia nell'immediatezza dei fatti e qui prodotti, soggette al prudente apprezzamento del giudice e possono essere controbattute con qualsiasi prova. Discende pertanto la piena utilizzabilità nel presente giudizio, degli accertamenti e dei verbali di sommarie informazioni rese nello specifico dal , sentito anche davanti al Tes_1
GUP presso il Tribunale dei minori, Dott.ssa Rosalia Castrogiovanni il quale ha dichiarato di aver visto il discutere nei pressi della Piazza Padre Pio da Pietralcina di CA con due Parte_1 coetani che conosceva solo di vista, che ad un certo punto il , che frattanto si era Parte_1 allontanato per dirigersi verso la via dallo stesso percorsa veniva raggiunto da dietro dai due ragazzi che lo colpivano violentemente con calci e pugni. Il ragazzo cadeva per terra e non si rialzava più mentre i due ragazzi che l'avevano picchiato si allontanavano. Il ha inoltre dato una Tes_1 descrizione fisica dettagliata dei due aggressori. Occorre inoltre evidenziare come Persona_1
e sentiti dal Pubblico Ministero hanno confermato gli addebiti agli stessi Parte_3 contestati innanzi al GUP sebbene il abbia escluso che fossero state pronunciate delle frasi Per_1 minacciose nei confronti del , mentre il addebitava le frasi minacciose al Parte_1 CP_5
TE e la loro responsabilità penale è stata acclarata nella sentenza N° 89/2021 resa dal GUP presso il Tribunale dei Minorenni di Catania.
Le lesioni subite dall'attore a seguito dell'aggressione hanno trovato inoltre pieno riscontro nella documentazione medica allegata all'atto di citazione e nella documentazione fotografica che attesta le lesioni subite al viso .
In ordine all'eccepita responsabilità o corresponsabilità dell'attore per aver proferito frasi offensive nei confronti del e ed alla conseguente diminuzione della somma dovuta a titolo Parte_5 Per_1 risarcimento del danno giovi osservare come la stessa è infondata e va pertanto rigettata, posto che la stessa opera solo nel caso di un concorso di colpa comune, resta perciò escluso nel caso di reato doloso poiché il grado di offensività della condotta supera il grado di comune concorso colposo.
Così accertato l'an debeatur, relativamente al quantum debeatur occorre far riferimento agli accertamenti peritali svolti dal CTU Dr assolutamente condivisi da questo Giudice Persona_4 siccome immune da vizi logici e scientifici ed ampiamente motivato, avendo accertato che il
[...]
, in seguito all'aggressione subita in data 03.05.2017, riportava le seguenti Parte_1 lesioni: “ Trauma facciale con frattura ossa proprie del Naso, Frattura Coronale Elementi Dentari
1.1. E 4.1 ed escoriazioni al Volto.”
Per tali lesioni, compatibili con la riferita riportata aggressione, ricorreva alle cure dell'Ospedale di NI (SR) , effettuava controlli rx-grafici ed ORL, veniva sottoposto ad intervento di riduzione della frattura delle ossa proprie del naso e, successiva, a restauro estetico-funzionale delle lesioni fratturative coronali degli elementi dentari interessati dal trauma” Ha inoltre evidenziato che sono reliquati esiti anatomo e lago-disfunzionali a carico della regione nasale e dell'apparato dentario che incidono sulla validità piso-fisica del periziando, sotto il profilo biologico ( danno alla salute) in misura pari al 3% (TRE) senza incidenza su attività lavorative generiche o di quella attualmente svolta di elettricista, né sul suo aspetto esteriore, né sulla sua capacità sociale, né su quelle del tempo libero e di svago. Ha inoltre evidenziato che le lesioni hanno determinato un periodo di inabilità biologica al 75% di gg. 20 , ed un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 50% di ulteriori gg. 10.
Inoltre ha ritenuto congrue le spese mediche pari ad € 354,00 per gli interventi odontoiatrici per restauro estetico-funzionale resosi necessario per le allegate fratture coronali degli elementi dentari
1.1 e 4.1 che appaiono inerenti all'evento lesivo de quo e congrue. Ha inoltre stimato una spesa futura di € 4.000,000 per l'applicazione di corone in lega porcellanata nei due elementi dentari traumatizzati del costo unitario di € 500,00 per quattro volte nel corso della vita.
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale ritiene, pertanto, questo decidente di dovere applicare le Tabelle di Milano in uso presso questo Ufficio Giudiziario per il calcolo del risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto adeguate e ritenute il metro della corretta liquidazione del danno.
Sicchè considerato che al momento del fatto illecito DE OL aveva l'età di 19 Parte_1 anni, la quantificazione del danno permanente in moneta attuale è pari per un invalidità del 3% ad €
5.349,00
Considerando la natura dolosa del fatto illecito si ritiene di personalizzare il risarcimento con un aumento del 30% sino a € 6.953,70.
Va inoltre riconosciuta a titolo di danno biologico temporaneo la somma di € 2.300,00 di cui €
1.725,00 per I.T.A. al 75% (gg. 20) ed € 575,00 per I.T.P. al 50% (gg.10) .
In conclusione, il danno non patrimoniale risarcibile all'attore ammonta a complessive € 9.253,70
A tale somma va aggiunta la somma di € 4.354,00 per spese mediche sostenute e da effettuarsi.
Nessun'altra voce di danno può essere riconosciuta in questa sede, in quanto non provata. Sull'importo complessivo di € 13.607,70 liquidato in favore dell'attore a titolo di danni non patrimoniali, devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dal momento del fatto, fino al soddisfo.
Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, essendo lo stesso importo già attualizzato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in accoglimento dei motivi sopra riportati così provvede:
- dichiara la responsabilità dei minori e nella causazione delle Parte_3 Persona_1 lesioni personali subite dal Parte_1
- condanna in solido tra loro, i convenuti e (genitori di Parte_2 Controparte_1
, e e (genitori di , al Parte_3 CP_2 Controparte_3 Persona_1 risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore quantificati in complessivi € 9.253,70 a titolo di danno non patrimoniale, ed € 4.354,00 a titolo di danno patrimoniale oltre gli interessi legali come in pars motiva
- Condanna i convenuti in solido nella qualità di genitori esercenti la potestà al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.800,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dell'avv.
Angelo Carveni procuratore antistatario.
1. Pone le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 23/10/2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta Consoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Concetta Consoli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1963/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018
TRA
nato a [...] il [...] residente a [...]
ER I , 5 (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in CA Via Carlo C.F._1
V,50 presso lo studio dell'avv. Angelo Carveni che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE
nato a [...] il [...] residente in [...] e Parte_2
nata a [...] il [...] C.F residente in Controparte_1 C.F._2
CA (SR) Via Cosenza n. 8 ( C.F.) nella qualità di genitori esercenti C.F._3 la potestà genitoriale sul figlio minore nato a [...] il [...] e Parte_3 residente a [...] ( C.F. ) elettivamente C.F._4 domiciliati in Catania Via Etenea 734 pal. A presso lo studio dell'avv. Luisa Dorotea Nicotra che li rappresenta e difende giusta procura in atti-
CONVENUTI
E CONTRO
, nato a [...] il [...] residente a [...], c.da San Mauro snc ( CP_2
C.F. ) e , nata a [...] il [...] e C.F._5 Controparte_3 residente a [...] c.da San Marco, snc (C.F.: ) nella qualità di C.F._6 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato a [...] Persona_1
(SR) il 20.12.2000 e residente a CA (SR) c.da San Mauro, snc ( ) C.F._7 elettivamente domiciliati in NI Via Capri n° 5 presso lo studio dell'avv. Salvatore Bonfiglio che li rappresenta e difende giusta procura in atti.-
CONVENUTI-
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti costituite all'udienza del 05.06.2025 disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c hanno rassegnato le proprie conclusioni come da note scritte qui da intendersi integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti, ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Siracusa, e , nella qualità di Parte_2 CP_1 esercenti congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Parte_3 CP_2
e , nella qualità di esercenti congiuntamente la responsabilità genitoriale
[...] Controparte_3 sul figlio minore chiedendone la condanna in solido tra loro al risarcimento di Persona_1 tutti i danni subiti dall'attore quantificati in complessiva somma di € 25.224,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia da valutarsi equitativamente
A sostegno della domanda l'attore esponeva che il 3 maggio 2017, alle ore 22:30 circa, a
CA, in piazza S. Padre Pio, con azione premeditata e congiunta, aggredivano alle spalle e picchiavano in modo violentissimo il giovane , colpendolo con calci e pugni, Parte_1 anche quando questi, piegato sulle ginocchia, non era più in grado di opporre alcuna difesa;
Per effetto della violenza del pestaggio, l'attore riportava un trauma facciale con escoriazione al volto, la rottura di due denti, frattura del setto nasale, ferite alla schiena, con prognosi di giorni 25 s.c., come da documentazione prodotta. In seguito ai fatti sopra descritti, l'attore ha sporto querela nei confronti di e di presso la Procura della Repubblica per i Parte_3 Persona_1
Minorenni di Catania che ha aperto un procedimento a carico dei citati minori Parte_3
e per i reati previsti e punti dagli artt.110 e 81 c.p.v art. 612 c.p. e 585
[...] Persona_1
c.p. in concorso tra loro. Affermava l'attore che sebbene invitati alla stipula della negoziazione assistita, nessuno dei convenuti ha inteso aderire all'invito di parte attrice, senza fornire alcuna motivazione. Con le rispettive comparse di costituzione e risposta, si sono costituiti i convenuti i quali hanno contestato la domanda attorea chiedendone il rigetto. I coniugi hanno eccepito, in Parte_4 primo luogo, che il fatto accaduto fosse ascrivibile alla corresponsabilità dell'attore, il quale si sarebbe reso responsabile di provocazioni verbali che ne giustificherebbero il comportamento o attenuerebbero la responsabilità dei due minori per l'aggressione ed il pestaggio posto in essere.
Hanno pertanto eccepito, inoltre, una responsabilità meramente residuale del minore Parte_3
sostenendo che la causa delle lesioni personali riportate dall'attore deriverebbero
[...] principalmente dalla condotta dell'altro minore corresponsabile del fatto, I Persona_1 convenuti hanno inoltre contestato, la quantificazione del danno chiedendone la Controparte_4 rideterminazione in misura minore .
I hanno ribadito quanto eccepito dall'altra parte convenuta in ordine alla Per_2 Persona_3 corresponsabilità dell'attore che deriverebbe da sue presunte condotte che avrebbero effetto scriminante della aggressione e del pestaggio posto in essere dai due minori, ascrivibile ad una pretesa condotta provocatoria ed istigatrice dell'attore sino a definirla “causa preponderante e fonte prioritaria o meglio dire scatenante” di quanto accaduto. Ha inoltre eccepito, la nullità della citazione e l'improcedibilità della domanda, in quanto non sarebbe supportato da perizia medico- legale l'esatto ammontare del danno da lesioni personali e per la pretesa e immotivata violazione dell'art. 164 c.p.c.
La causa è stata istruita mediante la documentazione offerta dalle parti (Sentenza n. 89/2021 Sent.
G.U.P. del Tribunale per i Minorenni di Catania e sommarie informazioni rese da ,) Tes_1 prova testimoniale e CTU medico-legale .
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.01.2025 e con successiva con ordinanza comunicata il 27 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito la domanda attorea è fondata e pertanto merita accoglimento.
L'art. 2043 cod. civ. sancisce che ”qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Dispone inoltre l'art. 2059 c.c. che il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.
E' pacifico che tra i casi determinati dalla legge vi rientra certamente il danno non patrimoniale derivate dal fatto reato. Ed infatti l'art. 185 cod.pen così testualmente dispone ”ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui”. La responsabilità ex art 2043 c.c dei minori e è risultata provata dalle Parte_3 Persona_1 produzioni documentali agli atti, ed in particolare dagli accertamenti compiuti dai Carabinieri di
CA e dal verbale di sommarie informazioni dagli stessi raccolti che in quanto prove atipiche sono pienamente utilizzabili nel presente giudizio .Sul punto costante Giurisprudenza ha chiarito che la loro efficacia probatoria deve essere assimilata a quella delle presunzioni semplici ex art 2729 c.c o argomenti di prova . In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto utilizzabili nel procedimento civile gli atti dell'istruttoria penale ed amministrativa, quali appunto gli accertamenti ed i verbali di sommarie informazioni assunte dagli organi di Polizia nell'immediatezza dei fatti e qui prodotti, soggette al prudente apprezzamento del giudice e possono essere controbattute con qualsiasi prova. Discende pertanto la piena utilizzabilità nel presente giudizio, degli accertamenti e dei verbali di sommarie informazioni rese nello specifico dal , sentito anche davanti al Tes_1
GUP presso il Tribunale dei minori, Dott.ssa Rosalia Castrogiovanni il quale ha dichiarato di aver visto il discutere nei pressi della Piazza Padre Pio da Pietralcina di CA con due Parte_1 coetani che conosceva solo di vista, che ad un certo punto il , che frattanto si era Parte_1 allontanato per dirigersi verso la via dallo stesso percorsa veniva raggiunto da dietro dai due ragazzi che lo colpivano violentemente con calci e pugni. Il ragazzo cadeva per terra e non si rialzava più mentre i due ragazzi che l'avevano picchiato si allontanavano. Il ha inoltre dato una Tes_1 descrizione fisica dettagliata dei due aggressori. Occorre inoltre evidenziare come Persona_1
e sentiti dal Pubblico Ministero hanno confermato gli addebiti agli stessi Parte_3 contestati innanzi al GUP sebbene il abbia escluso che fossero state pronunciate delle frasi Per_1 minacciose nei confronti del , mentre il addebitava le frasi minacciose al Parte_1 CP_5
TE e la loro responsabilità penale è stata acclarata nella sentenza N° 89/2021 resa dal GUP presso il Tribunale dei Minorenni di Catania.
Le lesioni subite dall'attore a seguito dell'aggressione hanno trovato inoltre pieno riscontro nella documentazione medica allegata all'atto di citazione e nella documentazione fotografica che attesta le lesioni subite al viso .
In ordine all'eccepita responsabilità o corresponsabilità dell'attore per aver proferito frasi offensive nei confronti del e ed alla conseguente diminuzione della somma dovuta a titolo Parte_5 Per_1 risarcimento del danno giovi osservare come la stessa è infondata e va pertanto rigettata, posto che la stessa opera solo nel caso di un concorso di colpa comune, resta perciò escluso nel caso di reato doloso poiché il grado di offensività della condotta supera il grado di comune concorso colposo.
Così accertato l'an debeatur, relativamente al quantum debeatur occorre far riferimento agli accertamenti peritali svolti dal CTU Dr assolutamente condivisi da questo Giudice Persona_4 siccome immune da vizi logici e scientifici ed ampiamente motivato, avendo accertato che il
[...]
, in seguito all'aggressione subita in data 03.05.2017, riportava le seguenti Parte_1 lesioni: “ Trauma facciale con frattura ossa proprie del Naso, Frattura Coronale Elementi Dentari
1.1. E 4.1 ed escoriazioni al Volto.”
Per tali lesioni, compatibili con la riferita riportata aggressione, ricorreva alle cure dell'Ospedale di NI (SR) , effettuava controlli rx-grafici ed ORL, veniva sottoposto ad intervento di riduzione della frattura delle ossa proprie del naso e, successiva, a restauro estetico-funzionale delle lesioni fratturative coronali degli elementi dentari interessati dal trauma” Ha inoltre evidenziato che sono reliquati esiti anatomo e lago-disfunzionali a carico della regione nasale e dell'apparato dentario che incidono sulla validità piso-fisica del periziando, sotto il profilo biologico ( danno alla salute) in misura pari al 3% (TRE) senza incidenza su attività lavorative generiche o di quella attualmente svolta di elettricista, né sul suo aspetto esteriore, né sulla sua capacità sociale, né su quelle del tempo libero e di svago. Ha inoltre evidenziato che le lesioni hanno determinato un periodo di inabilità biologica al 75% di gg. 20 , ed un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 50% di ulteriori gg. 10.
Inoltre ha ritenuto congrue le spese mediche pari ad € 354,00 per gli interventi odontoiatrici per restauro estetico-funzionale resosi necessario per le allegate fratture coronali degli elementi dentari
1.1 e 4.1 che appaiono inerenti all'evento lesivo de quo e congrue. Ha inoltre stimato una spesa futura di € 4.000,000 per l'applicazione di corone in lega porcellanata nei due elementi dentari traumatizzati del costo unitario di € 500,00 per quattro volte nel corso della vita.
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale ritiene, pertanto, questo decidente di dovere applicare le Tabelle di Milano in uso presso questo Ufficio Giudiziario per il calcolo del risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto adeguate e ritenute il metro della corretta liquidazione del danno.
Sicchè considerato che al momento del fatto illecito DE OL aveva l'età di 19 Parte_1 anni, la quantificazione del danno permanente in moneta attuale è pari per un invalidità del 3% ad €
5.349,00
Considerando la natura dolosa del fatto illecito si ritiene di personalizzare il risarcimento con un aumento del 30% sino a € 6.953,70.
Va inoltre riconosciuta a titolo di danno biologico temporaneo la somma di € 2.300,00 di cui €
1.725,00 per I.T.A. al 75% (gg. 20) ed € 575,00 per I.T.P. al 50% (gg.10) .
In conclusione, il danno non patrimoniale risarcibile all'attore ammonta a complessive € 9.253,70
A tale somma va aggiunta la somma di € 4.354,00 per spese mediche sostenute e da effettuarsi.
Nessun'altra voce di danno può essere riconosciuta in questa sede, in quanto non provata. Sull'importo complessivo di € 13.607,70 liquidato in favore dell'attore a titolo di danni non patrimoniali, devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dal momento del fatto, fino al soddisfo.
Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, essendo lo stesso importo già attualizzato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in accoglimento dei motivi sopra riportati così provvede:
- dichiara la responsabilità dei minori e nella causazione delle Parte_3 Persona_1 lesioni personali subite dal Parte_1
- condanna in solido tra loro, i convenuti e (genitori di Parte_2 Controparte_1
, e e (genitori di , al Parte_3 CP_2 Controparte_3 Persona_1 risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore quantificati in complessivi € 9.253,70 a titolo di danno non patrimoniale, ed € 4.354,00 a titolo di danno patrimoniale oltre gli interessi legali come in pars motiva
- Condanna i convenuti in solido nella qualità di genitori esercenti la potestà al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.800,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dell'avv.
Angelo Carveni procuratore antistatario.
1. Pone le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 23/10/2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta Consoli