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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/10/2025, n. 2660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2660 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 76/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere relatore
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. DESIDERI ZANARDELLI PAOLA e dell'Avv.
D'ST RO AR, elettivamente domiciliata in VIA GIULINI 2 MILANO presso lo Studio dell'Avv. DESIDERI ZANARDELLI PAOLA e dell'Avv. D'ST RO
AR , giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. GI RC elettivamente domiciliata in PIAZZA BERTARELLI, 4 20122 MILANO presso lo Studio dell'Avv.
GI RC
-APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE-
OGGETTO: appello e appello incidentale avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano n.
6604/24, dell'11.12.2024 rep. n. 9920/2024 dell'11.12.2024.
Causa rimessa in decisione innanzi al Collegio con ordinanza del 23.9.2025 e poi decisa nella camera di consiglio del 29.9.2025 sulle seguenti pagina 1 di 8 CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, disattesa, così disporre:
- riformare l'ordinanza Repert n. 9920/2024 dell'11 dicembre 2024, comunicata a mezzo
PEC in pari data dal Tribunale Civile di Milano, Giudice Dott. Nicolini nel giudizio
R.G. n. 21714/2021 relativamente alle somme per cui è stata Parte_1 condannata per rimborso delle addizionali alle accise ritenute indebitamente da versare da e oltre interessi, per le motivazioni di cui in CP_1 Controparte_1 premessa, rigettando nel merito l'avversa domanda formulata nei confronti di
[...] perché infondata in fatto e in diritto con ogni conseguenza di legge con Parte_1 restituzione in capo al fornitore di quanto medio tempore corrisposto;
- In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma dell'ordinanza impugnata, condannare a restituire a e Parte_1 CP_1 Controparte_1 il minor importo di € 148.408,69 come quantificato nella CTU, per le ragioni esposte in narrativa.
- Con vittoria delle spese tra le parti del primo e secondo grado di giudizio”
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione
o deduzione, anche in riforma parziale della sentenza impugnata, così
GIUDICARE
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente l'appello proposto da
[...]
perché del tutto infondato in fatto e in diritto secondo quanto dedotto e prodotto Parte_1 nelle difese dell'appellata con conseguente conferma dell'ordinanza resa CP_1 inter partes dal Tribunale di Milano nei correlativi capi di accertamento e conseguente condanna
SEMPRE NEL MERITO E IN VIA INCIDENTALE: in parziale riforma della ordinanza impugnata resa inter partes dal Tribunale di Milano e salvo gravame:
- previo accertamento e dichiarazione del diritto dell'attrice
[...] alla ripetizione ex art. 2033 c.c. degli importi indebitamente Controparte_1 corrisposti alla convenuta con i pagamenti effettuati a favore di Parte_1 questa tra il mese di marzo del 2011 e quello di marzo del 2012, a titolo di rivalsa delle addizionali provinciali alle accise sulle forniture di energia elettrica per tutto il periodo pagina 2 di 8 compreso tra il mese di gennaio e quello di dicembre del 2011, entrambi inclusi e come progressivamente fatturati tra il mese di febbraio del 2011 e quello di marzo del 2012, il tutto secondo quanto dedotto nelle difese dell'attrice CP_1
- condannare conseguentemente la convenuta al pagamento a favore Parte_1 dell'attrice dell'importo indebitamente corrisposto e quantificato in CP_1 misura non inferiore a complessivi € 270.091,17 – o quella diversa somma, anche superiore, che dovesse risultare determinata in corso di causa, il tutto maggiorato degli interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 cod. civ. computati a far data dall'intimazione stragiudiziale e formale di pagamento e messa in mora del 30 gennaio
2020 – o ,in mero subordine, a partire dalla domanda giudiziale (5-11 maggio 2021)- sino al saldo effettivo
IN VIA ISTRUTTORIA
- - disporre CTU affinché il perito nominato risponda in maniera integrativa al quesito demandato dal Tribunale in primo grado di giudizio
- Utilizzando anche i documenti prodotti dall'attrice e appellata sub nn. 15.1 CP_1
– 16.1 17.1 19.1 20.1 21.1 24.1 e 25.1 del proprio fascicolo (corredati delle osservazioni critiche del CTP della stessa parte attrice e appellata in data 27 febbraio 2023);
- Disponendo – in via meramente subordinata – l'acquisizione degli ulteriori documenti specificatamente indicati nel prospetto sub n. 37 ter di parte attrice (come da predette osservazioni critiche in data 27.2.23)
- Ordinare alla convenuta e appellante di esibire in giudizio ai sensi Parte_1 dell'art. 210 c.p.c. le copie integrali delle seguenti fatture emesse dalla stessa convenuta (allora ) nei confronti dell'attrice e appellata CP_2 CP_1
[...]
- Omissis…
- Con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e dei Parte_1 compensi di lite sostenuti dall'appellata per i due gradi di giudizio, oltre CP_1 accessori di disciplina professionale (art. 2 comma 2 D.M. 55/14) e di legge (IVA e
CPA).”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la qui impugnata ordinanza il Tribunale di Milano ha così provveduto: “In accoglimento Parte della domanda avanzata da nei confronti di Controparte_1 pagina 3 di 8 ondanna pagare a Parte_1 Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 232.046,97 con gli interessi specificati in motivazione;
compensa per intero le spese di lite;
pone il compenso del CTU a carico a carico di ciascuna parte per metà”.
L'ordinanza è stata resa ad esito del giudizio introdotto da Controparte_1
(di qui innanzi solo ) ex art. 702 bis c.p.c. ai fini di esercitare il diritto di rivalsa
[...] CP_1 nei confronti del fornitore di energia elettrica (di qui innanzi anche solo Parte_1
Parte
) concernente il dedotto indebito pagamento dell'addizionale provinciale sulle accise quale componente del prezzo dell'energia ad essa somministrata nel corso dell'anno 2011. Parte
ha resistito all'avversa pretesa chiedendone il rigetto giacché infondata in fatto e in diritto ed il giudizio, ad esito dello svolgimento di una CTU contabile, si è concluso con l'ordinanza Parte di cui sopra, avverso la quale ha proposto appello concludendo come sopra riportato in epigrafe.
si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione e proponendo appello incidentale CP_1 per la parziale riforma dell'ordinanza nei termini di cui alle sopra riportate conclusioni.
Oggetto di giudizio è la problematica inerente alla debenza in restituzione delle somme indebitamente corrisposte dall'odierna appellata e appellante incidentale , alla società CP_1 qui appellante - nella veste di società somministrante l'energia elettrica - a titolo Parte_1 di addizionale provinciale sull'accisa per l'anno 2011.
La questione è stata ampiamente affrontata dalla giurisprudenza, anche di questa Corte, in plurime occasioni e in diverse sedi, e la tematica sottesa presuppone la disamina della domanda sotto i distinti profili dell'an e del quantum.
Per quanto attiene al primo dei due profili richiamati, non può che farsi riferimento alla pronunzia della Corte Costituzionale n. 43/25 che ha affrontato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del D.L. 511/1988 (abrogato con decorrenza 1 gennaio 2012), commi
1 lett. c) e 2, sotto il profilo del “mancato rispetto dei vincoli gravanti sulla potestà legislativa statale e derivanti dall'ordinamento della UE”, sollevata dal Tribunale di Udine in relazione all'art. 117 primo comma Cost.
Con la predetta sentenza, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 6 commi 1 lettera c) e c. 2 del D.L. 511/1988 come convertito e sostituito, per violazione dell'art. 117 primo comma Cost. in relazione all'art. 1 paragrafo 2 della Direttiva 2008/118/CE:
L'intervenuta caducazione (per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale ) della norma istitutiva della addizionale sulle accise – in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i pagina 4 di 8 rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte Costituzionale – comporta l'obbligo per il Giudice di disapplicare la norma interna dichiarata costituzionalmente illegittima per contrarietà al diritto UE.
Il venir meno, nei rapporti tra RI e fornitore della causa giustificatrice del prelievo erariale, comporta la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale, con la conseguente possibilità per quest'ultimo di esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti del fornitore di energia elettrica (che potrà a propria volta rivalersi nei confronti dello Stato) nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
Non rileva quindi più in questa sede - per essere la controversia circoscritta ai rapporti tra solvens ed accipiens di una prestazione divenuta indebita in forza della sopravvenuta caducazione della norma che la legittimava - alcuna ulteriore questione sull'esclusività o meno della legittimazione passiva dell'azione di ripetizione, né quindi sull'individuazione delle ricadute ermeneutiche della recente sentenza della Corte di Giustizia, resa in data 11 aprile 2024 nella causa C-316/22 (cfr. sul punto la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 13742 del
22.5.2025 secondo la quale in tema di rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise sull'energia elettrica il consumatore finale che ha corrisposto al fornitore di energia elettrica a titolo di rivalsa tale imposta poi dichiarata in contrasto con il diritto euro unitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo ex articolo
2033 c.c. in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 comma 1 lett. c) e 2, DL 511/1988).
Sussiste dunque, nella specie, il diritto di di ottenere il rimborso delle somme versate CP_1 indebitamente a titolo di addizionale sull'accisa nel periodo di cui è causa e cioè per l'anno
2011.
Controverso rimane, peraltro, nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio di questa Corte, il profilo del quantum.
Ad avviso dell'odierna appellante principale CVA la condanna avrebbe dovuto essere limitata alla somma di € 148.408,69 corrispondente ai pagamenti effettivamente comprovati dalla
, tramite la produzione dei relativi bonifici (così come accertati in sede di CTU). CP_1
Al contrario, nella ricostruzione difensiva prospettata da (appellata ed appellante CP_1 incidentale) la condanna avrebbe dovuto essere estesa all'importo di € 270.091,17 e cioè alla Parte somma globalmente corrisposta da a per tutto il periodo temporale di riferimento. CP_1
La discrasia tra gli importi è tema controverso: sostiene infatti di non essere più in CP_1
Parte possesso delle fatture emesse da in relazione alle ulteriori somme richieste in restituzione pagina 5 di 8 ( cioè in aggiunta all'importo di € 232.046,97 recepito nell'ordinanza, importo al quale il
Tribunale è pervenuto sulla base della sommatoria degli importi il cui pagamento è stato effettivamente comprovato e di quelli indicati come dovuti a titolo di imposta addizionale sull'accisa in tutte le fatture prodotte in atti) ma che tale lacuna può essere colmata attraverso Parte un semplice calcolo matematico o attraverso un ordine di esibizione rivolto dal Giudice a ex art. 210 c.p.c.
A fronte di ciò, ritiene la Corte che il Tribunale abbia bene operato nel pronunziare la condanna di CVA al pagamento della somma di € 232.046,97 ritenendo presumibile l'avvenuto pagamento della predetta cifra (così come risultante dai calcoli effettuati in sede di CTU) in Parte assenza di prove dell'inoltro di solleciti o di messa in mora da parte di inerentemente a tutte le fatture prodotte in atti da , ma in relazione alle quali non risultano prodotti i CP_1 relativi bonifici. Parte Altrettando condivisibile è, parimenti, la mancata condanna di alla restituzione dell'ulteriore importo di € 38.044,20 (€ 270.091,17 richiesto da - € 232.046,97 liquidato CP_1 nell'ordinanza qui impugnata = € 38.044,20) non potendosi rinvenire del pagamento dello stesso alcuna traccia documentale in atti, idonea a supportare un ragionamento di natura Parte presuntiva circa l'avvenuta corresponsione a . Parte Né si può dar corso ad accoglimento del richiesto ordine di esibizione da impartirsi a , posto che il Giudice non può sopperire alle lacune probatorie della parte, fatta corretta applicazione del principio dell'onere della prova.
Sotto questo profilo la condanna non può che trovare conferma in punto quantum dovuto per capitale.
L'appello incidentale merita, al contrario, accoglimento con riferimento alla doglianza concernente gli interessi di mora liquidati dal Tribunale nel seguente modo (pag. 6 richiamata nel dispositivo):”sull'importo di € 232.046,97 sono dovuti gli interessi legali ordinari, non si applica invece agli interessi legali la richiesta maggiorazione di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. in quanto la sua ratio (sanzionatoria della morosità…omissis…..) non è compatibile con la necessità della convenuta di invocare un provvedimento di condanna per ottenere il pagamento dall'ente impositore, che induce quindi a non considerare colpevole la condotta del debitore che ritarda il pagamento”.
La motivazione non è condivisibile ponendosi la medesima in contrasto con l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione.
È infatti da porre in evidenza che, mentre la norma di cui all'art. 1284, 1° comma c.c. ha portata generale, le altre norme presuppongono l'accertamento di specifici presupposti. pagina 6 di 8 In particolare, la questione dell'individuazione del tipo di obbligazioni soggette alla disciplina di cui all'art. 1284, 4° comma c.c. ha costituito oggetto di diverse pronunce della Corte di legittimità che, dopo aver affermato l'applicabilità della norma alle sole obbligazioni pecuniarie nascenti da rapporti contrattuali, recentemente è giunta ad affermare la portata generale della stessa e la sua applicabilità a tutte le obbligazioni di carattere pecuniario, salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge, per il periodo successivo alla proposizione della domanda di pagamento, includendo nell'ambito di applicabilità della norma anche le obbligazioni nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle (Cass. n.
61/2023).
Il giudice della cognizione, dunque, avrebbe dovuto valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 1284, 4 comma c.c., mentre, come già osservato, si è limitato ad affermare (in motivazione e in dispositivo) il diritto dell'attrice agli interessi legali dalla data dei pagamenti.
In parziale riforma dell'ordinanza impugnata, va quindi disposta sulla somma capitale di €
232.046,97 la decorrenza degli interessi legali, ex art. 1284 c.c. comma 1, dalla costituzione in mora (30 gennaio 2020) fino alla domanda giudiziale (11 maggio 2021) e degli interessi di mora ex art. 1284 comma 4 c.c. da questa sino al saldo effettivo.
Trattandosi di questione controversa ed essendo intervenuta soltanto in corso di causa la pronunzia di illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 6 D.L. 511/1988, si rinvengono i presupposti per disporre in grado di appello (e confermare per il primo grado) la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Stante il rigetto dell'appello principale, va accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società appellante dell'ulteriore importo Parte_1 corrispondente al doppio contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.1 quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di avverso l'ordinanza Parte_1 Controparte_1 del Tribunale di Milano n. 6604/24, dell'11.12.2024 rep. n. 9920/2024 dell'11.12.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
pagina 7 di 8 2. in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da Controparte_1
per quanto di ragione, dispone la decorrenza sulla somma di € 232.046,97
[...] degli interessi legali, ex art. 1284 c.c. comma 1, dalla costituzione in mora (30 gennaio
2020) fino alla domanda giudiziale (11 maggio 2021) e degli interessi di mora ex art. 1284 comma 4 c.c. da questa sino al saldo effettivo;
3. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
4. accerta la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società appellante principale dell'ulteriore importo corrispondente al doppio Parte_1 contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.1 quater.
Così deciso, in Milano il 29/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Dott. Roberto Aponte
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere relatore
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. DESIDERI ZANARDELLI PAOLA e dell'Avv.
D'ST RO AR, elettivamente domiciliata in VIA GIULINI 2 MILANO presso lo Studio dell'Avv. DESIDERI ZANARDELLI PAOLA e dell'Avv. D'ST RO
AR , giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. GI RC elettivamente domiciliata in PIAZZA BERTARELLI, 4 20122 MILANO presso lo Studio dell'Avv.
GI RC
-APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE-
OGGETTO: appello e appello incidentale avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano n.
6604/24, dell'11.12.2024 rep. n. 9920/2024 dell'11.12.2024.
Causa rimessa in decisione innanzi al Collegio con ordinanza del 23.9.2025 e poi decisa nella camera di consiglio del 29.9.2025 sulle seguenti pagina 1 di 8 CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, disattesa, così disporre:
- riformare l'ordinanza Repert n. 9920/2024 dell'11 dicembre 2024, comunicata a mezzo
PEC in pari data dal Tribunale Civile di Milano, Giudice Dott. Nicolini nel giudizio
R.G. n. 21714/2021 relativamente alle somme per cui è stata Parte_1 condannata per rimborso delle addizionali alle accise ritenute indebitamente da versare da e oltre interessi, per le motivazioni di cui in CP_1 Controparte_1 premessa, rigettando nel merito l'avversa domanda formulata nei confronti di
[...] perché infondata in fatto e in diritto con ogni conseguenza di legge con Parte_1 restituzione in capo al fornitore di quanto medio tempore corrisposto;
- In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma dell'ordinanza impugnata, condannare a restituire a e Parte_1 CP_1 Controparte_1 il minor importo di € 148.408,69 come quantificato nella CTU, per le ragioni esposte in narrativa.
- Con vittoria delle spese tra le parti del primo e secondo grado di giudizio”
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione
o deduzione, anche in riforma parziale della sentenza impugnata, così
GIUDICARE
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente l'appello proposto da
[...]
perché del tutto infondato in fatto e in diritto secondo quanto dedotto e prodotto Parte_1 nelle difese dell'appellata con conseguente conferma dell'ordinanza resa CP_1 inter partes dal Tribunale di Milano nei correlativi capi di accertamento e conseguente condanna
SEMPRE NEL MERITO E IN VIA INCIDENTALE: in parziale riforma della ordinanza impugnata resa inter partes dal Tribunale di Milano e salvo gravame:
- previo accertamento e dichiarazione del diritto dell'attrice
[...] alla ripetizione ex art. 2033 c.c. degli importi indebitamente Controparte_1 corrisposti alla convenuta con i pagamenti effettuati a favore di Parte_1 questa tra il mese di marzo del 2011 e quello di marzo del 2012, a titolo di rivalsa delle addizionali provinciali alle accise sulle forniture di energia elettrica per tutto il periodo pagina 2 di 8 compreso tra il mese di gennaio e quello di dicembre del 2011, entrambi inclusi e come progressivamente fatturati tra il mese di febbraio del 2011 e quello di marzo del 2012, il tutto secondo quanto dedotto nelle difese dell'attrice CP_1
- condannare conseguentemente la convenuta al pagamento a favore Parte_1 dell'attrice dell'importo indebitamente corrisposto e quantificato in CP_1 misura non inferiore a complessivi € 270.091,17 – o quella diversa somma, anche superiore, che dovesse risultare determinata in corso di causa, il tutto maggiorato degli interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 cod. civ. computati a far data dall'intimazione stragiudiziale e formale di pagamento e messa in mora del 30 gennaio
2020 – o ,in mero subordine, a partire dalla domanda giudiziale (5-11 maggio 2021)- sino al saldo effettivo
IN VIA ISTRUTTORIA
- - disporre CTU affinché il perito nominato risponda in maniera integrativa al quesito demandato dal Tribunale in primo grado di giudizio
- Utilizzando anche i documenti prodotti dall'attrice e appellata sub nn. 15.1 CP_1
– 16.1 17.1 19.1 20.1 21.1 24.1 e 25.1 del proprio fascicolo (corredati delle osservazioni critiche del CTP della stessa parte attrice e appellata in data 27 febbraio 2023);
- Disponendo – in via meramente subordinata – l'acquisizione degli ulteriori documenti specificatamente indicati nel prospetto sub n. 37 ter di parte attrice (come da predette osservazioni critiche in data 27.2.23)
- Ordinare alla convenuta e appellante di esibire in giudizio ai sensi Parte_1 dell'art. 210 c.p.c. le copie integrali delle seguenti fatture emesse dalla stessa convenuta (allora ) nei confronti dell'attrice e appellata CP_2 CP_1
[...]
- Omissis…
- Con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e dei Parte_1 compensi di lite sostenuti dall'appellata per i due gradi di giudizio, oltre CP_1 accessori di disciplina professionale (art. 2 comma 2 D.M. 55/14) e di legge (IVA e
CPA).”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la qui impugnata ordinanza il Tribunale di Milano ha così provveduto: “In accoglimento Parte della domanda avanzata da nei confronti di Controparte_1 pagina 3 di 8 ondanna pagare a Parte_1 Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 232.046,97 con gli interessi specificati in motivazione;
compensa per intero le spese di lite;
pone il compenso del CTU a carico a carico di ciascuna parte per metà”.
L'ordinanza è stata resa ad esito del giudizio introdotto da Controparte_1
(di qui innanzi solo ) ex art. 702 bis c.p.c. ai fini di esercitare il diritto di rivalsa
[...] CP_1 nei confronti del fornitore di energia elettrica (di qui innanzi anche solo Parte_1
Parte
) concernente il dedotto indebito pagamento dell'addizionale provinciale sulle accise quale componente del prezzo dell'energia ad essa somministrata nel corso dell'anno 2011. Parte
ha resistito all'avversa pretesa chiedendone il rigetto giacché infondata in fatto e in diritto ed il giudizio, ad esito dello svolgimento di una CTU contabile, si è concluso con l'ordinanza Parte di cui sopra, avverso la quale ha proposto appello concludendo come sopra riportato in epigrafe.
si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione e proponendo appello incidentale CP_1 per la parziale riforma dell'ordinanza nei termini di cui alle sopra riportate conclusioni.
Oggetto di giudizio è la problematica inerente alla debenza in restituzione delle somme indebitamente corrisposte dall'odierna appellata e appellante incidentale , alla società CP_1 qui appellante - nella veste di società somministrante l'energia elettrica - a titolo Parte_1 di addizionale provinciale sull'accisa per l'anno 2011.
La questione è stata ampiamente affrontata dalla giurisprudenza, anche di questa Corte, in plurime occasioni e in diverse sedi, e la tematica sottesa presuppone la disamina della domanda sotto i distinti profili dell'an e del quantum.
Per quanto attiene al primo dei due profili richiamati, non può che farsi riferimento alla pronunzia della Corte Costituzionale n. 43/25 che ha affrontato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del D.L. 511/1988 (abrogato con decorrenza 1 gennaio 2012), commi
1 lett. c) e 2, sotto il profilo del “mancato rispetto dei vincoli gravanti sulla potestà legislativa statale e derivanti dall'ordinamento della UE”, sollevata dal Tribunale di Udine in relazione all'art. 117 primo comma Cost.
Con la predetta sentenza, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 6 commi 1 lettera c) e c. 2 del D.L. 511/1988 come convertito e sostituito, per violazione dell'art. 117 primo comma Cost. in relazione all'art. 1 paragrafo 2 della Direttiva 2008/118/CE:
L'intervenuta caducazione (per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale ) della norma istitutiva della addizionale sulle accise – in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i pagina 4 di 8 rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte Costituzionale – comporta l'obbligo per il Giudice di disapplicare la norma interna dichiarata costituzionalmente illegittima per contrarietà al diritto UE.
Il venir meno, nei rapporti tra RI e fornitore della causa giustificatrice del prelievo erariale, comporta la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale, con la conseguente possibilità per quest'ultimo di esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti del fornitore di energia elettrica (che potrà a propria volta rivalersi nei confronti dello Stato) nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
Non rileva quindi più in questa sede - per essere la controversia circoscritta ai rapporti tra solvens ed accipiens di una prestazione divenuta indebita in forza della sopravvenuta caducazione della norma che la legittimava - alcuna ulteriore questione sull'esclusività o meno della legittimazione passiva dell'azione di ripetizione, né quindi sull'individuazione delle ricadute ermeneutiche della recente sentenza della Corte di Giustizia, resa in data 11 aprile 2024 nella causa C-316/22 (cfr. sul punto la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 13742 del
22.5.2025 secondo la quale in tema di rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise sull'energia elettrica il consumatore finale che ha corrisposto al fornitore di energia elettrica a titolo di rivalsa tale imposta poi dichiarata in contrasto con il diritto euro unitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo ex articolo
2033 c.c. in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 comma 1 lett. c) e 2, DL 511/1988).
Sussiste dunque, nella specie, il diritto di di ottenere il rimborso delle somme versate CP_1 indebitamente a titolo di addizionale sull'accisa nel periodo di cui è causa e cioè per l'anno
2011.
Controverso rimane, peraltro, nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio di questa Corte, il profilo del quantum.
Ad avviso dell'odierna appellante principale CVA la condanna avrebbe dovuto essere limitata alla somma di € 148.408,69 corrispondente ai pagamenti effettivamente comprovati dalla
, tramite la produzione dei relativi bonifici (così come accertati in sede di CTU). CP_1
Al contrario, nella ricostruzione difensiva prospettata da (appellata ed appellante CP_1 incidentale) la condanna avrebbe dovuto essere estesa all'importo di € 270.091,17 e cioè alla Parte somma globalmente corrisposta da a per tutto il periodo temporale di riferimento. CP_1
La discrasia tra gli importi è tema controverso: sostiene infatti di non essere più in CP_1
Parte possesso delle fatture emesse da in relazione alle ulteriori somme richieste in restituzione pagina 5 di 8 ( cioè in aggiunta all'importo di € 232.046,97 recepito nell'ordinanza, importo al quale il
Tribunale è pervenuto sulla base della sommatoria degli importi il cui pagamento è stato effettivamente comprovato e di quelli indicati come dovuti a titolo di imposta addizionale sull'accisa in tutte le fatture prodotte in atti) ma che tale lacuna può essere colmata attraverso Parte un semplice calcolo matematico o attraverso un ordine di esibizione rivolto dal Giudice a ex art. 210 c.p.c.
A fronte di ciò, ritiene la Corte che il Tribunale abbia bene operato nel pronunziare la condanna di CVA al pagamento della somma di € 232.046,97 ritenendo presumibile l'avvenuto pagamento della predetta cifra (così come risultante dai calcoli effettuati in sede di CTU) in Parte assenza di prove dell'inoltro di solleciti o di messa in mora da parte di inerentemente a tutte le fatture prodotte in atti da , ma in relazione alle quali non risultano prodotti i CP_1 relativi bonifici. Parte Altrettando condivisibile è, parimenti, la mancata condanna di alla restituzione dell'ulteriore importo di € 38.044,20 (€ 270.091,17 richiesto da - € 232.046,97 liquidato CP_1 nell'ordinanza qui impugnata = € 38.044,20) non potendosi rinvenire del pagamento dello stesso alcuna traccia documentale in atti, idonea a supportare un ragionamento di natura Parte presuntiva circa l'avvenuta corresponsione a . Parte Né si può dar corso ad accoglimento del richiesto ordine di esibizione da impartirsi a , posto che il Giudice non può sopperire alle lacune probatorie della parte, fatta corretta applicazione del principio dell'onere della prova.
Sotto questo profilo la condanna non può che trovare conferma in punto quantum dovuto per capitale.
L'appello incidentale merita, al contrario, accoglimento con riferimento alla doglianza concernente gli interessi di mora liquidati dal Tribunale nel seguente modo (pag. 6 richiamata nel dispositivo):”sull'importo di € 232.046,97 sono dovuti gli interessi legali ordinari, non si applica invece agli interessi legali la richiesta maggiorazione di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. in quanto la sua ratio (sanzionatoria della morosità…omissis…..) non è compatibile con la necessità della convenuta di invocare un provvedimento di condanna per ottenere il pagamento dall'ente impositore, che induce quindi a non considerare colpevole la condotta del debitore che ritarda il pagamento”.
La motivazione non è condivisibile ponendosi la medesima in contrasto con l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione.
È infatti da porre in evidenza che, mentre la norma di cui all'art. 1284, 1° comma c.c. ha portata generale, le altre norme presuppongono l'accertamento di specifici presupposti. pagina 6 di 8 In particolare, la questione dell'individuazione del tipo di obbligazioni soggette alla disciplina di cui all'art. 1284, 4° comma c.c. ha costituito oggetto di diverse pronunce della Corte di legittimità che, dopo aver affermato l'applicabilità della norma alle sole obbligazioni pecuniarie nascenti da rapporti contrattuali, recentemente è giunta ad affermare la portata generale della stessa e la sua applicabilità a tutte le obbligazioni di carattere pecuniario, salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge, per il periodo successivo alla proposizione della domanda di pagamento, includendo nell'ambito di applicabilità della norma anche le obbligazioni nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle (Cass. n.
61/2023).
Il giudice della cognizione, dunque, avrebbe dovuto valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 1284, 4 comma c.c., mentre, come già osservato, si è limitato ad affermare (in motivazione e in dispositivo) il diritto dell'attrice agli interessi legali dalla data dei pagamenti.
In parziale riforma dell'ordinanza impugnata, va quindi disposta sulla somma capitale di €
232.046,97 la decorrenza degli interessi legali, ex art. 1284 c.c. comma 1, dalla costituzione in mora (30 gennaio 2020) fino alla domanda giudiziale (11 maggio 2021) e degli interessi di mora ex art. 1284 comma 4 c.c. da questa sino al saldo effettivo.
Trattandosi di questione controversa ed essendo intervenuta soltanto in corso di causa la pronunzia di illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 6 D.L. 511/1988, si rinvengono i presupposti per disporre in grado di appello (e confermare per il primo grado) la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Stante il rigetto dell'appello principale, va accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società appellante dell'ulteriore importo Parte_1 corrispondente al doppio contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.1 quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di avverso l'ordinanza Parte_1 Controparte_1 del Tribunale di Milano n. 6604/24, dell'11.12.2024 rep. n. 9920/2024 dell'11.12.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
pagina 7 di 8 2. in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da Controparte_1
per quanto di ragione, dispone la decorrenza sulla somma di € 232.046,97
[...] degli interessi legali, ex art. 1284 c.c. comma 1, dalla costituzione in mora (30 gennaio
2020) fino alla domanda giudiziale (11 maggio 2021) e degli interessi di mora ex art. 1284 comma 4 c.c. da questa sino al saldo effettivo;
3. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
4. accerta la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società appellante principale dell'ulteriore importo corrispondente al doppio Parte_1 contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.1 quater.
Così deciso, in Milano il 29/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Dott. Roberto Aponte
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