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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 23/04/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 411/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott. Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio
DA
(nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
Saint Martin de Corleans, n. 314, 11100 Aosta, cittadinanza italiana), rappresentato e difeso dall'avv.
Francesco Valentini del foro di Perugia, C.F. , ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio sito in via Belvedere, n. 5, 06012 Città di Castello (PG)
RICORRENTE nei confronti di
, nata ad [...], il [...], residente a [...] frazione CP_1
Chez-Roncoz n. 37/c, C. F. ; C.F._3
, nata ad [...], il [...], residente a [...] frazione Chez- Parte_2
Roncoz n. 37/c, C. F. ; C.F._4
, nata ad [...], il [...], residente a [...] frazione Parte_3
Chez-Roncoz n. 37/c, C. F. , C.F._5
rappresentate e difese dall'Avv. Federico Mavilla del Foro di Aosta, C. F. n. C.F._6
indirizzo pec fax n. 0165/611751, presso lo studio del quale, in Aosta, Email_1
passaggio Folliez n. 1, sono domiciliate
RESISTENTI
pagina 1 di 5 con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Parte ricorrente, deducendo che le figlie maggiorenni sarebbero economicamente autosufficienti e comunque in grado di lavorare, ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio e, in particolare, di modificare le disposizioni economiche relative all'assegno di mantenimento delle figlie e Pt_2
, contenute nella sentenza di divorzio (all. 2), n. 59/2005 del 03.02.2005 (depositata in Parte_3
cancelleria in data 08.02.2005, passata in giudicato in data 25.02.2005, emessa all'esito del procedimento R.G. V.G. n. 1270/2004), disponendo, la revoca:
1. del contributo al mantenimento delle figlie;
2. della contribuzione alle spese straordinarie per le stesse.
Si sono opposte le convenute, le quali nel costituirsi hanno chiesto di rigettare la domanda deducendo che alcuna autosufficienza economica sarebbe stata raggiunta dalle figlie, l'una laureata ma lavoratrice precaria e l'altra studentessa universitaria.
All'udienza del 15.10.2024, in sede di libero interrogatorio delle parti, è emerso che: ad oggi, il contributo per il mantenimento delle figlie è corrisposto dal padre in misura di euro 550 ogni mese nel periodo dei corsi universitari e di euro 450 nei tre mesi estivi;
, laureata all'Accademia di “Belle Pt_2
Arti” in Pittura, era in allora tirocinante/lavoratrice a tempo pieno (8 ore giornaliere per 5 giorni a settimana) in una azienda produttrice di borse “Valentino” a Rosate (nei pressi di Milano), con contratto scadente il 10.12.2024 e retribuzione mensile netta di euro 616, viaggiava tutti i giorni lavorativi da Vigevano a Rosate, conducendo a Vigevano un monolocale in affitto ad euro 250 al mese
(ulteriori 250 euro pagati dal coinquilino), tornando a casa quasi tutti i fine settimana (ad oggi ella è dipendente a tempo determinato e intermittente presso un bar di Aosta); è studentessa Pt_3
universitaria a Torino, con l'obiettivo di conseguire la laurea triennale nella primavera 2025 in lingue orientali (laurea conseguita poi nel marzo 2025), con specializzazione in lingua giapponese, con l'intenzione di proseguire gli studi per ulteriori due anni specializzandosi come traduttrice, viaggia tra
Aosta e Torino, quando necessario, con i mezzi pubblici;
il padre lavora a tempo indeterminato presso il comune di Sarre percependo la retribuzione netta di euro 1.650/1.670 al mese, con tredicesima;
la madre lavora presso il comune ad Aosta da tre anni con contratto a tempo indeterminato, percependo la retribuzione netta di euro 1.500/1.700 al mese, a seconda degli sgravi.
All'udienza del 18.3.2025, la LI ha riferito di avere completato gli studi della laurea Pt_3
triennale, che è sua intenzione conseguire la laurea magistrale, probabilmente proseguendo gli studi in
Giappone, che ha frequentato un corso di studi in Giappone dal gennaio al marzo 2025; alla stessa pagina 2 di 5 udienza la LI ha confermato di essere dipendente “a chiamata”, dal 9.1.2025, presso il “Bar Pt_2
Centro” di Aosta.
Preliminarmente, si rileva che non è ammissibile la domanda formulata dalle convenute solo con la memoria ex art. 473 bis.17, comma 2, c.p.c., depositata il 4.10.2024, volta a disporre indagini tributarie volte ad accertare le reali condizioni economico-patrimoniali costituite in capo al signor
all'esito delle quali, nel caso in cui vengano accertati maggiori ed ulteriori redditi Parte_1
rispetto a quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi del ricorrente versate in atti, rideterminare
l'assegno di mantenimento da corrispondersi per ambedue le figlie odierne resistenti, e Pt_2 Parte_3
fino al raggiungimento della piena autonomia economica.
[...]
Ed invero, la domanda riconvenzionale di aumento del contributo al mantenimento in virtù di un presunto miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente avrebbe dovuto essere svolta nella prima difesa utile, ossia in sede di comparsa costitutiva, in quanto essa non discende da fatti sopravvenuti, dalle difese svolte dal ricorrente nella sua memoria ex art. 473 bis.17, comma 1, c.p.c., depositata il 25.9.2024, o da nuovi accertamenti istruttori (art. 473 bis.19, c.p.c.).
Oggetto del contendere è quindi la domanda di revoca del contributo per il mantenimento delle figlie a carico del padre stabilito dalla sentenza di divorzio.
Nel merito, è utile richiamare la recente giurisprudenza in materia di contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne.
La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta da parte dell'avente diritto dal momento del raggiungimento della maggiore età (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 12952 del
22.6.2016; Cass. Civ. Sez. 6-1, Ordinanza n. 5088 del 5.3.2018).
Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne, gravante sul coniuge separato non convivente sotto forma di obbligo di corresponsione di un assegno ex art. 156 c.c., cessa all'atto del conseguimento, da parte del figlio, di uno “status” di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità – quale che sia – acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato. Ne consegue che, una volta che sia provata la prestazione di attività lavorativa retribuita, resta rimessa alla valutazione del giudice del merito la eventuale esiguità del reddito percepito, al fine di escludere la cessazione dell'obbligo di contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore non affidatario (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 1611 del 24.1.2022).
pagina 3 di 5 Con l'ordinanza n. 24391/2024, la Corte di cassazione, Sez. 1, ha indicato la modalità con cui valutare l'autosufficienza economica del figlio maggiorenne, rilevando che tale valutazione non può essere collegata alla mera possibilità di ottenere un'occupazione, ma deve essere considerata alla luce di due ulteriori elementi: a) le condizioni del mercato del lavoro, per cui se il figlio ha acquisito una formazione adeguata, ma non riesce a inserirsi nel mercato del lavoro per fattori estranei alla sua volontà, l'obbligo di mantenimento in linea di principio permane;
b) le prospettive future del figlio, per cui non basta un'occupazione qualsiasi per interrompere l'obbligo di mantenimento, nel senso che l'autosufficienza economica deve essere valutata anche in termini di stabilità e adeguatezza del reddito, rapportato al tenore di vita avuto fino a quel momento, per cui se il lavoro svolto dal figlio è precario o insufficiente a garantirgli un livello di vita dignitoso, l'obbligo di mantenimento in linea di principio permane.
Tutto ciò premesso, quanto alla LI , la domanda di revoca del contributo deve essere Pt_3
respinta, permanendo la relativa condizione di studentessa universitaria, condotta con profitto.
Quanto alla LI , consta, dalle produzioni e allegazioni di cui alla memoria della resistente del Pt_2
15.1.2025, che ella non ha ottenuto il rinnovo del contratto da parte della casa di moda “Valentino” e che attualmente è dipendente con contratto a tempo determinato e intermittente presso un esercizio commerciale (bar) di Aosta con retribuzione oraria di euro 8,3045.
In ragione della precaria condizione lavorativa, peraltro non consona alla formazione universitaria conseguita, il contributo di cui alla sentenza di divorzio non può essere revocato, mentre, alla luce di tutto quanto sopra rilevato, si giustifica una sua riduzione nella misura del 50%, ossia la riduzione di euro 137,50 per nove mesi dell'anno e di euro 112,50 per i tre mesi estivi, cosicché il contributo complessivamente dovuto per le figlie si riduce da euro 550 ad euro 412,50 per nove mesi dell'anno e da euro 450 ad euro 337,50 per i tre mesi estivi.
E' inammissibile, nell'ambito del presente giudizio, la domanda di condanna al pagamento di somme formulata dalla parte resistente in sede di precisazione conclusioni (nella cit. memoria del 15.1.2025) in relazione al rimborso di spese extra assegno, domanda da azionarsi nella sede ordinaria.
Spese compensate in ragione dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: in parziale accoglimento della domanda del ricorrente, a modifica della sentenza di divorzio, dispone la riduzione del 50% del contributo per il mantenimento della LI e per l'effetto dispone che il Pt_2 contributo complessivamente dovuto per le figlie si riduce ad euro 412,50 per nove mesi dell'anno e ad euro 337,50 per i tre mesi estivi, ferma la contribuzione per le spese straordinarie delle stesse.
pagina 4 di 5 rigetta ogni altra domanda delle parti;
spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 22.4.2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott. Maurizio D'Abrusco) (dott. Giuseppe Colazingari)
pagina 5 di 5