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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 243/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FALCONIERI WALTER, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 601/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Porto Cesareo - Via Petraroli, 11 73010 Porto Cesareo LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 576 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2162/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento evidenziato in epigrafe emesso dal Comune di Porto Cesareo, notificatogli il 27/12/2024, inerente l'IMU (€. 1.430,00) relativa all'anno d'imposta 2019, dovuta per un immobile di proprietà identificato nell'atto impugnato.
Nel ricorso si afferma che l'immobile gravato dal tributo era stabilmente occupato dal ricorrente e si contesta la carenza di motivazione dell'atto impugnato.
L'ente accertatore si è ritualmente costituito ed ha sostenuto che scarsissimi o insufficienti consumi nel periodo invernale inducono a ritenere che il contribuente non dimori abitualmente nell'immobile de quo nel periodo invernale. Ha controdedotto nel resto ed ha concluso per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I requisiti giuridici al fine di ottenere l'agevolazione IMU prima casa riportati all'art. 1 comma 741 della Legge
27/12/2019, n. 160, aggiornato dall'interpretazione della Corte Costituzionale con la sentenza n. 209 del 12 ottobre 2022, sono oltre alla residenza, anche la dimora abituale nel predetto immobile: “Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.
È onere del contribuente dimostrare la sussistenza del requisito della dimora abituale, in relazione all'annualità accertata.
Un elemento che la giurisprudenza ha ritenuto utile al fine del riconoscimento della dimora abituale è costituito dai consumi delle utenze di rete.
Nel caso di specie il contribuente non ha fornito la prova della sussistenza dell'indicato requisito di dimorare abitualmente nell'immobile gravato dal tributo richiesto. Invero dalla documentazione versata in atti si evince che nel periodo invernale il consumo dell'energia elettrica è irrisorio, a fronte di picchi elevati nei periodi compresi tra giugno e settembre, pertanto proprio da tale documentazione emerge la insussistenza del requisito della dimora abituale del contribuente nell'abitazione gravata dal tributo richiesto. Da tale documentazione, invero, emerge che l'immobile de quo è utilizzato nel solo periodo estivo.
Del tutto irrilevante, inoltre, è il possesso della tessera elettorale e di quella all'associazione pro loco, ovvero di aver corrisposto la tassa sui rifiuti, ai fini della prova dell'abituale dimora del ricorrente nell'abitazione de quo.
La censura del ricorrente è pertanto del tutto inconferente e destituita di fondamento logico-giuridico.
Parimenti infondato è l'eccepito difetto di motivazione dell'atto impugnato, che invece appare correttamente ed esaustivamente motivato: l'avviso richiama la delibera del Consiglio Comunale n. 16/2019 che ha determinato i criteri di quantificazione dell'imposta per l'anno 2019, nonché il Regolamento che disciplina l'applicazione dell'IMU, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71/2014; è individuato, catastalmente, l'immobile da sottoporre a tassazione, è specificata la sua consistenza e quant'altro utile al destinatario dell'avviso per aver piena contezza della pretesa tributaria, al fine di poter esercitare il suo diritto di difesa. Peraltro, l'analiticità degli atti difensivi prodotti evidenzia che il ricorrente ha avuto piena contezza del tributo in questione. In merito si sottolinea che la Cassazione, con Ordinanza n. 5509 del 1° marzo 2024, ha ribadito che: “In tema di ICI, secondo principi applicabili anche all'IMU, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore dell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 1694 del 24/01/2018; Cass. n. 26431 del 08/11/2017)”.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza, pertanto il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese processuali in favore dell'ente convenuto, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese e degli onorari di giudizio in favore dell'ente convenuto, che liquida nella somma di €. 400,00 oltre agli accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Lecce, il 03/12/2025
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FALCONIERI WALTER, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 601/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Porto Cesareo - Via Petraroli, 11 73010 Porto Cesareo LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 576 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2162/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento evidenziato in epigrafe emesso dal Comune di Porto Cesareo, notificatogli il 27/12/2024, inerente l'IMU (€. 1.430,00) relativa all'anno d'imposta 2019, dovuta per un immobile di proprietà identificato nell'atto impugnato.
Nel ricorso si afferma che l'immobile gravato dal tributo era stabilmente occupato dal ricorrente e si contesta la carenza di motivazione dell'atto impugnato.
L'ente accertatore si è ritualmente costituito ed ha sostenuto che scarsissimi o insufficienti consumi nel periodo invernale inducono a ritenere che il contribuente non dimori abitualmente nell'immobile de quo nel periodo invernale. Ha controdedotto nel resto ed ha concluso per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I requisiti giuridici al fine di ottenere l'agevolazione IMU prima casa riportati all'art. 1 comma 741 della Legge
27/12/2019, n. 160, aggiornato dall'interpretazione della Corte Costituzionale con la sentenza n. 209 del 12 ottobre 2022, sono oltre alla residenza, anche la dimora abituale nel predetto immobile: “Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.
È onere del contribuente dimostrare la sussistenza del requisito della dimora abituale, in relazione all'annualità accertata.
Un elemento che la giurisprudenza ha ritenuto utile al fine del riconoscimento della dimora abituale è costituito dai consumi delle utenze di rete.
Nel caso di specie il contribuente non ha fornito la prova della sussistenza dell'indicato requisito di dimorare abitualmente nell'immobile gravato dal tributo richiesto. Invero dalla documentazione versata in atti si evince che nel periodo invernale il consumo dell'energia elettrica è irrisorio, a fronte di picchi elevati nei periodi compresi tra giugno e settembre, pertanto proprio da tale documentazione emerge la insussistenza del requisito della dimora abituale del contribuente nell'abitazione gravata dal tributo richiesto. Da tale documentazione, invero, emerge che l'immobile de quo è utilizzato nel solo periodo estivo.
Del tutto irrilevante, inoltre, è il possesso della tessera elettorale e di quella all'associazione pro loco, ovvero di aver corrisposto la tassa sui rifiuti, ai fini della prova dell'abituale dimora del ricorrente nell'abitazione de quo.
La censura del ricorrente è pertanto del tutto inconferente e destituita di fondamento logico-giuridico.
Parimenti infondato è l'eccepito difetto di motivazione dell'atto impugnato, che invece appare correttamente ed esaustivamente motivato: l'avviso richiama la delibera del Consiglio Comunale n. 16/2019 che ha determinato i criteri di quantificazione dell'imposta per l'anno 2019, nonché il Regolamento che disciplina l'applicazione dell'IMU, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71/2014; è individuato, catastalmente, l'immobile da sottoporre a tassazione, è specificata la sua consistenza e quant'altro utile al destinatario dell'avviso per aver piena contezza della pretesa tributaria, al fine di poter esercitare il suo diritto di difesa. Peraltro, l'analiticità degli atti difensivi prodotti evidenzia che il ricorrente ha avuto piena contezza del tributo in questione. In merito si sottolinea che la Cassazione, con Ordinanza n. 5509 del 1° marzo 2024, ha ribadito che: “In tema di ICI, secondo principi applicabili anche all'IMU, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore dell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 1694 del 24/01/2018; Cass. n. 26431 del 08/11/2017)”.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza, pertanto il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese processuali in favore dell'ente convenuto, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese e degli onorari di giudizio in favore dell'ente convenuto, che liquida nella somma di €. 400,00 oltre agli accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Lecce, il 03/12/2025