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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 622/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2567/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259006053640000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2649/2025 depositato il
28/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29620259006053640/000, notificata il
17/03/2025, relativa al mancato pagamento del bollo auto anno 2020 per € 420,75, quale importo residuo risultante dalla cartella n. 29620230018530442000, notificata in data 23/05/2023.
Il ricorrente deduce, in particolare:
– l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per soggetto disabile;
– la presenza di un silenzio-assenso sulla richiesta di esenzione;
– l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo;
– la violazione del fumus boni iuris;
– in generale, l'infondatezza del tributo nel merito.
Nessuno degli enti convenuti in giudizio (ADE ADER Regione Sicilia) risulta costituito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
1. Il primo profilo di inammissibilità va ricercato nella circostanza che non risulta la prova della notifica del ricorso ad ADER convenuta in giudizio in quanto vi è un avviso di accettazione- ma non di consegna - verso peraltro un indirizzo diverso dal quello IPA primario.
2.Il secondo profilo di inammissiiblità va rinvenuto nell'oggetto dell'impugnazione e limiti del sindacato giudiziale. L'intimazione di pagamento costituisce atto meramente consequenziale, privo di autonoma pretesa impositiva e volto unicamente a sollecitare il pagamento di un credito già definito con l'atto presupposto (cartella di pagamento). Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, il contribuente può impugnare il preavviso/intimazione solo per vizi propri, mentre non può far valere vizi dell'atto prodromico se non abbia impugnato quest'ultimo nei termini di legge. Orbene, il ricorrente deduce esclusivamente motivi di merito contro il tributo. Infatti, dall'esame del ricorso introduttivo emerge in modo evidente che il contribuente deduce:
– l'esenzione dal pagamento del bollo auto;
– la formazione del ruolo;
– la pretesa presenza di silenzio-assenso;
– l'illegittimità della pretesa tributaria in quanto tale.
Tutte tali doglianze attengono al merito della pretesa accertata con la cartella, e non al contenuto dell'intimazione.
3. Mancata impugnazione dell'atto prodromico
Il ricorrente non formula alcuna censura su tale atto presupposto, né contesta la sua notifica, né deduce motivi specifici riferibili al contenuto della cartella.
Inoltre il ricorso risulta notificato anche all'agenzia delle entrate, estranea al giudizio. Nulla per le spese attesa la mancata costitutione in giudizio di ADE- ADER- Regione Sicilia.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso .Nulla per le spese. Palermo, 27.10.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Santo PO
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2567/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259006053640000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2649/2025 depositato il
28/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29620259006053640/000, notificata il
17/03/2025, relativa al mancato pagamento del bollo auto anno 2020 per € 420,75, quale importo residuo risultante dalla cartella n. 29620230018530442000, notificata in data 23/05/2023.
Il ricorrente deduce, in particolare:
– l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per soggetto disabile;
– la presenza di un silenzio-assenso sulla richiesta di esenzione;
– l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo;
– la violazione del fumus boni iuris;
– in generale, l'infondatezza del tributo nel merito.
Nessuno degli enti convenuti in giudizio (ADE ADER Regione Sicilia) risulta costituito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
1. Il primo profilo di inammissibilità va ricercato nella circostanza che non risulta la prova della notifica del ricorso ad ADER convenuta in giudizio in quanto vi è un avviso di accettazione- ma non di consegna - verso peraltro un indirizzo diverso dal quello IPA primario.
2.Il secondo profilo di inammissiiblità va rinvenuto nell'oggetto dell'impugnazione e limiti del sindacato giudiziale. L'intimazione di pagamento costituisce atto meramente consequenziale, privo di autonoma pretesa impositiva e volto unicamente a sollecitare il pagamento di un credito già definito con l'atto presupposto (cartella di pagamento). Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, il contribuente può impugnare il preavviso/intimazione solo per vizi propri, mentre non può far valere vizi dell'atto prodromico se non abbia impugnato quest'ultimo nei termini di legge. Orbene, il ricorrente deduce esclusivamente motivi di merito contro il tributo. Infatti, dall'esame del ricorso introduttivo emerge in modo evidente che il contribuente deduce:
– l'esenzione dal pagamento del bollo auto;
– la formazione del ruolo;
– la pretesa presenza di silenzio-assenso;
– l'illegittimità della pretesa tributaria in quanto tale.
Tutte tali doglianze attengono al merito della pretesa accertata con la cartella, e non al contenuto dell'intimazione.
3. Mancata impugnazione dell'atto prodromico
Il ricorrente non formula alcuna censura su tale atto presupposto, né contesta la sua notifica, né deduce motivi specifici riferibili al contenuto della cartella.
Inoltre il ricorso risulta notificato anche all'agenzia delle entrate, estranea al giudizio. Nulla per le spese attesa la mancata costitutione in giudizio di ADE- ADER- Regione Sicilia.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso .Nulla per le spese. Palermo, 27.10.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Santo PO