Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, sentenza 18/03/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
( 10/2026 ) ( IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITÀ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DELLA PARTE RICORRENTE E DEGLI EVENTUALI DANTI E AVENTI CAUSA. IL FUNZIONARIO ADDETTO f.to dott.ssa Anna De Angelis ) REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FR EN IU
IL GIUDICE
GI NI RE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. 14834 del registro di segreteria, introdotto con ricorso di:
Sig. C. L. (c.f.:omissis), nato a [...] il omissis, residente a omissis, elettivamente domiciliato in Trieste, via Trenta Ottobre 14, presso lo Studio dell’avv. Carmine Perruolo che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all’atto di ricorso;
contro
INPS Istituto nazionale della previdenza sociale, con gli avv.ti Luca Iero e Paolo Bonetti, (avv.luca.iero@postacert.inps.gov.it; avv.paolo.bonetti@postacert.inps.gov.it), con domicilio presso l’Ufficio legale della Direzione regionale INPS del Friuli-Venezia Giulia in Trieste, via Cesare Battisti n. 10/d;
letti il ricorso, gli atti e i documenti di causa;
uditi, nella pubblica udienza del giorno 11 febbraio 2026, con l’assistenza del segretario dott.ssa Marta Mariani, l’avv. Perruolo per il ricorrente e l’avv. Luca Iero per l’I.N.P.S.;
FATTO E DIRITTO
Il sig. L. C. è attualmente impiegato nei ruoli civili dell’Esercito italiano, con profilo di funzionario amministrativo, in seguito a transito per sopravvenuta infermità, tale da renderlo in modo permanente inidoneo al servizio militare.
Il transito è avvenuto in data 18 settembre 2023 e da tale data il ricorrente percepisce una pensione privilegiata, in cumulo con il trattamento di servizio, in seguito al riconoscimento della causa di servizio in relazione alla patologia “discopatie protrusioni multiple al livello lombosacrale con segni di sofferenza pluriradicolare”, ritenuta ascrivibile alla categoria A, a vita, dal Dipartimento di medicina legale di Padova, con verbale del 29 maggio 2024 (doc. 5 ricorrente).
Nel presente giudizio il ricorrente chiede la riliquidazione della propria pensione di privilegio, con applicazione del beneficio di cui all’art. 67 co. 3 del DPR 1092/1973, con la condanna dell’Istituto previdenziale al pagamento di arretrati, interessi e rivalutazione, previo annullamento o disapplicazione dei provvedimenti di rigetto emessi dall’INPS in relazione a tale pretesa, avanzata in sede amministrativa con istanza del 23.01.2025 (doc. 10 ricorrente).
Si è costituito l’INPS contestando la fondatezza del ricorso, giustificando la mancata applicazione del beneficio di cui all’art. 67 co. 3 DPR 1092/1973 per difetto del relativo presupposto, rappresentato dall’anzianità di servizio, al momento della maturazione del diritto alla pensione, inferiore al minimo richiesto per il conseguimento della pensione normale, su cui più diffusamente infra.
L’istituto previdenziale ha precisato, in fatto, che il sig. C. è stato dichiarato non idoneo al servizio militare con verbale del Dipartimento di medicina legale di Padova del 2 maggio 2023, per la patologia “reazione a grave stress e disturbi dell’adattamento”. Tale circostanza non è stata contestata dalla difesa del ricorrente.
È pacifico, inoltre, che il ricorrente avesse maturato più di venti anni di servizio, al momento del transito nei ruoli civili.
All’udienza dell’11 febbraio 2026 le parti hanno ribadito i contenuti e le conclusioni dei rispettivi scritti difensivi.
* * *
Tutto ciò premesso, il ricorso non merita di essere accolto, per le seguenti motivazioni.
L’articolo 67 del Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato disciplina la pensione privilegiata del personale militare spettante in caso di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio non suscettibili di miglioramento, ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge n. 313/1968, spetti una pensione privilegiata (art. 67 co. 1 cit.).
Tale pensione è quantificata, per i militari dell’Esercito, in base alla base pensionabile di cui all'art. 53 del medesimo T.U. se l’infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria, mentre ammonta al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria, come nel caso di specie (art. 67 co. 2 DPR 1092/1973).
Ciò premesso, il ricorrente lamenta la mancata applicazione di una ulteriore maggiorazione della propria pensione privilegiata, prevista dal comma 3 dell’art. 67 sopra citato, ove si dispone che “le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art. 54.”
Come evidenziato anche dalla difesa dell’INPS, la norma in questione richiede, quale presupposto della maggiorazione, che l’avente diritto non avesse maturato, al momento della spettanza della pensione privilegiata, un’anzianità sufficiente al conseguimento della pensione normale, pari ad almeno quindici anni, di cui dodici di servizio effettivo, come previsto dalla disciplina del T.U. del 1973, ai sensi dell’art. 52 co. 1, mentre è pacifico che il sig. C. avesse maturato un’anzianità superiore a venti anni e quindi superiore a tale parametro. Giova precisare, a tal riguardo, che l’art. 52 co. 1 del D.P.R. 1092/1973 continua ad applicarsi ai militari collocati in congedo per inabilità fisica, come nel caso di specie (Corte conti, Sez. giur. App. Sicilia n. 63/2023; Corte conti, III Sez. Appello n. 266/2024; Corte dei conti, I Sez. App. n. 224/2025, Corte conti, Sez. giur. Calabria n. 80/2025).
Sul punto, la difesa del ricorrente evidenzia che il sig. C. non ha cessato il proprio rapporto di lavoro, essendo transitato nei ruoli civili, e quindi non percepisce, né potrebbe percepire una pensione di vecchiaia o anticipata, per difetto dei relativi presupposti relativi alla sua attuale posizione, in base alla disciplina in vigore al momento del transito. Da tali considerazioni, la difesa del ricorrente deduce la spettanza della maggiorazione prevista dall’art. 67 co. 3 cit..
Tuttavia, non risulta corretto fare riferimento ai requisiti richiesti per il pensionamento del personale civile in vigore al momento del transito del sig. C., in quanto il rapporto pensionistico oggetto di giudizio attiene al rapporto di lavoro militare e pertanto risulta disciplinato dalle norme relative a tale tipo di rapporto e non dalla disciplina degli impiegati civili. Per tali motivi, il ricorso non merita accoglimento.
Le spese di giudizio possono essere compensate, considerata la particolarità della materia trattata.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. 14834 del registro di segreteria:
rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Deposito della sentenza entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 167 co. 1 c.g.c..
Trieste, 11 febbraio 2026.
Il giudice
GI NI RE
(firmato digitalmente)
DECRETO
Il giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196,
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del citato articolo 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Il giudice
GI NI RE
(firmato digitalmente)
Depositata in segreteria il 18/03/2026.
IL FUNZIONARIO
dott.ssa Anna De Angelis
(firmato digitalmente)
IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITÀ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DELLA PARTE RICORRENTE E DEGLI EVENTUALI DANTI E AVENTI CAUSA.
IL FUNZIONARIO ADDETTO
f.to dott.ssa Anna De Angelis