Sentenza 14 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2002, n. 7003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7003 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
| Aula 'A' 11 REPU07 0 03 /0 2 IN NOME DEL POPOLOMTALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO Presidente R.G.N. 22644/99 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Cron.13691 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Rel. Consigliere Ud.14/03/02 Dott. Camilla DI IASI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA TORCASIO GIOVANNI, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI dall'avvocatoCASSAZIONE, rappresentato e difeso ALESSANDRO GARLATTI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- controricorrente avvers0 la sentenza n. 9075/99 del Tribunale di 2002 MILANO, depositata il 12/10/99 - R.G.N. 77/99; 1105 -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato RICCIO per delega DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 22644/99 Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Milano GI Torcasio chiedeva la condanna dell'INPS a corrispondergli la pensione di vecchiaia anticipata quale conseguenza della propria invalidità, essendo affetto da infermità (ipoacusia e sindrome convulsiva) tali da determinare la riduzione della sua capacità lavorativa in misura superiore all'80%. L'INPS si costituiva e si opponeva alla domanda. Il Pretore, disposta una consulenza tecnica medico-legale, con sentenza resa il 24 febbraio 1998, rigettava il ricorso facendo proprie le conclusioni del perito d'ufficio, il quale aveva escluso che il richiedente presentasse una invalidità complessiva superiore all'80%. Depoñ L'appello proposto dal lavoratore veniva respinto dal Tribunale di Milano con sentenza del 21 settembre 1999. In motivazione il Tribunale rilevava che la transitorietà e rarità dei deficit relativi alla sindrome convulsiva non avevano impedito all'interessato di lavorare per trenta anni e di essere possessore di patente di guida, mentre l'ipoacusia non era tale da raggiungere neppure la soglia inabilitativa dei due terzi. Avverso questa sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. L'INPS resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso il lavoratore denuncia violazione dell'art. 1 della legge n. 22 del 1984 nonché difetto e contraddittorietà della motivazione e lamenta che il Tribunale non ha accolto l'istanza di rinnovo della consulenza tecnica medico-legale ed ha acriticamente ed immotivatamente recepito le conclusioni del perito d'ufficio nominato in primo grado. Il ricorso è infondato. Nonostante il formale richiamo a violazioni di legge, meramente enunciate e non svolte, le doglianze del ricorrente si risolvono nel contestare al Tribunale l'adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio di primo grado, e quindi nel prospettare un difetto di motivazione della sentenza. Questa Corte ha avuto più volte modo di affermare che in tema di accertamento di invalidità comportante incapacità lavorativa costituisce tipico accertamento di fatto la valutazione espressa dal giudice di merito in ordine alla obbiettiva esistenza delle infermità, alla loro natura ed entità, alla loro insorgenza, nonché alla incidenza delle stesse sulla capacità di lavoro. Tale accertamento, pertanto, è incensurabile in questa sede quando è sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici e consenta di identificare l'iter argomentativo posto a fondamento della decisione. Nella specie il Tribunale ha riassunto nella sua sentenza il giudizio espresso dal consulente tecnico d'ufficio nel giudizio di primo grado ed ha rilevato che la sindrome epilettica è di natura transitoria e comporta solo un defitic relativo, tanto che non ha impedito all'assicurato di lavorare per trent'anni e di conseguire la patente di guida, mentre la ipoacusia non raggiunge neppure la soglia inabilitante. Questa Corte ha ripetutamente affermato che nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della invalidità del 3 richiedente, quando il giudice accoglie le conclusioni del CTU, facendole proprie, l'obbligo della motivazione è assolto con senza la l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, dettagliatamente le contrarie necessità di confutare argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese (cfr. tra le tante, Cass. n. 3519 del 2001, Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 7806 del 1998). La Corte ha altresì precisato che il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del CTU, deve consistere nella deficenze diagnosticheindicazione delle carenze e riscontrabili nella perizia, ° nella precisazione delle affermazioni illogiche ° scientificamente errate in essa Ihani contenute, о nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico, non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 530 del 1998, Cass. n. 12630 del 1995). Inoltre questa Corte ha ripetutamente affermato che il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio rientra nei poteri discrezionali del giudice di appello e che il mancato esercizio di tale potere istruttorio non è censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 4577 del 1998 e successiva giurisprudenza conforme). Orbene, le censure che il ricorrente muove alla sentenza impugnata, nella parte in cui recepisce e fa proprie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, si risolvono in una generica doglianza avverso il giudizio di esclusione del raggiungimento della soglia invalidante da parte del periziato;
le valutazioni del consulente tecnico non formano oggetto di alcuna critica sul piano medico-legale e tecnico-scientifico, né vengono evidenziati contraddizioni e vizi logici nell'iter argomentativo della sentenza, sicchè le censure si risolvono in una inammissibile richiesta di revisione della decisione del giudice di merito. Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. per la condanna del lavoratore soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 14 marzo 2002 Il Cons. estensore Il Presidente Фрашов Двропіно IL CANCELLIERE/ Depositato in Cancelleria oggi, 4 6 2002 IL CANCELLIERE