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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/11/2025, n. 3565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3565 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
AN AS, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4955 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare e vertente
T R A
in persona Parte_1 del rapp.te legale p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. MADONNA
IOLANDA
- OPPONENTE -
E
CP_1
- OPPOSTA CONTUMACE -
E
in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. GRECO SERGIO
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 25.7.2024, il
[...]
introduceva il giudizio di merito Parte_1 dell'opposizione agli atti esecutivi da esso proposta avverso l'ordinanza del 28.12.2023 di improcedibilità
1 dell'esecuzione presso terzi RGE 4072/2022, deducendo essenzialmente l'erroneità della dichiarazione di improcedibilità per avere il GE ritenuto che il creditore procedente non avesse provato il fatto estintivo del vincolo di impignorabilità.
Cont Si costituiva ritualmente in giudizio la terza pignorata, la quale chiedeva dichiararsi definitivamente liberata la da ogni obbligo o responsabilità sulle CP_2 somme oggetto di esproprio.
Cont Non si costituiva l' , debitrice esecutata, della quale va dichiarata la contumacia.
L'opposizione è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto al vincolo di impignorabilità di cui alle delibere ex art. 1 co. 5 del D.L. n. 9/93 convertito nella
L. n. 67/93, pure richiamate dal terzo pignorato nelle proprie dichiarazioni, benché il GE, nel provvedimento impugnato, abbia correttamente argomentato, alla luce della giurisprudenza di legittimità formatasi successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 211 del 2003, in ordine alla distribuzione dell'onere probatorio in tema di vincolo di impignorabilità derivante dall'adozione della delibera de qua e della successiva emissione di mandati di pagamento per titoli diversi, risulta poi avere erroneamente affermato che “In mancanza della costituzione
Cont dell' , l'onere probatorio a carico del creditore procedente diventa più articolato. Non basta solo allegare
i mandati di pagamento, è necessario anche dimostrare che quei mandati non rispettano l'ordine cronologico delle
Cont fatture come pervenute all' o, trattandosi di somme non soggette a fatturazione, la data di deliberazione di impegno di spesa da parte dell'ente”, giungendo alla conclusione per cui “Alla luce della complessiva
2 documentazione versata il creditore procedente non assolve compiutamente all'onere probatorio posto a suo carico”.
Tale assunto non è condivisibile, perché la distribuzione dell'onere probatorio non può modificarsi a seconda della
Cont costituzione o meno dell' , tanto più alla luce del fatto che la Cassazione ha avuto modo di precisare che “… il creditore procedente che intende far valere l'inefficacia del vincolo di destinazione per la sussistenza della condizione preclusiva dell'impignorabilità delle somme prevista dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 211 del 2003 (consistente nell'emissione, dopo l'adozione della delibera indicata e la relativa notificazione al tesoriere dell'ente locale, di mandati per titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso) assolve l'onere incombente su di lui adducendo circostanze di fatto dalle quali sia desumibile il sospetto della sussistenza dell'indicata condizione preclusiva” (v.
Cass. civ. sez. III, 26/3/2012, n. 4820).
In effetti, il creditore procedente, nel caso di specie, ha senz'altro assolto il proprio onere di allegazione, producendo delle determine di pagamento, non riconducibili a prestazioni afferenti a servizi da qualificarsi come indispensabili, e seguite dai relativi avvisi di pagamento.
In proposito, il GE, nell'ordinanza del 16.4.2024 con cui veniva definita la fase sommaria della presente opposizione, affermava che “questo GE riscontra alla luce della complessiva documentazione, coerenza tra gli atti.
Infatti occorre osservare non solo la data del mandato di pagamento ma anche la data della fattura o della deliberazione di impegno di spesa, per valutare se vi è stata violazione oppure no. Il mandato di pagamento del 29 agosto 2022 n.14599 è coerente con la delibera di
3 impignorabilità del terzo trimestre la quale dice che nel mese di agosto 2022 sarebbero stati effettuati i pagamenti fino a tutto giugno 2022 e dal mandato di pagamento si evince chiaramente che la nota a firma dell'avv. Ennio
Romano è stata presentata in data 20 giugno 2022 sulla scorta della sentenza n.1721/2022. Il mandato di pagamento del 14 settembre 2022 n.15657 non è rilevante in quanto la delibera che bisogna prendere in considerazione è quella relativa alla notifica del pignoramento avvenuta in data 9 settembre 2022 e dunque si tratta della delibera del
5.07.2022 riferita al III° trimestre 2022”.
Orbene, tali affermazioni non sono condivisibili, sia perché, come detto anche dal medesimo GE, era onere
Cont dell' (che, invece, non risulta essersi mai costituita), in virtù del principio di vicinanza della prova, dimostrare, per l'operatività del vincolo di impignorabilità, che il pagamento sia stato eseguito per servizi indispensabili vincolati con delibera oppure “la corrispondenza cronologica dell'emissione dei mandati per titoli diversi da quelli vincolati all'ordine di presentazione delle fatture per il pagamento ovvero, nei casi in cui non sia prescritta fattura, all'ordine delle deliberazioni degli impegni di spesa”, sia soprattutto perché i due mandati di pagamenti considerati dal GE (anche quello del 14.9.2022 risulta rilevante, rientrando evidentemente nel III trimestre del 2022) non risultano affatto coerenti con la delibera di impignorabilità del
5.7.2022, in quanto la data del mandato di pagamento va confrontata con la data della deliberazione di impegno di spesa, come pure indicato dal GE, e non con la data della nota di richiesta del pagamento da parte del creditore, come effettivamente fatto dal GE.
In particolare, il mandato del 29.8.2022 va raffrontato alle determine nn. 7337/2022 del 03/08/2022, 7351/2022 del
4 03/08/2022 e 7495/2022 del 08/08/2022, mentre il mandato del 14.9.2022 va raffrontato alla determina n. 8125/2022 del 05/09/2022, per cui, come evidenziato dal creditore opponente, “si provvedeva al pagamento nei mesi di agosto e settembre di importi liquidati nello stesso mese, mentre la delibera di impignorabilità stabiliva che nel mese di agosto potevano essere pagati gli importi in ordine cronologico da gennaio 2017 a giugno 2022 mentre nel mese di settembre potevano essere pagati gli importi in ordine cronologico da gennaio 2017 a luglio 2022”.
Di conseguenza, la presente opposizione va accolta, dichiarandosi l'erroneità dell'ordinanza del 28.12.2023, con la quale il GE rigettava la richiesta di assegnazione e dichiarava improcedibile la procedura esecutiva.
Occorre aggiungere che, diversamente da quanto sostenuto
Cont dal terzo pignorato , avendo il creditore pignorante proposto tempestiva opposizione avverso l'ordinanza di improcedibilità, lo svincolo delle somme pignorate, neppure concretamente disposto con la predetta ordinanza, non doveva essere attuato, anche in mancanza di provvedimenti sospensivi, attesa la non definitività della ordinanza in questione.
Ciò si ricava, a contrario, anche dalla giurisprudenza di legittimità, laddove ha affermato che “Se, invece, il processo esecutivo è stato definito con liberazione dei beni pignorati e non vi è stata opposizione accolta agli atti esecutivi, il giudicato sull'opposizione all'esecuzione potrà fare stato tra le parti solo ai fini di futuri eventuali nuovi processi, ma non sarà possibile la riassunzione dell'esecuzione, definitivamente chiusa”
(cfr. Cass. 4961/2019).
Spese di lite.
Quanto alle spese di lite, ritiene questo Giudice che sussistano i presupposti per una integrale compensazione
5 delle stesse, anche alla luce dei principi espressi dalla
Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 77 del 19 aprile
2018, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 92 comma 2 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, che, nel caso di specie, si ravvisano nella complessiva valutazione della vicenda ovvero nel fatto che l'interesse a proporre la presente opposizione è nato da un errore del GE.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. AN AS, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara la contumacia dell' ; CP_1
B) Accoglie l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c. e, per l'effetto,
C) Annulla l'ordinanza del 28.12.2023, con la quale il GE rigettava la richiesta di assegnazione e dichiarava improcedibile la procedura esecutiva RGE 4072/2022;
D) Compensa le spese di lite tra le parti;
E) rimette al GE titolare della procedura esecutiva RGE
4072/2022 l'adozione di ogni ulteriore eventuale provvedimento conseguenziale.
Santa Maria Capua Vetere, 11/11/2025
IL GIUDICE Dott. AN AS
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
AN AS, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4955 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare e vertente
T R A
in persona Parte_1 del rapp.te legale p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. MADONNA
IOLANDA
- OPPONENTE -
E
CP_1
- OPPOSTA CONTUMACE -
E
in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. GRECO SERGIO
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 25.7.2024, il
[...]
introduceva il giudizio di merito Parte_1 dell'opposizione agli atti esecutivi da esso proposta avverso l'ordinanza del 28.12.2023 di improcedibilità
1 dell'esecuzione presso terzi RGE 4072/2022, deducendo essenzialmente l'erroneità della dichiarazione di improcedibilità per avere il GE ritenuto che il creditore procedente non avesse provato il fatto estintivo del vincolo di impignorabilità.
Cont Si costituiva ritualmente in giudizio la terza pignorata, la quale chiedeva dichiararsi definitivamente liberata la da ogni obbligo o responsabilità sulle CP_2 somme oggetto di esproprio.
Cont Non si costituiva l' , debitrice esecutata, della quale va dichiarata la contumacia.
L'opposizione è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto al vincolo di impignorabilità di cui alle delibere ex art. 1 co. 5 del D.L. n. 9/93 convertito nella
L. n. 67/93, pure richiamate dal terzo pignorato nelle proprie dichiarazioni, benché il GE, nel provvedimento impugnato, abbia correttamente argomentato, alla luce della giurisprudenza di legittimità formatasi successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 211 del 2003, in ordine alla distribuzione dell'onere probatorio in tema di vincolo di impignorabilità derivante dall'adozione della delibera de qua e della successiva emissione di mandati di pagamento per titoli diversi, risulta poi avere erroneamente affermato che “In mancanza della costituzione
Cont dell' , l'onere probatorio a carico del creditore procedente diventa più articolato. Non basta solo allegare
i mandati di pagamento, è necessario anche dimostrare che quei mandati non rispettano l'ordine cronologico delle
Cont fatture come pervenute all' o, trattandosi di somme non soggette a fatturazione, la data di deliberazione di impegno di spesa da parte dell'ente”, giungendo alla conclusione per cui “Alla luce della complessiva
2 documentazione versata il creditore procedente non assolve compiutamente all'onere probatorio posto a suo carico”.
Tale assunto non è condivisibile, perché la distribuzione dell'onere probatorio non può modificarsi a seconda della
Cont costituzione o meno dell' , tanto più alla luce del fatto che la Cassazione ha avuto modo di precisare che “… il creditore procedente che intende far valere l'inefficacia del vincolo di destinazione per la sussistenza della condizione preclusiva dell'impignorabilità delle somme prevista dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 211 del 2003 (consistente nell'emissione, dopo l'adozione della delibera indicata e la relativa notificazione al tesoriere dell'ente locale, di mandati per titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso) assolve l'onere incombente su di lui adducendo circostanze di fatto dalle quali sia desumibile il sospetto della sussistenza dell'indicata condizione preclusiva” (v.
Cass. civ. sez. III, 26/3/2012, n. 4820).
In effetti, il creditore procedente, nel caso di specie, ha senz'altro assolto il proprio onere di allegazione, producendo delle determine di pagamento, non riconducibili a prestazioni afferenti a servizi da qualificarsi come indispensabili, e seguite dai relativi avvisi di pagamento.
In proposito, il GE, nell'ordinanza del 16.4.2024 con cui veniva definita la fase sommaria della presente opposizione, affermava che “questo GE riscontra alla luce della complessiva documentazione, coerenza tra gli atti.
Infatti occorre osservare non solo la data del mandato di pagamento ma anche la data della fattura o della deliberazione di impegno di spesa, per valutare se vi è stata violazione oppure no. Il mandato di pagamento del 29 agosto 2022 n.14599 è coerente con la delibera di
3 impignorabilità del terzo trimestre la quale dice che nel mese di agosto 2022 sarebbero stati effettuati i pagamenti fino a tutto giugno 2022 e dal mandato di pagamento si evince chiaramente che la nota a firma dell'avv. Ennio
Romano è stata presentata in data 20 giugno 2022 sulla scorta della sentenza n.1721/2022. Il mandato di pagamento del 14 settembre 2022 n.15657 non è rilevante in quanto la delibera che bisogna prendere in considerazione è quella relativa alla notifica del pignoramento avvenuta in data 9 settembre 2022 e dunque si tratta della delibera del
5.07.2022 riferita al III° trimestre 2022”.
Orbene, tali affermazioni non sono condivisibili, sia perché, come detto anche dal medesimo GE, era onere
Cont dell' (che, invece, non risulta essersi mai costituita), in virtù del principio di vicinanza della prova, dimostrare, per l'operatività del vincolo di impignorabilità, che il pagamento sia stato eseguito per servizi indispensabili vincolati con delibera oppure “la corrispondenza cronologica dell'emissione dei mandati per titoli diversi da quelli vincolati all'ordine di presentazione delle fatture per il pagamento ovvero, nei casi in cui non sia prescritta fattura, all'ordine delle deliberazioni degli impegni di spesa”, sia soprattutto perché i due mandati di pagamenti considerati dal GE (anche quello del 14.9.2022 risulta rilevante, rientrando evidentemente nel III trimestre del 2022) non risultano affatto coerenti con la delibera di impignorabilità del
5.7.2022, in quanto la data del mandato di pagamento va confrontata con la data della deliberazione di impegno di spesa, come pure indicato dal GE, e non con la data della nota di richiesta del pagamento da parte del creditore, come effettivamente fatto dal GE.
In particolare, il mandato del 29.8.2022 va raffrontato alle determine nn. 7337/2022 del 03/08/2022, 7351/2022 del
4 03/08/2022 e 7495/2022 del 08/08/2022, mentre il mandato del 14.9.2022 va raffrontato alla determina n. 8125/2022 del 05/09/2022, per cui, come evidenziato dal creditore opponente, “si provvedeva al pagamento nei mesi di agosto e settembre di importi liquidati nello stesso mese, mentre la delibera di impignorabilità stabiliva che nel mese di agosto potevano essere pagati gli importi in ordine cronologico da gennaio 2017 a giugno 2022 mentre nel mese di settembre potevano essere pagati gli importi in ordine cronologico da gennaio 2017 a luglio 2022”.
Di conseguenza, la presente opposizione va accolta, dichiarandosi l'erroneità dell'ordinanza del 28.12.2023, con la quale il GE rigettava la richiesta di assegnazione e dichiarava improcedibile la procedura esecutiva.
Occorre aggiungere che, diversamente da quanto sostenuto
Cont dal terzo pignorato , avendo il creditore pignorante proposto tempestiva opposizione avverso l'ordinanza di improcedibilità, lo svincolo delle somme pignorate, neppure concretamente disposto con la predetta ordinanza, non doveva essere attuato, anche in mancanza di provvedimenti sospensivi, attesa la non definitività della ordinanza in questione.
Ciò si ricava, a contrario, anche dalla giurisprudenza di legittimità, laddove ha affermato che “Se, invece, il processo esecutivo è stato definito con liberazione dei beni pignorati e non vi è stata opposizione accolta agli atti esecutivi, il giudicato sull'opposizione all'esecuzione potrà fare stato tra le parti solo ai fini di futuri eventuali nuovi processi, ma non sarà possibile la riassunzione dell'esecuzione, definitivamente chiusa”
(cfr. Cass. 4961/2019).
Spese di lite.
Quanto alle spese di lite, ritiene questo Giudice che sussistano i presupposti per una integrale compensazione
5 delle stesse, anche alla luce dei principi espressi dalla
Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 77 del 19 aprile
2018, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 92 comma 2 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, che, nel caso di specie, si ravvisano nella complessiva valutazione della vicenda ovvero nel fatto che l'interesse a proporre la presente opposizione è nato da un errore del GE.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. AN AS, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara la contumacia dell' ; CP_1
B) Accoglie l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c. e, per l'effetto,
C) Annulla l'ordinanza del 28.12.2023, con la quale il GE rigettava la richiesta di assegnazione e dichiarava improcedibile la procedura esecutiva RGE 4072/2022;
D) Compensa le spese di lite tra le parti;
E) rimette al GE titolare della procedura esecutiva RGE
4072/2022 l'adozione di ogni ulteriore eventuale provvedimento conseguenziale.
Santa Maria Capua Vetere, 11/11/2025
IL GIUDICE Dott. AN AS
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