Trib. Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 2795
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Nullità della fideiussione per violazione art. 2, co. 2, lett. a), l. n. 287/1990

    La fideiussione è specifica e non 'omnibus', essendo la garanzia prestata connessa alla specifica operazione economica. La giurisprudenza di legittimità esclude l'applicabilità alle fideiussioni specifiche della nullità parziale per conformità allo schema ABI.

  • Rigettato
    Vessatorietà delle clausole della fideiussione

    Gli attori sono soci della società debitrice principale e uno di essi è amministratore e legale rappresentante. L'importo garantito è rilevante, indicando un interesse non trascurabile nelle dinamiche operative della società. Non sono stati forniti chiarimenti su uno scopo consumeristico. Inoltre, le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico non possono considerarsi predisposte dal contraente ai sensi dell'art. 1341 c.c. e non necessitano di specifica approvazione. Ai fideiussori incombeva l'onere di provare la unilaterale predisposizione e imposizione del contenuto contrattuale, onere non assolto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 2795
    Giurisdizione : Trib. Catanzaro
    Numero : 2795
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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