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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/12/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Gop dott Corrado
EL, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 615 / 2020 R.G.A.C. avente ad oggetto: ripetizione di indebito da
nata in [...] il [...] CF , rapp.ta e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv Salvatrice Criscione
Ricorrente
Contro
CP_
in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Ragusa via Leonardo da
Vinci 25 CF rapp.to e difeso dall'Avv Manlio Galeano P.IVA_1
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione proponeva ricorso al fine di ottenere l'annullamento degli indebiti Parte_1
contestati dall'Ente conseguenti alla revoca della pensione di invalidità, eccependo
Pagina 1 l'illegittimità delle compensazioni effettuate e della procedura di revoca della prestazione
CP_ si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato.
L'art 37 L 448/98 così recita “(Verifiche in materia di invalidita' civile) 1. Nei
procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti
di titolari di trattamenti economici di invalidita' civile, la permanenza dei requisiti
sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi
pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si
presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni
dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso
in cui tale sospensione sia stata gi disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la
mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della
provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima”
Tale articolo disciplina in maniera puntuale l'intero procedimento che deve essere posto
CP_ in essere da al fine di pervenire alla revoca della prestazione.
CP_ Nel caso di specie tale procedura non è stata rispettata;
ed invero ha prodotto solo la raccomandata di invito a visita di revisione non andata a buon fine: tale circostanza di per sé, da sola, non può giustificare la revoca della prestazione.
CP_ avrebbe dovuto e potuto usare l'ordinaria diligenza per reperire il destinatario,
tentando una nuova notifica ed eventualmente attivandosi con modalità alternative (ad es notifica tramite Uff Giudiz).
Dalle norme citate si ricava che la mancata presentazione alla visita di revisione e l'assenza di giustificazioni, dalle quali la legge fa derivare la sospensione e quindi la
Pagina 2 revoca della prestazione, presuppongono entrambe la regolare notifica all'interessato della convocazione alla visita di revisione.
Anche dal punto di vista procedurale, a seguito di una prima notifica negativa, l'
[...]
è tenuto ad ulteriori accertamenti al fine di individuare il corretto indirizzo CP_2
del destinatario della convocazione.
CP_ In tal senso, il Messaggio n. 2002 del 19 marzo 2015, dispone ulteriori istruzioni operative in merito all'applicazione dell'art. 25, comma 6bis del D.L. n. 90/2014, e precisamente al punto 6 disciplina i casi di visita non effettuata per mancata presentazione del cittadino in assenza di sue comunicazioni. In particolare “in base
all'esito della spedizione potranno avere origine le seguenti tipologie di liste
amministrative che saranno visibili per le strutture territoriali:
“sconosciuto all'indirizzo”, “trasferito”, “indirizzo insufficiente”. In tal caso, le sedi
dovranno esperire in breve tempo ogni possibile tentativo per individuare il nuovo
domicilio dell'interessato (ad es.: tramite l'anagrafe comunale) e segnalare la
posizione aggiornata all'U.O. medico legale, consentendo una seconda convocazione;
”.
CP_ La medesima disciplina viene confermata dalla Circolare n. 127 dell'8 luglio 2016.
Né può darsi rilevanza al fatto che, sin dal riconoscimento della prestazione, la ricorrente fosse informata che la revisione si sarebbe dovuta svolgere nel maggio 2017:
è irragionevole infatti anche solo ipotizzare che tale circostanza sia sufficiente per imputare alla ricorrente l'assenza alla revisione, la quale peraltro ha fornito correttamente il proprio indirizzo anagrafico.
Da quanto sopra esposto, e tenuto conto del mancato rispetto della procedura
CP_ revocatoria prevista dalla legge, è illegittimo l'operato di la revoca della prestazione e la successiva compensazione operata sull'indennità di disoccupazione
Per i motivi sopra esposti il ricorso va accolto
Le spese seguono la soccombenza
Pagina 3 P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop DO .
Corrado EL:
CP_ 1) accoglie il ricorso e conseguentemente condanna al pagamento in favore della ricorrente dei ratei relativi alla pensione di invalidità maturata da agosto 2018 fino all'eventuale revisione;
CP_ 2) dichiara l'illegittimità della compensazione operata da con l'indennità di
CP_ disoccupazione spettante alla ricorrente e condanna al pagamento in favore della stessa ricorrente dell'intera indennità di disoccupazione;
CP_ 3) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in € 2000,000 oltre spese vive, rimborso spese generali, iva e cpa se dovute,
da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 10.12.2025
Il Giudice Gop
DO Corrado EL
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Gop dott Corrado
EL, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 615 / 2020 R.G.A.C. avente ad oggetto: ripetizione di indebito da
nata in [...] il [...] CF , rapp.ta e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv Salvatrice Criscione
Ricorrente
Contro
CP_
in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Ragusa via Leonardo da
Vinci 25 CF rapp.to e difeso dall'Avv Manlio Galeano P.IVA_1
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione proponeva ricorso al fine di ottenere l'annullamento degli indebiti Parte_1
contestati dall'Ente conseguenti alla revoca della pensione di invalidità, eccependo
Pagina 1 l'illegittimità delle compensazioni effettuate e della procedura di revoca della prestazione
CP_ si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato.
L'art 37 L 448/98 così recita “(Verifiche in materia di invalidita' civile) 1. Nei
procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti
di titolari di trattamenti economici di invalidita' civile, la permanenza dei requisiti
sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi
pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si
presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni
dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso
in cui tale sospensione sia stata gi disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la
mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della
provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima”
Tale articolo disciplina in maniera puntuale l'intero procedimento che deve essere posto
CP_ in essere da al fine di pervenire alla revoca della prestazione.
CP_ Nel caso di specie tale procedura non è stata rispettata;
ed invero ha prodotto solo la raccomandata di invito a visita di revisione non andata a buon fine: tale circostanza di per sé, da sola, non può giustificare la revoca della prestazione.
CP_ avrebbe dovuto e potuto usare l'ordinaria diligenza per reperire il destinatario,
tentando una nuova notifica ed eventualmente attivandosi con modalità alternative (ad es notifica tramite Uff Giudiz).
Dalle norme citate si ricava che la mancata presentazione alla visita di revisione e l'assenza di giustificazioni, dalle quali la legge fa derivare la sospensione e quindi la
Pagina 2 revoca della prestazione, presuppongono entrambe la regolare notifica all'interessato della convocazione alla visita di revisione.
Anche dal punto di vista procedurale, a seguito di una prima notifica negativa, l'
[...]
è tenuto ad ulteriori accertamenti al fine di individuare il corretto indirizzo CP_2
del destinatario della convocazione.
CP_ In tal senso, il Messaggio n. 2002 del 19 marzo 2015, dispone ulteriori istruzioni operative in merito all'applicazione dell'art. 25, comma 6bis del D.L. n. 90/2014, e precisamente al punto 6 disciplina i casi di visita non effettuata per mancata presentazione del cittadino in assenza di sue comunicazioni. In particolare “in base
all'esito della spedizione potranno avere origine le seguenti tipologie di liste
amministrative che saranno visibili per le strutture territoriali:
“sconosciuto all'indirizzo”, “trasferito”, “indirizzo insufficiente”. In tal caso, le sedi
dovranno esperire in breve tempo ogni possibile tentativo per individuare il nuovo
domicilio dell'interessato (ad es.: tramite l'anagrafe comunale) e segnalare la
posizione aggiornata all'U.O. medico legale, consentendo una seconda convocazione;
”.
CP_ La medesima disciplina viene confermata dalla Circolare n. 127 dell'8 luglio 2016.
Né può darsi rilevanza al fatto che, sin dal riconoscimento della prestazione, la ricorrente fosse informata che la revisione si sarebbe dovuta svolgere nel maggio 2017:
è irragionevole infatti anche solo ipotizzare che tale circostanza sia sufficiente per imputare alla ricorrente l'assenza alla revisione, la quale peraltro ha fornito correttamente il proprio indirizzo anagrafico.
Da quanto sopra esposto, e tenuto conto del mancato rispetto della procedura
CP_ revocatoria prevista dalla legge, è illegittimo l'operato di la revoca della prestazione e la successiva compensazione operata sull'indennità di disoccupazione
Per i motivi sopra esposti il ricorso va accolto
Le spese seguono la soccombenza
Pagina 3 P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop DO .
Corrado EL:
CP_ 1) accoglie il ricorso e conseguentemente condanna al pagamento in favore della ricorrente dei ratei relativi alla pensione di invalidità maturata da agosto 2018 fino all'eventuale revisione;
CP_ 2) dichiara l'illegittimità della compensazione operata da con l'indennità di
CP_ disoccupazione spettante alla ricorrente e condanna al pagamento in favore della stessa ricorrente dell'intera indennità di disoccupazione;
CP_ 3) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in € 2000,000 oltre spese vive, rimborso spese generali, iva e cpa se dovute,
da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 10.12.2025
Il Giudice Gop
DO Corrado EL
Pagina 4