Sentenza 26 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2001, n. 2767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2767 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
02 767 / 0 1 - REPUBBLICA ITA] IN NO LA CORTE SU MADI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE CONTRATTO PRELI: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MINARE DI VENDITA SPADONE - Presidente Dott. Mario - R.G.N. 22181/98 5760 - Consigliere Dott. ON VELLA Cron. 895 MENSITIERI - Consigliere Dott. Alfredo Rep. -© Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Ud. 24/11/00 Dott. Ettore BUCCIANTE Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SE NTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L sul ricorso proposto da: 2€ KER 2001 IL CANCELLIERE D'IC GEMMA, domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, | difesa dall'avvocato TATONE FIORELLO, giusta delega in atti;
LIRE 3000 CANCELLERIA ricorrente contro elettivamente CG073882 PO NT, PO IG, domiciliati in ROMA VLE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell'avvocato NORANTE D. A., difesi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. UFFICIO COPIE dall'avvocato TROIANO MICHELE, giusta delega in atti%;B Richiesta copia esecutiva dal Sig. TROIA ND controricorrenti 2000 per diritti 124,000+6 3 AGO. 2001 nonchè contro 1918 Br IL CANCELLIERE -1- PO CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell'avvocato NORANTE D.A.1 difeso dall'avvocato CIANCI FRANCO, giusta CORTE SUPHEMA DIASSAZIONE UPACIO COPIE delega in atti;
Richiesta copia studio dal Sig. TATOVE 3000 controricorrente per dirit:. 11 9 01 avverso la sentenza n. 68/98 della Corte d'Appello di IL SANSCLUES CAMPOBASSO, depositata il 06/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/00 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato TROIANO Michele, difensore dei resistenti PO IG E IN, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. CANCELLER DE 42 DE342013 DE342008 Mini. -2- DE342003 DE342002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 5 luglio 1983 il Tribunale di Larino adito da GI, ON e NI CE nei confronti di MM D'MI - pronun- inadempimento dellaciò la risoluzione, per convenuta, del contratto preliminare del 21 novembre 1971, con cui gli uni e l'altra si erano obbligati, rispettivamente, a vendere e a compra- un appartamento ubicato in via Mazzini are Termoli. Impugnata da MM D'MI, la decisione fu confermata dalla Corte di appello di Campobasso, che con sentenza del 27 novembre 1989 respinse il gravame. Contro questa pronuncia MM D'MI propose domanda di revocazione, lamentando che erronea- mente il giudice di secondo grado aveva ritenuto: che il prezzo fosse stato pattuito in lire 7.500.000, anziché in lire 75.000 per metro quadrato;
- che fosse infondata la doglianza circa la mancata computazione della somma di lire 2.233.000, versata il 21 giugno 1975 a NI CE;
che anche nei confronti di quest'ulti- mo dovesse proseguire il giudizio, nonostante la mediante la ricezione del transazione conclusa 3 M 22181/1998 suddetto importo e la contestuale cessione alla promittente acquirente della quota di un terzo dell'immobile in questione. Con sentenza del 6 luglio 1998 la Corte di appello di Campobasso ha rigettato il primo motivo di impugnazione e dichiarato inammissibili gli altri due, Osservando: la quantificazione - del prezzo non è stata frutto di una supposizione della quale le risultanze processuali dimostrino l'erroneità, ma anzi trova positivo riscontro nel contenuto del contratto stesso oggetto del giudi- zio, in cui l'appartamento viene descritto come esteso circa 100 mq. e i prezzi unitario e totale sono precisati in lire 75.000 per mq. e in lire 75.000; - il certificato del Comune di Termoli del 9 giugno 1992, prodotto in sede di revocazio- ne, non è un documento che appartenga alla causa definita con la sentenza impugnata e comunque non èè dimostrativo di alcun errore, poiché vi indicata l'area di 66,86 mq. come netta, mentre il preliminare si riferiva a quella lorda;
- la corresponsione di lire 2.233.000 a NI CE attiene a un punto oggetto di controversia tra le parti e di decisione nel giudizio a quo, in cui questa circostanza era stata fatta valere quale 22181/1998 unico motivo di appello, sicché non può costitui- -re ragione di revocazione;
la pronuncia impu- gnata si basa sul mancato pagamento del prezzo, da parte della promittente acquirente, entro il termine assegnatole ai sensi dell'art. 1454 c.c., per cui il raggiro asseritamente operato da NI CE, in una vicenda negoziale di tre successiva, non può aver influito sullaanni decisione. La cassazione di tale sentenza è stata chie- sta da MM D'MI, in base a due motivi, la cui fondatezza è stata contestata, con distinti controricorsi, da GI e ON CE e da NI CE. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va rilevato che il ricorso di NI CE è inammissibile, in quanto presen- tato "in forza di mandato a margine della compar- sa di costituzione e risposta in grado di appel- lo": non essendo stata rilasciata per la difesa davanti a questa Corte, la procura difetta del requisito della specialità, prescritto dagli art. 365 e 370 c.p.c. Con i due motivi addotti a sostegno del ri- corso, MM D'MI rispettivamente denuncia: 22181/1998 5 M "violazione e falsa applicazione dell'art. 395 n. 4 cpc, e dei principi generali in materia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cpc per avere erroneamente la Corte di merito riesaminato i fatti revocatori ai fini di una mera delibazione di conferma della sentenza n. 138/89 della mede- sima Corte già gravata dalla odierna ricorrente con atto di appello e poscia per evocazione, così omettendo di motivare sugli stessi di cui tutta- via non ha disconosciuto la sussistenza ontologi- ca"; "violazione e falsa applicazione dell'art. 394 n. 1 cpc, e dei principi generali in materia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cpc per avere la Corte di merito erroneamente disatteso il motivo consistito nel devoluto dolo di una parte a danno dell'altra con motivazione incentrata su aspetti concernenti la critica in diritto della devoluta controversia in appello senza con ciò negare l'esistenza del fatto storico cui non ha conferito alcun rilievo in motivazione". Una stessa ragione impone di disattendere en- trambe queste censure: la mancanza di ogni loro congruenza con le rationes decidendi poste а fondamento della sentenza impugnata, sui punti 22181/1998 6 Mon oggetto delle due doglianze. A proposito dell'estensione dell'appartamento asseritamente inferiore a 100 mq. - la Corte di appello ha escluso che la propria precedente decisione, come aveva dedotto MM D'MI, fosse effetto di un errore di fatto, osservando che questo non risultava da nessuno degli atti o documenti della causa, tra i quali non poteva comprendersi il certificato del Comune di Termoli del 9 giugno 1992, prodotto soltanto nel giudizio revocazione. Ebbene, а questa argomentazionedi la ricorrente null'altro ha opposto, se non appunto il contenuto di tale certificato, che a suo dire prova la minore superficie dell'immobile e comunque avrebbe dovuto costituire, per la Corte di appello, motivo per "accertare tecnica- mente il fatto revocatorio come era nei suoi poteri istituzionali, di cui volutamente si orbata, respingendo tutte le richieste istrutto- rie al riguardo pur avanzate dalla difesa della Diversamente da quanto la ricorrente D'MI". mostra di ritenere, la "causa" i cui "atti ○ documenti", a norma dell'art. 395 n. 4 c.p.c., debbono dimostrare l'errore commesso dal giudice nel supporre, contrariamente al vero, l'esistenza 22181/1998 7 Mmm o l'inesistenza di un fatto, è il giudizio defi- nito con la sentenza impugnata, non quello di revocazione, nella cui fase rescindente non si può né si deve dare corso ad accertamenti diversi dalla verifica del contrasto tra le risultanze fatti,documentali della causa pregressa e i positivi o negativi, posti a base della relativa decisione. Quanto al versamento di lire 2.233.000, da MM D'MI a NI CE, la Corte di appello ha osservato che nel giudizio di secondo grado il fatto era stato preso in considerazione e reputato non ostativo all'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto preliminare, per cui era stato un punto controverso e oggetto di pronuncia nella sentenza impugnata, come tale inidoneo a dare luogo a una pronuncia di revoca- zione. A questa constatazione non sono state mosse contestazioni pertinenti dalla ricorrente, la quale si è limitata a sostenere che la circo- stanza di quel pagamento, se fosse stata esatta- avrebbe mente valutata nel giudizio di appello, dovuto portare all'accoglimento del suo gravame contro la sentenza di primo grado. Se in sede di revocazione fossero consentite simili revisioni 22181/1998 8 Mm. della decisione precedente, si darebbe luogo proprio a quel "vero e proprio appello bis", che nello stesso ricorso viene definito come un "assurdo giuridico processuale". Infine, relativamente al "raggiro" che sareb- be stato posto in essere, conseguentemente alla ricezione da parte di NI CE della sud- detta somma di lire 1.233.000, la Corte di appel- lo ha ritenuto che la sentenza impugnata non poteva essere stata effetto del dolo della parte, eventualmente ravvisabile in tale comportamento, per l'assorbente ragione che la risoluzione del contratto preliminare era stata pronunciata in considerazione del mancato pagamento del prezzo, entro il termine indicato nelle diffide ad adem- piere inviate alla D'MI, che era scaduto tre anni prima. Di questo decisivo rilievo non è stato tenuto alcun conto dalla ricorrente, che nessuna censura gli ha rivolto, avendo semplice- mente insistito nella tesi secondo cui già in primo grado la realtà era stata "sottaciuta al giudice" dai CE, i quali avevano tenuto un "iniziale, costante e sempre immutato atteggia- mento di dolo revocatorio conclamato poi in atto di appello dalla mancata partecipazione di LI 22181/1998 9 Mmm. ce NI".
Per questi motivi
il ricorso viene rigettato, conseguente condanna di MM D'MI al con rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute da GI CE e ON CE, che si liquidano nella misura precisata nel dispositivo. Nulla compete a questo titolo a NI CE, stante la rilevata inammissibili- 60000 tà del suo controricorso. 310000 DISPOSITIVO La Corte rigetta il ricorso;
condanna MM D'MI a rimborsare a GI CE e ON CE le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 125800 oltre a lire 3.000.000 per onorari. Roma, 24 novembre 2000 Червенкий Яйти Buniani Sparken IL CANCELLERE C1 Faulo Tal es DEPOSITATO IN CANCELLERIA 26 FEB. 2001 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Roma 5 LUG. 2001 IL CANCELLIERE C1 Lolazico Registrop in co al n. 2007 versate 9. 310.000 Cire trecentodiecimila p. Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria FILIPPO) Responsabile Servizi A Giudiziari 22181/1998 10 (Dr. M. RASCICHINI