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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 666/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6233/2022 depositato il 22/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3281/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 03/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012J01231/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012J01231/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012J01231/2018 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012J01231/2018 IVA-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012J01231/2018 IRAP 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 3281/04/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa.
Si premette che con avviso di accertamento n. TY7012J01231/2018, notificato il 30 ottobre 2018, l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Siracusa accertava, ai fini IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2013,determinava maggiori ricavi pari a € 46.737,00, applicando un indice di ricarico dell'87% sulla base di dati settoriali.
La contribuente proponeva ricorso, accolto parzialmente in primo grado con rideterminazione dei maggiori ricavi in € 31.205,00, applicando un ricarico del 67%.
Avverso tale sentenza la contribuente proponeva appello, deducendo violazione dell'art. 41-bis DPR 600/73
e contestando la percentuale di ricarico applicata.
L'Ufficio si costituiva eccependo l'inammissibilità del nuovo motivo e difendendo la legittimità dell'accertamento.
L'Ufficio il 14.10.25 depositava proposta conciliativa che non veniva accettata dalla parte appellante.
La causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che l'accertamento originario è stato emesso ai sensi degli artt. 39 e 41-bis DPR 600/73, in presenza di gravi carenze documentali (mancata produzione delle distinte inventariali delle rimanenze), legittimando il metodo induttivo. La sentenza di primo grado ha correttamente ridotto il ricarico allineandolo agli studi di settore (67%), ma non ha considerato la conciliazione perfezionata tra le stesse parti per l'anno
2012, ove fu applicato un ricarico del 35%. In sede di appello, la Corte ha favorito un tentativo di conciliazione, cui l'Ufficio ha aderito formulando una proposta basata su criteri di continuità contabile e deflazione del contenzioso:
- Esistenze iniziali: € 51.867,00 (mutuate dalle rimanenze finali 2012);
- Acquisti: € 52.242,00;
- Abbattimento forfetario rimanenze finali: € 20.818,00 (25% del dato contabile);
- Costo del venduto: € 83.291,00; Applicando il ricarico del 35%, perveniva a maggiori ricavi: € 29.152,00.
Tale metodologia, pur non vincolante, appare e coerente con il principio di collaborazione e buona fede (art. 10 Statuto del contribuente) e con la ratio deflattiva dell'art. 48 D.Lgs. 546/92.
Pertanto, la Corte ritiene di fare propria la proposta conciliativa dell'Ufficio, rideterminando la pretesa impositiva come segue:
IRPEF: reddito d'impresa € 69.509,00 (anziché € 87.094,00);
IRAP: valore della produzione € 96.563,00 (anziché € 114.148,00);
IVA: maggior volume d'affari € 37.983,00, con maggiore imposta € 6.772,00 (anziché € 9.908,00).
Le sanzioni sono ridotte al 50% del minimo ex art. 48-ter D.Lgs. 546/92.
Le spese di lite sono compensate integralmente, considerata la parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
Accoglie parzialmente l'appello, rideterminando la pretesa impositiva COME APPRESSO:
IRPEF: reddito d'impresa € 69.509,00 (anziché € 87.094,00);
IRAP: valore della produzione € 96.563,00 (anziché € 114.148,00);
IVA: maggior volume d'affari € 37.983,00, con maggiore imposta € 6.772,00 (anziché € 9.908,00).
Le sanzioni sono ridotte al 50% del minimo ex art. 48-ter D.Lgs. 546/92.
Compensa integralmente le spese di lite.
Palemo 16.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6233/2022 depositato il 22/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3281/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 03/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012J01231/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012J01231/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012J01231/2018 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012J01231/2018 IVA-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012J01231/2018 IRAP 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 3281/04/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa.
Si premette che con avviso di accertamento n. TY7012J01231/2018, notificato il 30 ottobre 2018, l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Siracusa accertava, ai fini IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2013,determinava maggiori ricavi pari a € 46.737,00, applicando un indice di ricarico dell'87% sulla base di dati settoriali.
La contribuente proponeva ricorso, accolto parzialmente in primo grado con rideterminazione dei maggiori ricavi in € 31.205,00, applicando un ricarico del 67%.
Avverso tale sentenza la contribuente proponeva appello, deducendo violazione dell'art. 41-bis DPR 600/73
e contestando la percentuale di ricarico applicata.
L'Ufficio si costituiva eccependo l'inammissibilità del nuovo motivo e difendendo la legittimità dell'accertamento.
L'Ufficio il 14.10.25 depositava proposta conciliativa che non veniva accettata dalla parte appellante.
La causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che l'accertamento originario è stato emesso ai sensi degli artt. 39 e 41-bis DPR 600/73, in presenza di gravi carenze documentali (mancata produzione delle distinte inventariali delle rimanenze), legittimando il metodo induttivo. La sentenza di primo grado ha correttamente ridotto il ricarico allineandolo agli studi di settore (67%), ma non ha considerato la conciliazione perfezionata tra le stesse parti per l'anno
2012, ove fu applicato un ricarico del 35%. In sede di appello, la Corte ha favorito un tentativo di conciliazione, cui l'Ufficio ha aderito formulando una proposta basata su criteri di continuità contabile e deflazione del contenzioso:
- Esistenze iniziali: € 51.867,00 (mutuate dalle rimanenze finali 2012);
- Acquisti: € 52.242,00;
- Abbattimento forfetario rimanenze finali: € 20.818,00 (25% del dato contabile);
- Costo del venduto: € 83.291,00; Applicando il ricarico del 35%, perveniva a maggiori ricavi: € 29.152,00.
Tale metodologia, pur non vincolante, appare e coerente con il principio di collaborazione e buona fede (art. 10 Statuto del contribuente) e con la ratio deflattiva dell'art. 48 D.Lgs. 546/92.
Pertanto, la Corte ritiene di fare propria la proposta conciliativa dell'Ufficio, rideterminando la pretesa impositiva come segue:
IRPEF: reddito d'impresa € 69.509,00 (anziché € 87.094,00);
IRAP: valore della produzione € 96.563,00 (anziché € 114.148,00);
IVA: maggior volume d'affari € 37.983,00, con maggiore imposta € 6.772,00 (anziché € 9.908,00).
Le sanzioni sono ridotte al 50% del minimo ex art. 48-ter D.Lgs. 546/92.
Le spese di lite sono compensate integralmente, considerata la parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
Accoglie parzialmente l'appello, rideterminando la pretesa impositiva COME APPRESSO:
IRPEF: reddito d'impresa € 69.509,00 (anziché € 87.094,00);
IRAP: valore della produzione € 96.563,00 (anziché € 114.148,00);
IVA: maggior volume d'affari € 37.983,00, con maggiore imposta € 6.772,00 (anziché € 9.908,00).
Le sanzioni sono ridotte al 50% del minimo ex art. 48-ter D.Lgs. 546/92.
Compensa integralmente le spese di lite.
Palemo 16.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE