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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 434/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:40 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1081/2025 depositato il 26/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1284 - 2022 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 ha presentato ricorso avverso avviso di accertamento n.1284, relativo ad imposta IMU per l'anno d'imposta 2022, emesso dal Comune di Agrigento, e notificato in data
23/02/2025.
Affidava a diversi motivi di impugnazione cosi come descritti nel ricorso introduttivo. Si costituiva l'Ufficio che insisteva per il rigetto del ricorso con vittoria e spese di giudizio.
Le parti in data successiva, presentavano comunicazione di annullamento dell'avviso di accertamento IMU –
Atto di revoca n. 912 del 11-06-2025, chiedendo la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 29 Gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto sopra detto, con particolare alle osservazioni delle parti costituite, ritiene cessata la materia del contendere con estinzione del giudizio, rilevando, dunque, che sussistono le ragioni per dichiarare la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'Art. 46 Dlgs n. 546/92.
Le spese processuali vengono compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte, dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Cosi deciso in Agrigento il 29 Gennaio 2026
Il GIUDICE MONOCRATICO
TO NO LI
Firmato digitalmente
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:40 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1081/2025 depositato il 26/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1284 - 2022 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 ha presentato ricorso avverso avviso di accertamento n.1284, relativo ad imposta IMU per l'anno d'imposta 2022, emesso dal Comune di Agrigento, e notificato in data
23/02/2025.
Affidava a diversi motivi di impugnazione cosi come descritti nel ricorso introduttivo. Si costituiva l'Ufficio che insisteva per il rigetto del ricorso con vittoria e spese di giudizio.
Le parti in data successiva, presentavano comunicazione di annullamento dell'avviso di accertamento IMU –
Atto di revoca n. 912 del 11-06-2025, chiedendo la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 29 Gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto sopra detto, con particolare alle osservazioni delle parti costituite, ritiene cessata la materia del contendere con estinzione del giudizio, rilevando, dunque, che sussistono le ragioni per dichiarare la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'Art. 46 Dlgs n. 546/92.
Le spese processuali vengono compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte, dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Cosi deciso in Agrigento il 29 Gennaio 2026
Il GIUDICE MONOCRATICO
TO NO LI
Firmato digitalmente