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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/11/2025, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4325/2024 R.G. sul ricorso depositato il 05/09/2024 proposto da (difesa dagli avv. Mirna Raschi e Giulia Raschi) Parte_1 nei confronti di (difeso da avv. Ettore Triolo ) Controparte_1 viste le note di trattazione scritta delle parti ,
così definitivamente provvede :
“ Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte dei Conti davanti alla quale rimette le parti con termine di legge per la riassunzione .
Nulla per le spese.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
-accogliere il presente ricorso e per l'effetto, accertare il diritto all'assegno per il nucleo familiare
(ANF per sé stessa), di cui alla Legge 13.5.1988 n. 153 di conversione del D.L. 13.3.1988 n. 69 art
2, con decorrenza 15.05.2021 data decesso del coniuge, giusta domanda amministrativa del
12.10.2023;
-condannare l' al pagamento dell''assegno per il nucleo familiare (ANF per sé stessa), di cui CP_2 alla Legge 13.5.1988 n. 153 di conversione del D.L. 13.3.1988 n. 69 art 2, con decorrenza
15.05.2021 data decesso del coniuge, giusta domanda amministrativa del 12.10.2023;
Parte ricorrente deduceva che:
con domanda amministrativa del 12.10.2023, aveva chiesto che le venisse riconosciuto il diritto all'ANF per sé stessa in relazione alla pensione di reversibilità Categoria FS n. certificato di cui è titolare (quale coniuge superstite del lavoratore dipendente sig. Numer_1 Persona_1 nato a [...] il [...], deceduto il giorno 15.05.2021), trovandosi “a causa di
1 infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”;
Con provvedimento del 08.01.2024 l' rigettava la domanda ritenendo: “l'importo CP_2 CP_2 dell'assegno al nucleo familiare non varia perché La S.V. Non è stato riconosciuto inabile”.
(allegato n. 2) ; che tale decisione era ingiusta .
Parte resistente si costituiva evidenziando in primis il Controparte_1 difetto di giurisdizione del tribunale ordinario trattandosi di questione attinente a pensione di dipendente delle Ferrovie dello Stato e la giurisdizione si radicava in capo alla Corte dei Conti, giudice ordinario in materia di pensioni a carico dello Stato;
nel merito eccepiva con riferimento al caso di specie gli accertamenti sanitari eseguiti durante le procedura amministrativa hanno messo in evidenza l'inesistenza di infermità o difetto fisico o mentale, tali da porre il ricorrente nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.; eccepiva , altresì, la prescrizione dei ratei eventualmente spettanti.
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso difetta della giurisdizione del giudice ordinario .
La causa concerne la pretesa della parte ricorrente ad assegni per nucleo familiare su pensione di ex VI .
E' pacifico che la pensione appartiene al Fondo speciale FS .
La stessa parte ricorrente nelle note afferma nelle note < nel caso di specie la prestazione richiesta non è la pensione FS, ma l'ANF, ossia una prestazione accessoria e autonoma che spetta ai titolari di pensione derivante da lavoro dipendente, la quale non è a carico dello Stato, bensì del Fondo speciale (Fondo FS).> CP_2
La pensione della ricorrente grava sul Fondo speciale per personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato Spa, istituito dall'art 43 legge 488 del 1999 , a seguito della soppressione del precedente
CP_3
Il comma 3 dispone : <
3. Sono a carico del Fondo speciale di cui al comma 1 i trattamenti pensionistici in essere nonché quelli da liquidare in favore dei lavoratori iscritti, secondo le regole previste dalla normativa vigente, presso il soppresso Fondo. Gli eventuali squilibri gestionali del
Fondo speciale di cui al comma 1 restano a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo
210, ultimo comma, primo periodo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092>.
2 Anche di recente si è affermato : < È pacifico che il ricorrente ha agito per accertare il suo diritto
«alla pensione ordinaria di inabilità» ai sensi della legge nr. 222 del 1984 o, in subordine, per ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno, ai sensi della medesima legge. A tale riguardo, ha dedotto di essere «stato dipendente delle Ferrovie dello Stato […] dal 15.6.1982 al
21.12.2011»(….)1. Ciò chiarito -a prescindere da quello che è stato formalmente prospettato nel ricorso introduttivo del giudizio- la pensione di inabilità in favore dei lavoratori, già dipendenti delle Ferrovie dello Stato, è quella regolata dall'art. 2, comma 12, della legge nr. 335 del 1995 e non quella disciplinata dall'art. 2 della legge nr. 222 del 1984. Per detti lavoratori, inoltre, non è previsto l'assegno di invalidità di cui all'art. 1 della legge nr. 222 cit. ma piuttosto la pensione di inidoneità, alle condizioni di cui all'art. 219 del D.P.R. nr. 1092 del 1973.
Parte 12. Vengono, pertanto, in rilievo prestazioni che non sono a carico dell' ( come le prestazioni CP_ di cui alla legge nr. 222 del 1984) ma piuttosto del Fondo Speciale, costituito in seno all' ai sensi dell'art. 43 della legge n. 488 del 1999, in sostituzione del Controparte_4
, ex Gestione dell'ente pubblico Ferrovie dello Stato.
[...]
13. Il Fondo Speciale è un Fondo Sostitutivo dell'AGO che alimenta trattamenti pensionistici per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.A. e che ha mantenuto, in favore degli iscritti (ovvero di tutto il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.A. al momento di costituzione del CP_3 medesimo), le prestazioni «secondo le regole previste dalla normativa vigente, presso il soppresso con la particolarità che gli eventuali squilibri gestionali sono a carico del «bilancio dello CP_3
Stato» ( v. art. 43, comma 2, della legge nr. 488 del 1999).
(….) 18. Poste queste premesse, la fattispecie concreta rientra dunque nella giurisdizione della
Corte dei Conti in base al principio consolidato che riconduce alla stessa le controversie relative ai trattamenti pensionistici dei lavoratori dipendenti -o già pensionati- delle Ferrovie dello Stato
S.p.A, ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, giurisdizione che resta immutata nonostante l'entrata in vigore della legge n. 210 del 1985 istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato ed anche dopo la trasformazione dell'ente in società per azioni (tra le tante, Cass., sez.un., nr. 221 del
2007; Cass., sez.un., nr. 4853 del 2013)
19. La persistenza di siffatta giurisdizione, anche in relazioni a rapporti poi divenuti di natura privata, poggia sul rilievo che i trattamenti pensionistici in favore dei menzionati lavoratori continuano ad essere alimentati parzialmente dallo Stato, il quale, infatti, ai sensi dell'art. 210, ult. comma, d.P.R. n. 1092 del 1973, partecipa alla copertura del fabbisogno con contributo da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza fra le spese e le entrate del
3 fondo 22. Nel caso di specie, sono richieste, al di là della prospettazione estrinseca, prestazioni pensionistiche in virtù del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato SpA CP_ che sono a carico del Fondo Speciale presso l' e che, pertanto, continuano ad essere alimentate parzialmente dallo Stato> > così Cass sez lav. n. 11153 del 2025.
Orbene l'assegno per il nucleo familiare è prestazione che compone il trattamento pensionistico a carico del Fondo speciale FS e poiché lo Stato alimenta parzialmente il Fondo speciale , la Corte dei Conti è titolare della giurisdizione sulla prestazione degli anf in quanto gravanti sulle risorse pubbliche statuali ( vedi tra le altre Corte dei conti Campania -Sentenza n. 147/2024 per ipotesi che la controversia su anf su pensione pubblica è della Corte dei Conti ).
Non dubita della Giurisdizione la Corte dei Conti siciliana sent n. 986 del 2021 che esamina la richiesta degli assegni per il nucleo familiare da parte di pensionato ferrovie dello Stato senza sollevare questione di giurisdizione . CP_
L'eccezione dell' va dunque accolta .
Nulla per le spese del giudizio per la dichiarazione di esonero in caso di soccombenza .
Reggio Calabria , 19.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4325/2024 R.G. sul ricorso depositato il 05/09/2024 proposto da (difesa dagli avv. Mirna Raschi e Giulia Raschi) Parte_1 nei confronti di (difeso da avv. Ettore Triolo ) Controparte_1 viste le note di trattazione scritta delle parti ,
così definitivamente provvede :
“ Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte dei Conti davanti alla quale rimette le parti con termine di legge per la riassunzione .
Nulla per le spese.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
-accogliere il presente ricorso e per l'effetto, accertare il diritto all'assegno per il nucleo familiare
(ANF per sé stessa), di cui alla Legge 13.5.1988 n. 153 di conversione del D.L. 13.3.1988 n. 69 art
2, con decorrenza 15.05.2021 data decesso del coniuge, giusta domanda amministrativa del
12.10.2023;
-condannare l' al pagamento dell''assegno per il nucleo familiare (ANF per sé stessa), di cui CP_2 alla Legge 13.5.1988 n. 153 di conversione del D.L. 13.3.1988 n. 69 art 2, con decorrenza
15.05.2021 data decesso del coniuge, giusta domanda amministrativa del 12.10.2023;
Parte ricorrente deduceva che:
con domanda amministrativa del 12.10.2023, aveva chiesto che le venisse riconosciuto il diritto all'ANF per sé stessa in relazione alla pensione di reversibilità Categoria FS n. certificato di cui è titolare (quale coniuge superstite del lavoratore dipendente sig. Numer_1 Persona_1 nato a [...] il [...], deceduto il giorno 15.05.2021), trovandosi “a causa di
1 infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”;
Con provvedimento del 08.01.2024 l' rigettava la domanda ritenendo: “l'importo CP_2 CP_2 dell'assegno al nucleo familiare non varia perché La S.V. Non è stato riconosciuto inabile”.
(allegato n. 2) ; che tale decisione era ingiusta .
Parte resistente si costituiva evidenziando in primis il Controparte_1 difetto di giurisdizione del tribunale ordinario trattandosi di questione attinente a pensione di dipendente delle Ferrovie dello Stato e la giurisdizione si radicava in capo alla Corte dei Conti, giudice ordinario in materia di pensioni a carico dello Stato;
nel merito eccepiva con riferimento al caso di specie gli accertamenti sanitari eseguiti durante le procedura amministrativa hanno messo in evidenza l'inesistenza di infermità o difetto fisico o mentale, tali da porre il ricorrente nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.; eccepiva , altresì, la prescrizione dei ratei eventualmente spettanti.
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso difetta della giurisdizione del giudice ordinario .
La causa concerne la pretesa della parte ricorrente ad assegni per nucleo familiare su pensione di ex VI .
E' pacifico che la pensione appartiene al Fondo speciale FS .
La stessa parte ricorrente nelle note afferma nelle note < nel caso di specie la prestazione richiesta non è la pensione FS, ma l'ANF, ossia una prestazione accessoria e autonoma che spetta ai titolari di pensione derivante da lavoro dipendente, la quale non è a carico dello Stato, bensì del Fondo speciale (Fondo FS).> CP_2
La pensione della ricorrente grava sul Fondo speciale per personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato Spa, istituito dall'art 43 legge 488 del 1999 , a seguito della soppressione del precedente
CP_3
Il comma 3 dispone : <
3. Sono a carico del Fondo speciale di cui al comma 1 i trattamenti pensionistici in essere nonché quelli da liquidare in favore dei lavoratori iscritti, secondo le regole previste dalla normativa vigente, presso il soppresso Fondo. Gli eventuali squilibri gestionali del
Fondo speciale di cui al comma 1 restano a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo
210, ultimo comma, primo periodo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092>.
2 Anche di recente si è affermato : < È pacifico che il ricorrente ha agito per accertare il suo diritto
«alla pensione ordinaria di inabilità» ai sensi della legge nr. 222 del 1984 o, in subordine, per ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno, ai sensi della medesima legge. A tale riguardo, ha dedotto di essere «stato dipendente delle Ferrovie dello Stato […] dal 15.6.1982 al
21.12.2011»(….)1. Ciò chiarito -a prescindere da quello che è stato formalmente prospettato nel ricorso introduttivo del giudizio- la pensione di inabilità in favore dei lavoratori, già dipendenti delle Ferrovie dello Stato, è quella regolata dall'art. 2, comma 12, della legge nr. 335 del 1995 e non quella disciplinata dall'art. 2 della legge nr. 222 del 1984. Per detti lavoratori, inoltre, non è previsto l'assegno di invalidità di cui all'art. 1 della legge nr. 222 cit. ma piuttosto la pensione di inidoneità, alle condizioni di cui all'art. 219 del D.P.R. nr. 1092 del 1973.
Parte 12. Vengono, pertanto, in rilievo prestazioni che non sono a carico dell' ( come le prestazioni CP_ di cui alla legge nr. 222 del 1984) ma piuttosto del Fondo Speciale, costituito in seno all' ai sensi dell'art. 43 della legge n. 488 del 1999, in sostituzione del Controparte_4
, ex Gestione dell'ente pubblico Ferrovie dello Stato.
[...]
13. Il Fondo Speciale è un Fondo Sostitutivo dell'AGO che alimenta trattamenti pensionistici per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.A. e che ha mantenuto, in favore degli iscritti (ovvero di tutto il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.A. al momento di costituzione del CP_3 medesimo), le prestazioni «secondo le regole previste dalla normativa vigente, presso il soppresso con la particolarità che gli eventuali squilibri gestionali sono a carico del «bilancio dello CP_3
Stato» ( v. art. 43, comma 2, della legge nr. 488 del 1999).
(….) 18. Poste queste premesse, la fattispecie concreta rientra dunque nella giurisdizione della
Corte dei Conti in base al principio consolidato che riconduce alla stessa le controversie relative ai trattamenti pensionistici dei lavoratori dipendenti -o già pensionati- delle Ferrovie dello Stato
S.p.A, ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, giurisdizione che resta immutata nonostante l'entrata in vigore della legge n. 210 del 1985 istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato ed anche dopo la trasformazione dell'ente in società per azioni (tra le tante, Cass., sez.un., nr. 221 del
2007; Cass., sez.un., nr. 4853 del 2013)
19. La persistenza di siffatta giurisdizione, anche in relazioni a rapporti poi divenuti di natura privata, poggia sul rilievo che i trattamenti pensionistici in favore dei menzionati lavoratori continuano ad essere alimentati parzialmente dallo Stato, il quale, infatti, ai sensi dell'art. 210, ult. comma, d.P.R. n. 1092 del 1973, partecipa alla copertura del fabbisogno con contributo da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza fra le spese e le entrate del
3 fondo 22. Nel caso di specie, sono richieste, al di là della prospettazione estrinseca, prestazioni pensionistiche in virtù del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato SpA CP_ che sono a carico del Fondo Speciale presso l' e che, pertanto, continuano ad essere alimentate parzialmente dallo Stato> > così Cass sez lav. n. 11153 del 2025.
Orbene l'assegno per il nucleo familiare è prestazione che compone il trattamento pensionistico a carico del Fondo speciale FS e poiché lo Stato alimenta parzialmente il Fondo speciale , la Corte dei Conti è titolare della giurisdizione sulla prestazione degli anf in quanto gravanti sulle risorse pubbliche statuali ( vedi tra le altre Corte dei conti Campania -Sentenza n. 147/2024 per ipotesi che la controversia su anf su pensione pubblica è della Corte dei Conti ).
Non dubita della Giurisdizione la Corte dei Conti siciliana sent n. 986 del 2021 che esamina la richiesta degli assegni per il nucleo familiare da parte di pensionato ferrovie dello Stato senza sollevare questione di giurisdizione . CP_
L'eccezione dell' va dunque accolta .
Nulla per le spese del giudizio per la dichiarazione di esonero in caso di soccombenza .
Reggio Calabria , 19.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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