Articolo 3 della Legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 2Articolo 4
Versione
3 giugno 1985
Art. 3.
Il riconoscimento della personalita' giuridica e' concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo il diritto canonico, previo assenso dell'autorita' ecclesiastica competente, ovvero su domanda di questa.
Entrata in vigore il 3 giugno 1985
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