Sentenza 7 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/01/2002, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2002 |
Testo completo
E N O I Z A ls 021 14/02 R T S I G E REPUBBLICA ITALIAN R A : D e IN NOME DEL POPO ITALIANO E T N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E Oggetto S E SEZIONE TERZA CIVILE Equo canone. Somme pagate in più. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19038/99 - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Consigliere мы Cron. Dott. Alberto TALEVI Rel. Consigliere Rep. Ud. 21/09/01 Dott. Maria Margherita CHIARINI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: NT LU, elettivamente domiciliata a ROMA VIA ROCCAPRIORA 32, presso lo studio dell'avvocato NICOLA RENDA,GIUSEPPE MURDOLO, difesa dall'avvocato giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IO NN, ER GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CERVETERI 8, presso lo studio dell'avvocato PIERO FARALLO, che li difende, giusta delega in atti;
2001 controricorrenti 1624 avverso la sentenza n. 111/98 del Giudice conciliatore di ROMA, emessa il 15/7/1998, depositata il 17/07/98; RG.286/1995, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/01 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato il 15.9.90 NO IA, premesso fra l'altro che era titolare del contratto di locazione per l'appartamento sito a Roma via Macerata 38, e che aveva pagato un canone superiore a quello equo, chiedeva al ET di Roma di condannare (previa determinazione dell'equo canone) IE AC e GI NA al pagamento della soma di £ 3.689.686 oltre accessori, nonché al rimborso di £ 1.000.000 per oneri e spese pagati in più. Resisteva in giudizio il IE mentre la GI restava contumace. Con sentenza 27.6 - 22.7.91 il ET di Roma determinava il canone base in £ 39.697, aggiornato al 1° agosto 1990 in £ 54.369, asserendo inoltre che spettavano al ricorrente le somme pagate in eccedenza rispetto al sopra determinato canone, con gli interessi legali dalle singole scadenze e rivalutazione monetaria al tasso complessivo dell'8%; dichiarava interamente compensate le spese e dichiarava la sentenza provvisoriamente esecutiva. La NO, sulla base di tale sentenza chiedeva al Conciliatore di Roma decreto ingiuntivo, deducendo che dal 1-10-1984 al 31-7-1985 doveva essere rimborsata della somma di £ 572.970 quale differenza tra il canone pagato (£ 100.000) e quello determinato ( £ 42.703), nonché interessi (£. 372.430) per un totale di £ 945.400, oltre interessi successivi. Avendo detto Giudice emesso tale decreto in data 4.3.95, IE AC e GI NA proponevano opposizione, deducendo che la sig.ra NO avrebbe dovuto azionare la sentenza del ET di Roma provvisoriamente esecutiva e che quindi non poteva essere emesso un altro provvedimento. Resisteva in giudizio la NO. Il Giudice Conciliatore, con sentenza 15 - 17.7.98, accoglieva l'opposizione, 3 revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opposta al pagamento delle spese, osservando che detto decreto era fondato su di una sentenza già esecutiva, che la NO avrebbe potuto e dovuto azionare per il pagamento di quanto dovuto se dovuto. Contro questa decisione ricorre per cassazione la NO con un motivo, illustrato anche con memoria. Resistono con controricorso le controparti MOTIVI DELLA DECISIONE I controricorrenti eccepiscono la decadenza dall'impugnazione e, per l'effetto, l'inammissibilità dell'atto introduttivo in quanto notificato oltre il termine perentorio di cui all'art. 327 cpc, nonché la nullità del ricorso introduttivo in quanto privo di valido mandato ad litem ex art. 83 cpc. Tali rilievo non possono essere accolti in quanto: -A) la norma di cui all'art. 327 c.p.c. predetto, considerata la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, deve ritenersi nella specie rispettata;
- B) nella specie nell'intestazione del ricorso si afferma che la procura è in calce;
l'originale del ricorso reca in calce una rituale procura;
ed inoltre nelle copie notificate manca solo la firma di NO IA, sostituita peraltro dall'indicazione che l'originale era stato firmato;
deve pertanto ritenersi che la denunciata irritualità non sussista (cfr. del resto tra le altre Cass. n. 4962 del 18/05/1998: "La mancata trascrizione nella copia notificata del ricorso per cassazione del mandato al difensore non e' causa d'inammissibilita' del ricorso quando dall'epigrafe del ricorso risulti che il mandato e' steso a margine dell'atto, essendo sufficiente la semplice indicazione della procura nella copia notificata anche ai fini della certezza dell'anteriorita' del suo rilascio".). Con l'unico motivo la NO denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt 132 e 476 c.p.c. in riferimento all'art.360 n° 3 c.p.c." esponendo quanto segue: il 4 66Conciliatore “... non ha saputo valutare il titolo posto a base per l'emissione del decreto ingiuntivo. Trattasi, invero, di una sentenza che accertò l'equo canone dovuto dalla sig.ra NO e il riconoscimento di avere il rimborso di quanto versato in più di quello dovuto per legge. Il ET si è limitato, pertanto, ad accertare l'equo canone, ma non a quantificare la somma da rimborsare alla sig.ra NO, perché solo in tale ultimo caso vi sarebbe stata le preclusione per l'ottenimento di un altro titolo. Trattasi di sentenza di accertamento e non di condanna e non poteva essere eseguita, perché non fu stabilita la somma da avere come rimborso dai sigg.ri IE e GI...". Il motivo in esame, così come articolato, non può essere accolto. Nell'intestazione vengono denunciate violazioni di norme ma poi non viene esposto un rituale supporto argomentativo a sostegno dell'asserita violazione degli artt. 132 e 476 cit. Di conseguenza tali doglianze sono inammissibili (prima ancora che prive di pregio non apparendo configurabile nella specie la violazione delle norme predette). Dopo l'intestazione il motivo viene poi impostato in concreto sin dall'inizio come volto a criticare la valutazione del titolo posto a base per l'emissione del decreto ingiuntivo..." e prosegue poi sempre nello stesso senso. Sembra dunque che in concreto le doglianze attengano essenzialmente alla motivazione. Peraltro a tal proposito va rilevato che non viene lamentata (ritualmente) la mancanza della motivazione (o la mera apparenza della medesima, ipotizzabile in ogni caso in cui non sia possibile comprendere la ratio decidendi, ad es. a causa di una radicale contraddittorietà). Ma a questo punto va rilevato: -A) che in linea generale "l'interpretazione di una sentenza, al fine di statuire se essa contenga gli elementi costitutivi di un valido titolo esecutivo, si risolve in un giudizio di fatto insindacabile in sede di cassazione, sempreché risulti congruamente e logicamente motivato (v. tra le altre Cass. n. 1535 del 22/05/1974”; -B) che con riferimento specifico alle sentenze del Giudice Conciliatore va affermato il seguente principio di diritto: il vizio di motivazione della sentenza del Giudice Conciliatore, rilevante per il ricorso per Cassazione, e' circoscritto, come per le sentenze del Giudice di Pace secondo equita', alle sole ipotesi equiparabili a quella di inesistenza della motivazione (art. 360 n. 4 e non n. 5 c.p.c.) e cioè ai casi in cui quest'ultima pur sussistendo formalmente, debba considerarsi meramente apparente per la concreta impossibilità (ad es. a causa di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione) di comprendere la ratio decidendi [cfr. per le sentenze del Giudice di Pace: Cass. n. 12611 del 16/12/1998: "Il vizio di motivazione della sentenza del Giudice di Pace secondo equita', censurabile dalla Cassazione, e' soltanto quello che viola l'art. 360 n. 4 e non n. 5 cod. proc. civ., ossia se la motivazione e' meramente apparente o radicalmente contraddittoria, si da potersi ritenere inesistente”; cfr. inoltre Cass. n. 881 del 03/02/1999]. Si deve dunque concludere che il motivo in esame è inammissibile. Una ulteriore autonoma ragione di inammissibilità consiste nel fatto che la parte ricorrente, violando il principio di autosufficienza del ricorso, non riporta ritualmente (e cioè integralmente) i brani rilevanti della suddetta sentenza del ET (oggetto della valutazione in questione compiuta, nell'impugnata sentenza, dal Giudice Conciliatore). Non rimane pertanto che rigettare il ricorso. Sussistono peraltro giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 21.9.2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Fiducin Aller/ IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Gina Casoli 7402ог IL CANCELLERE C1 Gina CasoliCasoli