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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 464/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Presidente
VASATURO IMMACOLATAMA, TO
PICCIRILLI DU MA, Giudice
in data 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5533/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P800390 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 507/2025 depositato il
28/01/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate - DP di Salerno, iscritto al n. 5533/2024 del RGR, il sig. Ricorrente_1 , come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'avviso di accertamento n. TF901P800390/2024 per l'anno 2017, notificato l'11/5/2024, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva accertato ai sensi dell'art. 38, commi 4 e ss., del dpr 600/73 un reddito complessivo ai fini Irpef e relative addizionali di € 62.373,00, con richiesta di pagamento di complessivi euro 19.846,28 tra maggiori imposte, sanzioni ed interessi.
In particolare, l'Ufficio, aveva dapprima invitato ai sensi dell'art.32 del dpr 600/1973 il contribuente a chiarire lo scostamento rilevato, per il periodo d'imposta 2017, tra il reddito dichiarato (€ 35.074,00) e quello determinabile sinteticamente ex art 38, commi 4 e ss. del DPR 600/73 (€ 158.869,00) sulla base di elementi e circostanze di fatto rilevati dalla Anagrafe Tributaria (spese certe per euro 64.645 e investimenti per euro
94.224); quindi, aveva ritenuto la documentazione presentata idonea a giustificare solo parzialmente la capacità di spesa manifestata, nei limiti di € 96.496,00 (€ 78.026,65 in relazione alla quota di investimento giustificato da disponibilità diverse dal reddito dichiarato, ed € 18.470,00 quale duplicazione di altra voce di spesa già considerata nell'invito).
Aveva pertanto notificato il 21/2/2024 al contribuente invito ex art.5 del d.lgs. 218/1997 al fine di instaurare il contraddittorio preventivo ed addivenire ad un'eventuale adesione in merito al reddito sintetico accertabile, quantificato in euro 62.373,00 (euro 158.869 – euro 96.496), ma la parte non si era presentata, ed era stato così notificato l'atto impugnato, con cui, atteso il reddito dichiarato di euro 35.074, era stato assoggettato a tassazione il maggior reddito di euro 27.299.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1. intervenuta decadenza dell'Ufficio per notifica dell'avviso di accertamento avvenuta oltre il termine di cui all'art.43 del dpr 600/1973 (nel caso di specie, il 31/12/2023), non potendo applicarsi a cascata la proroga disposta dalla normativa emergenziale;
2. infondatezza della pretesa per carenza di prova da parte dell'Ufficio ed errata determinazione del reddito sintetico per mancata considerazione di introiti a fronte delle spese certe e degli investimenti.
In particolare, il ricorrente si doleva del fatto che, pur avendo prodotto l'e/c bancario in seguito alla richiesta di documentazione, non erano stati considerati i bonifici ricevuti dalla soc. Società_1 sas di cui era socio, sul presupposto che fossero “riconducibili al reddito già dichiarato nel quadro H rigo RH2”, posto che i redditi 2017 sarebbero stati dichiarati solo nel 2018. Rappresentava che tra la giacenza iniziale sul c/c di euro 55.458,60, i disinvestimenti di titoli per oltre 40.000 euro e tali bonifici le spese effettuate erano ampiamente coperte.
Inoltre, contestava l'ammontare dei versamenti di imposte quantificati in euro 32.561,00, come verificabile attraverso consultazione del cassetto fiscale.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso o, in subordine, la riduzione della pretesa con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – DP di Salerno che controdeduceva, evidenziando che:
- la notifica era avvenuta in data 11/05/2024, quindi nei termini di legge, sia per la proroga di 85 giorni disposta dall'art.67 del D.L.18/2020 (al 25/3/2024), sia in considerazione dell'applicabilità dell'ulteriore proroga di 120 giorni prevista dall'art.5 comma 3-bis del D. Lgs.218/97, posto che la data di comparizione per l'eventuale adesione era stata fissata al 29/02/2024. - era stata fatta corretta applicazione dell'art.38 del dpr 600/73, determinando il reddito accertabile sulla scorta delle tipologie di spese previste dalla normativa;
- l'atto era adeguatamente motivato ed il contribuente era onerato di fornire la prova contraria a fronte di spese che rappresentavano indicatori di capacità contributiva, non adeguatamente giustificate;
l'Ufficio aveva valutato la documentazione presentata ed aveva infatti ritenuto giustificato l'investimento di euro 85.000,00 per complessivi euro 76.027,00, così come aveva riconosciuto una duplicazione relativa al pagamento di contributi previdenziali per euro 18.470,00.
- non era possibile considerare il bonifico della sas di cui il ricorrente era socio, perché costituiva il reddito di partecipazione dichiarato, quindi già conteggiato nella capacità di spesa, né sussisteva alcun errore in ordine ai pagamenti di imposte considerate spese certe.
- a suo avviso il contribuente non aveva offerto un'adeguata dimostrazione della propria capacità di spesa a fronte del dato presuntivo derivante da spese certe, spese per elementi certi e per investimenti.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Il ricorrente depositava memoria di replica in cui insisteva sull'errata determinazione del reddito sintetico e sull'illegittimo rifiuto da parte dell'AdE di prendere atto delle giustificazioni già documentate in ordine sue disponibilità finanziarie;
in particolare:
- ribadiva che illegittimamente l'Ufficio aveva considerato solo i disinvestimenti di titoli avvenuti sino alla data del 27/3/2017, fatti pari ad euro 40.902, laddove nel corso dell'intero periodo di imposta 2017 dal c/c risultavano in realtà ben 178.187,16 euro di accrediti per disinvestimenti;
- documentava che i pagamenti di contributi ed imposte, come da modelli F24 estratti dal cassetto fiscale del ricorrente, ammontavano a euro 19.313, mentre l'Ufficio aveva considerato ben 32.561,00 euro di imposte versate;
- sottolineava che l'Società_1 sas di cui era socio accomandatario al 55% aveva presentato l'Unico 2017x2016 da cui risultava un reddito complessivo di euro 141.128, con attribuzione in suo favore di un reddito di partecipazione pari a 77.620 euro.
Pertanto, le entrate provenienti da redditi tassati nel 2017 coprivano ampiamente le spese effettuate nello stesso periodo, con conseguente fondatezza dell'eccezione di illegittimità dell'atto impositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è parzialmente fondato per i motivi di seguito illustrati.
La prima eccezione va respinta, perché la notifica dell'avviso di accertamento è certamente avvenuta entro il termine di decadenza così come sospeso e prorogato ai sensi dell'art. 67 del DL 18/2020 e dell'art.5, comma 3-bis, del d.lgs. 218/1997.
Il secondo motivo, invece, è parzialmente fondato.
Nel caso in esame, con l'atto impugnato, a fronte di un reddito sintetico presunto determinato sulla base delle spese effettuate nel corso del periodo di imposta inizialmente pari a 158.869,00 euro, da cui lo stesso
Ufficio ha poi stornato 18.470,00 euro per duplicazione (e quindi ridotto a 140.399,00 euro), sono stati detratti
78.026,65 euro per disponibilità diverse dal reddito dichiarato giustificate dal contribuente (giacenza iniziale del c/c e disinvestimento di titoli); all'importo di euro 62.372,00, cui si è addivenuti quale reddito sintetico accertabile, è stato ovviamente sottratto poi l'importo del reddito dichiarato di euro 35.074,00, calcolando le maggiori imposte dovute in relazione al maggior reddito tassabile di euro 27.299,00.
Ebbene, ad avviso di questa Corte, sulla scorta dei modelli di pagamento prodotti in giudizio dal ricorrente, occorre considerare che i versamenti di imposte e contributi effettuati nel corso dell'anno 2017 (come documentati e non contestati dall'Ufficio) ammontano a complessivi 18.392,00 euro e non a 32.561,00 euro.
Pertanto, il reddito sintetico accertabile va ridotto ad euro 48.203,00 e il maggior reddito accertato ad euro
13.129,00 con conseguente necessità di riliquidare le maggiori imposte dovute.
A fronte delle ulteriori considerazioni avanzate dal ricorrente, ad esempio in ordine a tutti i disinvestimenti di titoli effettuati nell'anno, pur condividendo in linea teorica l'eccezione sollevata, va rilevato che non è stato offerto però dal contribuente un conteggio preciso ed accurato dell'importo netto disponibile, quale somma algebrica tra i numerosi disinvestimenti e reinvestimenti operati nel 2017, tale da consentire il disconoscimento dell'operato dell'Agenzia.
Pertanto, l'accertamento n. TF901P800390/2024 va parzialmente annullato con riduzione del reddito sintetico accertato da euro 62.373,00 ad euro 48.203,00, e conseguente rideterminazione da parte dell'Ufficio delle imposte, sanzioni ed interessi dovuti.
L'accoglimento parziale giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE ACCOGLIE PARZIALMENTE IL RICORSO NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
COMPENSA LE SPESE.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Presidente
VASATURO IMMACOLATAMA, TO
PICCIRILLI DU MA, Giudice
in data 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5533/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P800390 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 507/2025 depositato il
28/01/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate - DP di Salerno, iscritto al n. 5533/2024 del RGR, il sig. Ricorrente_1 , come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'avviso di accertamento n. TF901P800390/2024 per l'anno 2017, notificato l'11/5/2024, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva accertato ai sensi dell'art. 38, commi 4 e ss., del dpr 600/73 un reddito complessivo ai fini Irpef e relative addizionali di € 62.373,00, con richiesta di pagamento di complessivi euro 19.846,28 tra maggiori imposte, sanzioni ed interessi.
In particolare, l'Ufficio, aveva dapprima invitato ai sensi dell'art.32 del dpr 600/1973 il contribuente a chiarire lo scostamento rilevato, per il periodo d'imposta 2017, tra il reddito dichiarato (€ 35.074,00) e quello determinabile sinteticamente ex art 38, commi 4 e ss. del DPR 600/73 (€ 158.869,00) sulla base di elementi e circostanze di fatto rilevati dalla Anagrafe Tributaria (spese certe per euro 64.645 e investimenti per euro
94.224); quindi, aveva ritenuto la documentazione presentata idonea a giustificare solo parzialmente la capacità di spesa manifestata, nei limiti di € 96.496,00 (€ 78.026,65 in relazione alla quota di investimento giustificato da disponibilità diverse dal reddito dichiarato, ed € 18.470,00 quale duplicazione di altra voce di spesa già considerata nell'invito).
Aveva pertanto notificato il 21/2/2024 al contribuente invito ex art.5 del d.lgs. 218/1997 al fine di instaurare il contraddittorio preventivo ed addivenire ad un'eventuale adesione in merito al reddito sintetico accertabile, quantificato in euro 62.373,00 (euro 158.869 – euro 96.496), ma la parte non si era presentata, ed era stato così notificato l'atto impugnato, con cui, atteso il reddito dichiarato di euro 35.074, era stato assoggettato a tassazione il maggior reddito di euro 27.299.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1. intervenuta decadenza dell'Ufficio per notifica dell'avviso di accertamento avvenuta oltre il termine di cui all'art.43 del dpr 600/1973 (nel caso di specie, il 31/12/2023), non potendo applicarsi a cascata la proroga disposta dalla normativa emergenziale;
2. infondatezza della pretesa per carenza di prova da parte dell'Ufficio ed errata determinazione del reddito sintetico per mancata considerazione di introiti a fronte delle spese certe e degli investimenti.
In particolare, il ricorrente si doleva del fatto che, pur avendo prodotto l'e/c bancario in seguito alla richiesta di documentazione, non erano stati considerati i bonifici ricevuti dalla soc. Società_1 sas di cui era socio, sul presupposto che fossero “riconducibili al reddito già dichiarato nel quadro H rigo RH2”, posto che i redditi 2017 sarebbero stati dichiarati solo nel 2018. Rappresentava che tra la giacenza iniziale sul c/c di euro 55.458,60, i disinvestimenti di titoli per oltre 40.000 euro e tali bonifici le spese effettuate erano ampiamente coperte.
Inoltre, contestava l'ammontare dei versamenti di imposte quantificati in euro 32.561,00, come verificabile attraverso consultazione del cassetto fiscale.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso o, in subordine, la riduzione della pretesa con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – DP di Salerno che controdeduceva, evidenziando che:
- la notifica era avvenuta in data 11/05/2024, quindi nei termini di legge, sia per la proroga di 85 giorni disposta dall'art.67 del D.L.18/2020 (al 25/3/2024), sia in considerazione dell'applicabilità dell'ulteriore proroga di 120 giorni prevista dall'art.5 comma 3-bis del D. Lgs.218/97, posto che la data di comparizione per l'eventuale adesione era stata fissata al 29/02/2024. - era stata fatta corretta applicazione dell'art.38 del dpr 600/73, determinando il reddito accertabile sulla scorta delle tipologie di spese previste dalla normativa;
- l'atto era adeguatamente motivato ed il contribuente era onerato di fornire la prova contraria a fronte di spese che rappresentavano indicatori di capacità contributiva, non adeguatamente giustificate;
l'Ufficio aveva valutato la documentazione presentata ed aveva infatti ritenuto giustificato l'investimento di euro 85.000,00 per complessivi euro 76.027,00, così come aveva riconosciuto una duplicazione relativa al pagamento di contributi previdenziali per euro 18.470,00.
- non era possibile considerare il bonifico della sas di cui il ricorrente era socio, perché costituiva il reddito di partecipazione dichiarato, quindi già conteggiato nella capacità di spesa, né sussisteva alcun errore in ordine ai pagamenti di imposte considerate spese certe.
- a suo avviso il contribuente non aveva offerto un'adeguata dimostrazione della propria capacità di spesa a fronte del dato presuntivo derivante da spese certe, spese per elementi certi e per investimenti.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Il ricorrente depositava memoria di replica in cui insisteva sull'errata determinazione del reddito sintetico e sull'illegittimo rifiuto da parte dell'AdE di prendere atto delle giustificazioni già documentate in ordine sue disponibilità finanziarie;
in particolare:
- ribadiva che illegittimamente l'Ufficio aveva considerato solo i disinvestimenti di titoli avvenuti sino alla data del 27/3/2017, fatti pari ad euro 40.902, laddove nel corso dell'intero periodo di imposta 2017 dal c/c risultavano in realtà ben 178.187,16 euro di accrediti per disinvestimenti;
- documentava che i pagamenti di contributi ed imposte, come da modelli F24 estratti dal cassetto fiscale del ricorrente, ammontavano a euro 19.313, mentre l'Ufficio aveva considerato ben 32.561,00 euro di imposte versate;
- sottolineava che l'Società_1 sas di cui era socio accomandatario al 55% aveva presentato l'Unico 2017x2016 da cui risultava un reddito complessivo di euro 141.128, con attribuzione in suo favore di un reddito di partecipazione pari a 77.620 euro.
Pertanto, le entrate provenienti da redditi tassati nel 2017 coprivano ampiamente le spese effettuate nello stesso periodo, con conseguente fondatezza dell'eccezione di illegittimità dell'atto impositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è parzialmente fondato per i motivi di seguito illustrati.
La prima eccezione va respinta, perché la notifica dell'avviso di accertamento è certamente avvenuta entro il termine di decadenza così come sospeso e prorogato ai sensi dell'art. 67 del DL 18/2020 e dell'art.5, comma 3-bis, del d.lgs. 218/1997.
Il secondo motivo, invece, è parzialmente fondato.
Nel caso in esame, con l'atto impugnato, a fronte di un reddito sintetico presunto determinato sulla base delle spese effettuate nel corso del periodo di imposta inizialmente pari a 158.869,00 euro, da cui lo stesso
Ufficio ha poi stornato 18.470,00 euro per duplicazione (e quindi ridotto a 140.399,00 euro), sono stati detratti
78.026,65 euro per disponibilità diverse dal reddito dichiarato giustificate dal contribuente (giacenza iniziale del c/c e disinvestimento di titoli); all'importo di euro 62.372,00, cui si è addivenuti quale reddito sintetico accertabile, è stato ovviamente sottratto poi l'importo del reddito dichiarato di euro 35.074,00, calcolando le maggiori imposte dovute in relazione al maggior reddito tassabile di euro 27.299,00.
Ebbene, ad avviso di questa Corte, sulla scorta dei modelli di pagamento prodotti in giudizio dal ricorrente, occorre considerare che i versamenti di imposte e contributi effettuati nel corso dell'anno 2017 (come documentati e non contestati dall'Ufficio) ammontano a complessivi 18.392,00 euro e non a 32.561,00 euro.
Pertanto, il reddito sintetico accertabile va ridotto ad euro 48.203,00 e il maggior reddito accertato ad euro
13.129,00 con conseguente necessità di riliquidare le maggiori imposte dovute.
A fronte delle ulteriori considerazioni avanzate dal ricorrente, ad esempio in ordine a tutti i disinvestimenti di titoli effettuati nell'anno, pur condividendo in linea teorica l'eccezione sollevata, va rilevato che non è stato offerto però dal contribuente un conteggio preciso ed accurato dell'importo netto disponibile, quale somma algebrica tra i numerosi disinvestimenti e reinvestimenti operati nel 2017, tale da consentire il disconoscimento dell'operato dell'Agenzia.
Pertanto, l'accertamento n. TF901P800390/2024 va parzialmente annullato con riduzione del reddito sintetico accertato da euro 62.373,00 ad euro 48.203,00, e conseguente rideterminazione da parte dell'Ufficio delle imposte, sanzioni ed interessi dovuti.
L'accoglimento parziale giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE ACCOGLIE PARZIALMENTE IL RICORSO NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
COMPENSA LE SPESE.