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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 04/07/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLÌ
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Valentina
Vecchietti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3075 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 promossa da:
-Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA CAVOUR N. 82 40026 IMOLA, presso lo studio dell'avv. LO CONTE MAURIZIO, rappresentata e difesa dall'avv.
LO CONTE MAURIZIO C.F. , ammessa a C.F._2
patrocinio a spese dello Stato in via provvisoria in data 22.7.2020
attrice nei confronti di
- Cod. Fisc. , elettivamente CP_1 C.F._3
domiciliata in CORSO G. MAZZINI N. 71 48018 FAENZA, presso lo studio dell'avv. GAUDENZI STEFANO LEONE, rappresentata e difesa dall'avv. GAUDENZI STEFANO (CF ) e dall'avv. C.F._4
LEONE GAUDENZI STEFANIA ) C.F._5
convenuta in punto a: Altri istituti relativi alle successioni
Conclusioni delle parti
1 Come segue:
per parte attrice:
In via istruttoria insiste
Affinché l'Ill.mo G.I. Voglia ordinare a ai sensi dell'art 210 CP_1
cpc, ovvero in subordine a Banca Generali Spa ai sensi dell'art 211 cpc,
l'esibizione degli estratti di conto corrente Banca Generali Spa rapporto CC
8500624421 intestato a periodo 10/06/2016 – Persona_1
25/11/2018;
Nel merito chiede
-Condannare e dichiarare tenuta la sig.ra n. a Crotone (KR) CP_1
il27/11/1980, e residente in [...] in qualità
di erede a titolo universale del sig. al pagamento in favore Persona_2
di a titolo di legato disposto in favore dell'attrice Parte_1
con testamento pubblico in data 29/08/2018 a Ministero del Notaio
in Forlì (rep. 437), della complessiva somma di €122.631,23, Persona_3
oltre€ 10.663,58 per imposte di successione, o di quella maggiore o minor somma che risulterà provata e giusta dall'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo effettivo.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale di Forlì:
- in ordine alla domanda attrice, accertare e dichiarare che il legato di somma disposto dal de cuius con testamento pubblico del 29.08.2018 a favore d ammonta ad Euro 111.425,00; Parte_1
2 - in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta
, previo accertamento e declaratoria che CP_1 Parte_1
è debitrice nei confronti della erede unica della
[...] CP_1
somma di Euro 94.000,00 (novantaquattromila) odi quella diversa di giustizia, condannare l a pagare a la Parte_1 CP_1
somma di Euro 94.000,00 o quella diversa di giustizia, oltre interessi legali e moratori dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- disporre la compensazione fra i rispettivi crediti e debiti della parti in causa ex art. 1243 c.c. determinando l'eventuale credito residuo di
[...]
Parte_1
- condannare l alla rifusione delle spese di lite e di CTU;
Pt_1
-condannare per responsabilità aggravata ex art. 96 Parte_1
3° comma c.p.c. al risarcimento dei danni nella misura di Euro 15.000,00 o di quella diversa di giustizia;
-in via istruttoria ammettersi la prova per testi formulata dalla difesa antistataria nella memoria seconda ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositata il
24.06.21 con i testi già indicat;
Testimone_1 Tes_2
- respingersi ogni e qualsiasi altra domanda o istanza istruttoria della attrice
Parte_1
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La sig.ra (di seguito anche “l'attrice”) citava in Parte_1 giudizio la sig.ra (di seguito anche “la convenuta”) per CP_1 sentire dichiarata tenuta e condannata la convenuta, in qualità di erede universale di al pagamento a favore della attrice della Persona_2 somma di euro 122.631,23, o la maggiore o minore provata e giusta all'esito dell'istruttoria di causa, con vittoria di spese.
3 Allegava l'attrice che in data 25.11.2018 si apriva a Forlì la successione di
, nato a [...] il [...], il quale, con Persona_2 testamento pubblico in data 29.8.2018 a Ministero del Notaio in Forlì disponeva delle proprie sostanze istituendo la Persona_3 sig.ra erede universale e legando a favore dell'attrice la CP_1 complessiva somma di euro 150.000,00.
L'attrice restava in servizio sino alla morte del de cuius, così avverando la condizione prevista nel testamento e ricevendo in pari data la lettera di cessazione dal servizio, sottoscritta dalla convenuta quale erede del de cuius.
Riducendo la somma legata proporzionalmente alle disponibilità effettive di liquidità, essa ammonterebbe a euro 133.294,81, e, al netto delle imposte di successione, euro 122.631,23.
Nonostante i ripetuti solleciti, la convenuta, onerata dell'adempimento del legato, non provvedeva al pagamento, disertando altresì la procedura di mediazione avviata dalla attrice.
Si costituiva tempestivamente la convenuta, concludendo per l'accertamento che la somma oggetto di legato ammonta a euro
111.425,00; in via riconvenzionale domandava accertarsi che la attrice è debitrice nei confronti della convenuta della somma di euro 94.000,00 disponendo la compensazione delle rispettive voci di credito e debito, il tutto con vittoria di spese.
Ad avviso della convenuta, in primis, il legato a favore della attrice ammonterebbe alla minore somma di euro 111.425,00.
Tuttavia, eccepiva la convenuta, l'attrice, durante il rapporto di lavoro, chiedeva ed otteneva dal de cuius, a titolo di prestito, diverse somme di cui la stessa dà genericamente atto nella dichiarazione sottoscritta il 22.5.2019; esse ammonterebbero a euro 94.000,00, come da dichiarazioni di debito
4 prodotte in atti;
trattandosi di crediti omogenei, opera la compensazione giudiziale ex art. 1243 comma 2 c.c..
Nelle more del giudizio, l'attrice dichiarava di disconoscere la firma apparentemente apposta sui documenti 6, 8, 9, 10, 11 prodotti da controparte.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante c.t.u. grafologica.
In data 14 ottobre 2021 veniva emessa ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. a favore dell'attrice e a carico della convenuta, per euro 17.425,00.
All'esito della c.t.u. grafologica condotta nel contraddittorio tecnico delle parti, la c.t.u. ha concluso che “le sottoscrizioni a nome Parte_1 presenti nei documenti n. 6, 8, 9, 10, 11 prodotti da parte convenuta siano da ritenersi autografe in base all'elevata compatibilità riscontrata in sede di analisi e confronto fra le stesse e le comparative in atti della sig.ra ”. Pt_1
Analizzando il contenuto dei documenti sopra citati, si evince che essi concernono: doc. 6) il riconoscimento da parte dell'attrice dell'importo del legato, nella somma di euro 111.425,00; doc. 8) il riconoscimento da parte dell'attrice del ricevimento dal de cuius,
a titolo di prestito non oneroso, della somma di euro 33.000,00; doc. 9) il riconoscimento da parte dell'attrice del ricevimento dal de cuius,
a titolo di prestito non oneroso, della somma ulteriore di euro 5.000,00; doc. 10) il riconoscimento da parte dell'attrice del ricevimento dal de cuius, a titolo di prestito non oneroso, della somma ulteriore di euro
6.000,00; doc. 11) il riconoscimento da parte dell'attrice del ricevimento dal de cuius, a titolo di prestito non oneroso, della somma finale e complessiva di euro 94.000,00.
La sottoscrizione apposta sulle dichiarazioni di cui sopra è risultata autentica, alla luce degli accertamenti peritali condotti in corso di causa.
5 Per quanto concerne le dichiarazioni di debito, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito [969, 1309, 1870, 2720, 2944, 2966] dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare [2697] il rapporto fondamentale.
L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria. Come precisato nella giurisprudenza di legittimità, “La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (Cass.
Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 2091 del 25/01/2022).
Nel caso di specie, dunque, l'attrice è onerata della prova che il rapporto fondamentale, da cui il debito cristallizzato nelle dichiarazioni, non sussiste ovvero si è estinto. Detta prova, tuttavia, non pare essere stata compiutamente fornita dalla attrice;
ella, invero, solo in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., modificando le proprie difese (deve ritenersi, del tutto inammissibilmente e tardivamente) eccepisce che le elargizioni oggetto di riconoscimento, per euro 38.000,00, dovrebbero
6 considerarsi donazioni di modico valore non passibili di restituzione. Tale difesa, tuttavia, contrasta con lo stesso tenore letterale delle dichiarazioni di debito verificate, nelle quali espressamente si dà atto del titolo quale
“prestito” (da cui insito l'obbligo di restituzione), non sussistendo alcuna prova contraria della diversa natura dell'elargizione, come del resto non risulta prova alcuna dell'omesso versamento, da parte del de cuius, degli importi in questione (sul punto, l'ammissione di un ordine di esibizione si appalesa del tutto irrilevante ed esplorativo).
Per quanto attiene al riconoscimento del valore del legato, per euro
111.425,00 (doc. 6), essa comunque può rivestire valore confessorio, tanto più in assenza di prova contraria in ordine alla diversa entità del credito.
Così, l'importo di euro 17.425,00, riconosciuto anche in sede di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., deve ritenersi l'importo corretto, alla luce dei rapporti di credito/debito inter partes, cristallizzati alla apertura della successione, da riconoscere alla attrice. Trattandosi di obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, essa costituisce debito di valuta e non deve applicarsi la rivalutazione;
invece, vanno riconosciuti a favore della attrice gli interessi, ex art. 1284 comma 4 c.c., dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Per quanto concerne le spese di c.t.u., emergendo da una valutazione complessiva della causa la soccombenza della convenuta, seppure per un importo inferiore a quello di cui alla domanda giudiziale, esse vanno poste interamente a carico della convenuta.
Le spese di lite vanno liquidate a favore dello Stato, nei parametri minimi per tutte le fasi, scaglione corrispondente alla somma effettivamente riconosciuta all'esito del giudizio, DM 55 del 2014.
Stante l'esito complessivo del giudizio, non sussistono elementi per una condanna ex art. 96 c.p.c. a danno di alcuna delle parti.
7
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Forlì in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla causa n. 3075 del 2020 , ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) Premesso quanto sopra, per tutti i motivi ivi indicati, operata la compensazione giudiziale dei reciproci rapporti di debito/credito come meglio precisato in narrativa, dichiara tenuta e condanna la convenuta , in qualità di erede universale di CP_1
al pagamento a favore della attrice Persona_2 [...]
per i titoli di cui in motivazione, della somma di Parte_2
euro 17.425,00 oltre interessi, ex art. 1284 comma 4 c.c., dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della convenuta;
3) condanna la convenuta alla integrale refusione a favore dello Stato
delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2540,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge.
Forlì, 4 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vecchietti
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLÌ
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Valentina
Vecchietti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3075 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 promossa da:
-Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA CAVOUR N. 82 40026 IMOLA, presso lo studio dell'avv. LO CONTE MAURIZIO, rappresentata e difesa dall'avv.
LO CONTE MAURIZIO C.F. , ammessa a C.F._2
patrocinio a spese dello Stato in via provvisoria in data 22.7.2020
attrice nei confronti di
- Cod. Fisc. , elettivamente CP_1 C.F._3
domiciliata in CORSO G. MAZZINI N. 71 48018 FAENZA, presso lo studio dell'avv. GAUDENZI STEFANO LEONE, rappresentata e difesa dall'avv. GAUDENZI STEFANO (CF ) e dall'avv. C.F._4
LEONE GAUDENZI STEFANIA ) C.F._5
convenuta in punto a: Altri istituti relativi alle successioni
Conclusioni delle parti
1 Come segue:
per parte attrice:
In via istruttoria insiste
Affinché l'Ill.mo G.I. Voglia ordinare a ai sensi dell'art 210 CP_1
cpc, ovvero in subordine a Banca Generali Spa ai sensi dell'art 211 cpc,
l'esibizione degli estratti di conto corrente Banca Generali Spa rapporto CC
8500624421 intestato a periodo 10/06/2016 – Persona_1
25/11/2018;
Nel merito chiede
-Condannare e dichiarare tenuta la sig.ra n. a Crotone (KR) CP_1
il27/11/1980, e residente in [...] in qualità
di erede a titolo universale del sig. al pagamento in favore Persona_2
di a titolo di legato disposto in favore dell'attrice Parte_1
con testamento pubblico in data 29/08/2018 a Ministero del Notaio
in Forlì (rep. 437), della complessiva somma di €122.631,23, Persona_3
oltre€ 10.663,58 per imposte di successione, o di quella maggiore o minor somma che risulterà provata e giusta dall'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo effettivo.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale di Forlì:
- in ordine alla domanda attrice, accertare e dichiarare che il legato di somma disposto dal de cuius con testamento pubblico del 29.08.2018 a favore d ammonta ad Euro 111.425,00; Parte_1
2 - in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta
, previo accertamento e declaratoria che CP_1 Parte_1
è debitrice nei confronti della erede unica della
[...] CP_1
somma di Euro 94.000,00 (novantaquattromila) odi quella diversa di giustizia, condannare l a pagare a la Parte_1 CP_1
somma di Euro 94.000,00 o quella diversa di giustizia, oltre interessi legali e moratori dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- disporre la compensazione fra i rispettivi crediti e debiti della parti in causa ex art. 1243 c.c. determinando l'eventuale credito residuo di
[...]
Parte_1
- condannare l alla rifusione delle spese di lite e di CTU;
Pt_1
-condannare per responsabilità aggravata ex art. 96 Parte_1
3° comma c.p.c. al risarcimento dei danni nella misura di Euro 15.000,00 o di quella diversa di giustizia;
-in via istruttoria ammettersi la prova per testi formulata dalla difesa antistataria nella memoria seconda ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositata il
24.06.21 con i testi già indicat;
Testimone_1 Tes_2
- respingersi ogni e qualsiasi altra domanda o istanza istruttoria della attrice
Parte_1
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La sig.ra (di seguito anche “l'attrice”) citava in Parte_1 giudizio la sig.ra (di seguito anche “la convenuta”) per CP_1 sentire dichiarata tenuta e condannata la convenuta, in qualità di erede universale di al pagamento a favore della attrice della Persona_2 somma di euro 122.631,23, o la maggiore o minore provata e giusta all'esito dell'istruttoria di causa, con vittoria di spese.
3 Allegava l'attrice che in data 25.11.2018 si apriva a Forlì la successione di
, nato a [...] il [...], il quale, con Persona_2 testamento pubblico in data 29.8.2018 a Ministero del Notaio in Forlì disponeva delle proprie sostanze istituendo la Persona_3 sig.ra erede universale e legando a favore dell'attrice la CP_1 complessiva somma di euro 150.000,00.
L'attrice restava in servizio sino alla morte del de cuius, così avverando la condizione prevista nel testamento e ricevendo in pari data la lettera di cessazione dal servizio, sottoscritta dalla convenuta quale erede del de cuius.
Riducendo la somma legata proporzionalmente alle disponibilità effettive di liquidità, essa ammonterebbe a euro 133.294,81, e, al netto delle imposte di successione, euro 122.631,23.
Nonostante i ripetuti solleciti, la convenuta, onerata dell'adempimento del legato, non provvedeva al pagamento, disertando altresì la procedura di mediazione avviata dalla attrice.
Si costituiva tempestivamente la convenuta, concludendo per l'accertamento che la somma oggetto di legato ammonta a euro
111.425,00; in via riconvenzionale domandava accertarsi che la attrice è debitrice nei confronti della convenuta della somma di euro 94.000,00 disponendo la compensazione delle rispettive voci di credito e debito, il tutto con vittoria di spese.
Ad avviso della convenuta, in primis, il legato a favore della attrice ammonterebbe alla minore somma di euro 111.425,00.
Tuttavia, eccepiva la convenuta, l'attrice, durante il rapporto di lavoro, chiedeva ed otteneva dal de cuius, a titolo di prestito, diverse somme di cui la stessa dà genericamente atto nella dichiarazione sottoscritta il 22.5.2019; esse ammonterebbero a euro 94.000,00, come da dichiarazioni di debito
4 prodotte in atti;
trattandosi di crediti omogenei, opera la compensazione giudiziale ex art. 1243 comma 2 c.c..
Nelle more del giudizio, l'attrice dichiarava di disconoscere la firma apparentemente apposta sui documenti 6, 8, 9, 10, 11 prodotti da controparte.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante c.t.u. grafologica.
In data 14 ottobre 2021 veniva emessa ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. a favore dell'attrice e a carico della convenuta, per euro 17.425,00.
All'esito della c.t.u. grafologica condotta nel contraddittorio tecnico delle parti, la c.t.u. ha concluso che “le sottoscrizioni a nome Parte_1 presenti nei documenti n. 6, 8, 9, 10, 11 prodotti da parte convenuta siano da ritenersi autografe in base all'elevata compatibilità riscontrata in sede di analisi e confronto fra le stesse e le comparative in atti della sig.ra ”. Pt_1
Analizzando il contenuto dei documenti sopra citati, si evince che essi concernono: doc. 6) il riconoscimento da parte dell'attrice dell'importo del legato, nella somma di euro 111.425,00; doc. 8) il riconoscimento da parte dell'attrice del ricevimento dal de cuius,
a titolo di prestito non oneroso, della somma di euro 33.000,00; doc. 9) il riconoscimento da parte dell'attrice del ricevimento dal de cuius,
a titolo di prestito non oneroso, della somma ulteriore di euro 5.000,00; doc. 10) il riconoscimento da parte dell'attrice del ricevimento dal de cuius, a titolo di prestito non oneroso, della somma ulteriore di euro
6.000,00; doc. 11) il riconoscimento da parte dell'attrice del ricevimento dal de cuius, a titolo di prestito non oneroso, della somma finale e complessiva di euro 94.000,00.
La sottoscrizione apposta sulle dichiarazioni di cui sopra è risultata autentica, alla luce degli accertamenti peritali condotti in corso di causa.
5 Per quanto concerne le dichiarazioni di debito, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito [969, 1309, 1870, 2720, 2944, 2966] dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare [2697] il rapporto fondamentale.
L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria. Come precisato nella giurisprudenza di legittimità, “La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (Cass.
Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 2091 del 25/01/2022).
Nel caso di specie, dunque, l'attrice è onerata della prova che il rapporto fondamentale, da cui il debito cristallizzato nelle dichiarazioni, non sussiste ovvero si è estinto. Detta prova, tuttavia, non pare essere stata compiutamente fornita dalla attrice;
ella, invero, solo in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., modificando le proprie difese (deve ritenersi, del tutto inammissibilmente e tardivamente) eccepisce che le elargizioni oggetto di riconoscimento, per euro 38.000,00, dovrebbero
6 considerarsi donazioni di modico valore non passibili di restituzione. Tale difesa, tuttavia, contrasta con lo stesso tenore letterale delle dichiarazioni di debito verificate, nelle quali espressamente si dà atto del titolo quale
“prestito” (da cui insito l'obbligo di restituzione), non sussistendo alcuna prova contraria della diversa natura dell'elargizione, come del resto non risulta prova alcuna dell'omesso versamento, da parte del de cuius, degli importi in questione (sul punto, l'ammissione di un ordine di esibizione si appalesa del tutto irrilevante ed esplorativo).
Per quanto attiene al riconoscimento del valore del legato, per euro
111.425,00 (doc. 6), essa comunque può rivestire valore confessorio, tanto più in assenza di prova contraria in ordine alla diversa entità del credito.
Così, l'importo di euro 17.425,00, riconosciuto anche in sede di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., deve ritenersi l'importo corretto, alla luce dei rapporti di credito/debito inter partes, cristallizzati alla apertura della successione, da riconoscere alla attrice. Trattandosi di obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, essa costituisce debito di valuta e non deve applicarsi la rivalutazione;
invece, vanno riconosciuti a favore della attrice gli interessi, ex art. 1284 comma 4 c.c., dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Per quanto concerne le spese di c.t.u., emergendo da una valutazione complessiva della causa la soccombenza della convenuta, seppure per un importo inferiore a quello di cui alla domanda giudiziale, esse vanno poste interamente a carico della convenuta.
Le spese di lite vanno liquidate a favore dello Stato, nei parametri minimi per tutte le fasi, scaglione corrispondente alla somma effettivamente riconosciuta all'esito del giudizio, DM 55 del 2014.
Stante l'esito complessivo del giudizio, non sussistono elementi per una condanna ex art. 96 c.p.c. a danno di alcuna delle parti.
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P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Forlì in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla causa n. 3075 del 2020 , ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) Premesso quanto sopra, per tutti i motivi ivi indicati, operata la compensazione giudiziale dei reciproci rapporti di debito/credito come meglio precisato in narrativa, dichiara tenuta e condanna la convenuta , in qualità di erede universale di CP_1
al pagamento a favore della attrice Persona_2 [...]
per i titoli di cui in motivazione, della somma di Parte_2
euro 17.425,00 oltre interessi, ex art. 1284 comma 4 c.c., dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della convenuta;
3) condanna la convenuta alla integrale refusione a favore dello Stato
delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2540,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge.
Forlì, 4 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vecchietti
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