Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00196/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01520/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1520 del 2025, proposto da
EL DE IT, SC NI, rappresentati e difesi dall’avvocato Renzo Briguglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Rfi S.p.A. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Italferr S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano, Consorzio Messina - Catania Lotto Nord, Webuild Group Italia S.p.A., Impresa Pizzarotti & C S.p.A., Comune di Itala, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di uno svincolo temporaneo di accesso all’autostrada A18 nel Comune di Itala-Scaletta - prot. 20240098915 del 16 gennaio 2025, del progetto preliminare, definitivo e/o esecutivo, di eventuali autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro provvedimento connesso, presupposto e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa ST CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno impugnato l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di uno svincolo temporaneo di accesso all’autostrada A18 (Km 39+000) nel Comune di Itala-Scaletta, prot. 20240098915 in data 16 gennaio 2025, pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 5 maggio 2025.
Nel ricorso si espone in fatto quanto segue: a) i ricorrenti sono proprietari, rispettivamente, di un fondo edificabile sito nella Via Provinciale e di un annesso fabbricato residenziale con pertinenze adibito anche a bed and breakfast, confinante con l’autostrada A18 e con la strada provinciale per Itala Superiore; b) il terreno, di circa 3.000 metri quadri, ricade in prevalenza in zona B2 (residenziale di completamento) e in parte in “strada di progetto”, è recintato e dotato di ingresso carrabile autorizzato dalla Città Metropolitana di Messina e dal Comune di Itala ed è interessato da opere regolarmente assentite con permesso di costruire (muretto di contenimento, piscina interrata e adiacente locale tecnico interrato, fabbricato preesistente oggetto di manutenzione straordinaria a seguito di comunicazione di inizio dei lavori asseverata in data 22 dicembre 2023); c) in data 4 marzo 2024 la ricorrente ha presentato istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un poliambulatorio e ha poi chiesto il riconoscimento dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 della legge n. 241/1990; d) gli interessati hanno appresso che RFI S.p.A. e il Consorzio Messina-Catania Lotto Nord, nell’ambito dei lavori di raddoppio ferroviario della tratta Giampilieri–Fiumefreddo, hanno presentato istanza di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale e della procedura relativa alla valutazione di incidenza, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, per la realizzazione di svincoli provvisori sull’autostrada A18 nei Comuni di Nizza di Sicilia, Sant’Alessio Siculo, Itala e Taormina; e) lo svincolo previsto nel Comune di Itala determinerebbe l’interconnessione tra la A18 e la viabilità locale e la realizzazione, in corrispondenza del terreno della ricorrente, di una bretella di ingresso all’autostrada destinata al traffico di cantiere, con significativa riduzione della fruibilità dell’immobile e con interferenze dirette sull’accesso all’altra proprietà; f) i ricorrenti hanno presentato osservazioni al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 17 febbraio 2025 e controdeduzioni in data 20 maggio 2025; g) RFI S.p.A., FE e il Consorzio hanno prodotto l’autorizzazione paesaggistica n. 20240098915 del 16 gennaio 2025 per lo svincolo temporaneo di Itala-Scaletta, in questa sede impugnata unitamente (in via derivata) al progetto preliminare, definitivo o esecutivo, con i relativi atti di approvazione, e alle autorizzazioni, pareri e nulla-osta rilasciati.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) il progetto definitivo del raddoppio ferroviario non contemplava alcuna rampa di cantiere nel Comune di Itala e in sede di approvazione del progetto definitivo RFI S.p.A. ha respinto le richieste dei Comuni di Itala e Scaletta Zanclea di predisporre quali opere compensative rampe autostradali di uso generale, qualificandole come interventi non afferenti all’opera ferroviaria e non rientranti nelle competenze del soggetto esecutore; b) negli anni passati non si sono registrate criticità tali da giustificare la realizzazione di rampe temporanee nel sito in questione; c) occorre precisare che la Via San Giacomo costituisce il centro abitato di Itala Marina, unica strada parallela alla statale 114 e sede principale di parcheggi e servizi (lungo tale via si trovano, ad esempio, la chiesa di San Giacomo, la scuola elementare “Pietro Cuppari”, la biblioteca comunale, la postazione del servizio 118 e la guardia medica); d) come risulta dalle tavole progettuali e dalle ortofoto depositate, la rampa di ingresso insiste sul confine e occupa l’unico accesso carrabile dalla strada provinciale, prevedendosi la demolizione di opere esistenti e compromettendo di fatto l’utilizzo del fondo e del fabbricato, nonché dei manufatti e delle sistemazioni a verde; e) va aggiunto l’enorme impatto ambientale che deriverebbe dalla distruzione della fascia vegetale che separa l’autostrada dal centro abitato, unico polmone verde presente ad Itala Marina, costituente una barriera naturale contro il rumore e l’inquinamento; f) sotto il profilo idrogeologico e della sicurezza non sono stati esaminati dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali i seguenti profili: - la chiusura al traffico veicolare, ma non pedonale, del vicolo San Giacomo determina la creazione di un passaggio pedonale estremamente ristretto tra l’area di cantiere e gli edifici scolastici e religiosi; - la pendenza della rampa in uscita e la sua immissione a breve distanza dal plesso scolastico, senza adeguate aree di fuga, determina un rischio per le persone in caso di guasto del sistema frenante dei mezzi di cantiere; - si registra un incremento del rischio idraulico per il convogliamento delle acque delle due rampe verso un crocevia già gravato dalle acque della strada provinciale e della Via San Giacomo, in un’area che in passato ha registrato eventi alluvionali di rilievo; - vi è il rischio di possibili danni strutturali alla chiesa di San Giacomo e ad altro edificio storico comunale per effetto delle vibrazioni e delle lavorazioni; - si determinerebbero anche disagi connessi alla chiusura o al ridotto funzionamento del presidio sanitario nonché alla perdita di aree a parcheggio, attualmente presenti per tutto il vicolo San Giacomo; g) l’autorizzazione impugnata contiene affermazioni del tutto generiche circa la compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici, senza che siano stati considerati, in particolare, i concreti impatti visivi, ambientali e funzionali sul paesaggio urbanizzato della Via San Giacomo; h) occorre al riguardo osservare che l’autorizzazione paesaggistica deve sempre contenere una motivazione puntuale, la quale dia conto dell’istruttoria svolta, delle caratteristiche dei luoghi e delle opere, della visibilità e del bilanciamento tra l’interesse paesaggistico e altri interessi pubblici; i) si deduce inoltre la violazione degli artt. 20 e 22 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico per l’erroneo inquadramento dell’area in questione, che la Soprintendenza ha qualificato come zona di recupero del “paesaggio locale 2l - fascia costiera soggetta a processi di degrado e trasformazione urbana”, e che, invece, è caratterizzata da fasce arboreo-arbustive di valore, più coerenti con il “paesaggio locale 2i - aree boscate e vegetazione assimilata”, per il quale è previsto il più elevato livello di tutela 3, con divieto di nuove costruzioni, di nuove strade e di interventi che alterino la morfologia del territorio; l) anche ammettendo l’inclusione dell’area nel contesto 2l, le norme del Piano non consentono nuove edificazioni o interventi che comportino nuovo consumo di suolo, dovendo gli interventi essere rivolti alla riqualificazione e al ripristino dei valori paesaggistici e all’incremento del patrimonio vegetale; m) si lamenta poi la mancata valutazione di soluzioni alternative meno impattanti, con particolare riferimento all’ipotesi (“scenario 1”), proposta anche in sede di osservazioni al Ministero, della realizzazione delle rampe sul lato ovest dell’autostrada, in un’area contigua al cantiere e lontana dal centro abitato, ciò che comporterebbe minore consumo di suolo, minori demolizioni, migliori condizioni di sicurezza e costi inferiori, anche alla luce della possibilità di realizzare un sottopasso sotto il terrapieno autostradale.
Con memoria in data 9 settembre 2025 l’Amministrazione intimata ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) nel provvedimento impugnato si dà conto in modo adeguato della incidenza non significativa del progetto sui valori paesaggistici; b) il parere contiene elementi idonei a sorreggere il giudizio favorevole in termini di conformità alle prescrizioni del Piano Paesaggistico, anche tenuto conto dei limiti temporali e spaziali dell’opera; c) in ciò si esaurisce la competenza istituzionale della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali.
Con memoria in data 18 dicembre 2025 i ricorrenti, nel confermare le proprie difese, hanno precisato, in particolare, quanto segue: a) è intervenuto il parere n. 784 in data 7 agosto 2025 della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per la valutazione di impatto ambientale e il decreto ministeriale n. 628 del 23 ottobre 2025, reso dal Ministero di concerto con l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, che si esprime sul progetto quanto alla compatibilità ambientale; b) con il citato decreto il Ministero – di fatto accogliendo integralmente le osservazioni formulate dai ricorrenti in sede procedimentale – ha ritenuto l’opera non compatibile sotto il profilo ambientale per quanto attiene, tra l’altro, alla realizzazione dello svincolo provvisorio nel Comune di Itala; c) si è ritenuto che gli impatti ambientali del progetto - in fase di costruzione, esercizio e dismissione - sulle diverse componenti ambientali, con particolare riferimento alla popolazione e alla salute umana, non siano compensati dai benefici attesi e, nello specifico, la Commissione Tecnica ha rilevato: - l’alterazione del tessuto urbano, caratterizzato dalla presenza di recettori sensibili (scuola, presidio medico, chiesa e abitazioni); - l’aumento di rumore, vibrazioni ed emissioni in atmosfera a carico della popolazione residente, con effetti negativi sulla fruizione dei servizi presenti; - la necessità di installare barriere antirumore e di effettuare monitoraggi delle vibrazioni; - i disagi derivanti da scavi, demolizioni e movimenti di terra; - l’effetto complessivo in termini di perdita di salubrità dei luoghi per un periodo stimato di almeno cinque anni; d) sotto il profilo strettamente paesaggistico la Commissione ha evidenziato: - le modificazioni della compagine vegetale, con la necessaria eliminazione della quinta arborea del terrapieno autostradale, e gli effetti di destrutturazione del sistema paesaggistico derivanti dall’eliminazione delle fasce arboreo-arbustive e dall’inserimento di elementi incongrui in un contesto residenziale caratterizzato da emergenze storico-religiose e da funzioni collettive; - i particolari impatti dal punto di vista paesaggistico per lo svincolo di cui si tratta, per la realizzazione del quale è anche prevista la demolizione di un fabbricato; e) quanto indicato si pone in aperta contraddizione con il giudizio positivo espresso dalla Soprintendenza; f) si rileva che, come affermato dalla giurisprudenza, la valutazione di impatto ambientale ha carattere tendenzialmente onnicomprensivo e può includere anche la componente paesaggistica; g) si precisa che il sopravvenuto giudizio negativo di compatibilità ambientale non priva i ricorrenti dell’interesse all’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
I ricorrenti impugnano l’autorizzazione paesaggistica resa in data 16 gennaio 2025 dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, ai sensi dell’art. 146 decreto legislativo n. 42/2004, in relazione al progetto esecutivo di realizzazione di uno svincolo temporaneo di accesso all’autostrada A18 nel Comune di Itala, funzionale ai lavori di raddoppio della tratta Giampilieri-Fiumefreddo della linea ferroviaria Catania-Messina.
Il progetto prevede la realizzazione di un’intersezione temporanea tra l’autostrada A18 e via Itala Superiore e vicolo S. Giacomo, nel Comune di Itala, destinata esclusivamente al transito dei mezzi di cantiere per la realizzazione della nuova linea ferroviaria, e interferisce, limitandole, con le facoltà di godimento degli immobili in proprietà dei ricorrenti (circostanza dedotta in ricorso e non specificamente contestata).
La Soprintendenza, “ verificato che l’area interessata dal progetto rientra nel paesaggio locale 2, contesto2l - Paesaggio della fascia costiera soggetta a processi di degrado e trasformazione urbana (fascia di rispetto costiero art. 142 lett. a), area di recupero e regolamentata dall’art. 20 delle norme di attuazione del citato Piano Paesaggistico ”, ha ritenuto che il progetto esecutivo in questione “ non altera negativamente i valori paesaggistici dell’area protetta ”.
Nondimeno, con decreto n. 628 in data 23 ottobre 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con l’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, ha espresso giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto esecutivo relativo alla realizzazione dello svincolo provvisorio nel Comune di Itala, recependo sul punto il parere reso dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 784 in data 7 agosto 2025.
Al riguardo, il Collegio rileva preliminarmente che, in considerazione dell’autonomia giuridica e distinzione tra i procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione paesaggistica (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 18 febbraio 2025, n. 1337), sussiste l’interesse dei ricorrenti alla decisione del presente ricorso nonostante l’intervenuto giudizio negativo di compatibilità ambientale del progetto ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 152/2006 (peraltro, suscettibile di contestazione in sede giurisdizionale), permanendo la validità – per un arco temporale di cinque anni – del titolo autorizzatorio oggetto d’impugnazione.
L’autorizzazione paesaggistica, in via generale, è finalizzata alla verifica della compatibilità tra l’intervento progettato e i valori paesaggistici, tutelati da uno specifico vincolo, espressi dal territorio di riferimento (cfr. Corte Cost., 5 aprile 2018, n. 68).
Come puntualmente rimarcato dalla giurisprudenza in materia di determinazioni paesaggistiche, “ l’amministrazione è tenuta ad esternare adeguatamente l’avvenuto apprezzamento comparativo, da un lato, del contenuto del vincolo e, dall’altro, di tutte le rilevanti circostanze di fatto relative al manufatto ed al suo inserimento nel contesto protetto ”, per cui “ al fine di confermare o escludere la concreta compatibilità dello stesso con i valori tutelati nello specifico contesto di riferimento, non può ritenersi sufficiente il generico richiamo all’esistenza del vincolo, essendo al contrario necessario un apprezzamento di compatibilità da condurre sulla base di rilevazioni e di giudizi puntuali ” (Cons. Stato, Sez. II, 12 agosto 2019, n. 5655; cfr., in senso conforme, Sez. VI , 4 febbraio 2019, n. 853).
Si è, altresì, precisato che, “ Del resto, la maggiore intensità dell’onere motivazionale è insita nei limiti di cui soffre il sindacato del giudice amministrativo in caso di giudizi di compatibilità di opere edilizie con i valori tutelati. Si osserva, infatti, in giurisprudenza che “Poiché il parere è espressione di un potere ampiamente discrezionale, per evitare che il giudizio di compatibilità paesaggistica si traduca nell’esercizio di una valutazione insindacabile, è necessario che il provvedimento dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo sia sorretto da un’ampia e circostanziata motivazione, dalla quale sia possibile ricostruire sia le premesse che l’iter logico seguito nel percorso valutativo che si conclude con il giudizio finale ” (Cons. Stato, Sez. II, 12 agosto 2019, n. 5655, cit.; cfr., inoltre, Sez. VI, 15 ottobre 2018, n. 5909; T.A.R. Trieste Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 3 marzo 2021, n. 70).
Il provvedimento in questa sede gravato, sindacabile sotto il profilo della adeguatezza della motivazione alla luce dei canoni interpretativi sopra indicati, non appare idoneo a dare contezza del percorso valutativo in concreto seguito dall’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, risolvendosi nella tautologica enunciazione della compatibilità paesaggistica dell’intervento.
Invero, l’affermazione secondo cui il progetto esecutivo in questione “ non altera negativamente i valori paesaggistici dell’area protetta ”, in assenza di una specifica individuazione dei valori paesaggistici protetti in relazione al contesto territoriale di riferimento e di una comparazione degli stessi con le caratteristiche concrete dell’intervento progettato, si risolve in una motivazione apparente e assolutamente priva di contenuto, censurabile per violazione del fondamentale parametro di legittimità di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990.
In particolare, nel provvedimento impugnato non vi è alcun riferimento ad elementi concreti che consentano di pervenire ad un corretto inquadramento dell’area in questione nell’ambito del Piano Paesaggistico dell’Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, approvato con D.A. n. 6682 del 29 dicembre 2016. Né si rinviene nel provvedimento una specifica disamina delle prescrizioni del Piano Paesaggistico, genericamente richiamate, le quali – come riportato in ricorso (sul punto non contestato dall’Amministrazione resistente) – per il paesaggio locale 2, contesto 2l (paesaggio della fascia costiera soggetta a processi di degrado e trasformazione urbana), ove ricadrebbe l’area di localizzazione dell’intervento, consentono soltanto gli interventi finalizzati alla “ riqualificazione dei detrattori, al recupero dei caratteri e dei valori paesaggistico-ambientali degradati ed alla ricostituzione del paesaggio alterato, nonché interventi tesi all’incremento del patrimonio vegetale, alla realizzazione di attrezzature e di opere infrastrutturali compatibili con l’ambiente ed il paesaggio ”, escludendo nuove edificazioni e/o interventi che comportino consumo di nuovo suolo.
Anche la relazione paesaggistica presentata dal proponente del progetto evidenzia, in ordine a tale aspetto, che “ Dal punto di vista della pianificazione sovraordinata regionale, gli indirizzi e le prescrizioni del PTR per il Paesaggio Locale 2 sono orientati al raggiungimento prevalentemente di obiettivi di salvaguardia dei valori ambientali, morfologici e percettivi dei versanti e della costa, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, della naturalità e, in generale, alla valorizzazione delle emergenze paesaggistiche e ambientali ”.
La relazione individua, poi, i possibili impatti paesaggistici dell’opera derivanti da “ modificazioni dell’assetto percettivo, scenico o panoramico ”, qualificati come di carattere “ rilevante ”, in considerazione del “ contesto urbanizzato ”, così come la “ destrutturazione (quando si interviene sulla struttura di un sistema paesaggistico alterandola per frammentazione, riduzione degli elementi costitutivi, eliminazione di relazioni strutturali, percettive o simboliche…) ”, salvo, poi, evidenziarne il carattere temporaneo e reversibile, che ne escluderebbe il contrasto con i sopra indicati obiettivi della pianificazione paesaggistica.
Si tratta di aspetti la cui considerazione e valutazione non emerge dal provvedimento impugnato, non ancorato a elementi di giudizio concreti e verificabili.
In particolare, l’autorizzazione paesaggistica omette di esplicitare in che termini debba escludersi un’alterazione dei “ valori paesaggistici dell’area protetta ”, in considerazione delle caratteristiche specifiche, della morfologia e degli aspetti percettivi del territorio interessato dall’intervento.
La carenza motivazionale del provvedimento impugnato va rilevata, ancor più, considerando che sugli aspetti sopra indicati si è espresso – in senso negativo – il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con l’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana mediante decreto n. 628 in data 23 ottobre 2025, che ha negato la compatibilità ambientale del progetto, aderendo al parere critico reso dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 784 in data 7 agosto 2025.
Al riguardo, va osservato che, pur venendo in rilievo procedimenti distinti e autonomi, “ nell’ambito della valutazione di progetti aventi impatti sull’ambiente ai sensi del testo unico di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e della normativa regionale attuativa, vale a dire di conformità dell’attività antropica rispetto alle condizioni essenziali per uno sviluppo sostenibile (art. 4, comma 3), gli enti ed organi competenti siano titolati ad esprimere il loro giudizio anche su profili di carattere paesaggistico ” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 luglio 2016, n. 3059, e la conforme giurisprudenza ivi richiamata).
Invero, “ Sul piano definitorio ambiente e paesaggio sono concetti fortemente compenetrati, al punto che il secondo costituisce l’aspetto visibile del primo. “Paesaggio’’ indica “la morfologia del territorio”, cioè “l’ambiente nel suo aspetto visivo” (cfr. Corte cost., 21 ottobre 2011, n. 275; 22 luglio 2009, n. 226, 30 maggio 2008, n. 180; 7 novembre 2007, n. 367; 5 maggio 2006, n. 182 e 183; 14 dicembre 1993, n. 430; 11 luglio 1989, n. 391; 30 dicembre 1987, n. 641). Entrambi rappresentano profili strettamente connessi della salvaguardia della preesistenza del contesto naturale e si correlano a esigenze primarie dell’individuo, trovando ciascuno un fondamento costituzionale nell’accezione ampia di tutela del paesaggio (art. 9), per la complessità dell’ambiente in combinazione con quella della salute (art. 32) ”.
Come precisato dalla citata giurisprudenza, “ ciò corrisponde a ragioni logiche prima ancora che giuridiche, se solo si ha riguardo alla funzione tipica della procedura di valutazione di impatto ambientale finora lumeggiata, di esame complessivo di opere incidenti negativamente sul territorio e le collettività in esso localizzate. Pertanto, l’apprezzamento in ordine alla loro compatibilità ambientale non può che coinvolgere anche profili di carattere paesaggistico, ed in particolare estendersi a tutte le possibili incisioni, dirette o indirette, del bene costituzionalmente tutelato del paesaggio, con una valutazione di tipo sostanzialistico, estesa ad ogni ambito territoriale significativo potenzialmente pregiudicato sul piano naturalistico, anche se posto a distanza dall’area di localizzazione dell’intervento ”.
Nel caso di specie, dal menzionato parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC – reso anche sulla base delle osservazioni presentate dagli interessati nel corso del procedimento – emerge un attento esame del contesto ambientale ove l’opera provvisoria andrebbe ad inserirsi, esteso ai profili di carattere paesaggistico, che risultano, all’esito di tale esame, evidentemente incisi dal progetto in questione, evidenziandosi, pertanto, la necessità di una adeguata ponderazione di tutte le circostanze rilevanti da parte dell’Autorità istituzionalmente deputata alla tutela del paesaggio.
In particolare, dopo avere valutato puntualmente gli impatti sulle singole componenti ambientali, ivi incluso il paesaggio, la Commissione è giunta alla conclusione che lo svincolo sia “ incompatibile con il contesto territoriale e ambientale ”, tenuto conto delle “ serie di criticità e di evidenze che di seguito si espongono: 1. in primis l’alterazione del tessuto urbano, caratterizzato da recettori sensibili quali una scuola, un presidio medico, una Chiesa ed abitazioni di privati cittadini, per un lasso di tempo temporale pari ad almeno 5 anni (che è il tempo necessario per il completamento delle gallerie) è esigenza da preservare rispetto al transito, in fase di esercizio, sulle rampe di nuova realizzazione, di un esiguo numero di veicoli funzionali al cantiere della nuova stazione ferroviaria e delle gallerie; 2. il transito dei mezzi pesanti con annesso maggiore impatto acustico e maggiori emissioni in atmosfera, si rifletterebbe negativamente sulla qualità di vita dei cittadini residenti e, per l’effetto, sulla possibilità di fruire dei servizi ivi attualmente presenti (Chiesa, presidio medico, scuola) con ripercussioni negative proprio sullo svolgimento della vita quotidiana dei cittadini e compressione della possibilità di fruire dei citati servizi (si pensi alla scuola oppure alla Chiesa in particolar modo) e, pertanto, con una significativa e non mitigabile alterazione della salubrità dei luoghi che perdurerebbe per almeno un quinquennio; 3. i significativi e negativi impatti determinati dai fattori rumore e vibrazioni, dalla cui analisi lo stesso Proponente ha evidenziato la necessità di installare le barriere antirumore (per il clima acustico) e la presenza di numerosi edifici residenziali (complessivamente pari a n. 8, in cui è compresa anche una scuola) nell’area di influenza delle vibrazioni prodotte dalle lavorazioni, per cui viene anche prospettata la possibilità di effettuare monitoraggi; 4. in particolare, per il fattore vibrazioni, nell’area di influenza nella quale si prevedono valori di vibrazioni eccedenti il limite diurno interno agli edifici sia ad uso abitativo sia ad uso scolastico, con effetti negativi sulla popolazione in termini di perdita di salubrità dei luoghi di residenza e di fruizione dei servizi medesimi; 5. agli effetti derivanti da rumore e vibrazioni descritti al punto che precede si aggiungono i disagi derivanti dalle lavorazioni, sia nella fase di costruzione che in quella di ripristino/dismissione, in termini di entità di scavi, demolizioni, volumi di terre movimentate, con correlata ulteriore produzione di polveri. Dunque, conclusivamente, dagli esiti del raffronto derivante dall’analisi costi-benefici (gli effetti negativi sulla popolazione e sulla salute umana versus la sottrazione di un ridotto numero di mezzi pesanti dalla viabilità ordinaria), la Commissione trae la convinzione che sia da privilegiare la salvaguardia dello status quo dell’area di intervento nel Comune di Itala rispetto allo scopo perseguito con il progetto (ampiamente descritto nella sezione motivazione dell’opera del presene parere ed a cui pertanto si rinvia) in ragione della perdita di salubrità delle aree che investirebbe le aree di detto Comune, con effetti negativi sulla componente popolazione e salute umana ”.
Con specifico riferimento alla componente “paesaggio”, poi, la Commissione Tecnica ha rilevato significativi impatti, avuto riguardo ai seguenti fattori: - eliminazione parziale delle fasce arboreo-arbustive del terrapieno autostradale; - modifica, per il periodo di vita utile dello svincolo, della “ natura dei luoghi ” e alterazione del “ tessuto urbano in cui sono presenti servizi (si annovera la presenza di una struttura scolastica, di una presidio territoriale di emergenza e guardia medica, di una chiesa), trasformandoli in zone contigue ad una infrastruttura stradale destinata al transito di mezzi pesanti ”, con eliminazione di “ spazi attualmente a servizio della popolazione ” e sottrazione di “ superfici utilizzate a parcheggio che sarebbero inglobate nell’ampliamento della carreggiata stradale ”; - “ perdita di vegetazione per effetto dei tagli propedeutici alla realizzazione degli interventi, con conseguente impatto negativo sul paesaggio dovuto alla trasformazione di una fascia verde in una nuova infrastruttura per tutto il periodo di vita utile dello svincolo ”.
La relazione paesaggistica e gli atti ministeriali sopra richiamati evidenziano, pertanto, criticità in ordine ai profili paesaggistici in senso stretto (fascia vegetale e arborea, destrutturazione paesaggistica, incidenza sui recettori sensibili e sul tessuto urbano) – da tutelare in quanto strettamente connessi alla salvaguardia della preesistenza del contesto naturale nonché del territorio antropizzato e delle correlate esigenze primarie dell’individuo – i quali non appaiono essere stati debitamente ponderati dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina.
Ne deriva l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica impugnata.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, sono a carico dell’Amministrazione regionale secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato; 2) condanna l’Amministrazione resistente a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in complessivi 2.000,00 euro, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IE IC, Presidente
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
ST CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST CO | IE IC |
IL SEGRETARIO