TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 22/10/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 502/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA MA Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 502/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
21.03.2025, da
(Cod. Fisc.: ) nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in GN (PG), alla Via Monte Lagarella n. 8,
e
(Cod. Fisc.: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Serenella Mosconi e dall'Avv. Samuele Ferocino ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in GN, Via N. Sauro n. 4/C
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in GN in data 3.09.2005, trascritto nel registro di stato civile del medesimo Comune al n. 100, Parte II – Serie A, anno 2005
Per_ con i figli: nata il [...] e nata il [...] Per_2
FATTO pagina 1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
“1) I coniugi, sin dalla sottoscrizione del presente accordo, si autorizzano a vivere in separate dimore, serbandosi reciproco rispetto: continuerà ad abitare nella casa già adibita a dimora Parte_1 familiare, sita in GN (PG), alla Via Monte Lagarella n. 8, mentre , entro quattro Parte_2 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, lascerà la casa coniugale per recarsi a vivere in un'autonoma dimora ed ivi trasferirà la propria residenza anagrafica;
2) L'immobile, sito in GN, Via Monte Lagarella n. 8, resta assegnato alla Sig.ra la Parte_1
Per_ quale continuerà ad occuparlo unitamente alle due figlie con essa conviventi di anni diciotto e di anni quattordici, entrambe studentesse frequentanti l'Istituto d'Istruzione Professionale “E. Per_2
Orfini” di GN (PG);
3) La figlia , di anni quattordici, resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_2 collocazione prevalente presso la madre;
4) Considerata l'età, la raggiunta maturità psicofisica delle due figlie ed il buon rapporto di entrambe con la figura paterna, le stesse potranno concordare, di volta in volta, i tempi e le modalità degli Per_ incontri con il genitore non collocatario;
5) Il padre concorrerà al mantenimento delle due figlie e mediante corresponsione di un assegno mensile di € 400,00 (Euro duecento/00 per ciascuna Per_2 figlia). L'assegno di mantenimento delle figlie verrà corrisposto alla Sig.ra entro il Parte_1 giorno dodici (12) del mese di riferimento, bonificando il relativo importo sul conto corrente alla medesima intestato acceso presso “Banca Intesta SanPaolo S.p.A” - Filiale di GN, utilizzando il seguente IBAN: [...]. L'assegno di mantenimento sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
6) Considerato che deve onorare il finanziamento acceso per l'acquisto Parte_2 dell'autoveicolo tipo “Nissan Qashqai” targato FM562BC, al medesimo intestato in via esclusiva e considerato altresì che dovrà fronteggiare i costi della nuova sistemazione abitativa, le parti convengono che l'assegno di mantenimento delle due figlie verrà corrisposto nella minore misura di
Euro 300,00 (Euro trecento/00) per il periodo che va dal mese di aprile 2025 sino alla data del
31/03/2026. Pertanto, con decorrenza dal 01/04/2026 l'assegno di mantenimento delle figlie verrà corrisposto nella misura di Euro 400,00 (Euro duecento/00 a figlia) con rivalutazione annuale ISTAT con le modalità indicate nella precedente Clausola n. 5;
pagina 2 di 4 7) Le spese straordinarie di natura scolastica, medico-specialistica e ricreativa che si renderanno necessarie per le due figlie verranno ripartite tra i coniugi al 50% e dovranno essere concordate preventivamente, fatta eccezione per quelle indilazionabili ed urgenti ed adeguatamente documentate anche per le eventuali detrazioni fiscali;
8) I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di carattere economico-finanziario per il loro mantenimento essendo economicamente autosufficienti, disponendo ciascuno di redditi propri;
9) L'assegno universale verrà percepito per l'intero importo dalla Sig.ra A tal fine, Parte_1
si impegna a prestare il consenso necessario affinché il relativo importo mensile Parte_2 venga percepito nella misura del 100% dalla moglie;
10) Sin dalla sottoscrizione del presente accordo, potrà prelevare dalla dimora Parte_2 familiare i propri effetti personali ed i regali di nozze. Per il prelievo di detti beni i coniugi concorderanno, con congruo anticipo, la data e l'ora dell'accesso presso la dimora familiare. Quanto ai beni mobili di arredo della casa familiare i coniugi si danno reciprocamente atto che resteranno di esclusiva proprietà della Sig.ra ; Parte_1
11) I coniugi convengono che mantenga l'uso del locale sito in GN, alla Via Parte_2
Monte Lagarella n. 8, di pertinenza della dimora familiare, da utilizzare come garage secondo la sua originaria destinazione;
12) Ciascun coniuge manterrà la titolarità esclusiva dell'autoveicolo già in uso, assumendosi ogni onere economico per bollo, premio assicurativo e spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nessuna esclusa;
13) I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, nonché di quello della figlia minore;
Per_2
14) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolamentato ogni rapporto di carattere personale e patrimoniale, di aver provveduto alla divisione dei beni mobili, di non possedere beni immobili e beni mobili registrati in comproprietà né risparmi comuni e rinunciano entrambi ad ogni pretesa, azione ed eccezione inerente ai rapporti e ai diritti sorti durante la convivenza matrimoniale, dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, salvo quanto previsto nel presente accordo;
15) Le spese relative alla presente procedura restano ad esclusivo carico della Sig.ra ”. Parte_1
All'udienza del 15.10.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
pagina 3 di 4 Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito concordatario in GN in data 3.09.2005, trascritto nel registro di stato civile del medesimo Comune al n. 100, Parte II – Serie A, anno 2005;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GN perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Spoleto 21.10.2025
Il Presidente est.
IA MA pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA MA Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 502/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
21.03.2025, da
(Cod. Fisc.: ) nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in GN (PG), alla Via Monte Lagarella n. 8,
e
(Cod. Fisc.: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Serenella Mosconi e dall'Avv. Samuele Ferocino ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in GN, Via N. Sauro n. 4/C
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in GN in data 3.09.2005, trascritto nel registro di stato civile del medesimo Comune al n. 100, Parte II – Serie A, anno 2005
Per_ con i figli: nata il [...] e nata il [...] Per_2
FATTO pagina 1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
“1) I coniugi, sin dalla sottoscrizione del presente accordo, si autorizzano a vivere in separate dimore, serbandosi reciproco rispetto: continuerà ad abitare nella casa già adibita a dimora Parte_1 familiare, sita in GN (PG), alla Via Monte Lagarella n. 8, mentre , entro quattro Parte_2 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, lascerà la casa coniugale per recarsi a vivere in un'autonoma dimora ed ivi trasferirà la propria residenza anagrafica;
2) L'immobile, sito in GN, Via Monte Lagarella n. 8, resta assegnato alla Sig.ra la Parte_1
Per_ quale continuerà ad occuparlo unitamente alle due figlie con essa conviventi di anni diciotto e di anni quattordici, entrambe studentesse frequentanti l'Istituto d'Istruzione Professionale “E. Per_2
Orfini” di GN (PG);
3) La figlia , di anni quattordici, resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_2 collocazione prevalente presso la madre;
4) Considerata l'età, la raggiunta maturità psicofisica delle due figlie ed il buon rapporto di entrambe con la figura paterna, le stesse potranno concordare, di volta in volta, i tempi e le modalità degli Per_ incontri con il genitore non collocatario;
5) Il padre concorrerà al mantenimento delle due figlie e mediante corresponsione di un assegno mensile di € 400,00 (Euro duecento/00 per ciascuna Per_2 figlia). L'assegno di mantenimento delle figlie verrà corrisposto alla Sig.ra entro il Parte_1 giorno dodici (12) del mese di riferimento, bonificando il relativo importo sul conto corrente alla medesima intestato acceso presso “Banca Intesta SanPaolo S.p.A” - Filiale di GN, utilizzando il seguente IBAN: [...]. L'assegno di mantenimento sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
6) Considerato che deve onorare il finanziamento acceso per l'acquisto Parte_2 dell'autoveicolo tipo “Nissan Qashqai” targato FM562BC, al medesimo intestato in via esclusiva e considerato altresì che dovrà fronteggiare i costi della nuova sistemazione abitativa, le parti convengono che l'assegno di mantenimento delle due figlie verrà corrisposto nella minore misura di
Euro 300,00 (Euro trecento/00) per il periodo che va dal mese di aprile 2025 sino alla data del
31/03/2026. Pertanto, con decorrenza dal 01/04/2026 l'assegno di mantenimento delle figlie verrà corrisposto nella misura di Euro 400,00 (Euro duecento/00 a figlia) con rivalutazione annuale ISTAT con le modalità indicate nella precedente Clausola n. 5;
pagina 2 di 4 7) Le spese straordinarie di natura scolastica, medico-specialistica e ricreativa che si renderanno necessarie per le due figlie verranno ripartite tra i coniugi al 50% e dovranno essere concordate preventivamente, fatta eccezione per quelle indilazionabili ed urgenti ed adeguatamente documentate anche per le eventuali detrazioni fiscali;
8) I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di carattere economico-finanziario per il loro mantenimento essendo economicamente autosufficienti, disponendo ciascuno di redditi propri;
9) L'assegno universale verrà percepito per l'intero importo dalla Sig.ra A tal fine, Parte_1
si impegna a prestare il consenso necessario affinché il relativo importo mensile Parte_2 venga percepito nella misura del 100% dalla moglie;
10) Sin dalla sottoscrizione del presente accordo, potrà prelevare dalla dimora Parte_2 familiare i propri effetti personali ed i regali di nozze. Per il prelievo di detti beni i coniugi concorderanno, con congruo anticipo, la data e l'ora dell'accesso presso la dimora familiare. Quanto ai beni mobili di arredo della casa familiare i coniugi si danno reciprocamente atto che resteranno di esclusiva proprietà della Sig.ra ; Parte_1
11) I coniugi convengono che mantenga l'uso del locale sito in GN, alla Via Parte_2
Monte Lagarella n. 8, di pertinenza della dimora familiare, da utilizzare come garage secondo la sua originaria destinazione;
12) Ciascun coniuge manterrà la titolarità esclusiva dell'autoveicolo già in uso, assumendosi ogni onere economico per bollo, premio assicurativo e spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nessuna esclusa;
13) I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, nonché di quello della figlia minore;
Per_2
14) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolamentato ogni rapporto di carattere personale e patrimoniale, di aver provveduto alla divisione dei beni mobili, di non possedere beni immobili e beni mobili registrati in comproprietà né risparmi comuni e rinunciano entrambi ad ogni pretesa, azione ed eccezione inerente ai rapporti e ai diritti sorti durante la convivenza matrimoniale, dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, salvo quanto previsto nel presente accordo;
15) Le spese relative alla presente procedura restano ad esclusivo carico della Sig.ra ”. Parte_1
All'udienza del 15.10.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
pagina 3 di 4 Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito concordatario in GN in data 3.09.2005, trascritto nel registro di stato civile del medesimo Comune al n. 100, Parte II – Serie A, anno 2005;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GN perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Spoleto 21.10.2025
Il Presidente est.
IA MA pagina 4 di 4