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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/09/2025, n. 2701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2701 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
R.G.N. 1353/2022
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento iscritto al n.r.g. 1353/2022
promosso da
(c.f. , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Crescenzo, giusta procura CP_1 alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
ATTORE
nei confronti di c.f. in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore;
CONVENUTA CONTUMACE
preso atto che l'udienza dell'11.9.2025, fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte attrice;
letto l'art. 127 ter c.p.c.; procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n.r.g. 1353/2022 vertente TRA
(c.f. , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Crescenzo, giusta procura CP_1 alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
ATTORE
E
(c.f. in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore;
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da atto introduttivo e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo che venisse dichiara la risoluzione di diritto del contratto di cessione di quote sociali del 5.11.2021 con cui si obbligava Parte_1
a cedere, unitamente ad altro socio ( ), alla società convenuta, l'intera propria quota Controparte_3 detenuta nella al prezzo di euro 100.000,00, pari al valore nominale della suddetta, per CP_1 effetto dell'inadempimento, da parte di essa convenuta, dell'obbligazione relativa al pagamento del prezzo di cessione contrattualmente stabilito. Chiedeva, pertanto, in via principale, dichiararsi l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di cessione di quote sociali del 5.11.2021 per inadempimento della controparte;
in subordine, la risoluzione del contratto di cessione di quote sociali per grave inadempimento della controparte per la mancata corresponsione del prezzo contrattualmente pattuito per l'acquisto delle quote sociali, con la consequenziale dichiarazione della proprietà della quota sociale di partecipazione della C. e G. S.r.l. in capo a , nonché Parte_1 la condanna della convenuta alla restituzione della quota acquistata, oltre al risarcimento dei danni da inadempimento da quantificarsi entro il limite di euro 250.000,00, con vittoria di spese ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Integrato il contraddittorio, la Società convenuta restava contumace. Disposti taluni differimenti di udienza e riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni, quindi, per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare dell'11.9.2025.
Orbene, tanto premesso e richiamato, in via preliminare, va dichiarata la contumacia di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, evocata in giudizio e non Controparte_2 costituitasi.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito evidenziate.
Il contratto di cessione di quote sociali del 5.11.2021, oggetto di causa, in relazione al capo regolativo del prezzo della cessione, contiene una clausola risolutiva espressa con cui le parti, in forza del dettato normativo previsto dall'art. 1456 c.c., stabiliscono che il contratto dovrà considerarsi risolto qualora l'obbligazione relativa al pagamento del prezzo non venga adempiuta secondo le modalità ivi concordate.
In punto di diritto la risoluzione si verifica di diritto allorquando la parte non inadempiente dichiari all'altra che intende valersi della clausola risolutiva (cfr. fra le tante Cass. 2014 n. 20854); detta clausola risolutiva espressa comporta la risoluzione immediata del contratto senza che il giudice possa valutare la gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., avendo le stesse parti già effettuato simile valutazione in sede negoziale (v. Cass. 2014 n. 20854; Cass. 2007 n. 16993; Cass. n. 167 del
2005). La dichiarazione prevista dal citato art. 1456 c.c. ha, dunque, effetto risolutorio immediato e postula non soltanto la sussistenza, ma anche l'imputabilità dell'inadempimento che il giudice è chiamato ad accertare solo in caso di eventuale contestazione (Cass. 2005 n. 15026 ove si ribadisce:
“Nel sistema dell'art.1456 c.c. gli effetti risolutori, che si collegano direttamente alla dichiarazione della volontà del creditore di avvalersi della clausola risolutiva espressa senza l'intermediazione della sentenza, decorrono dal momento in cui tale dichiarazione perviene al debitore”). In tali evenienze, infatti, la colpa del contraente inadempiente si presume ai sensi dell'art. 1218 c.c. qualora non sia provata la impossibilità di adempimento della prestazione per causa non imputabile al debitore.
La pronuncia giudiziale può, dunque, produrre esclusivamente effetti dichiarativi della caducazione del contratto, già avvenuta, per effetto della risoluzione di diritto, senza la necessità di alcuna pronuncia di condanna alla restituzione.
Sotto il profilo eminentemente probatorio, ancora, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis,
Cass. sez. un. 30.10.2001, n. 13533; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20 gennaio 2015).
Tanto precisato, nel caso di specie, l'attore ha prodotto il titolo contrattuale ut supra richiamato, oltre a dedurre specificamente l'inadempimento della controparte. Non solo;
con la comunicazione del
9.2.2022 ha contestato il mancato pagamento del prezzo da parte convenuta entro il termine di scadenza concordato nel contratto di cessione (20.11.2021). Da canto proprio la controparte, essendo rimasta contumace in giudizio, non ha fornito prova del relativo adempimento, né che l'inadempimento contestato fosse da attribuire a cause ad essa non imputabili.
In definitiva, posto che l'avvenuto inadempimento della Società risulta sanzionato dalla clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di cessione di quote sociali, di cui l'attore ha dichiarato di volersene avvalere, va dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di cessione di quote sociali del 5.11.2021 ex art. 1456 c.c., a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione con la quale l'attore ha inteso avvalersi della clausola risolutiva espressa. Va, altresì, dichiarato che la quota di partecipazione di capitale sociale oggetto di causa è tornata di esclusiva proprietà dell'attore.
Quanto alla richiesta risarcitoria, la stessa va rigettata per difetto di prova in ordine alla sussistenza dei relativi elementi costitutivi.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 147/2022, con distrazione in favore dell'avv. Domenico Crescenzo dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, così provvede:
Cont dichiara la contumacia di in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_5
accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara la risoluzione di diritto del contratto di cessione di quote sociali del 5.11.2021, ex art. 1456 c.c., a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione con cui parte attrice ha inteso avvalersi della clausola risolutiva espressa;
dichiara, altresì, che la quota di partecipazione di capitale sociale oggetto di causa è tornata di esclusiva proprietà dell'attore;
rigetta la domanda risarcitoria;
condanna parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, in favore di parte attrice, che liquida in euro 2.906,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, oltre iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Domenico
Crescenzo dichiaratosi antistatario.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia.
Nocera Inferiore,13.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Enrica de Sire
SEZIONE I CIVILE
R.G.N. 1353/2022
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento iscritto al n.r.g. 1353/2022
promosso da
(c.f. , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Crescenzo, giusta procura CP_1 alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
ATTORE
nei confronti di c.f. in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore;
CONVENUTA CONTUMACE
preso atto che l'udienza dell'11.9.2025, fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte attrice;
letto l'art. 127 ter c.p.c.; procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n.r.g. 1353/2022 vertente TRA
(c.f. , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Crescenzo, giusta procura CP_1 alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
ATTORE
E
(c.f. in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore;
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da atto introduttivo e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo che venisse dichiara la risoluzione di diritto del contratto di cessione di quote sociali del 5.11.2021 con cui si obbligava Parte_1
a cedere, unitamente ad altro socio ( ), alla società convenuta, l'intera propria quota Controparte_3 detenuta nella al prezzo di euro 100.000,00, pari al valore nominale della suddetta, per CP_1 effetto dell'inadempimento, da parte di essa convenuta, dell'obbligazione relativa al pagamento del prezzo di cessione contrattualmente stabilito. Chiedeva, pertanto, in via principale, dichiararsi l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di cessione di quote sociali del 5.11.2021 per inadempimento della controparte;
in subordine, la risoluzione del contratto di cessione di quote sociali per grave inadempimento della controparte per la mancata corresponsione del prezzo contrattualmente pattuito per l'acquisto delle quote sociali, con la consequenziale dichiarazione della proprietà della quota sociale di partecipazione della C. e G. S.r.l. in capo a , nonché Parte_1 la condanna della convenuta alla restituzione della quota acquistata, oltre al risarcimento dei danni da inadempimento da quantificarsi entro il limite di euro 250.000,00, con vittoria di spese ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Integrato il contraddittorio, la Società convenuta restava contumace. Disposti taluni differimenti di udienza e riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni, quindi, per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare dell'11.9.2025.
Orbene, tanto premesso e richiamato, in via preliminare, va dichiarata la contumacia di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, evocata in giudizio e non Controparte_2 costituitasi.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito evidenziate.
Il contratto di cessione di quote sociali del 5.11.2021, oggetto di causa, in relazione al capo regolativo del prezzo della cessione, contiene una clausola risolutiva espressa con cui le parti, in forza del dettato normativo previsto dall'art. 1456 c.c., stabiliscono che il contratto dovrà considerarsi risolto qualora l'obbligazione relativa al pagamento del prezzo non venga adempiuta secondo le modalità ivi concordate.
In punto di diritto la risoluzione si verifica di diritto allorquando la parte non inadempiente dichiari all'altra che intende valersi della clausola risolutiva (cfr. fra le tante Cass. 2014 n. 20854); detta clausola risolutiva espressa comporta la risoluzione immediata del contratto senza che il giudice possa valutare la gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., avendo le stesse parti già effettuato simile valutazione in sede negoziale (v. Cass. 2014 n. 20854; Cass. 2007 n. 16993; Cass. n. 167 del
2005). La dichiarazione prevista dal citato art. 1456 c.c. ha, dunque, effetto risolutorio immediato e postula non soltanto la sussistenza, ma anche l'imputabilità dell'inadempimento che il giudice è chiamato ad accertare solo in caso di eventuale contestazione (Cass. 2005 n. 15026 ove si ribadisce:
“Nel sistema dell'art.1456 c.c. gli effetti risolutori, che si collegano direttamente alla dichiarazione della volontà del creditore di avvalersi della clausola risolutiva espressa senza l'intermediazione della sentenza, decorrono dal momento in cui tale dichiarazione perviene al debitore”). In tali evenienze, infatti, la colpa del contraente inadempiente si presume ai sensi dell'art. 1218 c.c. qualora non sia provata la impossibilità di adempimento della prestazione per causa non imputabile al debitore.
La pronuncia giudiziale può, dunque, produrre esclusivamente effetti dichiarativi della caducazione del contratto, già avvenuta, per effetto della risoluzione di diritto, senza la necessità di alcuna pronuncia di condanna alla restituzione.
Sotto il profilo eminentemente probatorio, ancora, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis,
Cass. sez. un. 30.10.2001, n. 13533; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20 gennaio 2015).
Tanto precisato, nel caso di specie, l'attore ha prodotto il titolo contrattuale ut supra richiamato, oltre a dedurre specificamente l'inadempimento della controparte. Non solo;
con la comunicazione del
9.2.2022 ha contestato il mancato pagamento del prezzo da parte convenuta entro il termine di scadenza concordato nel contratto di cessione (20.11.2021). Da canto proprio la controparte, essendo rimasta contumace in giudizio, non ha fornito prova del relativo adempimento, né che l'inadempimento contestato fosse da attribuire a cause ad essa non imputabili.
In definitiva, posto che l'avvenuto inadempimento della Società risulta sanzionato dalla clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di cessione di quote sociali, di cui l'attore ha dichiarato di volersene avvalere, va dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di cessione di quote sociali del 5.11.2021 ex art. 1456 c.c., a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione con la quale l'attore ha inteso avvalersi della clausola risolutiva espressa. Va, altresì, dichiarato che la quota di partecipazione di capitale sociale oggetto di causa è tornata di esclusiva proprietà dell'attore.
Quanto alla richiesta risarcitoria, la stessa va rigettata per difetto di prova in ordine alla sussistenza dei relativi elementi costitutivi.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 147/2022, con distrazione in favore dell'avv. Domenico Crescenzo dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, così provvede:
Cont dichiara la contumacia di in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_5
accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara la risoluzione di diritto del contratto di cessione di quote sociali del 5.11.2021, ex art. 1456 c.c., a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione con cui parte attrice ha inteso avvalersi della clausola risolutiva espressa;
dichiara, altresì, che la quota di partecipazione di capitale sociale oggetto di causa è tornata di esclusiva proprietà dell'attore;
rigetta la domanda risarcitoria;
condanna parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, in favore di parte attrice, che liquida in euro 2.906,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, oltre iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Domenico
Crescenzo dichiaratosi antistatario.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia.
Nocera Inferiore,13.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Enrica de Sire