Art. 32.
L'ufficiale che cessa dal servizio permanente in applicazione delle norme sull'avanzamento contenute nella presente legge e che ha meno di quindici anni di servizio utile, ovvero quindici o piu' anni di detto servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, e' collocato nella riserva. In tutti gli altri casi e' collocato nell'ausiliaria.
Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente deve essere disposto non oltre il 300 giorno dalla data della partecipazione ministeriale del giudizio di non idoneita' all'avanzamento.
Dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.
All'ufficiale collocato nella categoria della riserva si applicano le disposizioni contenute nella lettera e) dell'art. 27; all'ufficiale collocato nell'ausiliaria si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere a) e b) dello stesso art. 27.
L'ufficiale che cessa dal servizio permanente in applicazione delle norme sull'avanzamento contenute nella presente legge e che ha meno di quindici anni di servizio utile, ovvero quindici o piu' anni di detto servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, e' collocato nella riserva. In tutti gli altri casi e' collocato nell'ausiliaria.
Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente deve essere disposto non oltre il 300 giorno dalla data della partecipazione ministeriale del giudizio di non idoneita' all'avanzamento.
Dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.
All'ufficiale collocato nella categoria della riserva si applicano le disposizioni contenute nella lettera e) dell'art. 27; all'ufficiale collocato nell'ausiliaria si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere a) e b) dello stesso art. 27.