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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/11/2025, n. 3582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3582 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, rilevato che, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza ab origine fissata con il deposito di note scritte;
tenuto conto delle note all'uopo depositate dalle parti costituite;
rilevato che l'udienza di cui è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte era stata fissata per la discussione;
letto il dettato dell'art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M.
lette le note depositate dalle parti costituite, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale.
Provvedimento depositato telematicamente in data 20 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 12
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1761/2024 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 156/24 del Giudice di Pace di Cava de' Tirreni”, pendente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa, come da mandato allegato all'atto introduttivo del presente giudizio, dall'Avv. Fabrizio Adinolfi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via M. Cervantes de Saavedra, n. 55/5;
- APPELLANTE -
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Raffaele
Baratta, unitamente al quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore alla Via
Fucilari, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Luigi Montella;
- APPELLATA -
NONCHÉ
DI , rappresentata e difesa, giusta procura allegata Controparte_2 all'atto introduttivo del giudizio di prime cure, dagli Avv.ti Tommaso Gallo e
IA IA Di ET, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cava de'
Tirreni alla Via Generale Luigi Parisi, n. 102/A;
- APPELLATA -
All'udienza celebrata in data 20.11.25, i procuratori delle parti costituite hanno pagina 2 di 12 concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione all'uopo notificato, il sig. quale genitore esercente la Parte_2 responsabilità sulla minore aveva convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Persona_1
Pace di Cava de' Tirreni la , onde sentirla condannare al Controparte_3 risarcimento dei danni patrimoniali e non – espressamente contenuti “entro i limiti della competenza per valore del Giudice di Pace” – che la testé citata minore avrebbe subito in conseguenza del sinistro asseritamente verificatosi in Cava de' Tirreni, in data 1.6.19, alle ore 00:00 circa. Segnatamente, la difesa dell'allora parte attrice aveva dedotto: che nel dianzi indicato frangente temporale, «all'interno del locale denominato “Athena's Temple Crossfit”, attività in gestione della Controparte_3
, la minore avrebbe riportato un trauma distorsivo alla
[...] Persona_1 caviglia ed al piede destro “a causa delle sconnessioni del terreno”; che la predetta sconnessione non sarebbe in alcun modo stata segnalata;
che, inoltre, la zona ove sarebbe occorso l'incidente sarebbe stata “aperta”.
A suffragio della proposta domanda, il sig. aveva sostenuto che la responsabilità del Persona_1 sinistro de quo avrebbe dovuto essere ascritta alla giacché Controparte_3 la stessa avrebbe mancato di attendere agli obblighi di custodia della res che avrebbe prodotto l'evento dannoso di cui si discorre.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si era costituita nel giudizio di prime cure la chiedendo la reiezione dell'avversa pretesa. A fondamento dell'invocato rigetto, la Parte_1 difesa di detta convenuta aveva in limine sollevato eccezione di nullità del libello introduttivo per l'asserita eccessiva indeterminatezza dell'editio actionis; quanto al merito, aveva negato l'effettiva verificazione del sinistro descritto nell'atto introduttivo, evidenziando, da un lato, che mai prima della ricezione della messa in mora inoltrata – soltanto, peraltro, nel mese di dicembre dell'anno 2019, circa sei mesi dopo la data del presunto incidente, dall'istante – avrebbe avuto notizia alcuna dell'accadimento de quo; dall'altro, che la minore avrebbe “fatto ricorso alle cure dei sanitari, con accesso in pronto soccorso, unicamente verso la metà del mattino successivo” al dì in cui sarebbe occorso l'evento dannoso.
Di là dall'aver approntato le dianzi illustrate difese, la premesso che avrebbe Parte_1 stipulato con l'impresa una polizza (la n. 1/48097/87/159970408) per la Controparte_4 responsabilità civile e rischi diversi, aveva chiesto di essere autorizzata ad evocare in giudizio la testé citata compagnia per esser dalla medesima manlevata in ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
pagina 3 di 12 Autorizzata tale chiamata in causa, aveva provveduto a costituirsi la dianzi menzionata compagnia, invocando il rigetto della domanda attorea, nonché di quella proposta dalla convenuta. A sostegno della richiesta reiezione della domanda di garanzia, la difesa dell'impresa assicuratrice aveva eccepito l'inoperatività della polizza, esponendo che l'evento dannoso prospettato nell'atto di citazione non sarebbe stato annoverato tra i rischi coperti dalla stipulata polizza;
inoltre, aveva sostenuto l'inosservanza, da parte dell'assicurata, dell'obbligo di dare avviso del sinistro secondo le specifiche modalità ed i tempi previsti dall'art. 1913 c.c..
Con riguardo alla domanda attorea, la compagnia aveva in limine sollevato eccezione di nullità del libello introduttivo per l'asserita eccessiva indeterminatezza dell'editio actionis; quanto al merito, aveva dedotto che un proprio fiduciario avrebbe rilevato che “l'intera pavimentazione del locale” si presentasse in “ottimo stato di manutenzione”; infine, aveva contestato la quantificazione dei pregiudizi operata nel libello introduttivo.
Escussi i testi, era stato disposto l'espletamento di una CTU medico-legale; all'esito dell'attività peritale, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, era stata rinviata per la discussione.
Con sentenza n. 156/24, il Giudice di Pace di Cava de' Tirreni, affermata la concorrente – ancorché non paritaria – responsabilità della minore e della convenuta società nella causazione del sinistro, ha accolto per quanto di ragione la proposta domanda risarcitoria e, per l'effetto, condannato la
[...] al pagamento dell'importo di euro 3.897,00, oltre interessi e rivalutazione, Controparte_3 sulla scorta dell'argomentazione per la quale il sinistro di cui si discorre si sia verificato a causa di una
“leggera disconnessione” del viale e, pur se in minor misura, dell'insufficiente accortezza della minore nel percorrere lo stesso;
inoltre, ha rigettato la domanda di garanzia spiegata nei confronti della compagnia, concludendo che l'evento dannoso prospettato nell'atto di citazione non sia annoverato tra i rischi coperti dalla stipulata polizza.
Avverso il testé citato arresto, ha interposto gravame la Controparte_3 articolandolo sostanzialmente in tre motivi.
Con la prima doglianza, l'appellante ha lamentato la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che il primo giudicante non avrebbe correttamente valutato le risultanze istruttorie: segnatamente, ha dedotto, da un lato, che dalla deposizione del teste non sarebbero emersi elementi da cui Tes_1 poter arguire con sufficiente precisione la dinamica dell'incidente per cui è disputa, giacché detto teste sarebbe limitatosi a riferire “di aver assistito ad una caduta della , mentre era intenta a Persona_1 parlare al cellulare, senza nulla precisare riguardo a come è avvenuto il fatto”; dall'altro, che il rilievo fotografico prodotto dall'attore immortalerebbe “una zona del locale in cui non si rileva una situazione
pagina 4 di 12 di insidia, di trabocchetto, di disconnessione, diversamente da quanto viene riportato nella sentenza” né la presenza della “mattonella dislivellata” che uno dei testi escussi ha dichiarato esser causa della caduta.
Con la seconda censura, la società appellante si è doluta della violazione dell'art.132, n. 4, c.p.c., deducendo che l'iter motivazionale approntato dal giudice di prime cure sarebbe contraddittorio e, comunque, non comprensibile.
Con l'ultimo motivo, parte appellante ha sostanzialmente lamentato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e ss c.c., asserendo che il giudice di pace avrebbe erroneamente interpretato alcune clausole del contratto di assicurazione stipulato con dalle Controparte_4 quali emergerebbe con nitore che l'evento dannoso per cui è disputa sarebbe annoverato tra i rischi coperti dalla stipulata polizza.
Con comparsa di risposta depositata in data 9.9.24, si è costituita nel presente giudizio la dianzi menzionata impresa assicuratrice, chiedendo il rigetto del gravame. A suffragio della richiesta reiezione, la compagnia ha in limine eccepito l'inammissibilità del gravame per la (ritenuta) inosservanza dell'art. 342 c.p.c.; quanto al merito, condivise le argomentazioni addotte dall'appellante a sostegno dell'invocata riforma del capo dell'impugnata sentenza con il quale è stata affermata la
(cor)responsabilità della nella causazione del sinistro di cui si discorre, ha affermato Parte_1
l'irreprensibilità del percorso motivazionale sulla scorta del quale è stata rigettata la domanda di garanzia spiegata da quest'ultima.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si è costituita la sig.ra Persona_1 invocando la reiezione del proposto gravame. A fondamento del preteso rigetto, la difesa della predetta appellata ha preliminarmente sollevato eccezione d'inammissibilità del gravame per la (ritenuta) inosservanza dell'art. 342 c.p.c., evidenziando che nel corpo dell'atto non sarebbe contenuta alcuna motivazione specifica, chiara e sintetica dell'impugnazione, “così come previsto dalla recente riforma del processo civile cd. Cartabia”; quanto al merito, ha dedotto che dal raccolto compendio probatorio si arguirebbe “che la responsabilità dell'accadimento è da ascriversi al custode del locale Athena's
Temple Crossfit, in gestione della , società dilettantistica, che in detti casi, ai sensi Parte_1 dell'art. 2051 cc, risponde in linea generale di tutti i danni procurati a terzi, dai beni sottoposti sotto la propria vigilanza, non avendo provato il caso fortuito”.
Di là dall'aver sviluppato argomentazioni volte a confutare l'appello ex adverso proposto, la sig.ra
[...] ha spiegato appello incidentale preordinato a sentir accertare, in parziale riforma Per_1
pagina 5 di 12 dell'impugnato arresto, l'esclusiva responsabilità della nella causazione Parte_1 dell'incidente de quo, sostenendo l'irreprensibilità del proprio agere in occasione della caduta.
Immortalate le prospettazioni delle parti, deve in limine indugiarsi sull'eccezione d'inammissibilità del gravame sollevata dalle appellate, secondo le quali il proposto gravame sarebbe inammissibile in ragione della ritenuta violazione del disposto dell'art. 342 del codice di rito. A tal fine, non può tacersi che la formulazione ratione temporis applicabile della norma di cui si discorre prescrive che l'atto che introduce il giudizio di gravame debba individuare, per ciascuno dei motivi, “lo specifico capo della decisione impugnato”, nonché indicare, in relazione a questo, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e le violazioni di legge denunciate.
Alla luce di quanto rammentato, la formulata eccezione non può che essere rigettata, avendo l'appellante individuato, riproducendoli integralmente nel corpo dell'atto introduttivo, i capi della sentenza impugnata, nonché indicato in relazione a ciascuno degli stessi le violazioni di legge che il primo giudicante avrebbe perpetrato.
Tanto atteso, deve scrutinarsi il gravame principale, muovendo dal primo motivo in cui si articola, il cui eventuale accoglimento determinerebbe l'assorbimento delle ulteriori censure, nonché di quello incidentale. A tal fine, non può prescindersi da una breve analisi delle posizioni assunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza in ordine alla natura della responsabilità ex art. 2051 c.c.: muovendo dalla formulazione letterale di siffatta disposizione, emerge con nitore – vieppiù confrontando tale norma con il dettato dell'art. 1153 del previgente codice civile, a tenore del quale ciascuno doveva rispondere del danno arrecato “colle” cose (e non “dalle” cose) custodite – che il legislatore del 1942 abbia inteso superare l'impostazione esegetica per la quale, al fine di individuare il soggetto responsabile, doveva guardarsi al comportamento della persona, anziché alla posizione della stessa rispetto alle cose rivelatesi fonte di danno.
Passando all'esame degli indirizzi giurisprudenziali, non può tacersi che, secondo il tradizionale – ma ormai minoritario – orientamento (cfr., ex pluribus, Cass. n. 38/56), tale forma di responsabilità introdurrebbe una presunzione di colpa a carico del custode per violazione dell'obbligo di custodia: ne deriva, perciò, che la norma di cui si discorre sarebbe applicabile nel caso di violazione dell'obbligo di vigilanza da parte di chi ha la custodia della cosa, con la conseguenza che la prova liberatoria del caso fortuito può dirsi raggiunta attraverso l'individuazione della “causa estranea” (caso fortuito, forza maggiore, fatto del danneggiato), oppure – alternativamente – mediante la dimostrazione della condotta diligente del custode (che, dunque, non sarebbe responsabile qualora dimostri l'assoluta assenza di negligenza).
pagina 6 di 12 Tuttavia, nel corso è progressivamente affermatosi un diverso indirizzo, oramai consolidatosi (cfr., inter alia, Cass. n. 20427/08; Cass. n. 25243/06): secondo la più recente impostazione, infatti, la responsabilità de qua è di tipo oggettivo, in quanto il legislatore, ponendo a carico del danneggiante l'onere di liberarsi della responsabilità attraverso la prova del fortuito – inteso quale evento esterno causalmente idoneo a produrre il danno –, avrebbe inciso sulla posizione sostanziale delle parti, rendendo più complesso per il custode fornire un'adeguata prova liberatoria. In altri termini, secondo tale indirizzo interpretativo, il custode della cosa non andrebbe esente da responsabilità dimostrando sic et simpliciter il suo comportamento corretto e diligente nella manutenzione e nella custodia della stessa, occorrendo a tal fine dar prova che l'evento dannoso è stato cagionato da circostanze imprevedibili e non dominabili. Sicché, l'art. 2051 c.c. pone a carico del custode una presunzione di responsabilità e non di colpa. A tal riguardo, lo stesso Supremo organo di nomofilachia, aderendo all'orientamento più recente, ha affermato a chiare lettere che nel dettato dell'art. 2051 c.c. il legislatore ha inteso scolpire un'ipotesi di responsabilità puramente oggettiva: ‹‹il termine “custodia” ha diverse accezioni nelle fonti romane. Le opinioni che si sono succedute sulla portata della “custodia”, come criterio di determinazione della responsabilità, possono essere raggruppate, nonostante le loro differenze, in due categorie: quella più antica, che si riallaccia alla configurazione giustinianea, per cui la “custodia” non è che un tipo particolare di “diligentia”, quella “custodiendae rei” (e che viene altresì qualificata come “exacta”, “exsactissima”), la quale rimane un criterio soggettivo di determinazione della responsabilità; quella più recente, che individua il concetto di custodia nella responsabilità oggettiva. La custodia si concretizza, cioè, in criterio oggettivo di responsabilità, intendendo per tale quello che addossa a colui che ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi […]. I limiti della responsabilità per custodia vanno, quindi, cercati nella determinazione degli eventi per cui il custode è chiamato a rispondere. Nel diritto vigente, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., il profilo del comportamento del responsabile sembrerebbe di per sé estraneo alla struttura della normativa;
né può esservi reintrodotto attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza della custodia, giacché il solo limite previsto nell'articolo in esame è
l'esistenza del caso fortuito ed in genere si esclude che il limite del fortuito si identifichi con l'assenza di colpa. Potrebbe, quindi, essere affermata la materia oggettiva della responsabilità per danno da cose in custodia. La dottrina parla, al riguardo, di “rischio” da custodia, più che di “colpa” nella custodia. Il dato lessicale della norma in esame ritiene sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo››
(così, testualmente, Cass. S.U. n. 12019/91).
Corollario di tale approdo interpretativo è quello per il quale il danneggiato deve limitarsi a dimostrare pagina 7 di 12 l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia. Peraltro, il contenuto di tale onere probatorio si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità. Detto altrimenti, l'istante è tenuto a dar prova che la cosa abbia costituito la causa e non mera occasione del danno che si è verificato, dovendo il danno esser provocato dalla cosa, la quale è già di per sé in grado di produrlo, oppure, per effetto della combinazione con altri elementi, diventa produttiva di danni (Cass. n. 10641/02; analogamente, mutatis mutandis, Cass. ord. n. 14930/23, secondo cui, affinché possa affermarsi il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, “è necessario che la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna o neutra o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori”).
Fornita la prova dell'evento dannoso e della riconducibilità causale dello stesso alla res, il custode della stessa può liberarsi dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno lamentato sia stato cagionato da caso fortuito.
Con specifico riguardo al caso fortuito, pare opportuno rilevare che lo stesso è un fattore che attiene – non già ad un comportamento del responsabile, bensì – al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità
(rilevante non già ad escludere la colpa, bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia (ex multis, Cass. n. 5326/05; Cass. n.
15429/04, Cass. n. 5236/04; Cass. n. 472/03; Cass. S.U. n. 12019/91).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, il proposto appello deve essere accolto, poiché la sig.ra – pur essendone onerata – non ha adeguatamente dimostrato il nesso eziologico Persona_1 tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non essendo emerso con sufficiente grado di nitore dal raccolto compendio probatorio che l'incidente per cui è disputa sia stato causato dalla presenza di
“sconnessioni del terreno”.
Muovendo dalla deposizione del teste , quest'ultimo, dato preliminarmente atto che avesse Tes_1 preso parte alla festa tenutasi in data 1.6.19, ha riferito che, “poco dopo mezzanotte”, la sig.ra
[...] fosse caduta mentre “stava andando via”, precisando che nell'occasione la medesima Per_1
pagina 8 di 12 indossasse “stivaletti con tacco doppio”; inoltre, ha dichiarato che nel frangente avesse notato “una mattonella dislivellata”, aggiungendo che al momento della caduta dell'appellata non stesse piovendo.
Quanto alle dichiarazioni rese dall'ulteriore teste che la sig.ra aveva chiesto di Persona_1 interrogare sugli articolati capitoli di prova, sig. , cugino dell'appellata, questi, Testimone_2 premesso di “aver partecipato alla festa che si tenne nella località in San Martino […] all'esterno in un grande giardino”, ha riferito di aver visto la cugina “cadere in un dislivello tra due mattonelle che si trovavano in un viale di entrata/uscita dal locale”, puntualizzando che quest'ultima nel frangente indossasse “stivali abbastanza bassi”; inoltre, ha asserito che la zona non fosse “particolarmente illuminata”.
Ebbene, dalle deposizioni dei due testi indicati dalla sig.ra non si evincono elementi Persona_1 sufficienti per individuare quale antecedente causale dell'incidente di cui si discorre la res custodita: invero, da un lato, il teste ha dichiarato di aver assistito alla caduta della sig.ra Tes_1 [...]
ma non ha affermato di aver visto – rectius, visivamente percepito – che la caduta fosse Per_1 stata provocata dalla presenza delle “sconnessioni del terreno”, indicate quale cause della stessa nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, o, comunque, dalla res custodita, essendosi limitato a riferire di aver notato “una mattonella dislivellata”, senza, peraltro, nemmeno aver precisato se la stessa si trovasse in corrispondenza del punto ove era occorsa la caduta;
dall'altro, dal tenore della deposizione resa dal sig. – che ha affermato di aver visto l'allora minore “cadere in Testimone_2 un dislivello tra due mattonelle che si trovavano in un viale di entrata/uscita dal locale” – non è possibile evincere se il “dislivello tra due mattonelle” sia stato indicato quale causa dell'evento dannoso per cui è disputa oppure se sia stato menzionato quale mero riferimento spaziale per localizzare il punto in cui si era verificata la caduta.
Peraltro, quand'anche ci si determinasse per la prima opzione esegetica, il proposto appello dovrebbe comunque trovare accoglimento, giacché l'originaria attrice mai ha dedotto – almeno fino alla cristallizzazione del thema decidendum – che l'incidente di cui si discorre sarebbe stato provocato da un “dislivello tra due mattonelle”, avendo espressamente prospettato che lo stesso sarebbe stato causato delle “sconnessioni del terreno”, asserto che, sotto il profilo semantico, esclude senz'altro la riconducibilità del sinistro ad anomalie della pavimentazione. Al riguardo, non può tacersi che, essendo quello fatto valere dalla sig.ra un diritto eterodeterminato, l'accoglimento della pretesa Persona_1 sulla scorta di un fatto storico costitutivo delle ragioni della domanda diverso da quello dedotto implicherebbe la violazione del dettato dell'art. 112 c.p.c. (cfr., mutatis mutandis, Cass. ord. n.
19186/20, ove si è affermato che costituisce domanda nuova quella relativa ad un diritto cd.
pagina 9 di 12 eterodeterminato allorquando i fatti storici ab origine allegati a sostegno dell'azione vengano sostituiti o integrati da fatti nuovi e diversi;
Cass. n. 10577/18, a mente della quale “la domanda introduttiva di un giudizio relativo ad un diritto cd. eterodeterminato richiede – ai fini dell'individuazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti ragione della domanda ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c. –
l'espressa indicazione di quelli, tra i fatti storici oggetto della pregressa narrazione, sui quali è fondata la causa petendi, non essendo sufficiente la mera attività narrativa senza alcuna esplicitazione in merito all'essere quei fatti ragione della domanda”; Cass. n. 17408/12, secondo cui “l'espressione
'cosa oggetto della domanda' di cui al n. 3 dell'art. 163, quale elemento che allude all'identificazione del diritto fatto valere in giudizio e, quindi, della domanda proposta, comprende i 'fatti costituenti le ragioni della domanda', cui allude il n. 4 dell'art. 163, i quali hanno rilevanza non individuatrice del requisito di cui al n. 3 citato solo per i c.d. diritti autodeterminati”).
All'esito del tracciato iter motivazionale, il proposto appello deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, la spiegata domanda risarcitoria deve essere rigettata.
L'accoglimento dell'appello principale implica l'assorbimento di quello incidentale avanzato dalla sig.ra Persona_1
La ritenuta fondatezza del gravame impone, infine, di scrutinare la domanda – proposta dalla
[...] nelle conclusioni rassegnate nel corpo dell'atto di gravame – con la quale la predetta Parte_1 appellante ha chiesto di “condannare l'appellata al rimborso di tutte le somme che siano Persona_1 state versate in adempimento delle disposizioni impartite nel provvedimento riformato”. A tal fine, occorre osservare che la domanda di restituzione di somme versate in ottemperanza a quanto statuito dall'arresto di primo grado “consegue alla richiesta di modifica della decisione impugnata, sicché non costituisce domanda nuova ed è ammissibile in appello, ma deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di gravame se, a tale momento, la sentenza sia stata già eseguita, ovvero nel corso del giudizio qualora l'esecuzione sia avvenuta dopo la proposizione dell'impugnazione, restando, invece, preclusa la proposizione della domanda con la comparsa conclusionale, trattandosi di atto di carattere meramente illustrativo” (Cass. n. 1324/16).
Ciò posto, la domanda in esame non può che essere rigettata, mai avendo l'appellante dato prova – né, per vero, esplicitamente dedotto – di aver corrisposto importi in esecuzione della riformata sentenza: invero, dal tenore della domanda di ripetizione proposta dalla nelle conclusioni Parte_1 rassegnate nel corpo dell'atto di gravame si evince che la restituzione sia stata richiesta nella (mera) eventualità – mai confermata – in cui fossero state versate somme in esecuzione dell'impugnato arresto.
pagina 10 di 12 Non resta che disciplinare le spese del doppio grado di giudizio. Sul punto, deve rilevarsi che la riforma della sentenza di primo grado fa insorgere in capo al giudice l'obbligo di rideterminare le spese di giudizio alla stregua del criterio della soccombenza applicato – conformemente al prevalente orientamento di legittimità – all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato. Il giudice, dunque, non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, bensì in relazione al risultato finale della lite (ex multis, Cass. n. 12481/16).
Calando tali principi nel caso in esame, in relazione al rapporto processuale intercorso tra la sig.ra
[...]
e la le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico Per_1 Parte_1 dell'originaria attrice, attesa l'infondatezza della proposta domanda risarcitoria.
Con riguardo alla posizione dell'impresa assicuratrice, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico essendo l'evocazione nel giudizio di prime cure della prefata Parte_1 compagnia stata frutto di un'iniziativa infondata ed arbitraria dell'odierna appellante principale (cfr.
Cass. ord. n. 6144/24), tenuto conto che quest'ultima, pur essendone onerata, non ha prodotto documentazione da cui poter desumere con sufficiente grado di certezza né che il sottoscritto contratto assicurativo – il cui termine di durata risulta esser spirato in data 4.4.19 (cfr. allegato n. 5 alla produzione del giudizio di prime cure della – fosse stato rinnovato né che l'evento Parte_1 lesivo per cui è disputa fosse annoverato tra i rischi coperti dalla stipulata polizza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede:
1. accoglie l'appello spiegato dalla e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Parte_1 sentenza, rigetta la domanda risarcitoria proposta ex art. 2051 c.c.;
2. condanna l'originaria parte attrice al pagamento, in favore dalla delle spese Parte_1 concernenti il giudizio di primo grado, che liquida in euro 633,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3. condanna al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese Persona_1 concernenti il presente giudizio, che liquida in euro 1.300,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
4. rigetta la domanda di ripetizione proposta dall'appellante principale;
5. dichiara l'assorbimento dell'appello incidentale proposto da Persona_1
6. condanna la al pagamento, in favore dall'appellata impresa assicuratrice, delle Parte_1
pagina 11 di 12 spese concernenti il giudizio di primo grado, che liquida in euro 633,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
7. condanna la al pagamento, in favore dall'appellata impresa assicuratrice, delle Parte_1 spese concernenti il presente giudizio, che liquida in euro 1.300,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Provvedimento depositato telematicamente in data 20.11.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 12 di 12