Sentenza 6 dicembre 2001
Massime • 1
L'eccezione di incompetenza per territorio nei procedimenti riguardanti magistrati deve essere proposta entro la fase degli atti preliminari al giudizio, ai sensi dell'art. 21, comma 2,del codice di rito, e non dopo che il giudizio sia stato incardinato e abbia avuto inizio, atteso che la verifica della preclusione alla sua proposizione, non riguardando la persona del giudice, bensì l'ufficio giudiziario e il suo collegamento con la cognizione del reato, va compiuta, per una ragionevole scelta del legislatore, "in limine judicii". (Vedi C. Cost. n. 349 del 2000).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2001, n. 4697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4697 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIOLETTI GIOVANNI - Presidente - del 06/12/2001
1. Dott. LISCIOTTO FRANCESCO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. TUCCIO GIUSEPPE - Consigliere - N. 2017
3. Dott. BOGNANNI SALVATORE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LICARI CARLO - Consigliere - N. 016354/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) NU AR (imputato)
avverso la sentenza emessa in data 29.11.2000 dalla Corte di Appello di Genova 2) nonché da AN AD (parte civile) avverso la sentenza medesima.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Licari
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. AR Iannelli che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Udito, per la parte civile, l'Avv. Franco Rossetti, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso della p. civile e per il rigetto di quello proposto dall'imputato.
Udito il difensore dell'imputato, avv. Gaetano Lo Monaco, il quale ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso e il rigetto di quello proposto dalla parte civile.
OSSERVA
Con sentenza in data 29/11/2000 la Corte di Appello di Genova, pronunciandosi sull'appello proposto dall'imputato NU AR e dalla parte civile AN AD avverso la sentenza di condanna emessa nei confronti del primo dal Pretore di Genova, Sez. distaccata di Recco, per il reato di lesioni colpose, ha confermato la decisione di primo grado.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, sia l'imputato che la parte civile.
L'imputato, per mezzo del difensore, si è doluto, innanzitutto, che non fosse stata motivata la reiezione dell'eccezione di incompetenza speciale prevista dall'art. 11 c.p.p. per i procedimenti riguardanti i magistrati, sollevata sul rilievo che sarebbe stata appresa, solo dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, la funzione giudiziaria svolta dalla persona offesa nel distretto della Corte di Appello di Genova, quale componente privato presso il Tribunale per i minorenni della stessa città; in secondo luogo, si è lamentato che non fosse presente in motivazione la risposta al problema sollevato in sede di gravame circa il dubbio se la causa della caduta della AN fosse da attribuire, come ritenuto dal giudice di prime cure, alla condotta incurante di esso imputato di avere garantito la sicurezza del piano di calpestio, che conduceva ai servizi igienici del ristorante di cui era gestore, mediante l'inidonea sistemazione sulle piastrelle di alcuni fogli di cartone che, essendo umidi di pioggia, ne aumentavano la scivolosità, ovvero fosse da ricollegare causalmente alle condizioni di salute della persona offesa, la quale malaccortamente, senza provvedersi dell'aiuto di qualcuno, aveva deambulato da sola sul cartoni, senza tenere conto della sua insicurezza nell'incedere, che derivava dall'avere da pochi giorni dismesso l'ingessatura che le immobilizzava la gamba sinistra. La parte civile, dal canto suo, con unico motivo, si è doluta che la Corte di merito avesse convalidato il ritenuto concorso di colpa nella misura del 50%, sulla scorta di una non condivisa argomentazione, quella della facile percepibilità da parte sua e, per conseguenza, della evitabilità, del pericolo di scivolamento sui cartoni, che avrebbe dovuto indurla a superare l'insidia con l'aiuto di qualcuno che l'accompagnasse nell'attraversamento di essi. Entrambi i ricorsi sono inammissibili per quanto di ragione. Trattando del ricorso del NU, è agevole replicare, in riferimento alla prima censura, che i giudici di appello hanno fatto rimando, per quanto attiene alla reiezione dell'eccezione di incompetenza, alle condivise argomentazioni contenute nella sentenza n. 349 del 12-15/7/2000, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, proprio nell'ambito del presente procedimento, dalla Corte di Appello di Genova in adesione dell'eccezione proposta dalla difesa dell'imputato, in tal modo astenendosi dal ripetere pedissequamente il contenuto della motivazione, conosciuta peraltro da tutte le parti e, quindi, anche dall'odierno ricorrente, che pur in questa sede ne lamenta pretestuosamente la mancata conoscenza attraverso la lettura del testo della sentenza di merito impugnata.
La decisione del giudice delle leggi, alla quale si richiama in proposito detta sentenza impugnata, assumendola come oggetto di un "decisum" da far proprio, in ogni caso vale a fugare ogni dubbio in merito alla tardività e, quindi, alla ritenuta improponibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale del Pretore di Genova sollevata ex art. 11 c.p.p. oltre la fase introduttiva del giudizio di primo grado, posto che la preclusione dell'eccezione, riguardando non la persona del giudice, bensì l'ufficio giudiziario e il suo collegamento con la cognizione del reato, va verificata, per scelta ragionevole del legislatore, entro la fase preliminare del giudizio e non dopo che questo sia stato incardinato ed abbia avuto inizio, come diversamente avviene per il istituto della ricusazione, il quale, rispondendo a criteri diversi, non impone la parificazione all'istituto dello spostamento della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati per quanto attiene alla possibilità di sollevare oltre quella fase l'eccezione di incompetenza, quando la causa, che la determina (l'eventuale pregiudizio per l'imputato o per una delle altre parti, collegato, questa volta, non già all'ufficio giudiziario, ma alla persona del giudice investito del concreto giudizio), sia sorta o, se preesistente, sia divenuta nota successivamente alla fase introduttiva del giudizio. In riferimento alla seconda censura in tema di responsabilità proposta dall'imputato, e all'unica, ma analoga, doglianza mossa dalla parte civile in tema di valutazione di merito circa il contributo causale della condotta colposa della vittima nella produzione dell'evento lesivo, appare opportuno ricordare che, in conformità al disposto dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., il difetto, di motivazione valutabile in cassazione può
consistere solo in una mancanza o in una manifesta illogicità della motivazione stessa, ma esclusivamente se il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato;
il che significa che deve mancare del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice e che non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Esula, infatti, dal poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'"iter" argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto ad emettere il provvedimento.
Applicando tale principio giuridico al caso in contestazione, è agevole rilevare come le due contrapposte censure sul merito del giudizio di responsabilità e di graduazione del contributo causale della rispettiva condotta, sia fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.
Invero, risulta dal testo della sentenza impugnata che la Corte territoriale, essendo stata investita delle stesse censure, si è curata di spiegare con esaustive argomentazioni, esenti da vizi di logicità, che il prospettato dubbio sulla reale causa della caduta a terra della persona offesa non aveva ragione di esistere, poiché entrambe le ipotesi avevano concorso, con pani efficienza causale, a produrre la caduta della AN e, pertanto, le gravi lesioni che ne conseguirono.
Avevano concorso a produrle, secondo i giudici di merito, infatti, sia la notevole superficialità del NU nel cercare di render più sicuro il passaggio al servizi igienici del suo ristorante mediante la sistemazione di cartoni sul pavimento che, imbibiti dalla pioggia, erano invece divenuti ancor più scivolosi e pericolosi per chiunque vi passasse sopra, sia la pari imprudenza dimostrata dalla AN nel tentativo di attraversarli senza l'aiuto di alcun accompagnatore, essendo evidente a tutti il pericolo che tale attraversamento poteva comportare e specialmente a chi, come lei, non era in buone condizioni fisiche, in considerazione dell'insicurezza nel camminare: derivatole dalla pregressa e recente immobilizzazione della gamba sinistra per frattura della stessa.
Adottando siffatte persuasive argomentazioni, la Corte di Appello ha reso congrua e logica e, quindi, legittima la conclusione che la decisione di primo grado meritasse di essere confermata. Entrambi i ricorsi appaiono, in ultima analisi, inficiati non solo (la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento delle proposte impugnazioni, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, ma anche dal manifesto intento di ottenere in questa sede una rilettura del materiale probatorio in chiave più confacente alle rispettive aspettative difensive.
In entrambi i casi, i ricorsi sono destinati alla declaratoria di inammissibilità, alla quale consegue per legge la condanna di ciascun ricorrente a pagare le spese processuali e a versare a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, la somma, determinata equitativamente nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo ai profili e all'entità della colpa riconoscibile nella rispettiva condotta processuale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di L.
1.000.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2002