Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2001, n. 4697
CASS
Sentenza 6 dicembre 2001

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L'eccezione di incompetenza per territorio nei procedimenti riguardanti magistrati deve essere proposta entro la fase degli atti preliminari al giudizio, ai sensi dell'art. 21, comma 2,del codice di rito, e non dopo che il giudizio sia stato incardinato e abbia avuto inizio, atteso che la verifica della preclusione alla sua proposizione, non riguardando la persona del giudice, bensì l'ufficio giudiziario e il suo collegamento con la cognizione del reato, va compiuta, per una ragionevole scelta del legislatore, "in limine judicii". (Vedi C. Cost. n. 349 del 2000).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2001, n. 4697
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4697
    Data del deposito : 6 dicembre 2001

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