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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/11/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME sezione civile
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica ed in funzione di giudice di appello, nella persona della dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 302 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2019, promossa
DA
, (C.F. ), in persona del Presidente e legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ferraro della Sezione decentrata di Reggio Calabria dell'Avvocatura Regionale ed elettivamente domiciliata in ai fini del presente giudizio in Lamezia
Terme, Piazza G. Mazzini n. 28, presso lo studio dell'avv. Alessandro Natale Missineo, giusta procura in atti
-parte appellante
CONTRO
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Davide Controparte_1 C.F._1
Ciliberto, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Maida (CZ) al Vico VIII° Garibaldi n° 2, giusta procura in atti
-parte appellata-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 823/2018 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme in data 17.07.2018, depositata in data 20.07.2018 e non notificata.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Parte_1
Giudice di Pace di Lamezia Terme ha condannato la medesima al pagamento, in favore dell'odierna appellata, della somma di euro 1.000,00 oltre interessi legali da calcolarsi dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al saldo, a titolo di responsabilità extracontrattuale.
A fondamento dell'appello, parte appellante ha premesso che ha convenuto in giudizio Controparte_1 la , innanzi al Giudice di Pace, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni che Parte_1 sarebbero stati arrecati, nella notte del 9.11.2017, da numerosi cinghiali alle piante di castagno ed ai
1 relativi frutti, nell'appezzamento di terreno di sua proprietà sito nel comune di Maida (CZ), località
Vallini. Ha premesso che, a fondamento della domanda, parte attorea si era limitata a dedurre di aver inutilmente chiesto il risarcimento dei danni alla , quale Ente cui l'art. 9 della l.r. n. Parte_1
14/15 attribuisce le funzioni di programmazione e coordinamento in materia faunistica, nonché quelle di controllo e protezione delle specie selvatiche, oltre al compito di adottare tutte le misure di competenza per evitare che la fauna selvatica provochi danni a cose o persone.
Tanto premesso, parte appellante, non costituita nel giudizio di primo grado, premessa l'ammissibilità dell'appello, ha dedotto la nullità della sentenza per difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, rientrando la controversia nella giurisdizione del Giudice Amministrativo. Ha altresì dedotto l'erroneità
e illegittimità della sentenza di primo grado, peraltro carente di motivazione, per avere il giudice di pace affermato la responsabilità della in difetto di prova di un comportamento doloso o Parte_1 colposo ascrivibile all'ente, del nesso eziologico tra la condotta colposa dell'Ente e l'evento dannoso, oltre che dello stesso evento dannoso, ossia l'invasione di cinghiali e dei danni subiti, oltre che dell'assenza di responsabilità ex art. 1227 c.c. in capo al proprietario del terreno.
Parte appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza di primo grado con rigetto della domanda e, in subordine, la riduzione del risarcimento nei limiti dei danni effettivamente dimostrati.
2. Si è costituita in giudizio , il quale ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 339 comma 3 c.p.c., per essere proposto avverso una sentenza pronunciata secondo equità. Nel merito ha variamente argomentato per l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto, con integrale conferma della sentenza di primo grado e con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di settembre 2024, all'udienza del 21.10.2025, all'esito della disposta discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., ha riservato il deposito della sentenza, ai sensi del comma 3 della disposizione normativa, applicabile ai processi pendenti alla data del 28.02.2023 in virtù dell'art. 7, comma 3, d. lgs.
n. 165/2024.
4. In via pregiudiziale, deve essere respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dall'appellante. La presente controversia ha infatti ad oggetto una domanda risarcitoria rientrante nella ipotesi di responsabilità aquiliana e non una specifica richiesta di indennizzo.
In materia di danni cagionati da fauna selvatica la giurisprudenza della Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui: “Nel caso in cui il danneggiato agisca per ottenere l'integrale
2 risarcimento dei danni provocati da fauna selvatica, a prescindere dalle limitazioni imposte dalla normativa, la domanda sarà da qualificare come ordinaria azione risarcitoria e come tale appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario” (cfr. Cass. n. 20997/2020; Cass. n. 24466/2013; Cass. n.
9166/2006).
Inoltre, si evidenzia che anche laddove fosse stata proposta una richiesta di indennizzo, la stessa sarebbe, comunque, rientrata nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché si tratta di un indennizzo riconosciuto direttamente dalla legge e secondo parametri prefissati, rispetto alla cui liquidazione non residua potere discrezionale in capo alla P.A., per come affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa. Al riguardo, si è evidenziato che la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione degli indennizzi previsti dalla legge regionale ed inerenti ai danni derivanti da fauna selvatica spetta al giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l'attività dell'amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza di diritti soggettivi;
né rileva in senso contrario la circostanza che il potere regolamentare dell'ente disciplini le modalità per la liquidazione di un'obbligazione indennitaria che è configurata a favore del privato direttamente dalla legge (cfr. T.A.R.
Lazio n. 11422/2022; T.A.R. Lazio n. 333/2020; T.A.R. Sicilia n. 444/2017).
Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, peraltro pienamente condivisibile, l'eccezione di difetto della giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo deve essere quindi respinta.
5. In via preliminare, deve inoltre essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art. 342
c.p.c. formulata da parte appellata.
Come evidenziato più volte nella giurisprudenza di legittimità, gli artt. 342 e 434, c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (ex multis, da ultimo, Sez. 6, n.
13535, 30/5/2018; S.U. n. 27199, 16/11/2017).
Nel caso di specie, il contenuto dell'atto di appello enuclea chiaramente sia le ragioni che secondo l'appellante minano la legittimità e logicità del percorso argomentativo posto a fondamento della
3 pronuncia di primo grado, sia le conseguenze giuridiche derivanti dall'accoglimento delle doglianze formulate.
Conseguentemente, l'appello proposto deve ritenersi ammissibile.
Sempre in via preliminare, deve altresì essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art. 339 comma 3 c.p.c., per avere il giudice di pace pronunciato secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.
Come noto, l'art. 339 comma 3 c.p.c. dispone che “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
La Suprema Corte ha chiarito che in tema d'impugnazione di sentenze del Giudice di pace, in base al combinato disposto dall'art. 339 c.p.c., terzo comma, e dall'art. 113 c.p.c., secondo comma, sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal Giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di euro 1.100,00, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma solamente il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli artt. 10 c.p.c. e segg. in tema di competenza (Cass. n. 899/2005 ; Cass. n. 11746/2004).
La sentenza impugnata, emessa a definizione di una causa di valore inferiore ad euro 1.100,00, rientra senz'altro tra le sentenze del Giudice di pace pronunciate secondo equità, come tali appellabili solo nei predetti casi, ovvero solo per violazione delle norme del procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie e dei principi regolatori della materia.
Nel caso di specie, tra le altre censure, parte appellante ha eccepito la violazione dei principi regolatori della materia del risarcimento del danno da responsabilità ex art. 2043 c.c. (per come è stata qualificata in primo grado la responsabilità della , ravvisandola nel fatto che il giudice di pace, in Pt_1 violazione dell'art. 2697 c.c., ha accolto la domanda attorea in difetto di prova in ordine alla riconducibilità dei danni a comportamenti dolosi o colposi dell'ente pubblico e in difetto di prova degli altri elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità. Dunque, le varie censure mosse dall'appellante mirano ad accertare se, nel caso di specie, il giudice di prime cure abbia o meno correttamente dato applicazione ai principi regolatori della materia ed in particolare ai canoni interpretativi ormai consolidati nella giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, che pongono sul danneggiato l'onere della prova del fatto doloso o colposo del danneggiante. Al riguardo, deve evidenziarsi come secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dallo scrivente
4 giudicante, la violazione dell'articolo 2697 c.c. in quanto principio regolatore della materia, consente l'appellabilità delle sentenze rese secondo equità, qualora, come nella specie, si denunci la totale inversione dell'onere probatorio incombente sulle parti, denunciando allo stesso tempo un principio regolatore della responsabilità aquiliana, secondo il quale il diritto di risarcimento compete a chi dia prova del fatto storico e del nesso di causalità con l'evento di danno (a titolo esemplificativo, Cass. civ. ord. n. 24202/2019; Cass. Civ. sent. n. 11413/2006.
Pertanto, l'eccezione di inammissibilità del gravame formulata dall'appellato nel caso di specie è infondata, avendo correttamente parte appellante prospettato la violazione di specifici principi regolatori della materia oggetto di controversia.
6. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Va considerato che, sebbene la giurisprudenza, anche di legittimità, abbia ritenuto a lungo che la responsabilità per danni causati dagli animali selvatici dovesse ricondursi alla clausola generale di responsabilità civile, di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 9276/2014, n. 27543/2017, n. 5722/2019) -
e ciò in quanto si riteneva che la disposizione di cui all'art. 2052 c.c. riguardasse esclusivamente gli animali domestici e non anche quelli selvatici, secondo il più recente e ormai prevalente orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. n. 13848/2020, n. 12113/2020, n. 7969/2020) il paradigma normativo cui ricondurre anche la responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica deve essere individuato nell'art.2052 del c.c..
Al riguardo, si è infatti evidenziato come i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla
P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
In materia di danni da fauna selvatica, a norma dell'art. 2052 c.c., grava pertanto sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta Pt_1 del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile, neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi
(tra le molte conformi, Cass. 7969/2020; Cass. 9469/2021; Cass. 10107/2022).
5 L'ipotesi di responsabilità oggettiva sancita dall'art. 2052 c.c. non esonera comunque la parte attrice dal fornire la prova del fatto storico da cui deriva l'evento dannoso e del nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, oltre che la prova del cd. danno - conseguenza, ossia dei pregiudizi, patrimoniali o non patrimoniali, che ne sono derivati.
Alla luce dei suddetti principi, la domanda di risarcimento dei danni proposta in prime cure dall'odierno appellato nei confronti della non merita accoglimento, non potendosi ritenere Parte_1 compiutamente assolto l'onere della prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità.
Nel caso di specie, il giudice di pace ha accolto la domanda risarcitoria formulata da Controparte_1 fondando il proprio convincimento sulla dichiarazione resa dall'unico testimone escusso, l'agrotecnico il quale ha confermato di aver effettuato il sopralluogo su incarico di parte attorea Testimone_1 nello stesso giorno in cui questa ha constatato i danni (e cioè in data 9.11.2017) e di aver riscontrato impronte e tracce fisiologiche riconducibili a cinghiali e che i cinghiali avevano rotto numerose piante di castagno di piccole dimensioni, almeno una decina, e mangiato tutto il frutto in terra di numerose piante già produttive, stimando un danno in circa 600,00 – 700,00 euro.
La dichiarazione testimoniale risulta inidonea e insufficiente a provare, oltre che il fatto storico dell'invasione di numerosi cinghiali, il pregiudizio subito e il nesso di causalità tra questo ed il fatto dell'animale.
Occorre infatti evidenziare che la prova testimoniale non è stata suffragata o supportata da alcuna dimostrazione ulteriore o da altri elementi esterni di riscontro, come riproduzioni meccaniche (ad esempio fotografie o anche videoregistrazioni) dei luoghi di causa, dei danni asseritamente subiti dall'attore e delle tracce degli animali lasciate sul posto a seguito del loro passaggio sul terreno in questione.
La dichiarazione testimoniale resa dal testimone è inoltre approssimativa e in parte contraddittoria, posto che il testimone ha prima affermato di aver riscontrato che i cinghiali avevano rotto “numerose” piante di castagno di piccole dimensioni, per poi precisare che si trattava di “almeno una decina”; ha poi genericamente affermato che i cinghiali avrebbero mangiato il frutto in terra di “numerose piante già produttive”, senza alcuna specificazione che consenta di stabilire l'effettiva entità del danno,
Il testimone ha stimato il danno economico alle colture in euro 600,00-700,00, senza alcuna indicazione dei criteri di stima, senza specificazione dell'entità complessiva del terreno e della porzione sulla quale sarebbero state riscontrate le tracce dei cinghiali, senza specificazione del numero di piante produttive presenti e senza alcun riferimento a criteri che consentano di verificare il danno correlato alla presunta
6 perdita delle piante, circa una decina per come riferito dal testimone, non ancora produttive, come ad esempio il riferimento al costo delle piante o al costo necessario per la loro sostituzione.
Dunque, la mera dichiarazione testimoniale non consente di ritenere provato né che i danni riscontrati siano stati effettivamente cagionati dai cinghiali e tanto, in particolare, con riferimento alla dedotta perdita dei frutti in terra, né l'effettiva entità del pregiudizio, in difetto di elementi che consentano di riscontrare la concreta perdita economica subita dall'attore e la riconducibilità eziologica al fatto dell'animale.
Nel caso di specie, dunque, il quadro probatorio offerto da parte attorea è inidoneo ad affermare, oltre che l'an della responsabilità dell'ente regionale, l'individuazione specifica del danno subito e del relativo quantum.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve quindi ritenersi che parte attorea non abbia assolto all'onere della prova sulla medesima gravante e, conseguentemente, la domanda risarcitoria formulata dal nel primo grado di giudizio, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, risulta infondata.
Conseguentemente, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza di primo grado, la domanda spiegata da deve essere rigettata. Controparte_1
7. Quanto alla domanda di restituzione di tutte o comunque delle maggiori somme già corrisposte allo stesso appellato in forza della provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza, comprensive di interessi dal giorno dell'avvenuto pagamento fino all'effettivo soddisfo, formulata in corso di giudizio da parte appellante, deve ricordarsi che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, la domanda di rimborso deve essere formulata, a pena di 'decadenza', con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo ammissibile la formulazione della domanda nel corso del giudizio, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione” (Cass. ord. n. 7144/2021; Cass. n.
12011/2002; n. 11244/2003; n. 12905/2004; n. 16152/2010; n. 17227/2012; n. 1324/2016; n.
2292/2018).
Nel caso di specie, nell'atto di appello, la ha formulato istanza di sospensione dell'efficacia Pt_1 esecutiva della sentenza appellata, lasciando così intendere che, sino a quel momento, la pronuncia oggetto di gravame non era stata eseguita. Per tale ragione, la domanda di restituzione svolta dalla
è ammissibile, pur in difetto di prova dell'eseguito pagamento. Parte_1
Ne consegue l'obbligo per la parte vittoriosa in primo grado di restituire alla parte appellante quanto da quest'ultima eventualmente versato in esecuzione della sentenza, essendo venuto meno il titolo del pagamento. La restituzione dovrà includere anche gli accessori, come le spese, atteso che la riforma o la
7 cassazione della sentenza provvisoriamente eseguita ha un effetto di restituito in integrum e di ripristino della situazione precedente (vedi Cass. civ. n. 11491/2012). Trattandosi poi, di debito di valuta, su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla data del pagamento fino al soddisfo (Cass. civ. n.
21699/2011).
8. Quanto alle spese di lite, va osservato che il potere del giudice d'appello di procedere (anche d'ufficio) a nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (cfr. ex pluribus Cass.
n. 23226/2013). Ciò premesso, ritenuto applicabile alla presente fattispecie il testo del citato art. 92 co. 2
c.p.c. nella formulazione attualmente vigente, deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, tenuto conto della non univocità di orientamenti giurisprudenziali sulla questione relativa all'ammissibilità dell'appello ed alla portata del principio regolatore di cui all'art. 2697 c.c. e dell'esistenza di precedenti difformi di questo
Tribunale, come evincibile dalle sentenze depositate da parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul gravame in oggetto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria spiegata in primo grado da;
Controparte_1
2) condanna parte appellata alla restituzione, in favore dell'appellante, di quanto eventualmente dalla versato in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data Parte_1 del pagamento fino al soddisfo;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Lamezia Terme, 14 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Lagani
8 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME sezione civile
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica ed in funzione di giudice di appello, nella persona della dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 302 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2019, promossa
DA
, (C.F. ), in persona del Presidente e legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ferraro della Sezione decentrata di Reggio Calabria dell'Avvocatura Regionale ed elettivamente domiciliata in ai fini del presente giudizio in Lamezia
Terme, Piazza G. Mazzini n. 28, presso lo studio dell'avv. Alessandro Natale Missineo, giusta procura in atti
-parte appellante
CONTRO
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Davide Controparte_1 C.F._1
Ciliberto, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Maida (CZ) al Vico VIII° Garibaldi n° 2, giusta procura in atti
-parte appellata-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 823/2018 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme in data 17.07.2018, depositata in data 20.07.2018 e non notificata.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Parte_1
Giudice di Pace di Lamezia Terme ha condannato la medesima al pagamento, in favore dell'odierna appellata, della somma di euro 1.000,00 oltre interessi legali da calcolarsi dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al saldo, a titolo di responsabilità extracontrattuale.
A fondamento dell'appello, parte appellante ha premesso che ha convenuto in giudizio Controparte_1 la , innanzi al Giudice di Pace, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni che Parte_1 sarebbero stati arrecati, nella notte del 9.11.2017, da numerosi cinghiali alle piante di castagno ed ai
1 relativi frutti, nell'appezzamento di terreno di sua proprietà sito nel comune di Maida (CZ), località
Vallini. Ha premesso che, a fondamento della domanda, parte attorea si era limitata a dedurre di aver inutilmente chiesto il risarcimento dei danni alla , quale Ente cui l'art. 9 della l.r. n. Parte_1
14/15 attribuisce le funzioni di programmazione e coordinamento in materia faunistica, nonché quelle di controllo e protezione delle specie selvatiche, oltre al compito di adottare tutte le misure di competenza per evitare che la fauna selvatica provochi danni a cose o persone.
Tanto premesso, parte appellante, non costituita nel giudizio di primo grado, premessa l'ammissibilità dell'appello, ha dedotto la nullità della sentenza per difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, rientrando la controversia nella giurisdizione del Giudice Amministrativo. Ha altresì dedotto l'erroneità
e illegittimità della sentenza di primo grado, peraltro carente di motivazione, per avere il giudice di pace affermato la responsabilità della in difetto di prova di un comportamento doloso o Parte_1 colposo ascrivibile all'ente, del nesso eziologico tra la condotta colposa dell'Ente e l'evento dannoso, oltre che dello stesso evento dannoso, ossia l'invasione di cinghiali e dei danni subiti, oltre che dell'assenza di responsabilità ex art. 1227 c.c. in capo al proprietario del terreno.
Parte appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza di primo grado con rigetto della domanda e, in subordine, la riduzione del risarcimento nei limiti dei danni effettivamente dimostrati.
2. Si è costituita in giudizio , il quale ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 339 comma 3 c.p.c., per essere proposto avverso una sentenza pronunciata secondo equità. Nel merito ha variamente argomentato per l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto, con integrale conferma della sentenza di primo grado e con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di settembre 2024, all'udienza del 21.10.2025, all'esito della disposta discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., ha riservato il deposito della sentenza, ai sensi del comma 3 della disposizione normativa, applicabile ai processi pendenti alla data del 28.02.2023 in virtù dell'art. 7, comma 3, d. lgs.
n. 165/2024.
4. In via pregiudiziale, deve essere respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dall'appellante. La presente controversia ha infatti ad oggetto una domanda risarcitoria rientrante nella ipotesi di responsabilità aquiliana e non una specifica richiesta di indennizzo.
In materia di danni cagionati da fauna selvatica la giurisprudenza della Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui: “Nel caso in cui il danneggiato agisca per ottenere l'integrale
2 risarcimento dei danni provocati da fauna selvatica, a prescindere dalle limitazioni imposte dalla normativa, la domanda sarà da qualificare come ordinaria azione risarcitoria e come tale appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario” (cfr. Cass. n. 20997/2020; Cass. n. 24466/2013; Cass. n.
9166/2006).
Inoltre, si evidenzia che anche laddove fosse stata proposta una richiesta di indennizzo, la stessa sarebbe, comunque, rientrata nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché si tratta di un indennizzo riconosciuto direttamente dalla legge e secondo parametri prefissati, rispetto alla cui liquidazione non residua potere discrezionale in capo alla P.A., per come affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa. Al riguardo, si è evidenziato che la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione degli indennizzi previsti dalla legge regionale ed inerenti ai danni derivanti da fauna selvatica spetta al giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l'attività dell'amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza di diritti soggettivi;
né rileva in senso contrario la circostanza che il potere regolamentare dell'ente disciplini le modalità per la liquidazione di un'obbligazione indennitaria che è configurata a favore del privato direttamente dalla legge (cfr. T.A.R.
Lazio n. 11422/2022; T.A.R. Lazio n. 333/2020; T.A.R. Sicilia n. 444/2017).
Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, peraltro pienamente condivisibile, l'eccezione di difetto della giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo deve essere quindi respinta.
5. In via preliminare, deve inoltre essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art. 342
c.p.c. formulata da parte appellata.
Come evidenziato più volte nella giurisprudenza di legittimità, gli artt. 342 e 434, c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (ex multis, da ultimo, Sez. 6, n.
13535, 30/5/2018; S.U. n. 27199, 16/11/2017).
Nel caso di specie, il contenuto dell'atto di appello enuclea chiaramente sia le ragioni che secondo l'appellante minano la legittimità e logicità del percorso argomentativo posto a fondamento della
3 pronuncia di primo grado, sia le conseguenze giuridiche derivanti dall'accoglimento delle doglianze formulate.
Conseguentemente, l'appello proposto deve ritenersi ammissibile.
Sempre in via preliminare, deve altresì essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art. 339 comma 3 c.p.c., per avere il giudice di pace pronunciato secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.
Come noto, l'art. 339 comma 3 c.p.c. dispone che “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
La Suprema Corte ha chiarito che in tema d'impugnazione di sentenze del Giudice di pace, in base al combinato disposto dall'art. 339 c.p.c., terzo comma, e dall'art. 113 c.p.c., secondo comma, sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal Giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di euro 1.100,00, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma solamente il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli artt. 10 c.p.c. e segg. in tema di competenza (Cass. n. 899/2005 ; Cass. n. 11746/2004).
La sentenza impugnata, emessa a definizione di una causa di valore inferiore ad euro 1.100,00, rientra senz'altro tra le sentenze del Giudice di pace pronunciate secondo equità, come tali appellabili solo nei predetti casi, ovvero solo per violazione delle norme del procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie e dei principi regolatori della materia.
Nel caso di specie, tra le altre censure, parte appellante ha eccepito la violazione dei principi regolatori della materia del risarcimento del danno da responsabilità ex art. 2043 c.c. (per come è stata qualificata in primo grado la responsabilità della , ravvisandola nel fatto che il giudice di pace, in Pt_1 violazione dell'art. 2697 c.c., ha accolto la domanda attorea in difetto di prova in ordine alla riconducibilità dei danni a comportamenti dolosi o colposi dell'ente pubblico e in difetto di prova degli altri elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità. Dunque, le varie censure mosse dall'appellante mirano ad accertare se, nel caso di specie, il giudice di prime cure abbia o meno correttamente dato applicazione ai principi regolatori della materia ed in particolare ai canoni interpretativi ormai consolidati nella giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, che pongono sul danneggiato l'onere della prova del fatto doloso o colposo del danneggiante. Al riguardo, deve evidenziarsi come secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dallo scrivente
4 giudicante, la violazione dell'articolo 2697 c.c. in quanto principio regolatore della materia, consente l'appellabilità delle sentenze rese secondo equità, qualora, come nella specie, si denunci la totale inversione dell'onere probatorio incombente sulle parti, denunciando allo stesso tempo un principio regolatore della responsabilità aquiliana, secondo il quale il diritto di risarcimento compete a chi dia prova del fatto storico e del nesso di causalità con l'evento di danno (a titolo esemplificativo, Cass. civ. ord. n. 24202/2019; Cass. Civ. sent. n. 11413/2006.
Pertanto, l'eccezione di inammissibilità del gravame formulata dall'appellato nel caso di specie è infondata, avendo correttamente parte appellante prospettato la violazione di specifici principi regolatori della materia oggetto di controversia.
6. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Va considerato che, sebbene la giurisprudenza, anche di legittimità, abbia ritenuto a lungo che la responsabilità per danni causati dagli animali selvatici dovesse ricondursi alla clausola generale di responsabilità civile, di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 9276/2014, n. 27543/2017, n. 5722/2019) -
e ciò in quanto si riteneva che la disposizione di cui all'art. 2052 c.c. riguardasse esclusivamente gli animali domestici e non anche quelli selvatici, secondo il più recente e ormai prevalente orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. n. 13848/2020, n. 12113/2020, n. 7969/2020) il paradigma normativo cui ricondurre anche la responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica deve essere individuato nell'art.2052 del c.c..
Al riguardo, si è infatti evidenziato come i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla
P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
In materia di danni da fauna selvatica, a norma dell'art. 2052 c.c., grava pertanto sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta Pt_1 del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile, neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi
(tra le molte conformi, Cass. 7969/2020; Cass. 9469/2021; Cass. 10107/2022).
5 L'ipotesi di responsabilità oggettiva sancita dall'art. 2052 c.c. non esonera comunque la parte attrice dal fornire la prova del fatto storico da cui deriva l'evento dannoso e del nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, oltre che la prova del cd. danno - conseguenza, ossia dei pregiudizi, patrimoniali o non patrimoniali, che ne sono derivati.
Alla luce dei suddetti principi, la domanda di risarcimento dei danni proposta in prime cure dall'odierno appellato nei confronti della non merita accoglimento, non potendosi ritenere Parte_1 compiutamente assolto l'onere della prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità.
Nel caso di specie, il giudice di pace ha accolto la domanda risarcitoria formulata da Controparte_1 fondando il proprio convincimento sulla dichiarazione resa dall'unico testimone escusso, l'agrotecnico il quale ha confermato di aver effettuato il sopralluogo su incarico di parte attorea Testimone_1 nello stesso giorno in cui questa ha constatato i danni (e cioè in data 9.11.2017) e di aver riscontrato impronte e tracce fisiologiche riconducibili a cinghiali e che i cinghiali avevano rotto numerose piante di castagno di piccole dimensioni, almeno una decina, e mangiato tutto il frutto in terra di numerose piante già produttive, stimando un danno in circa 600,00 – 700,00 euro.
La dichiarazione testimoniale risulta inidonea e insufficiente a provare, oltre che il fatto storico dell'invasione di numerosi cinghiali, il pregiudizio subito e il nesso di causalità tra questo ed il fatto dell'animale.
Occorre infatti evidenziare che la prova testimoniale non è stata suffragata o supportata da alcuna dimostrazione ulteriore o da altri elementi esterni di riscontro, come riproduzioni meccaniche (ad esempio fotografie o anche videoregistrazioni) dei luoghi di causa, dei danni asseritamente subiti dall'attore e delle tracce degli animali lasciate sul posto a seguito del loro passaggio sul terreno in questione.
La dichiarazione testimoniale resa dal testimone è inoltre approssimativa e in parte contraddittoria, posto che il testimone ha prima affermato di aver riscontrato che i cinghiali avevano rotto “numerose” piante di castagno di piccole dimensioni, per poi precisare che si trattava di “almeno una decina”; ha poi genericamente affermato che i cinghiali avrebbero mangiato il frutto in terra di “numerose piante già produttive”, senza alcuna specificazione che consenta di stabilire l'effettiva entità del danno,
Il testimone ha stimato il danno economico alle colture in euro 600,00-700,00, senza alcuna indicazione dei criteri di stima, senza specificazione dell'entità complessiva del terreno e della porzione sulla quale sarebbero state riscontrate le tracce dei cinghiali, senza specificazione del numero di piante produttive presenti e senza alcun riferimento a criteri che consentano di verificare il danno correlato alla presunta
6 perdita delle piante, circa una decina per come riferito dal testimone, non ancora produttive, come ad esempio il riferimento al costo delle piante o al costo necessario per la loro sostituzione.
Dunque, la mera dichiarazione testimoniale non consente di ritenere provato né che i danni riscontrati siano stati effettivamente cagionati dai cinghiali e tanto, in particolare, con riferimento alla dedotta perdita dei frutti in terra, né l'effettiva entità del pregiudizio, in difetto di elementi che consentano di riscontrare la concreta perdita economica subita dall'attore e la riconducibilità eziologica al fatto dell'animale.
Nel caso di specie, dunque, il quadro probatorio offerto da parte attorea è inidoneo ad affermare, oltre che l'an della responsabilità dell'ente regionale, l'individuazione specifica del danno subito e del relativo quantum.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve quindi ritenersi che parte attorea non abbia assolto all'onere della prova sulla medesima gravante e, conseguentemente, la domanda risarcitoria formulata dal nel primo grado di giudizio, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, risulta infondata.
Conseguentemente, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza di primo grado, la domanda spiegata da deve essere rigettata. Controparte_1
7. Quanto alla domanda di restituzione di tutte o comunque delle maggiori somme già corrisposte allo stesso appellato in forza della provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza, comprensive di interessi dal giorno dell'avvenuto pagamento fino all'effettivo soddisfo, formulata in corso di giudizio da parte appellante, deve ricordarsi che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, la domanda di rimborso deve essere formulata, a pena di 'decadenza', con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo ammissibile la formulazione della domanda nel corso del giudizio, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione” (Cass. ord. n. 7144/2021; Cass. n.
12011/2002; n. 11244/2003; n. 12905/2004; n. 16152/2010; n. 17227/2012; n. 1324/2016; n.
2292/2018).
Nel caso di specie, nell'atto di appello, la ha formulato istanza di sospensione dell'efficacia Pt_1 esecutiva della sentenza appellata, lasciando così intendere che, sino a quel momento, la pronuncia oggetto di gravame non era stata eseguita. Per tale ragione, la domanda di restituzione svolta dalla
è ammissibile, pur in difetto di prova dell'eseguito pagamento. Parte_1
Ne consegue l'obbligo per la parte vittoriosa in primo grado di restituire alla parte appellante quanto da quest'ultima eventualmente versato in esecuzione della sentenza, essendo venuto meno il titolo del pagamento. La restituzione dovrà includere anche gli accessori, come le spese, atteso che la riforma o la
7 cassazione della sentenza provvisoriamente eseguita ha un effetto di restituito in integrum e di ripristino della situazione precedente (vedi Cass. civ. n. 11491/2012). Trattandosi poi, di debito di valuta, su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla data del pagamento fino al soddisfo (Cass. civ. n.
21699/2011).
8. Quanto alle spese di lite, va osservato che il potere del giudice d'appello di procedere (anche d'ufficio) a nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (cfr. ex pluribus Cass.
n. 23226/2013). Ciò premesso, ritenuto applicabile alla presente fattispecie il testo del citato art. 92 co. 2
c.p.c. nella formulazione attualmente vigente, deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, tenuto conto della non univocità di orientamenti giurisprudenziali sulla questione relativa all'ammissibilità dell'appello ed alla portata del principio regolatore di cui all'art. 2697 c.c. e dell'esistenza di precedenti difformi di questo
Tribunale, come evincibile dalle sentenze depositate da parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul gravame in oggetto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria spiegata in primo grado da;
Controparte_1
2) condanna parte appellata alla restituzione, in favore dell'appellante, di quanto eventualmente dalla versato in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data Parte_1 del pagamento fino al soddisfo;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Lamezia Terme, 14 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Lagani
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