Articolo 227 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 226Articolo 228
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
Art. 227.
(Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi)
1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento, sono quelle indicate nell'appendice V al presente titolo. Nell'ambito di tali caratteristiche il ((Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.)) stabilisce quali devono essere oggetto di accertamento, in relazione a ciascuna categoria di veicoli.
2. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 71, comma 3, del codice, ((i provvedimenti emanati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.)) riguardanti le prescrizioni tecniche, comprese quelle eventualmente dettate in via sperimentale relative alle caratteristiche di cui alla suddetta appendice individuano anche le modalita' per la richiesta e l'esecuzione dei relativi accertamenti. ((I medesimi provvedimenti)) stabiliscono, altresi', le eventuali prescrizioni tecniche e le caratteristiche escluse dall'accertamento nel caso in cui, in luogo dell'omologazione del tipo, venga richiesta l'approvazione in unico esemplare. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive e funzionali attinenti alla protezione ambientale di cui ((al punto E)) della citata appendice sono stabilite sulla base dei limiti massimi d'accettabilita' delle emissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore da fonti veicolari, limiti fissati ai sensi dell' articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n 59 con decreto del Ministro dell'ambiente ((di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Ministro della sanita'))
3. Il ((Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.)) , di concerto con gli ((altri Ministeri)) quando interessati, puo', in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o di protezione dell'ambiente, stabilire ulteriori caratteristiche costruttive e funzionali in aggiunta a quelle elencate nei commi precedenti.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996
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