Versione
1 gennaio 1993
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
19 dicembre 1996
Art. 227.
(Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi)
1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento, sono quelle indicate nell'appendice V al presente titolo. Nell'ambito di tali caratteristiche il ((Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.)) stabilisce quali devono essere oggetto di accertamento, in relazione a ciascuna categoria di veicoli.
2. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 71, comma 3, del codice, ((i provvedimenti emanati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.)) riguardanti le prescrizioni tecniche, comprese quelle eventualmente dettate in via sperimentale relative alle caratteristiche di cui alla suddetta appendice individuano anche le modalita' per la richiesta e l'esecuzione dei relativi accertamenti. ((I medesimi provvedimenti)) stabiliscono, altresi', le eventuali prescrizioni tecniche e le caratteristiche escluse dall'accertamento nel caso in cui, in luogo dell'omologazione del tipo, venga richiesta l'approvazione in unico esemplare. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive e funzionali attinenti alla protezione ambientale di cui ((al punto E)) della citata appendice sono stabilite sulla base dei limiti massimi d'accettabilita' delle emissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore da fonti veicolari, limiti fissati ai sensi dell' articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n 59 con decreto del Ministro dell'ambiente ((di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Ministro della sanita'))
3. Il ((Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.)) , di concerto con gli ((altri Ministeri)) quando interessati, puo', in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o di protezione dell'ambiente, stabilire ulteriori caratteristiche costruttive e funzionali in aggiunta a quelle elencate nei commi precedenti.
(Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi)
1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento, sono quelle indicate nell'appendice V al presente titolo. Nell'ambito di tali caratteristiche il ((Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.)) stabilisce quali devono essere oggetto di accertamento, in relazione a ciascuna categoria di veicoli.
2. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 71, comma 3, del codice, ((i provvedimenti emanati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.)) riguardanti le prescrizioni tecniche, comprese quelle eventualmente dettate in via sperimentale relative alle caratteristiche di cui alla suddetta appendice individuano anche le modalita' per la richiesta e l'esecuzione dei relativi accertamenti. ((I medesimi provvedimenti)) stabiliscono, altresi', le eventuali prescrizioni tecniche e le caratteristiche escluse dall'accertamento nel caso in cui, in luogo dell'omologazione del tipo, venga richiesta l'approvazione in unico esemplare. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive e funzionali attinenti alla protezione ambientale di cui ((al punto E)) della citata appendice sono stabilite sulla base dei limiti massimi d'accettabilita' delle emissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore da fonti veicolari, limiti fissati ai sensi dell' articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n 59 con decreto del Ministro dell'ambiente ((di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Ministro della sanita'))
3. Il ((Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.)) , di concerto con gli ((altri Ministeri)) quando interessati, puo', in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o di protezione dell'ambiente, stabilire ulteriori caratteristiche costruttive e funzionali in aggiunta a quelle elencate nei commi precedenti.
Commentario • 1
- 1. Cassazione penale n. 9460/1994https://www.brocardi.it/ · 49.336777
(massima n. 1) L'intervenuta abrogazione, ai sensi dell'art. 231 del D.L.vo n. 285/1992 (nuovo codice della strada), a far tempo dall'1 gennaio 1993, dell'art. 22 della L. n. 615/1966 (che sanzionava penalmente la circolazione con veicoli a motore diesel i cui fumi presentassero opacità superiore ai valori stabiliti nel regolamento, poi emanato con D.P.R. n. 323/1971), […] comma 6, del citato D.L.vo n. 285/1992 e dell'art. 227, comma 2, del regolamento di attuazione emanato con D.P.R. n. 495/1992, nulla rilevando in contrario che la sanzione sia, allo stato, inoperante, […]
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Giurisprudenza • 4
- 1. TAR Brescia, sez. II, sentenza 26/08/2019, n. 778Provvedimento: […] Né la tesi della ricorrente può trovare adeguato fondamento nell'art. 227 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (pure invocato in ricorso), atteso che la relativa appendice V indica le caratteristiche generali costruttive e funzionale dei veicoli soggette ad accertamento, ma non vi è alcun riferimento alla obbligatorietà della omologazione.Leggi di più...
- verifica della congruità dell'offerta·
- principio di trasparenza amministrativa·
- violazione del D.Lgs. 50/2016·
- autocertificazioni·
- violazione del D.Lgs. 163/2006·
- certificazioni di equivalenza·
- aggiudicazione di gara·
- equivalenza tecnica dei ricambi·
- disciplina di gara·
- mancata esclusione del concorrente·
- criterio di aggiudicazione del minor prezzo·
- eccesso di potere·
- violazione del principio di equivalenza tecnica·
- certificazioni di conformità·
- principio di concorrenza