Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 26 novembre 1989 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 aprile 2022 |
Commentari • 6
- 1. Editoria: contributi alle imprese e pensione di vecchiaia anticipata ai giornalistiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2017
Giurisprudenza • 18
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 01/08/2024, n. 5370Provvedimento: N. 591/2022 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati: Dott. Nicola Saracino Presidente Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 591 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 17.05.2024 e vertente T R A Parte_1 ( C.F._1 ) rappresentato e difeso dall'avv. ZI IA VA e dall'avv. Antonio Caliò APPELLANTE E r.g. n. 591/2022 1 Controparte_1 …Leggi di più...
- responsabilità contrattuale·
- risarcimento danni per tardivo recepimento direttive comunitarie·
- contributo unificato·
- danno morale·
- equipollenza corsi di specializzazione·
- art. 2043 c.c.·
- art. 13 D.P.R. n. 115/2002·
- onere della prova
Versioni del testo
- Art. 1. 1. E' istituito il Consiglio generale degli italiani all' estero (CGIE).
(( 1-bis. Il CGIE e' l'organismo di rappresentanza delle comunita' italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunita' italiane all'estero )) 2. Il CGIE, in aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione , ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunita' italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunita' con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la piu' efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identita' culturale ((e linguistica)) , l' integrazione nelle societa' di accoglimento e la partecipazione alla vita delle comunita' locali ((, nonche' di facilitare il coinvolgimento delle comunita' italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attivita' di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana)) . - Art. 2. 1. Per l'attuazione dei fini di cui all'articolo 1 il CGIE provvede a:
((d-bis) contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale che ha riflessi sul mondo dell'emigrazione)) a) esaminare, in armonia con lo sviluppo ((politico, culturale,)) economico e sociale dell'Italia, i problemi delle comunita' italiane all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e delle comunita' medesime nel loro insieme, alla formazione scolastica e professionale, al reinserimento in attivita' produttive ed alle altre esigenze di coloro che decidono di rimpatriare;
b) formulare, su richiesta del Governo ((o dei Presidenti dei due rami dal Parlamento)) , pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materie di iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunita' italiane all'estero.
c) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunita' italine nel mondo, collaborando ((alla organizzazione e)) alla elaborazione degli stessi;
((c-bis) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunita' italiane nelle strutture sociali ed economicoproduttive del Paese ospitante e di valorizzazione dell'identita' nazionale delle comunita' italiane all'estero)) ;
d) elaborare una relazione annuale con proiezione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella quale si valutino gli eventi dell'anno precedente e si traccino prospettive ed indirizzi per il triennio successivo - Art. 3. 1. Il CGIE esprime parere obbligatorio ((sulle proposte del Governo)) concernenti le seguenti materie:
a) stanziamenti sui vari capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunita' italiene all'estero;
b) progrmmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale ((, assistenziale)) e previdenziale;
c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgano concreta attivita' di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunita' italiane all'estero d) informazioni e programmi radiotelevisivi ((e informatizzati)) per le comunita' italiane all'estero;
e) linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali.
(( 1-bis. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunita' italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni.
(( 1-ter. Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE.
(( 1-quater. Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dall' articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 )) 2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 1998, N. 198)) .
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 1998, N. 198)) .
4. In caso di motivita urgenza, il parere e' formulato dal Comitato di presidenza di cui all'articolo 9 e deve essre sottoposto alle valutazioni del CGIE nella prima riunione successiva.
5. Si prescinde dal parere del CGIE qualora lo stesso non sia epresso nella riunione successiva alla richista.
(( 5-bis. Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni di interesse per le comunita' italiane all'estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 1-bis, trasmettendo copia della motivazione alle competenti commissioni parlamentari ))