Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 7912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7912 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07912/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01963/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1963 del 2025, proposto da-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Genovese, con domicilio eletto presso il suo studio in Cercola, via Censi Dell’Arco, 36;
contro
Università degli Studi della Campania GI LI, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento:
- dell’atto di ingiunzione ex R.D. 639/2010, con cui L’Università degli Studi della Campania “GI LI” ha ingiunto alla ricorrente di pagare entro il termine di 30 giorni dal ricevimento, la somma di € 5.266,65 oltre interessi e spese - con l’avvertimento che in difetto si procederà ad esecuzione forzata;
- di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque con-nesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi della Campania GI LI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. AB Di RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Dott.ssa-OMISSIS- ha impugnato l’atto di ingiunzione ex R.D. 639/2010, con cui l’Università degli Studi della Campania “GI LI” ha ingiunto alla ricorrente di pagare entro il termine di 30 giorni dal ricevimento, la somma di € 5.266,65, con l’avvertimento che in difetto si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata, nonché ogni altro atto connesso o presupposto.
La ricorrente ha dedotto che:
- con ricorso dinanzi il Tribunale civile di Napoli, sezione lavoro e previdenza, ha spiegato opposizione ex art. 3 del R.D. n. 639/1910 avverso atto di ingiunzione ex R.D. 639/2010 del 23.10.2023 con istanza di sospensione;
- l’Università, costituendosi, ha sollevato il difetto di giurisdizione;
- il Tribunale, declinando la propria giurisdizione in favore della GA, ha motivato il proprio difetto di giurisdizione menzionando l’art. 63, co. 4, del d.lgs. 165 del 2001, disponendo che “ restano devolute al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di cui all’art. 3 del d.lgs. medesimo. Pertanto, sono attribuite al giudice amministrativo le controversie concernenti il rapporto d’impiego dei professori e ricercatori universitari, in quanto trattasi di rapporto sottratto al processo di privatizzazione. Ne discende che le domande quivi azionate non rientrano nella cognizione del giudice ordinario, rientrando nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ”;
- la ricorrente è un medico, formatasi presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II;
- nell’anno 2017 è risultata vincitrice del concorso per Ricercatore a Tempo Determinato di Tipologia A (RTDA) in malattie infettive presso Dipartimento di Medicina Molecolare Università di Padova, dove ha prestato la sua assistenza ed il suo servizio per due anni;
- nell’anno 2019 è risultata vincitrice del concorso presso l’Università degli Studi della Campania “GI LI”, quale Ricercatrice a Tempo Determinato di Tipologia B – RTDB, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b, L.240/2010, per la durata di 3 anni, decorrenti dalla sottoscrizione del 6.12.2019, e successivamente a una valutazione scientifica, la ricorrente sarebbe stata stabilizzata e inquadrata come professore associato a tempo indeterminato;
- la ricorrente prendeva servizio presso l’Ospedale LI a fine dicembre 2019;
- il contratto sottoscritto in data 6.12.2019 prevedeva all’art. 2 le attività oggetto del contratto e gli obiettivi di produttività scientifica attenenti a “ epidemiologia, clinica e patogenesi delle infezioni virali croniche. Diagnosi e terapia di infezioni gravi ”, nonché lo svolgimento di attività assistenziale “ subordinatamente al formale impegno dell’Azienda Ospedaliera dell’Università degli Studi della Campania “GI LI” o di altra struttura sanitaria a coprire finanziariamente i relativi emolumenti ”;
- in considerazione dello stato di emergenza pandemica per la diffusione del Covid-19, l’Azienda Ospedaliera dell’Università di Padova faceva richiesta di distacco della ricorrente con un comando di 6 mesi, cosicché la stessa potesse offrire un valido supporto alla gestione e contenimento dell’emergenza;
- la ricorrente in data 18.03.2020 richiedeva all’Università LI il rilascio di opportuno nulla osta onde prestare temporaneamente attività assistenziale presso l’Università di Padova, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 2 del contratto sottoscritto con l’Università LI, che alla data della richiesta di distacco (18.03.2020), ancora non aveva consentito alcun svolgimento di attività assistenziale;
- l’Università LI non prendeva in considerazione la richiesta della ricorrente, asserendo che l’emergenza da Covid-19 fosse presente anche in Campania;
- la Dott.ssa-OMISSIS- con nota a firma del prof. -OMISSIS- responsabile del progetto di ricerca cui era stata assegnata la ricorrente, in data 21/03/2020 rassegnava le proprie dimissioni volontarie dal rapporto di servizio, specificando che le stesse avrebbero avuto decorrenza immediata in quanto, a suo avviso, non sarebbe stata obbligata a prestare attività durante il periodo di preavviso;
- dopo aver ricevuto la richiesta dell’Università di Padova al comando, in data 20.03.2020 il Direttore Generale della LI adottava “tempestivamente” la delibera di assegnazione della ricorrente, “con effetti retroattivi al 1.3.2020”, all’assistenza nel reparto del prof.-OMISSIS-;
- sarebbe stato adottato nei confronti della ricorrente un atteggiamento ostruzionistico, consistente nell’emarginazione da parte dei componenti dell’Unità di Programma di Malattia Infettive diretta dal Prof.-OMISSIS-, che avrebbe alimentato un clima di diffidenza nei suoi confronti;
- con Decreto Rettorale-OMISSIS-del 22.05.2020, l’Università LI ha disposto la risoluzione del contratto, ritenendo insussistente la giusta causa del recesso invocata dalla ricorrente e richiedendo la corresponsione dell’indennità di mancato preavviso;
- nelle more, l’Università ha inoltre corrisposto alla Dott.ssa -OMISSIS- la retribuzione mancante di marzo 2020 e del mese di aprile 2020, per un importo complessivo di € 4.683,74, somma parzialmente recuperata dalla stessa Università mediante trattenuta sul TFR, residuando a debito la somma di € 1.937,75;
- con diffida del 5.06.2020, la ricorrente contestava il predetto decreto di risoluzione e le richieste di pagamento, stante il proprio diritto a ottenere l’indennità da mancato preavviso, e si rendeva disponibile a risolvere la controversia in via transattiva, con reciproca e definitiva rinuncia a ogni pretesa dedotta o deducibile relativamente al contratto intercorso tra le parti;
- in data 5.04.2022 l’Università comunicava di non accattare la proposta della ricorrente;
- in data 23.10.2023, l’Università ha notificato alla Dott.ssa -OMISSIS- l’atto di ingiunzione ex R.D. 639/2010, con cui ha ingiunto alla ricorrente di pagare entro il termine di 30 giorni dal ricevimento, la somma di € 5.266,65 oltre interessi e spese – con l’avvertimento che in difetto si procederà ad esecuzione forzata – determinata in € 3.328,90 a titolo di indennità di mancato preavviso più € 1.937,75 a titolo di ripetizione somme indebitamente percepite.
- contestualmente al ricorso in riassunzione, parte ricorrente presentava istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, in virtù della presunta carenza di potere di emissione del titolo in capo all’Università unitamente alla sussistenza di un diritto di credito in capo alla ricorrente superiore a quello azionato dalla resistente, e tenuto conto della situazione di lavoratrice precaria della ricorrente, per evitare un avvio all’esecuzione dell’atto ingiuntivo;
- la ricorrente ha poi rinunciato all’istanza cautelare, insistendo per la decisione nel merito.
Si è costituita l’Università degli Studi della Campania “GI LI”, chiedendo la reiezione del ricorso, nonché la condanna al pagamento dell’importo previsto nel decreto ingiuntivo e al pagamento degli onorari di lite e delle spese del procedimento.
All’esito dell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il Collegio ha deliberato la decisione.
2. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente ha lamentato la carenza di potere e di legittimazione attiva dell’Università degli Studi della Campania “GI LI” a emettere l’ingiunzione ex art. 2 R.D. 639/1910. La norma delinea un procedimento speciale per la riscossione dei tributi comunemente chiamato “ingiunzione fiscale”, che non prevede intervento dell’autorità giudiziaria e che si pone come alternativa eccezionale al procedimento monitorio ordinario disciplinato dal codice civile, consentendo alla P. A. di esercitare il potere di imperio intimando direttamente ai suoi debitori il pagamento dei tributi. La previsione di cui all’articolo 2 del R.D. 630/1910, in quanto legge eccezionale, non sarebbe applicabile (ai sensi dell’articolo 14 delle disposizioni sulla legge in generale, c. d. preleggi ) poiché in contrasto col divieto di analogia per le norme penali ed eccezionali, a soggetti diversi ed ulteriori rispetto a quelli specificamente individuati dalla norma.
Il motivo è infondato e va respinto.
Il procedimento di ingiunzione ex art. 2 R.D. n. 639/1910, pur rappresentando un’alternativa al procedimento monitorio ordinario disciplinato dal Codice di procedura civile, rientra nell’esercizio degli ordinari strumenti di autotutela secondo le previsioni dell’art. 21 ter , c. 2, l. n. 241/1990, che consente a tutte le amministrazioni di utilizzare lo strumento dell’ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 senza intermediazione dell’organo giurisdizionale. In consolidata giurisprudenza, l’uso di tale procedimento è ammesso da parte della P.A. per il recupero di crediti nascenti da rapporti obbligatori, che ricomprendono i crediti sorti relativamente ad un rapporto di lavoro pubblico a seguito di inadempimento contrattuale. Inoltre la platea di soggetti legittimati ad utilizzare lo strumento in parola comprende anche gli Enti pubblici diversi dallo Stato, tra cui rientrano a pieno titolo le istituzioni universitarie.
La giurisprudenza amministrativa condivide la valenza che l’ingiunzione ex R.D.639/2010 rappresenti uno strumento rientrante nel novero di quelli utilizzabili da enti pubblici diversi dallo Stato (Cons. Stato, n. 451/2023), confermando il proprio favor in relazione all’utilizzo, da parte delle Università, del procedimento di cui all’art. 2 del R.D. n. 639/1910. Esso rappresenta uno strumento che trova fondamento nel potere di auto accertamento della P.A., con il solo limite che il credito, in base al quale viene emesso l’ordine di pagare la somma dovuta, sia “certo, liquido ed esigibile” (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3804/2022; Id., Sez. VI Sent. 3.10.2007 n. 5117).
3. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente insiste sulla sussistenza di giustificato motivo oggettivo per le dimissioni presentate senza preavviso e sul diritto a vedersi riconosciuta l’indennità da mancato preavviso. La Dott.ssa-OMISSIS- a seguito del rifiuto disposto dall’amministrazione resistente per il distacco temporaneo di sei mesi richiesto dall’Azienda Ospedaliera di Padova, avrebbe rinunciato ai traguardi professionali raggiunti pur di offrire la propria esperienza professionale nei territori maggiormente colpiti dalla pandemia da Covid-19, quale atto dovuto in favore della collettività. Peraltro, l’Università LI non avrebbe subito alcun danno in conseguenza alle dimissioni della ricorrente, stante il fatto che quest’ultima non svolgeva attività didattica o assistenziale, affidata alla stessa solo successivamente alla richiesta di distacco.
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato dalla ricorrente, all’art. 5 stabilisce che: “ in caso di recesso anticipato, non per giusta causa (omissis)… il ricercatore è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso, l’Ateneo ha diritto a trattenere al ricercatore un importo corrispondente alla retribuzione per il mancato preavviso ”.
L’inadempimento del datore di lavoro di cui all’art. 2119 c.c., prospettato dalla ricorrente, è insussistente, dunque il recesso anticipato da lei effettuato non rientra nelle fattispecie previste “per giusta causa”. Le ragioni addotte dalla ricorrente sono smentite da plurimi elementi. Il rapporto di servizio si è sviluppato in un lasso di tempo corrispondente a circa due mesi, tale da rendere inverosimili l’instaurarsi ed il consolidarsi di condotte lesive riconducibili al “mobbing”. In ogni caso, il Direttore del Dipartimento cui era stata assegnata la ricercatrice, Prof. -OMISSIS- promosse il progetto di ricerca dal titolo “ Prevalence of Schistosomiasis among immigrants in Italy ”, attribuendo inoltre alla dott.ssa -OMISSIS- l’insegnamento nel Corso Integrato in Eziopatologia delle Malattie, modulo malattie infettive (CFU2). Inoltre, la ricorrente era stata inserita in rilevanti progetti di ricerca, nell’ambito del Programma Valere 2020, ed era stata messa a disposizione dal primo giorno di servizio la strumentazione necessaria (assegnazione di stanza, scrivania, PC personale).
Va inoltre osservato che il diniego espresso dall’Università degli Studi “GI LI” in relazione al distacco temporaneo per sei mesi, per svolgere attività di assistenza a supporto dell’Università di Padova nella gestione dell’emergenza da Covid-19, non è dirimente. Il comando è un istituto previsto dall’art. 56 del D.P.R. n. 3 del 10.01.1957, mediante il quale un pubblico dipendente, in servizio presso una pubblica amministrazione, viene temporaneamente assegnato a prestare servizio presso altra pubblica amministrazione diversa da quella di appartenenza; esso non configura alcun obbligo in capo alla pubblica amministrazione, la quale non è quindi obbligata ad autorizzare il comando. Inoltre, nello stesso periodo la ricorrente avrebbe potuto ugualmente prestare tali attività di assistenza, in ossequio a quelle previste dall’art. 2 del contratto da ella sottoscritto, in Regione Campania, parimenti affetta da casi di contagio da Covid-19.
La ricorrenza di una giusta causa di dimissioni non può essere ravvisata in base ad una valutazione meramente soggettiva del lavoratore, ma solo ove sussista un oggettivo e grave inadempimento contrattuale consistente nella lesione di principi costituzionali di libertà e dignità del lavoro, da escludersi in toto nel caso di specie per i motivi sopra illustrati.
Risulta pertanto legittima l’ingiunzione emessa dall’Ateneo per il pagamento delle somme dovute dalla ricorrente, pari ad € 3.328,90, a titolo di indennità di mancato preavviso ed € 1.937,70, a titolo di ripetizione somme indebitamente percepite (ex art. 2033 C.C.,), per un ammontare complessivo di € 5.266,65.
4. In ragione della complessità e particolarità delle questioni esaminate in fatto e in diritto, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN SA, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
AB Di RE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB Di RE | EN SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.