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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/06/2025, n. 5123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5123 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36317/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36317/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sofia GUARINO, Giuseppina LEONCAVALLO e
Agostino PAPA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano, via della Posta n. 7
Parte attrice contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi IANNETTI e elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Via Albricci, 9 20122
Parte convenuta
E nei confronti di
(C.F. ), in persona del direttore pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore,
(C.F. ), in persona del PA P.IVA_4
pro tempore, CP_4 rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale di Milano e domiciliati ex lege presso i suoi uffici in
Milano, via Freguglia n. 1
Parti convenute
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, a conferma dell'Ordinanza cautelare:
pagina 1 di 10 a) nel merito, annullare e/o dichiarare nulli e/o inefficaci e/o revocare la Cartella e la relativa
Iscrizione al Ruolo, perché illegittimi per tutti i motivi di cui agli atti;
b) in ogni caso, considerata l'ostinazione della difesa avversaria, che avrebbe potuto revocare la
Cartella e/o l'iscrizione a ruolo impugnate anziché esporsi ad una strenua e defatigante difesa, si chiede che il Giudice ne tragga argomento per la vittoria delle spese.
c) in via istruttoria, si deposita copia della Sentenza del Consiglio di Stato n. 4861/2024 (Rg. n.
9863/2023) del 30 maggio 2024.
Per parte convenuta Controparte_5
Voglia l'intestato Tribunale, contrariis reiectis, dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Per le parti convenute e ON PA
:
[...]
Nel merito
- dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite in rapporto alle variabili esterne al giudizio e riconducibili al comportamento delle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (in seguito ha proposto opposizione avverso la cartella di Parte_1 Pt_1
pagamento n. 068 2023 00873436 85/000 notificata da in data ON
25.9.2023 per un importo di € 4.329.874,57.
1.1. A sostegno dell'opposizione ha dedotto, con un primo motivo, l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo intervenuta in data 22.6.2023, atteso che il decreto prot. n. 0001378 del 2 maggio 2023 e la nota prot. n.
0003843/23 dell'8 maggio 2023 del erano stati oggetto di PA
sospensione con decreto emesso inaudita altera parte dal Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio in data 9.5.2023 sino all'udienza fissata del 12.7.2023.
In particolare, il decreto prot. n. 0001378 del 2 maggio 2023 del PA
aveva ad oggetto la revoca delle anticipazioni finanziarie precedentemente concesse a
[...] [...]
e preannunciava il recupero delle stesse per una somma pari a complessivi € Parte_1
4.326.012,07, mentre con la nota prot. n. 0003843/23 dell'8 maggio 2023 Controparte_1
informava della revoca totale delle anticipazioni erogate ed ingiungeva il Parte_1 pagamento, entro 30 giorni dalla sua ricezione, dell'importo complessivo di € 4.326.012,07, oltre a un dietimo giornaliero di € 101,49 con decorrenza dal 3 maggio 2023.
1.2. Con un secondo motivo di opposizione ha dedotto l'illegittimità derivata della cartella di pagamento in quanto notificata sulla base dell'illegittima iscrizione a ruolo intervenuta durante il periodo di sospensione dell'efficacia del provvedimento amministrativo di revoca delle anticipazioni finanziarie.
pagina 2 di 10 1.3. Infine, ha contestato la legittimità della notifica della cartella di pagamento, intervenuta in data
25.9.2023, allorquando il Consiglio di Stato, con ordinanza del 15.9.2023, aveva disposto la sospensione degli atti impugnati in sede cautelare, subordinandola alla prestazione di una cauzione entro il 31.10.2023, nonché l'omessa motivazione in ordine alla quantificazione delle somme recate dalla cartella a titolo di interessi.
2. Si sono costituiti (di seguito ), Controparte_1 CP_1
(di seguito ed il ON CP_7 PA
(di seguito il ), chiedendo rigettarsi l'opposizione. CP_3
2.1. ha dedotto la legittimità dell'iscrizione a ruolo quale atto dovuto da effettuarsi una CP_1 volta decorso il termine di pagamento di 30 giorni (ossia il 7.6.2023) e di aver, ad ogni modo, l'ente impositore sospeso il recupero esattoriale successivamente all'emissione del decreto inaudita altera parte da parte del TAR per il Lazio, come da comunicazione inviata a in data 12.7.2023. Ha, Pt_1
poi, eccepito che il TAR Lazio avesse con ordinanza del 12.7.2023 accolto solo in parte la domanda cautelare, subordinandola peraltro alla prestazione di una cauzione commisurata all'importo sospeso entro 30 giorni dalla comunicazione, con la conseguenza che, non essendo stata data ottemperanza al provvedimento giudiziale, il provvedimento di revoca avesse riacquistato efficacia, così come gli atti consequenziali. Con riferimento alla dedotta illegittimità della cartella, ha replicato che la notifica della stessa fosse intervenuta legittimamente a seguito dell'emissione dell'ordinanza resa dal Consiglio di
Stato nell'appello cautelare, con cui aveva accolto la sospensione subordinandola, tuttavia, alla prestazione di una cauzione. Ha evidenziato che, ad ogni modo, aveva sospeso il ruolo, CP_1
come da comunicazione inviata a in data 23.10.2023. Infine, ha dato atto del deposito della Pt_1
sentenza del TAR Lazio n. 8490/2023 con cui era stato rigettato il ricorso della per ottenere Pt_1
l'annullamento del provvedimento di revoca e degli atti consequenziali.
2.2. Il e si sono costituiti eccependo la nullità della notifica della citazione e del CP_3 CP_7 ricorso effettuata presso l'Avvocatura generale dello Stato, nonché il difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario. Nel merito, hanno chiesto il rigetto dell'opposizione, deducendone l'infondatezza.
3. Con ordinanza del 22.1.2024 il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione e differito, ai sensi dell'art. 171 bis, co. III, c.p.c. l'udienza ex art. 183 c.p.c. al 16.4.2024.
Le parti hanno depositato le memorie integrative senza formulare alcuna istanza istruttoria.
All'udienza del 16.4.2024 i procuratori hanno chiesto rimettersi la causa in decisione, con assegnazione dei termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
pagina 3 di 10 3.1. Negli scritti conclusivi le parti hanno dato atto del deposito della sentenza n. 4861/2024 del 30 maggio 2024 con la quale il Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto da e, per l'effetto, Pt_1
in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato l'atto impugnato, costituito dal provvedimento di revoca delle anticipazioni finanziarie, costituente il presupposto del credito restitutorio e della formazione ed iscrizione del ruolo, sotteso alla cartella di pagamento qui opposta.
3.2. Parte attrice ha quindi chiesto, sulla base degli originari motivi dedotti e dell'annullamento del provvedimento di revoca, accogliersi l'opposizione e per l'effetto annullare la cartella di pagamento.
3.3. Le parti convenute hanno chiesto, invece, dichiararsi cessata la materia del contendere e compensarsi le spese di lite.
3.4. All'udienza del 10.6.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
4. Prima di procedere all'esame del merito, vanno esaminate le eccezioni preliminari, sollevate dal
, di nullità della notifica dell'atto di citazione effettuata nei suoi confronti e quella di difetto CP_3
di giurisdizione.
4.1. In proposito, ritiene il Tribunale che l'eccepita nullità della notifica, con riferimento alla fase cautelare e al merito, vada considerata sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156
c.p.c., essendosi il tempestivamente costituito e compiutamente difeso nel merito. CP_3
4.2. Con riferimento all'eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario, si ritiene che lo stesso sia fondato esclusivamente con riferimento al motivo di opposizione relativo all'omessa motivazione circa la quantificazione delle somme per cui è richiesto il pagamento a titolo di interessi nella cartella, essendo dette somme già quantificate nel provvedimento di revoca e nell'atto notificato con il quale è stato ingiunto il pagamento, provvedimenti amministrativi impugnati dinanzi al TAR (cfr. doc. 1, 5 e 6 parte opponente).
Ne discende che l'eventuale vizio di omessa motivazione andava sollevato in sede di impugnazione del provvedimento di revoca e della successiva nota dinanzi al giudice amministrativo, competente a decidere sui vizi relativi a detti provvedimenti amministrativi.
Peraltro, dalla lettura della sentenza del TAR in atti emerge che detto profilo di illegittimità fosse stato sollevato dalla società debitrice anche dinanzi al Giudice amministrativo.
Ne discende che non può essere reiterata in questa sede una doglianza in relazione alla cartella di pagamento, dal momento che quest'ultima nel quantificare la pretesa creditoria è meramente riproduttiva del contenuto del provvedimento di revoca, da impugnarsi dinanzi al Giudice
pagina 4 di 10 amministrativo (si confronti la cartella di pagamento opposta e la quantificazione contenuta nei provvedimenti impugnati dinanzi al TAR - docc. 1, 5 e 6 parte attrice).
5. Ciò premesso in ordine alle questioni sollevate in via preliminare, ritiene il Tribunale che non possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere dal momento che, nel caso di specie, non si verte, a seguito dell'emanazione della sentenza n. 4861/2024 del Consiglio di Stato, in un'ipotesi di caducazione del titolo esecutivo, bensì nella diversa fattispecie di annullamento dell'atto presupposto al sorgere del credito iscritto a ruolo (costituito dal provvedimento di revoca dei finanziamenti).
5.1. Come noto, peraltro, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa
(cfr. Cass. civ., n. 21757/2021).
5.2. Nel caso di specie, solo le parti convenute hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, senza peraltro dare atto dell'intervenuto annullamento della cartella di pagamento qui opposta, pur concordando sul venir meno del provvedimento di revoca che aveva fondato il recupero mediante ruolo delle somme erogate da . CP_1
Ne discende che, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato che ha investito l'atto di revoca presupposto della pretesa creditoria, deve ritenersi ancora sussistente l'interesse della parte attrice ad ottenere una pronuncia di accertamento negativo del diritto di credito del a richiedere la CP_3
restituzione dei finanziamenti ed il conseguente annullamento della cartella di pagamento opposta.
6. Sulla scorta della fondatezza dei motivi dedotti a sostegno dell'opposizione e tenuto conto dell'annullamento della revoca del provvedimento amministrativo fondante il diritto di credito del esposto nel ruolo, ritiene il Tribunale che l'opposizione meriti accoglimento. CP_3 pagina 5 di 10 6.1. Prima di esaminare i motivi dedotti, giova preliminarmente ripercorrere la successione temporale degli atti che riguardano la vicenda in esame, onde comprendere le doglianze sollevate dall'attrice.
In particolare, in data 31 gennaio 2006, quale società di gestione del Fondo Principia I, Pt_1 presentava a domanda di concessione di un'anticipazione finanziaria finalizzata Controparte_1 all'acquisizione, per conto di detto Fondo, di una partecipazione nel capitale di rischio della società
Christopher Group S.r.l. (poi Greenfluff S.r.l., di seguito solo Greenfluff), impegnata in un programma pluriennale di sviluppo per la realizzazione di un impianto per il trattamento e il riciclaggio dei residui provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita.
Negli anni 2006 e 2008 venivano concesse diverse anticipazioni. A seguito della condanna del legale rappresentante della Greenfluff nell'ambito di un processo penale per il reato di truffa a danni dello
Stato, nell'anno 2022 veniva avviato il procedimento di revoca delle anticipazioni finanziarie, che si concludeva con il decreto del Ministero prot. n. 0001378 del 2 maggio 2023 di revoca totale delle anticipazioni. In data 8.5.2023, Mediocredito centrale richiedeva a il pagamento, entro 30 Pt_1
giorni, della somma di € 4.326.012,07.
In data 7.6.2023, depositava ricorso, con istanza cautelare, dinanzi al TAR Lazio, onde sentire Pt_1
annullare gli atti emessi in data 2 ed 8 maggio 2023. Il Tribunale amministrativo con decreto emesso inaudita altera parte sospendeva gli atti impugnati sino all'udienza del 12.7.2023. Successivamente, all'esito dell'udienza, con ordinanza del 12.7.2023 il TAR accoglieva la domanda cautelare limitatamente alla sanzione e agli interessi, subordinandola alla prestazione entro 30 giorni di una cauzione pari alla somma per cui era stata accolta l'istanza.
Alcuna cauzione veniva prestata dalla anzi, l'ordinanza della cautela, nella parte in cui non Pt_1 aveva sospeso integralmente l'atto, veniva appellata dall'odierna attrice dinanzi al Consiglio di Stato.
Con ordinanza del 15.9.2023 il Consiglio di Stato accoglieva integralmente l'istanza di sospensione, subordinandola nuovamente alla prestazione entro il 31.10.2023 di cauzione di una somma pari a quella per cui era stata concessa la cautela.
Successivamente all'emissione di detta ordinanza - riscossione notificava in data ON
25.9.2023 la cartella di pagamento qui opposta.
6.2. Ciò premesso, si procede ad esaminare i singoli motivi di opposizione.
6.2.1. Come noto, in caso di revoca di finanziamenti pubblici il legislatore consente che si proceda al recupero mediante iscrizione a ruolo. In particolare, l'art. 9, co. 5, del d. lgs. n. 123/1998 prevede che
“al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del pagina 6 di 10 decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”. Detto art. 67 dispone che scaduti i termini stabiliti nell'invito di pagamento, l'ufficio finanziario formi il ruolo ai sensi dell'art. 11 DPR 602/1973.
La doglianza relativa alla illegittima iscrizione a ruolo, dedotta quale primo motivo di opposizione, è fondata, atteso che al momento della formazione del titolo esecutivo il provvedimento di revoca era sospeso e attualmente, al momento della presente decisione, risulta annullato con sentenza del
Consiglio di Stato passata in giudicato.
Al riguardo si rileva che il ruolo è un atto amministrativo impositivo avente rilevanza meramente interna, che viene poi trasfuso, assumendo così rilevanza esterna, nella cartella da notificare al debitore, che può costituire oggetto di impugnazione, così come avvenuto nel caso di specie.
In relazione alla illegittima iscrizione a ruolo, che viene collocata dall'opponente il 22.6.2023, ossia successivamente al decreto del 9.6.2023 emesso inaudita altera parte dal TAR Lazio, il ruolo appare formato e l'iscrizione risulta intervenuta allorquando la sospensione giudiziale era già stata disposta.
Difatti, contrariamente a quando dedotto da , in data 9.6.2023, ossia nella medesima data CP_1
in cui è stato emesso il decreto inaudita altera parte di sospensione degli atti impugnati, non è stato formato il ruolo, bensì solo una minuta.
Peraltro, la minuta del ruolo non è prevista in alcuna norma del DPR 602/1973 e costituisce la prima fase di formazione del ruolo, con la mera indicazione dell'elenco debitori ed il loro inserimento nell'anagrafica dell' . ON
Orbene, seppur la trasmissione dell'atto amministrativo all'ufficio finanziario competente sia intervenuta legittimamente una volta decorso il termine di 30 giorni stabilito nella nota dell'8.5.2023
(ossia il 7.6.2023), con cui si ingiungeva il pagamento della somma stabilita nel provvedimento di revoca, il ruolo, tuttavia, non era ancora formato e l'ente non aveva ancora proceduto con l'iscrizione allorquando è intervenuta la sospensione giudiziale del provvedimento di revoca e della conseguente ingiunzione, provvedimenti che costituiscono gli atti presupposti sottesi alla formazione del ruolo.
Prova ne è che dal prospetto del contribuente risulta quale data di deposito della minuta il 9.6.2023
(doc. 4 parte ), mentre il ruolo è stato sottoscritto ed è divenuto esecutivo il 22.6.2023, CP_1
come risulta dalla cartella di pagamento notificata, ossia durante il periodo di disposta sospensione giudiziale degli atti amministrativi.
Pertanto, deve concludersi nel senso che il ruolo sia stato formato successivamente al 9.6.2023, durante pagina 7 di 10 la sospensione del provvedimento di revoca disposta dal TAR Lazio sino alla camera di consiglio del
12.7.2023.
Al riguardo, non rileva la successiva comunicazione da parte dell'ente in data 12.7.2023 di aver provveduto a sospendere il recupero esattoriale (doc. 9 parte ). Difatti, durante il periodo CP_1
di sospensione degli atti amministrativi dal 9.6.2023 al 12.7.2023 l'ente non avrebbe dovuto procedere alla iscrizione a ruolo (cfr. in tal senso seppur in materia di accertamenti tributari Cass n. 21824/2023 e
Cass. n. 40047/2021, che si discostano espressamente da Cass. n. 20361/2020).
Ne discende che l'iscrizione a ruolo non poteva essere effettuata in data 22.6.2023, dal momento che gli atti sulla base del quale il ruolo era stato formato e che consentivano di configurare la sussistenza di una pretesa creditoria in capo a nei confronti di erano sospesi in quel Controparte_1 Pt_1
frangente e ciò non consentiva loro di esplicare alcuna efficacia.
L'ente creditore avrebbe, quindi, dovuto attendere per procedere con l'iscrizione a ruolo – ovvero rinnovarla – successivamente alla pronuncia dell'ordinanza cautelare.
6.2.2. Le circostanze allegate dalle parti convenute a sostegno della legittimità dell'iscrizione a ruolo durante il periodo di sospensione non appaiono dirimenti.
In particolare, l'affermazione che l'iscrizione a ruolo sia un atto dovuto non risulta tenere conto che la doverosità della formazione ed iscrizione del ruolo viene meno allorquando sia accordata una tutela cautelare giudiziale diretta a scongiurare proprio che gli atti presupposti siano portati ad ulteriori conseguenze e si proceda alla riscossione esattoriale.
Del resto, la sospensione del provvedimento di revoca e di quello conseguente non consentiva nemmeno di configurare un debito restitutorio da iscrivere, alla data del 22.6.2023, nei confronti di
Pt_1
La circostanza, poi, che a più riprese abbia rassicurato la società circa la CP_1 Pt_1
sospensione del ruolo e del recupero esattoriale con comunicazioni inviate in data 12.7.2023 ed in data
25.10.2023 (ossia dopo l'emissione delle ordinanze cautelari del TAR Lazio e del Consiglio di Stato) non fa venire meno l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo intervenuta in data 22.6.2023, allorquando erano sospesi i provvedimenti impugnati tra il 9.6.2023 ed il 12.7.2023.
Parimenti, il deposito della sentenza del TAR Lazio con cui è stata rigettata l'impugnazione degli atti amministrativi, non consente di ritenere legittima ex tunc l'iscrizione a ruolo intervenuta durante la sospensione cautelare, ciò anche considerato che tale pronuncia è stata riformata in sede d'appello promosso dinanzi al Consiglio di Stato. pagina 8 di 10 Difatti, con la prima doglianza la società opponente non contestava la sussistenza del credito al momento della notifica della cartella di pagamento, ma l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo avvenuta durante la sospensione cautelare del provvedimento amministrativo, fondante la pretesa creditoria.
Iscrizione a ruolo che, frattanto, con l'emissione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4861/2024 di annullamento del provvedimento di revoca, è divenuta comunque illegittima, atteso il venir meno del presupposto fondante l'obbligo restitutorio.
6.2.3. Dall'acclarata illegittimità della iscrizione a ruolo discende la fondatezza anche del secondo motivo di opposizione, con cui si lamenta l'illegittimità derivata della cartella.
Difatti, la cartella notificata e qui opposta si basa sul ruolo dichiarato esecutivo in data 22.6.2023, avente ad oggetto l'obbligo restitutorio basato sull'atto amministrativo di revoca dei finanziamenti.
6.2.4. L'accoglimento del primo e del secondo motivo di opposizione, unitamente alla circostanza sopravvenuta dell'annullamento del provvedimento di revoca, sono idonei a comportare la fondatezza dell'opposizione ed assorbire l'esame degli ulteriori motivi di opposizione.
6.2.5. In definitiva, a prescindere dall'esito favorevole alla parte opponente dell'impugnazione amministrativa, deve ritenersi che la cartella notificata presentasse profili di illegittimità con riferimento al momento in cui è intervenuta l'iscrizione a ruolo della pretesa esecutiva, come del resto dedotto dalla società attrice con gli originari motivi di opposizione.
7. La cartella opposta deve, quindi, ritenersi illegittima e va annullata in quanto basata su un ruolo formato e reso esecutivo durante il periodo di sospensione giudiziale disposta dal Tribunale amministrativo e, successivamente all'emissione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4861/2024, per venir meno dell'obbligo restitutorio presupposto alla formazione del ruolo.
8. Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza, atteso che l'opposizione non era fondata sull'esito del giudizio amministrativo bensì sull'illegittima iscrizione a ruolo, e si liquidano, avuto riguardo ai valori minimi della fase di studio, introduttiva e decisionale, in considerazione dello scarso impegno della fase di trattazione e decisione e della natura documentale della causa, con assenza di istanze istruttorie, in complessivi € 17.500,00, per compensi, € 1.686,00 per contributo unificato ed €
27, per marca, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 9 di 10 - in accoglimento dell'opposizione, annulla la cartella di pagamento n. 068 2023 00873436 85/000 notificata in data 25 settembre 2023;
- condanna le parti convenute, in via solidale tra loro, a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 17.500,00 per compensi, € 1.713,00 per CU e marca, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM
55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 23/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Vaghi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36317/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sofia GUARINO, Giuseppina LEONCAVALLO e
Agostino PAPA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano, via della Posta n. 7
Parte attrice contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi IANNETTI e elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Via Albricci, 9 20122
Parte convenuta
E nei confronti di
(C.F. ), in persona del direttore pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore,
(C.F. ), in persona del PA P.IVA_4
pro tempore, CP_4 rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale di Milano e domiciliati ex lege presso i suoi uffici in
Milano, via Freguglia n. 1
Parti convenute
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, a conferma dell'Ordinanza cautelare:
pagina 1 di 10 a) nel merito, annullare e/o dichiarare nulli e/o inefficaci e/o revocare la Cartella e la relativa
Iscrizione al Ruolo, perché illegittimi per tutti i motivi di cui agli atti;
b) in ogni caso, considerata l'ostinazione della difesa avversaria, che avrebbe potuto revocare la
Cartella e/o l'iscrizione a ruolo impugnate anziché esporsi ad una strenua e defatigante difesa, si chiede che il Giudice ne tragga argomento per la vittoria delle spese.
c) in via istruttoria, si deposita copia della Sentenza del Consiglio di Stato n. 4861/2024 (Rg. n.
9863/2023) del 30 maggio 2024.
Per parte convenuta Controparte_5
Voglia l'intestato Tribunale, contrariis reiectis, dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Per le parti convenute e ON PA
:
[...]
Nel merito
- dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite in rapporto alle variabili esterne al giudizio e riconducibili al comportamento delle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (in seguito ha proposto opposizione avverso la cartella di Parte_1 Pt_1
pagamento n. 068 2023 00873436 85/000 notificata da in data ON
25.9.2023 per un importo di € 4.329.874,57.
1.1. A sostegno dell'opposizione ha dedotto, con un primo motivo, l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo intervenuta in data 22.6.2023, atteso che il decreto prot. n. 0001378 del 2 maggio 2023 e la nota prot. n.
0003843/23 dell'8 maggio 2023 del erano stati oggetto di PA
sospensione con decreto emesso inaudita altera parte dal Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio in data 9.5.2023 sino all'udienza fissata del 12.7.2023.
In particolare, il decreto prot. n. 0001378 del 2 maggio 2023 del PA
aveva ad oggetto la revoca delle anticipazioni finanziarie precedentemente concesse a
[...] [...]
e preannunciava il recupero delle stesse per una somma pari a complessivi € Parte_1
4.326.012,07, mentre con la nota prot. n. 0003843/23 dell'8 maggio 2023 Controparte_1
informava della revoca totale delle anticipazioni erogate ed ingiungeva il Parte_1 pagamento, entro 30 giorni dalla sua ricezione, dell'importo complessivo di € 4.326.012,07, oltre a un dietimo giornaliero di € 101,49 con decorrenza dal 3 maggio 2023.
1.2. Con un secondo motivo di opposizione ha dedotto l'illegittimità derivata della cartella di pagamento in quanto notificata sulla base dell'illegittima iscrizione a ruolo intervenuta durante il periodo di sospensione dell'efficacia del provvedimento amministrativo di revoca delle anticipazioni finanziarie.
pagina 2 di 10 1.3. Infine, ha contestato la legittimità della notifica della cartella di pagamento, intervenuta in data
25.9.2023, allorquando il Consiglio di Stato, con ordinanza del 15.9.2023, aveva disposto la sospensione degli atti impugnati in sede cautelare, subordinandola alla prestazione di una cauzione entro il 31.10.2023, nonché l'omessa motivazione in ordine alla quantificazione delle somme recate dalla cartella a titolo di interessi.
2. Si sono costituiti (di seguito ), Controparte_1 CP_1
(di seguito ed il ON CP_7 PA
(di seguito il ), chiedendo rigettarsi l'opposizione. CP_3
2.1. ha dedotto la legittimità dell'iscrizione a ruolo quale atto dovuto da effettuarsi una CP_1 volta decorso il termine di pagamento di 30 giorni (ossia il 7.6.2023) e di aver, ad ogni modo, l'ente impositore sospeso il recupero esattoriale successivamente all'emissione del decreto inaudita altera parte da parte del TAR per il Lazio, come da comunicazione inviata a in data 12.7.2023. Ha, Pt_1
poi, eccepito che il TAR Lazio avesse con ordinanza del 12.7.2023 accolto solo in parte la domanda cautelare, subordinandola peraltro alla prestazione di una cauzione commisurata all'importo sospeso entro 30 giorni dalla comunicazione, con la conseguenza che, non essendo stata data ottemperanza al provvedimento giudiziale, il provvedimento di revoca avesse riacquistato efficacia, così come gli atti consequenziali. Con riferimento alla dedotta illegittimità della cartella, ha replicato che la notifica della stessa fosse intervenuta legittimamente a seguito dell'emissione dell'ordinanza resa dal Consiglio di
Stato nell'appello cautelare, con cui aveva accolto la sospensione subordinandola, tuttavia, alla prestazione di una cauzione. Ha evidenziato che, ad ogni modo, aveva sospeso il ruolo, CP_1
come da comunicazione inviata a in data 23.10.2023. Infine, ha dato atto del deposito della Pt_1
sentenza del TAR Lazio n. 8490/2023 con cui era stato rigettato il ricorso della per ottenere Pt_1
l'annullamento del provvedimento di revoca e degli atti consequenziali.
2.2. Il e si sono costituiti eccependo la nullità della notifica della citazione e del CP_3 CP_7 ricorso effettuata presso l'Avvocatura generale dello Stato, nonché il difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario. Nel merito, hanno chiesto il rigetto dell'opposizione, deducendone l'infondatezza.
3. Con ordinanza del 22.1.2024 il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione e differito, ai sensi dell'art. 171 bis, co. III, c.p.c. l'udienza ex art. 183 c.p.c. al 16.4.2024.
Le parti hanno depositato le memorie integrative senza formulare alcuna istanza istruttoria.
All'udienza del 16.4.2024 i procuratori hanno chiesto rimettersi la causa in decisione, con assegnazione dei termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
pagina 3 di 10 3.1. Negli scritti conclusivi le parti hanno dato atto del deposito della sentenza n. 4861/2024 del 30 maggio 2024 con la quale il Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto da e, per l'effetto, Pt_1
in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato l'atto impugnato, costituito dal provvedimento di revoca delle anticipazioni finanziarie, costituente il presupposto del credito restitutorio e della formazione ed iscrizione del ruolo, sotteso alla cartella di pagamento qui opposta.
3.2. Parte attrice ha quindi chiesto, sulla base degli originari motivi dedotti e dell'annullamento del provvedimento di revoca, accogliersi l'opposizione e per l'effetto annullare la cartella di pagamento.
3.3. Le parti convenute hanno chiesto, invece, dichiararsi cessata la materia del contendere e compensarsi le spese di lite.
3.4. All'udienza del 10.6.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
4. Prima di procedere all'esame del merito, vanno esaminate le eccezioni preliminari, sollevate dal
, di nullità della notifica dell'atto di citazione effettuata nei suoi confronti e quella di difetto CP_3
di giurisdizione.
4.1. In proposito, ritiene il Tribunale che l'eccepita nullità della notifica, con riferimento alla fase cautelare e al merito, vada considerata sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156
c.p.c., essendosi il tempestivamente costituito e compiutamente difeso nel merito. CP_3
4.2. Con riferimento all'eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario, si ritiene che lo stesso sia fondato esclusivamente con riferimento al motivo di opposizione relativo all'omessa motivazione circa la quantificazione delle somme per cui è richiesto il pagamento a titolo di interessi nella cartella, essendo dette somme già quantificate nel provvedimento di revoca e nell'atto notificato con il quale è stato ingiunto il pagamento, provvedimenti amministrativi impugnati dinanzi al TAR (cfr. doc. 1, 5 e 6 parte opponente).
Ne discende che l'eventuale vizio di omessa motivazione andava sollevato in sede di impugnazione del provvedimento di revoca e della successiva nota dinanzi al giudice amministrativo, competente a decidere sui vizi relativi a detti provvedimenti amministrativi.
Peraltro, dalla lettura della sentenza del TAR in atti emerge che detto profilo di illegittimità fosse stato sollevato dalla società debitrice anche dinanzi al Giudice amministrativo.
Ne discende che non può essere reiterata in questa sede una doglianza in relazione alla cartella di pagamento, dal momento che quest'ultima nel quantificare la pretesa creditoria è meramente riproduttiva del contenuto del provvedimento di revoca, da impugnarsi dinanzi al Giudice
pagina 4 di 10 amministrativo (si confronti la cartella di pagamento opposta e la quantificazione contenuta nei provvedimenti impugnati dinanzi al TAR - docc. 1, 5 e 6 parte attrice).
5. Ciò premesso in ordine alle questioni sollevate in via preliminare, ritiene il Tribunale che non possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere dal momento che, nel caso di specie, non si verte, a seguito dell'emanazione della sentenza n. 4861/2024 del Consiglio di Stato, in un'ipotesi di caducazione del titolo esecutivo, bensì nella diversa fattispecie di annullamento dell'atto presupposto al sorgere del credito iscritto a ruolo (costituito dal provvedimento di revoca dei finanziamenti).
5.1. Come noto, peraltro, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa
(cfr. Cass. civ., n. 21757/2021).
5.2. Nel caso di specie, solo le parti convenute hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, senza peraltro dare atto dell'intervenuto annullamento della cartella di pagamento qui opposta, pur concordando sul venir meno del provvedimento di revoca che aveva fondato il recupero mediante ruolo delle somme erogate da . CP_1
Ne discende che, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato che ha investito l'atto di revoca presupposto della pretesa creditoria, deve ritenersi ancora sussistente l'interesse della parte attrice ad ottenere una pronuncia di accertamento negativo del diritto di credito del a richiedere la CP_3
restituzione dei finanziamenti ed il conseguente annullamento della cartella di pagamento opposta.
6. Sulla scorta della fondatezza dei motivi dedotti a sostegno dell'opposizione e tenuto conto dell'annullamento della revoca del provvedimento amministrativo fondante il diritto di credito del esposto nel ruolo, ritiene il Tribunale che l'opposizione meriti accoglimento. CP_3 pagina 5 di 10 6.1. Prima di esaminare i motivi dedotti, giova preliminarmente ripercorrere la successione temporale degli atti che riguardano la vicenda in esame, onde comprendere le doglianze sollevate dall'attrice.
In particolare, in data 31 gennaio 2006, quale società di gestione del Fondo Principia I, Pt_1 presentava a domanda di concessione di un'anticipazione finanziaria finalizzata Controparte_1 all'acquisizione, per conto di detto Fondo, di una partecipazione nel capitale di rischio della società
Christopher Group S.r.l. (poi Greenfluff S.r.l., di seguito solo Greenfluff), impegnata in un programma pluriennale di sviluppo per la realizzazione di un impianto per il trattamento e il riciclaggio dei residui provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita.
Negli anni 2006 e 2008 venivano concesse diverse anticipazioni. A seguito della condanna del legale rappresentante della Greenfluff nell'ambito di un processo penale per il reato di truffa a danni dello
Stato, nell'anno 2022 veniva avviato il procedimento di revoca delle anticipazioni finanziarie, che si concludeva con il decreto del Ministero prot. n. 0001378 del 2 maggio 2023 di revoca totale delle anticipazioni. In data 8.5.2023, Mediocredito centrale richiedeva a il pagamento, entro 30 Pt_1
giorni, della somma di € 4.326.012,07.
In data 7.6.2023, depositava ricorso, con istanza cautelare, dinanzi al TAR Lazio, onde sentire Pt_1
annullare gli atti emessi in data 2 ed 8 maggio 2023. Il Tribunale amministrativo con decreto emesso inaudita altera parte sospendeva gli atti impugnati sino all'udienza del 12.7.2023. Successivamente, all'esito dell'udienza, con ordinanza del 12.7.2023 il TAR accoglieva la domanda cautelare limitatamente alla sanzione e agli interessi, subordinandola alla prestazione entro 30 giorni di una cauzione pari alla somma per cui era stata accolta l'istanza.
Alcuna cauzione veniva prestata dalla anzi, l'ordinanza della cautela, nella parte in cui non Pt_1 aveva sospeso integralmente l'atto, veniva appellata dall'odierna attrice dinanzi al Consiglio di Stato.
Con ordinanza del 15.9.2023 il Consiglio di Stato accoglieva integralmente l'istanza di sospensione, subordinandola nuovamente alla prestazione entro il 31.10.2023 di cauzione di una somma pari a quella per cui era stata concessa la cautela.
Successivamente all'emissione di detta ordinanza - riscossione notificava in data ON
25.9.2023 la cartella di pagamento qui opposta.
6.2. Ciò premesso, si procede ad esaminare i singoli motivi di opposizione.
6.2.1. Come noto, in caso di revoca di finanziamenti pubblici il legislatore consente che si proceda al recupero mediante iscrizione a ruolo. In particolare, l'art. 9, co. 5, del d. lgs. n. 123/1998 prevede che
“al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del pagina 6 di 10 decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”. Detto art. 67 dispone che scaduti i termini stabiliti nell'invito di pagamento, l'ufficio finanziario formi il ruolo ai sensi dell'art. 11 DPR 602/1973.
La doglianza relativa alla illegittima iscrizione a ruolo, dedotta quale primo motivo di opposizione, è fondata, atteso che al momento della formazione del titolo esecutivo il provvedimento di revoca era sospeso e attualmente, al momento della presente decisione, risulta annullato con sentenza del
Consiglio di Stato passata in giudicato.
Al riguardo si rileva che il ruolo è un atto amministrativo impositivo avente rilevanza meramente interna, che viene poi trasfuso, assumendo così rilevanza esterna, nella cartella da notificare al debitore, che può costituire oggetto di impugnazione, così come avvenuto nel caso di specie.
In relazione alla illegittima iscrizione a ruolo, che viene collocata dall'opponente il 22.6.2023, ossia successivamente al decreto del 9.6.2023 emesso inaudita altera parte dal TAR Lazio, il ruolo appare formato e l'iscrizione risulta intervenuta allorquando la sospensione giudiziale era già stata disposta.
Difatti, contrariamente a quando dedotto da , in data 9.6.2023, ossia nella medesima data CP_1
in cui è stato emesso il decreto inaudita altera parte di sospensione degli atti impugnati, non è stato formato il ruolo, bensì solo una minuta.
Peraltro, la minuta del ruolo non è prevista in alcuna norma del DPR 602/1973 e costituisce la prima fase di formazione del ruolo, con la mera indicazione dell'elenco debitori ed il loro inserimento nell'anagrafica dell' . ON
Orbene, seppur la trasmissione dell'atto amministrativo all'ufficio finanziario competente sia intervenuta legittimamente una volta decorso il termine di 30 giorni stabilito nella nota dell'8.5.2023
(ossia il 7.6.2023), con cui si ingiungeva il pagamento della somma stabilita nel provvedimento di revoca, il ruolo, tuttavia, non era ancora formato e l'ente non aveva ancora proceduto con l'iscrizione allorquando è intervenuta la sospensione giudiziale del provvedimento di revoca e della conseguente ingiunzione, provvedimenti che costituiscono gli atti presupposti sottesi alla formazione del ruolo.
Prova ne è che dal prospetto del contribuente risulta quale data di deposito della minuta il 9.6.2023
(doc. 4 parte ), mentre il ruolo è stato sottoscritto ed è divenuto esecutivo il 22.6.2023, CP_1
come risulta dalla cartella di pagamento notificata, ossia durante il periodo di disposta sospensione giudiziale degli atti amministrativi.
Pertanto, deve concludersi nel senso che il ruolo sia stato formato successivamente al 9.6.2023, durante pagina 7 di 10 la sospensione del provvedimento di revoca disposta dal TAR Lazio sino alla camera di consiglio del
12.7.2023.
Al riguardo, non rileva la successiva comunicazione da parte dell'ente in data 12.7.2023 di aver provveduto a sospendere il recupero esattoriale (doc. 9 parte ). Difatti, durante il periodo CP_1
di sospensione degli atti amministrativi dal 9.6.2023 al 12.7.2023 l'ente non avrebbe dovuto procedere alla iscrizione a ruolo (cfr. in tal senso seppur in materia di accertamenti tributari Cass n. 21824/2023 e
Cass. n. 40047/2021, che si discostano espressamente da Cass. n. 20361/2020).
Ne discende che l'iscrizione a ruolo non poteva essere effettuata in data 22.6.2023, dal momento che gli atti sulla base del quale il ruolo era stato formato e che consentivano di configurare la sussistenza di una pretesa creditoria in capo a nei confronti di erano sospesi in quel Controparte_1 Pt_1
frangente e ciò non consentiva loro di esplicare alcuna efficacia.
L'ente creditore avrebbe, quindi, dovuto attendere per procedere con l'iscrizione a ruolo – ovvero rinnovarla – successivamente alla pronuncia dell'ordinanza cautelare.
6.2.2. Le circostanze allegate dalle parti convenute a sostegno della legittimità dell'iscrizione a ruolo durante il periodo di sospensione non appaiono dirimenti.
In particolare, l'affermazione che l'iscrizione a ruolo sia un atto dovuto non risulta tenere conto che la doverosità della formazione ed iscrizione del ruolo viene meno allorquando sia accordata una tutela cautelare giudiziale diretta a scongiurare proprio che gli atti presupposti siano portati ad ulteriori conseguenze e si proceda alla riscossione esattoriale.
Del resto, la sospensione del provvedimento di revoca e di quello conseguente non consentiva nemmeno di configurare un debito restitutorio da iscrivere, alla data del 22.6.2023, nei confronti di
Pt_1
La circostanza, poi, che a più riprese abbia rassicurato la società circa la CP_1 Pt_1
sospensione del ruolo e del recupero esattoriale con comunicazioni inviate in data 12.7.2023 ed in data
25.10.2023 (ossia dopo l'emissione delle ordinanze cautelari del TAR Lazio e del Consiglio di Stato) non fa venire meno l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo intervenuta in data 22.6.2023, allorquando erano sospesi i provvedimenti impugnati tra il 9.6.2023 ed il 12.7.2023.
Parimenti, il deposito della sentenza del TAR Lazio con cui è stata rigettata l'impugnazione degli atti amministrativi, non consente di ritenere legittima ex tunc l'iscrizione a ruolo intervenuta durante la sospensione cautelare, ciò anche considerato che tale pronuncia è stata riformata in sede d'appello promosso dinanzi al Consiglio di Stato. pagina 8 di 10 Difatti, con la prima doglianza la società opponente non contestava la sussistenza del credito al momento della notifica della cartella di pagamento, ma l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo avvenuta durante la sospensione cautelare del provvedimento amministrativo, fondante la pretesa creditoria.
Iscrizione a ruolo che, frattanto, con l'emissione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4861/2024 di annullamento del provvedimento di revoca, è divenuta comunque illegittima, atteso il venir meno del presupposto fondante l'obbligo restitutorio.
6.2.3. Dall'acclarata illegittimità della iscrizione a ruolo discende la fondatezza anche del secondo motivo di opposizione, con cui si lamenta l'illegittimità derivata della cartella.
Difatti, la cartella notificata e qui opposta si basa sul ruolo dichiarato esecutivo in data 22.6.2023, avente ad oggetto l'obbligo restitutorio basato sull'atto amministrativo di revoca dei finanziamenti.
6.2.4. L'accoglimento del primo e del secondo motivo di opposizione, unitamente alla circostanza sopravvenuta dell'annullamento del provvedimento di revoca, sono idonei a comportare la fondatezza dell'opposizione ed assorbire l'esame degli ulteriori motivi di opposizione.
6.2.5. In definitiva, a prescindere dall'esito favorevole alla parte opponente dell'impugnazione amministrativa, deve ritenersi che la cartella notificata presentasse profili di illegittimità con riferimento al momento in cui è intervenuta l'iscrizione a ruolo della pretesa esecutiva, come del resto dedotto dalla società attrice con gli originari motivi di opposizione.
7. La cartella opposta deve, quindi, ritenersi illegittima e va annullata in quanto basata su un ruolo formato e reso esecutivo durante il periodo di sospensione giudiziale disposta dal Tribunale amministrativo e, successivamente all'emissione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4861/2024, per venir meno dell'obbligo restitutorio presupposto alla formazione del ruolo.
8. Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza, atteso che l'opposizione non era fondata sull'esito del giudizio amministrativo bensì sull'illegittima iscrizione a ruolo, e si liquidano, avuto riguardo ai valori minimi della fase di studio, introduttiva e decisionale, in considerazione dello scarso impegno della fase di trattazione e decisione e della natura documentale della causa, con assenza di istanze istruttorie, in complessivi € 17.500,00, per compensi, € 1.686,00 per contributo unificato ed €
27, per marca, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 9 di 10 - in accoglimento dell'opposizione, annulla la cartella di pagamento n. 068 2023 00873436 85/000 notificata in data 25 settembre 2023;
- condanna le parti convenute, in via solidale tra loro, a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 17.500,00 per compensi, € 1.713,00 per CU e marca, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM
55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 23/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Vaghi
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